Sì all'uso occasionale dell'auto blu per affari personali

Non incorre nel reato di peculato l'assessore che usi l'auto blu temporaneamente per finalità non istituzionali, sempre che si tratti di un uso episodico, temporaneo e privo di danni per l'ente pubblico d'appartenenza.

La Cassazione, con la pronuncia n. 7177 del 24 febbraio, destinata a far discutere, legittima l'uso temporaneo del bene pubblico per finalità, reali o supposte, non corrispondenti a quelle istituzionali. Unico limite, la temporaneità. Il caso. Sei assessori comunali campani vengono sorpresi a utilizzare le vetture di servizio con autista poste a loro disposizione in ragione della loro carica per finalità personali estranee ad esigenze istituzionali. A seguito delle opportune indagini, il P.M. esercita l'azione penale, chiedendone il rinvio a giudizio per i reati di peculato d'uso, ma il Tribunale di Napoli dichiara il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Uso temporaneo del bene pubblico. La Cassazione, confermando la sentenza, precisa appunto, richiamando l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che l'uso temporaneo del bene pubblico per finalità, reali o supposte, non corrispondenti a quelle istituzionali non sempre è destinato ad integrare la fattispecie del peculato d'uso. Non certamente nei casi in cui un siffatto temporaneo uso, rivelatosi episodico ed occasionale, non risulti caratterizzarsi, quanto a consistenza distanze percorse e durata dell'uso, in fatti di effettiva appropriazione delle autovetture di servizio, suscettibili di recare un concreto e significativo danno economico all'ente pubblico in termini di carburante utilizzato e di energia lavorativa degli autisti addetti alla guida ovvero di pregiudicarne l'ordinaria attività funzionale. Sostanzialmente ciò che importa è l'uso sia in modica quantità e che gli episodi non producano, di fatto, un danno economicamente apprezzabile all'ente di appartenenza. Uso mai concesso a terzi. Del resto, negli episodi oggetto di discussione aula, le autovetture di servizio, di cui ciascuno degli assessori aveva la disponibilità personale per ragioni di servizio, sono sempre rimaste nella sfera della P.A. e della funzionale disponibilità dei mezzi, non essendo mai stato consentito il pur temporaneo impiego a soggetti terzi, pubblici ufficiali o privati, non aventi diritto all'uso di veicolo di servizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 ottobre 2010 - 24 febbraio 2011, n. 7177 Presidente de Roberto - Relatore Paoloni Motivi della decisione 1. Svolte preliminari indagini, il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli esercitava l'azione penale, richiedendone il rinvio a giudizio, nei confronti dei sei imputati generalizzati in epigrafe in ordine ai reati di peculato d'uso loro rispettivamente ascritti nonché in ordine, quanto al R. , al connesso reato di falsità ideologica in atti pubblici. Fatti avvenuti negli anni 2006/2007 ed integrati dall'avere i giudicabili, tutti assessori del comune di Napoli, impiegato le autovetture di servizio con autista poste a loro disposizione in ragione della carica per finalità personali estranee ad esigenze istituzionali, così appropriandosi - nelle singole occasioni di tali usi impropri dei veicoli di servizio - del carburante consumato, dell'attività degli autisti impegnati e - per il tempo di tali utilizzazioni - della stessa autovettura di servizio loro destinata in quanto assessori comunali. Condotta altresì scandita per l'assessore R. dalla falsità art. 479 c.p. di due note a sua firma attestanti inesistenti ragioni istituzionali per recarsi con l'auto di servizio nelle città di Cosenza e di Potenza. 