Il danno morale può essere dimostrato attraverso il criterio presuntivo

Nell’ambito di un’azione di risarcimento danni causati da un sinistro stradale, pur richiamando l’arresto giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 25164/20 della Suprema Corte, il Tribunale di Torino liquida un importo relativo al danno biologico comprensivo sia della componente di cd. danno biologico dinamico-relazionale” sia del danno da sola sofferenza soggettiva interiore”, voce quest’ultima da ritenersi provata, e dunque liquidabile, in via presuntiva.

Sul tema la sentenza del Tribunale di Torino n. 4423/20, depositata il 10 dicembre. A seguito di un sinistro stradale con un veicolo rimasto sconosciuto, la danneggiata adiva il Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’Impresa designata dalla CONSAP per la Regione Piemonte per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS. Sulla base delle risultanze probatorie e dalle osservazioni del CTU, il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta risarcitoria e, tenuto conto della misura del danno permanente biologico, dell’invalidità temporanea accertata e dell’età dell’attrice al momento del sinistro anni 66 , in applicazione delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, ha liquidato il risarcimento in euro 125.630,00 per danno biologico e euro 17.640,00 per complessiva invalidità temporanea , per un totale di Euro 143.270,00. Relativamente alla personalizzazione e al risarcimento del danno morale , il Tribunale richiama la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 25164/2020 e ritiene che non possa essere riconosciuta alcuna personalizzazione, posto che la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, e tali da incidere in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati . Quanto al danno morale , per il cui riconoscimento, sempre secondo la citata pronuncia n. 25164/2020, il danneggiato ha l’onere di allegare tutti gli elementi concreti della sofferenza di cui chiede il risarcimento, la sentenza precisa che nel caso di specie l’importo complessivamente riconosciuto a titolo di danno biologico è comprensivo sia della componente di cd. danno biologico dinamico-relazionale” sia del danno da sola sofferenza soggettiva interiore” , voce quest’ultima da ritenersi provata , e dunque liquidabile, in via presuntiva , sulla scorta delle precise allegazioni della difesa di parte attrice che hanno trovato sostanziale conferma nelle risultanze peritali sulla sofferenza derivante dal lungo periodo di malattia, di degenza e di riabilitazione e dalla consapevolezza delle significative limitazioni funzionali, perduranti e non emendabili, conseguenti al sinistro importo che non si ritiene né di diminuire né di ulteriormente aumentare, come condivisibilmente evidenziato dai primi commentatori alla citata decisione della Cassazione, in quanto coerente con la sofferenza soggettiva media riferibile all’età della vittima ed al suo grado di invalidità come accertato sulla base delle allegazioni e delle risultanze processuali . Fonte ridare.it

Tribunale di Torino, sez. IV Civile, sentenza 8 – 10 dicembre 2020, n. 4423 Presidente Tassone Motivi in fatto ed in diritto della decisione I. Premessa. Ritiene anzitutto il Tribunale di dover premettere 1 che con atto di citazione ritualmente notificato VI. Is. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Torino, Sezione IV Civile, REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in qualità di Impresa Designata dalla CONSAP per la Regione Piemonte per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, avendo subìto un sinistro ad opera di veicolo rimasto sconosciuto 2 che in particolare la sig.ra VI. allegava a che in data 20.10.2015 verso le ore 7,50 del mattino l’odierna attrice, dopo aver percorso a piedi un tratto dell’alberata centrale del Corso Monte Cucco in direzione Parco Ruffini, si arrestava all’altezza di via Tofane, in attesa del semaforo verde per poter attraversare sulle strisce pedonali b che nel frattempo una fila parallela di tre automobili ferme al semaforo rosso occupava parzialmente le strisce pedonali al comparire del semaforo verde, mentre l’esponente si stava muovendo per attraversare in linea retta, sulla porzione di strisce pedonali lasciata libera dalle auto ferme, la prima auto improvvisamente scattava in partenza e, sebbene l’esponente, istintivamente, tentasse di sottrarsi, veniva colpita dall’auto che stringeva la curva, restando gravemente lesionata al fianco e alla gamba sinistra, ma senza rovinare a terra c che la conducente del veicolo, accortasi di avere colpito l’esponente, si arrestava abbassando il finestrino e domandava se le aveva fatto male, al che le veniva risposto che presumibilmente le aveva rotto una gamba allora la conducente scendeva dall’auto per constatare le condizioni della danneggiata e, dopo essersi accertata delle sue condizioni di salute, ad alta voce e con il cellulare in mano, dichiarava di aver chiamato il 118 ed aggiungeva che si sarebbe allontanata un attimo per parcheggiare