Ricorso inammissibile, se presentato con telegramma dettato al telefono

Inammissibile il ricorso trasmesso con un telegramma dettato al telefono, senza essere spedito per posta manca la sottoscrizione autentica del legale.

La Seconda sezione Penale della Corte di Cassazione - con la sentenza n. 10404 del 15 marzo 2011 - ha ribadito l'inammissibilità del ricorso presentato da un difensore con un telegramma dettato al telefono, senza spedirlo per posta. Nessuna differenza tra telegrammi spediti e quelli dettati al telefono? L'avvocato ricorrente si è difeso sostenendo che non ci sarebbe alcuna disciplina per i telegrammi spediti a mezzo posta e quelli inviati previa dettatura telefonica mentre relativamente alla certezza dell'autenticità della provenienza e all'identità dell'impugnante questa può essere dedotta attraverso un semplice controllo sulla titolarità dell'utenza telefonica. Ricorso inammissibile manca la sottoscrizione autentica del difensore. Di diverso è avviso è la Suprema Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso proposto dal difensore mediante telegramma il cui testo sia dettato per telefono, poiché si tratta di una modalità che non garantisce certezza in ordine all'autenticità della provenienza e all'identità dell'impugnante, come invece avverrebbe attraverso la proposizione mediante spedizione del telegramma dagli uffici postali. Requisiti formali non soddisfatti. La dettatura telefonica del testo del telegramma non trasforma, infatti, in atto scritto, corredato della sottoscrizione, l'originaria comunicazione orale ergo non soddisfa i requisiti di forma previsti dalla legge.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 gennaio - 15 marzo 2011, n. 10404 Presidente Sirena - Relatore Diotallevi Motivi della decisione V.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 19 agosto 2010 del Tribunale di Milano - Sezione del riesame - con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso ex art. 309 c.p.p. avverso l'ordinanza di custodia cautelare in data 5 luglio 2010 del G.I.P. del Tribunale di Milano. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto a Violazione di legge ex art. 606 lett. b c ed e c.p.p Il ricorrente censura la motivazione in base alla quale il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Erroneamente, infatti il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto l'inammissibilità in base alla circostanza che l'atto è stato trasmesso mediante telegramma dettato per telefono, e, per questo motivo, era privo della sottoscrizione autentica del difensore come previsto dal combinato disposto degli artt. 581, 582, 583 c.p.p Secondo il ricorrente dagli articoli richiamati non emergerebbe alcuna differenziazione di disciplina per i telegrammi spediti a mezzo posta e quelli inviati previa dettatura telefonica, mentre la certezza in ordine all'autenticità della provenienza e all'identità dell'impugnante poteva essere dedotta attraverso un semplice controllo sulla titolarità dell'utenza telefonica. Il ricorso è infondato. La giurisprudenza è assolutamente prevalente nel ritenere inammissibile l'impugnazione anche per la richiesta di riesame , proposta dal difensore mediante telegramma il cui testo sia dettato per telefono, trattandosi di una modalità che non garantisce certezza in ordine all'autenticità della provenienza e all'identità dell'impugnante Cass., sez. 1^, 27 ottobre 2009, n. 44660, C.E.D. cass., n. 245679 , come invece avverrebbe attraverso la proposizione mediante spedizione del telegramma dagli uffici postali. La dettatura telefonica del testo del telegramma non trasforma, infatti, in atto scritto, corredato della sottoscrizione, l'originaria comunicazione orale e dunque non soddisfa i requisiti di forma previsti dalla legge Cass., sez. 2^, 19 gennaio 2006, n. 3627, C.E.D. cass., n. 233372 . Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p