2. All'esito dell'udienza preliminare il g.u.p. del Tribunale di Napoli il 19.10.2009 ha emesso sentenza ex art. 425 c.p.p., con cui ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dei sei imputati per i reati loro ascritti perché il fatto non sussiste. Muovendo dagli arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nozione enunciata dall'art. 314 co. 2 c.p. di uso momentaneo della cosa pubblica ad opera del pubblico ufficiale, che subito dopo l'abbia immediatamente restituita , individua non un uso istantaneo del bene, ma un suo uso temporaneo , cioè un uso per un tempo limitato che non comprometta l'efficienza della pubblica amministrazione, il decidente giudice ha ritenuto di escludere nelle condotte dei sei assessori comunali la configurabilità del contestato reato di peculato d'uso. Nei singoli episodi valorizzati dalla pubblica accusa come integrativi del reato non è ravvisabile, ad avviso del g.u.p., una appropriazione , sorretta da un atteggiamento psichico di temporaneo impiego uti dominus delle autovetture di servizio loro assegnate ad personam per la carica da parte degli imputati, poiché in ciascun caso l'ipotizzato uso improprio o indebito delle vetture non ha dato luogo, per consistenza e durata dei singoli usi incriminati, ad una appropriazione del bene che abbia realmente compromesso la destinazione istituzionale dei veicoli ed abbia arrecato pregiudizio, anche se modesto, alla funzionalità dell'ente pubblico comunale. In vero, ragiona il g.u.p., da un lato, se si è in presenza di una distrazione a profitto proprio del bene autovettura e del carburante e della forza lavoro dell'autista tradottasi in un semplice indebito uso del bene, non implicante la perdita dello stesso né una connessa lesione patrimoniale per l'ente pubblico, può in ipotesi ravvisarsi il diverso reato di abuso di ufficio, ma non quello di peculato d'uso. Da un altro lato, se si è in presenza di una oggettiva appropriazione della cosa autoveicolo , ma il segmento della condotta abusiva non ha leso la funzionalità della pubblica amministrazione e non ha arrecato un danno patrimoniale apprezzabile , il fatto, in ipotesi solo moralmente riprovevole, non integra un reato peculato d'uso o abuso di ufficio , potendo eventualmente divenire oggetto di sole sanzioni disciplinari. Dalla non ravvisabilità del contestato reato di peculato d'uso il g.u.p. ha fatto discendere la inoffensività dei connessi falsi ideologici ascritti al solo imputato R. . 3. Avverso la sentenza di non luogo a procedere ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento ai fatti di peculato attribuiti a tutti gli imputati e ai due episodi di falsità ideologica attribuiti al solo imputato R. . Quanto agli episodi di peculato d'uso, il ricorrente assume che il decidente, per un verso, non ha indicato gli elementi in virtù dei quali l'indebito utilizzo o impossessamento temporaneo delle autovetture di servizio da parte degli imputati assessori comunali deve ritenersi non integrare alcun danno funzionale e patrimoniale per l'ente pubblico, danno da ipotizzarsi - invece - sussistente, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in casi simili nel ricorso si cita Cass. Sez. 6, 21.5.2009 n. 25541, Cenname, rv. 244287 . Per altro verso, aggiunge il ricorrente p.m., il g.u.p. non ha chiarito quali, tra le specifiche vicende in contestazione, siano da qualificarsi come mero indebito utilizzo del bene pubblico non integrante il reato di cui all'art. 314 co. 2 c.p Quanto alle mendaci attestazioni dell'imputato R. con riguardo all'impiego dell'autovettura di servizio, sostiene il ricorrente p.m. che il g.u.p. non ha precisato le ragioni della ritenuta irrilevanza penale della condotta dell'imputato rispetto all'interesse pubblico alla trasparenza e alla veridicità di ogni documento di un pubblico ufficio, rivestendo il reato di cui all'art. 479 c.p. natura di reato di pericolo. 