meglio la macchina in realtà saliva in macchina e ripartiva senza fare ritorno d che intanto altri veicoli e passanti si erano, nel frattempo, fermati per eventualmente offrire aiuto alla danneggiata sofferente tuttavia la responsabile del sinistro ammetteva ai passanti che sopraggiungevano e domandavano notizie dell’accaduto, di aver investito la sig.ra VI. e di stare provvedendo al soccorso e che pertanto, stante la situazione, in cui l’investitrice faceva mostra di volersi assumere le proprie responsabilità, né l’investita né soggetti terzi avvicinatisi nel frattempo ebbero la freddezza di chiedere le generalità alla investitrice e neppure tantomeno di appuntarsi il numero completo di targa del veicolo f che essa esponente era poi stata trasportata dall’ambulanza al pronto soccorso del vicino Ospedale Martini, ove le venivano riscontrate numerose lesioni v. docomma 7. attoreo 3 che essa attrice, successivamente alla dimissione dall’ospedale, provvedeva a depositare denuncia-querela contro ignoti docomma 2 , ma le indagini penali non davano esito positivo, e quindi veniva disposta l’archiviazione docomma 10a stante l’impossibilità di rintracciare la conducente del veicolo investitore, per cui l’esponente si trovava a proseguire nella richiesta danni verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada 4 che si costituiva in giudizio SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in qualità di gestore per il Piemonte del Fondo Vittime della Strada, la quale già ante causam aveva negato il risarcimento in quanto non risulta provata la responsabilità di un veicolo non identificato nella causazione dell’evento” v. docomma 5 attoreo , ed anche nella presente sede giudiziale eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del Fondo vittime della strada, nel merito contestando la dinamica del sinistro per come descritto in atto di citazione, nonché l’entità del risarcimento richiesto 5 che, espletata la trattazione ex art. 183 VI comma c.p.c., venivano escussi alcuni testimoni e successivamente disposta CTU medico¬legale sulla persona di VI. Is. quindi il GI fissava udienza di precisazione delle conclusioni in forma figurata con scambio di note scritte stante la perdurante emergenza Covid-19 6 che all’udienza figurata del 23/06/2020 le parti precisavano le conclusioni ed il Tribunale tratteneva la causa a decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.comma per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. II. Le risultanze processuali. Osserva il Tribunale che le risultanze dell’espletata istruttoria testimoniale comprovano la fondatezza di quanto prospettato in causa dell’attrice VI Ed infatti la teste FR. Pa. ha dichiarato rammento il sinistro io quel giorno ero sul posto perché a piedi stavo andando a lavorare ed ho visto una signora per terra un pò di lato con un’altra signora al suo fianco ed quest’ultima era in piedi mentre la prima era a terra mi sono avvicinata rammento accanto una macchina, non rammento bene, era certamente marrone, sono anche certa che fosse un’utilitaria la signora a terra si lamentava quella in piedi era visibilmente agitata la signora in terra diceva che quella in piedi l’aveva investita io ho chiesto se erano stati chiamati i soccorsi ma mi hanno detto di no io stessa ho chiamato il 118 la signora in piedi era scossa mi diceva che aveva girato in auto e cercava come di spiegarsi e di giustificarsi interveniva anche la signora a terra a raccontare la sua versione e rammento che diceva che stava attraversando l’incrocio che vedo nelle foro REALE che mi vengono esibite e diceva anche che il semaforo era verde posso dire in generale che si vedono anche delle strisce pedonali io poi non sono rimasta sino all’arrivo dell’ambulanza perché intanto si erano fermati anche altri passanti, fino a quando io sono rimasta anche la signora in piedi era presente sul posto ora che vedo le due ultime foto delle produzioni REALE posso dire che effettivamente la signora era a terra dove nelle foto vedo un asterisco e l’auto dell’altra signora in piedi era ferma dove ora nelle foto vedo una Panda non era parcheggiata bene, era come in doppia fila” il teste RI. Gu. ha dichiarato rammento il sinistro, io quel giorno stavo portando mia figlia a scuola ed avevamo fretta, mentre eravamo in auto ed io stavo svoltando verso via Tofane ho visto una signora per terra a pancia in giù e poi circa 20/30 metri più avanti una Mercedes grigia classe B e non classe A come inizialmente avevo detto ai Vigili ho visto anche la conducente dell’auto che stava andando presso la signora a terra ed era una signora non tanto alta con i capelli castani ora che vedo la penultima foto produzioni REALE posso dire che la signora a terra era persino un poco più avanti nel corso rispetto all’asterisco che vedo nella foto, più verso le strisce o a ridosso delle strisce la Mercedes era ancora più avanti in doppia fila io tuttavia voglio rettificare quanto verbalizzato dai Vigili io non ho visto l’impatto ma ho visto la signora già a terra e come ho detto l’ho vista in corrispondenza dell’attraversamento pedonale Preciso tuttavia che io non mi sono fermato sul luogo del sinistro perchè stavo accompagnando mia figlia a scuola dopo averla accompagnata sono tornato e mi sono fermato e li ho reso la mia deposizione ai vigili non ho più visto la donna della Mercedes e mi è stato detto che era sparita c’era già l’ambulanza, saranno passati circa 10 minuti da quando io ero passato per la prima volta sul posto c’era un signore che ha proprio parlato con la donna della Mercedes” il teste IV. ha riferito io ero sul posto perché mia suocera sta in comma Montecucco 101 che è di fronte al Carrefour io ero in auto e stavo arrivando dalla Pe. direzione parco Ruffini Ora che vedo le due ultime foto della REALE posso dire di aver visto una signora anziana a terra seduta sul marciapiede prima dell’attraversamento pedonale e dove nella foto vedo un asterisco accanto a lei c’era un’altra signora con i capelli corti che io rammento rossicci ma non ne sono certo la signora mi disse di aver colpito con la sua auto l’altra signora che era a terra l’auto per me era una Mercedes classe A grigia ed era poco dopo l’edicola che vedo nelle foto, era con le 4 frecce in doppia fila l’auto era molto in là rispetto a dove la signora era a terra io stesso ho chiamato sia l’ambulanza che i vigili ad un certo punto la signora della Mercedes mi disse che andava a spostare la sua auto perché era in doppia fila, ma invece salita a bordo si è allontanata e non è più tornata sul posto certo non abbiamo pensato a chiedere i dati alla signora della Mercedes, perchè si era fermata e sembrava rimanere lì c’è stato un momento iniziale in cui ero solo io e le due signore, poi sono arrivati altri la signora a terra sanguinava, mi pare alla gamba sinistra Non ho visto l’impatto come ho detto la signora era seduta sul marciapiede prima delle strisce la signora dell’auto è rimasta sul posto circa 5/10 minuti da quando io sono arrivato, poi quando ha visto che arrivavano altre persone ha detto che andava a spostare la macchina”. Ritiene pertanto il Tribunale che non possa essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da REALE MUTUA, dal momento che tutti i testi, assolutamente indifferenti rispetto alle parti in causa, hanno riferito in ordine alle condizioni della signora VI., dolorante, sanguinante e per terra in attesa dei soccorsi, e della presenza accanto a lei di un’altra signora, conducente di un’autovettura parcheggiata più avanti, che ha ammesso espressamente di aver investito la odierna attrice e che tuttavia, dopo essersi fermata un poco sul luogo teatro del sinistro, con il pretesto di parcheggiare meglio la propria auto si è allontanata ed è sparita rispetto a questo atteggiamento, denotante singolare freddezza e dolosa preordinazione, è del tutto comprensibile che i vari passanti che si sono avvicendati sul luogo del sinistro non abbiano pensato ad identificare la conducente investitrice come condivisibilmente riferito dal teste IV., infatti, non abbiamo pensato a chiedere i dati alla signora della Mercedes, perchè si era fermata e sembrava rimanere lì” ed intanto tutti stavano pensando a chiamare i soccorsi e ad attendere il loro arrivo. Né può indurre a diverse conclusioni quanto sostenuto in causa da REALE MUTUA, secondo cui la sig.ra VI. avrebbe potuto o dovuto usare l’ordinaria diligenza per identificare la conducente ovvero per annotarsi il numero di targa del veicolo investitore l’odierna attrice era stata appena investita, riportando conseguentemente un trauma significativo v. di seguito , era sola e senza accompagnatori, e dunque comprensibilmente alterata e poco lucida, facile vittima dell’inganno perpetrato dalla conducente dell’auto, che ammetteva l’investimento e per un poco rimaneva sul posto, tenendo quindi un comportamento presuntivamente affidabile e responsabile, salvo poi repentinamente allontanarsi con il pretesto ingannevole di dover parcheggiare meglio l’auto. In queste condizioni, in cui neppure i passanti intervenuti hanno pensato ad identificare l’investitrice e la sua auto, non è possibile pretendere, invocando la ordinaria” diligenza che tale invece non è , che la odierna attrice, sola, sofferente e spaventata, potesse prevenire l’inganno perpetrato dalla conducente del veicolo investitore, che approfittando della situazione è riuscita ad allontanarsi ed a sparire. Quanto poi alle difese di REALE MUTUA secondo cui il sinistro sarebbe avvenuto per responsabilità esclusiva o perlomeno concorrente di VI. Is. sostenendo in atti che il contatto con l’autoveicolo si sarebbe verificato al di fuori delle strisce pedonali, atteso che la Polizia Municipale ha rilevato tracce ematiche in corrispondenza dell’angolo della banchina posta al centro della carreggiata e non in corrispondenza del passaggio pedonale v. docomma 13 ” , occorre rilevare che per unanime e concordante versione dei testi escussi, tutti presenti sul posto nell’immediatezza del sinistro, la anonima investitrice ha incondizionatamente ammesso di aver investito la odierna