4. L'impugnazione del Procuratore della Repubblica di Napoli va respinta. I delineati motivi di ricorso sono infondati, sino a lambire i contorni della inammissibilità per sostanziale genericità e assertività dei contenuti censori e loro indeduribilità, laddove alla proposta tematica della qualificazione giuridica dei fatti ascritti agli imputati si sottende una rivalutazione puramente fattuale delle fonti di prova estranea al giudizio di legittimità. Le critiche sviluppate dal ricorrente pubblico ministero non scalfiscono la correttezza giuridica degli argomenti con cui la sentenza liberatoria del g.u.p. partenopeo ha considerato non configurabile nei concreti casi di specie contestati ai sei imputati la fattispecie del peculato d'uso. Né alle conclusioni valutative del g.u.p. possono far velo i tralatici richiami del ricorrente a massime giurisprudenziali che pure, in situazioni solo in parte omologabili a quelle per cui è processo, hanno ravvisato la configurabilità nell'indebito uso di autoveicoli di servizi da parte di pubblici funzionati del delitto di peculato d'uso sanzionato dall'art. 314 co. 2 c.p. La sintetica motivazione della decisione di questa S.C. richiamata dal ricorrente non si rende incompatibile con l'assunto altrettanto recente della giurisprudenza di legittimità, cui in tutta evidenza si è ispirato il decidente g.u.p. Cass. Sez. 6,10.1.2007 n. 10233, Stranieri, rv. 235941 , alla cui stregua l'uso temporaneo del bene pubblico per finalità, reali o supposte, non corrispondenti a quelle istituzionali non sempre è destinato ad integrare la fattispecie del peculato d'uso. Non certamente nei casi in cui un siffatto temporaneo uso, rivelatosi affatto episodico ed occasionale basti osservare che dai controlli relativi ad oltre un anno di uso delle autovetture di servizio del comune di Napoli il p.m., non ha individuato che i soli complessivi nove episodi di uso indebito contestati agli odierni imputati , non risulti caratterizzarsi, quanto a consistenza distanze percorse e durata dell'uso, in fatti di effettiva appropriazione delle autovetture di servizio, suscettibili di recare un concreto e significativo danno economico all'ente pubblico in termini di carburante utilizzato e di energia lavorativa degli autisti addetti alla guida ovvero di pregiudicarne l'ordinaria attività funzionale. È perfino superfluo evidenziare che la ragione fondante della fattispecie del peculato d'uso va individuata nell'esigenza del legislatore di sottrarre alla estensione del più grave peculato comune art. 314 co. 1 c.p. l'appropriazione di cose di specie e non anche di quelle fungibili per un circoscritto periodo di tempo, cui faccia seguito la loro pronta restituzione con coevo pieno ripristino della situazione anteatta cfr. Cass. Sez. 6, 1.2.2005 n. 9216, Triolo, rv. 230940 . Né, ancora, va sottaciuto che negli episodi attribuiti ai sei imputati le autovetture di servizio, di cui ognuno di loro aveva la disponibilità personale per ragioni di servizio, sono sempre rimaste nella sfera della P.A. e della funzionale disponibilità dei mezzi da parte dei sei assessori, giammai essendosene consentito il pur temporaneo impiego a soggetti terzi, pubblici ufficiali o privati, non aventi diritto all'uso di veicolo di servizio v. Cass. Sez. 6, 13.5.2003 n. 27007, P.M. in proc. Grassi, rv. 225759 . Coerente e logica si mostra, infine, la ritenuta irrilevanza della falsità ideologica contestata all'imputato R. in riferimento ai contenuti delle due note a sua firma allegate al libretto di viaggio dell'autovettura di servizio assegnatagli, volta a giustificare l'uso del veicolo per i due viaggi fuori del territorio comunale contestatigli come produttivi del reato peculato d'uso del mezzo. Non tanto perché il g.u.p. dubiti, come adduce il ricorrente p.m., della natura di reato di pericolo della falsità ideologica in pubbliche attestazioni, quanto unicamente perché - nel caso specifico - alla immanente potenzialità lesiva della pubblica fede non è dato coniugare alcun interesse probatorio funzionale all'accertamento dell'inesistente reato presupposto di peculato d'uso. Di guisa che nel caso in esame difetta la concreta offesa di una determinata situazione probatoria facente capo al R. , la cui ipotizzata non veridica condotta dichiarativa si palesa inidonea ad integrare il contestato reato di cui all'art. 479 c.p. così, in termini, la motivazione di Cass. Sez. 6,10.1.2007 n. 10233, Stranieri, rv. 235941 . P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.