attrice poi oltretutto fuggendo, ad ulteriore riprova della sua ammissione di responsabilità , la quale a sua volta è stata rinvenuta a terra in prossimità delle strisce pedonali, e non altrove senza contare che l’investimento del pedone è avvenuto in condizioni di tempo e luogo che avrebbero raccomandato particolare prudenza per i conducenti, visto che dalle testimonianze raccolte è emerso che il sinistro è avvenuto mentre i bambini andavano a scuola, ed in prossimità di un’edicola e del supermercato Carrefour di c.so Montecucco per contro, il rinvenimento di tracce ematiche non perfettamente in corrispondenza delle strisce pedonali non ha un significato univoco e dirimente, se solo per esempio si pensi al notevole passaggio dei soggetti variamente intervenuti sul posto per prestare soccorso alla odierna attrice. III. Segue il danno risarcibile. Rileva il Tribunale che dall’espletata CTU medico-legale è emerso 1 che la sig.ra VI. Is. riportava un politrauma fratturativo caratterizzato da cedimento limitante somatica di L4, frattura metafisaria prossimale di tibia sinistra, frattura malleolo tibiale ed infrazione del peroneale sinistra ,frattura IV. metatarso piede sinistro. Trattata con valva gessata femoro-pedidia, rimossa in data 24.11.2015 e sostituita da tutore sino al 14.06.2016, carico possibile cautelato dal 22.01.2016 e carico libero dal 14.06.2016, busto in tela armata mantenuto sino 14.06.2016 + terapia farmacologica e riabilitativa effettuata presso SSN ASL 3 e a domicilio” 2 che gli esiti invalidanti, come sopra descritti, sono causalmente correlabili all’investimento stradale in oggetto, non sono emendabili, né suscettibili di ulteriori miglioramenti , essendo ormai stabilizzati e costituiscono un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 30% trenta percento in ambito R.C . Malattia traumatica suddivisibile incapacità biologica totale 90 gg., massima al 75% 40 gg , al 50% 120 gg.” 3 che i postumi incidono in particolare sulla deambulazione, rendendola più difficoltosa e limitata nei percorsi, con ricaduta sull’autonomia personale nell’espletamento delle attività della vita quotidiana 4 che sono rimborsabili le spese allegate sino agosto/settembre 2016, comprese quelle relative al trasporto in ambulanza, trattandosi di soggetto con grave impedimento alla deambulazione nei primi novanta giorni dal trauma, mentre sono da escludere le spese relative al certificato medico di chiusura infortunio ad uso assicurativo per Euro 61,00 e le spese relative a farmaci non attinenti alle patologie traumatiche quali Enterolactis Plus Sideral forte 5 che è inoltre da rimborsare fattura del 28/10/2016 per Euro 488,00 relativa alla consulenza medico legale di parte, necessaria alla valutazione del danno. Da tali conclusioni, congruamente e logicamente motivate, rispetto alle quale non sono pervenute osservazioni dei CTP, ritiene il Tribunale di non doversi discostare. Pertanto, tenuto conto della misura del danno permanente biologico e della invalidità temporanea accertata dal CTU, dell’età dell’attrice al momento del sinistro anni 66 e delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano v. Cass., 12408/2011 , ritiene il Tribunale di liquidare a VI. Is. la somma di Euro 125.630,00 per danno biologico e la somma di Euro 17.640,00 per complessiva invalidità temporanea, per un totale di Euro 143.270,00. & amp #167 . Tale somma va devalutata alla data del sinistro 20/10/2015 divenendo pari ad Euro 140.598,63, e da qui rivalutata secondo gli indici ISTAT - FOI e considerata comprensiva di interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato v. Cass., Sez. un., 1712/1995 , sino alla data di pronuncia della presente sentenza, ascendendo all’importo di Euro 145.473,98. Quanto alle ulteriori domande di parte attrice, occorre anzitutto rilevare l’infondatezza della richiesta di risarcimento del danno esistenziale, categoria, ad avviso del Tribunale adito, ormai priva di rilevanza ontologica, sulla base dell’evoluzione giurisprudenziale, che è addivenuta, in estrema sintesi, a riconoscere la risarcibilità di solo due categorie di danno risarcibile, il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale e, all’interno di tale ultima categoria, a distinguere il danno biologico o dinamico-relazionale accertabile sotto il profilo medico-legale da tutti quei pregiudizi che non hanno base organica e sono quindi estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente v. Cass., ord. 7513/2018 Cass., 2788/2019 e 28988/2019 costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali, e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali categorie o voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale art. 32 Cost. , mentre una differente ed autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138 Cda, alla lettera e . Relativamente poi alle domande attoree di personalizzazione e di risarcimento del danno morale, osserva il Tribunale adito sulla base della recentissima sentenza della Suprema Corte n. 25164/2020 che, anzitutto, nel caso di specie non può essere riconosciuta alcuna personalizzazione, dal momento che la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, e tali da incidere in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati v. art. 138 CdA , laddove parte attrice si limita ad allegare di dover assistere il marito invalido, senza provare l’effettiva necessità di una sua personale ed esclusiva opera di assistenza nulla è allegato entro le preclusioni assertive di merito e nulla è dedotto nella capitolazione istruttoria, per es. che nessun altro può prendersi cura del marito, che non si hanno i requisiti o le risorse per richiedere assistenza domiciliare, badanti et similia . Relativamente al danno morale, invece, la recente citata pronuncia della Cassazione con articolata motivazione a anzitutto afferma Premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente affermato per tutte, Cass. Sez. un., 26972/2008 che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l’unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l’allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest’ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento ” b poi precisa che oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l’attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica mentre all’onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie juris, alla luce del principio jura novit curia ” c ancora evidenzia che ad un così puntuale onere di allegazione non corrisponde pertanto un onere probatorio parimenti ampio non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell’impossibilità di provare il pregiudizio dell’essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d’animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”, con la conseguenza per cui un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all’accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quella della corrispondenza, su una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l’esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall’aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” d infine conclude che le Tabelle milanesi prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, testualmente affermando al punto 3.1.3 A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà 1 accertare l’esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale 2 in caso di positivo accertamento dell’esistenza anche di quest’ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono, non correttamente all’indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno 3 in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno accertamento da condurre caso per caso considerare solo la voce del danno biologico, depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale”. Ebbene, nel caso di specie l’importo complessivamente riconosciuto a titolo di danno biologico è comprensivo sia della componente di cd. danno biologico dinamico-relazionale” sia del danno da sola sofferenza soggettiva interiore”, voce quest’ultima da ritenersi provata, e dunque liquidabile, in via presuntiva, sulla scorta delle precise allegazioni della difesa di parte attrice che hanno trovato sostanziale conferma nelle risultanze peritali sulla sofferenza derivante dal lungo periodo di malattia, di degenza e di riabilitazione e dalla consapevolezza delle significative limitazioni funzionali, perduranti e non emendabili, conseguenti al sinistro importo che non si ritiene né di diminuire né di ulteriormente aumentare, come condivisibilmente evidenziato dai primi commentatori alla citata decisione della Cassazione, in quanto coerente con la sofferenza soggettiva media riferibile all’età della vittima ed al suo grado di invalidità come accertato sulla base delle allegazioni e delle risultanze processuali . Sotto il profilo del danno patrimoniale va rilevato che parte attrice documenta in atti spese mediche per Euro 3.200,55, importo dal quale va detratto quello di Euro 61,00 per certificato di chiusura infortunio ad uso assicurativo, la somma di Euro 179,10 per l’Enterolactis Plus, il cui uso non è causalmente collegato alle lesioni conseguenti al sinistro, e che quindi diviene pari ad Euro 2.969,45 in via equitativa già riconosciuto ai valori attuali. IV. Conclusioni e regolamento delle spese di lite. Per tutte le ragioni sopra esposte, SOCIETA’ REALE MUTUA di ASSICURAZIONI, in qualità di Impresa designata per la Regione Piemonte per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ed in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere dichiarata tenuta e condannata a pagare a VI. Is. la somma di Euro 148.443,43, con gli ulteriori interessi legali decorrenti dal giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza sino al saldo effettivo. In applicazione del principio della soccombenza, cui non vi è ragione di derogare, deve addivenirsi a a porre definitivamente a carico di SOCIETA’ REALE MUTUA di ASSICURAZIONI le spese dell’espletata CTU medico-legale, come già provvisoriamente liquidate b a condannare SOCIETA’ REALE MUTUA di ASSICURAZIONI a rifondere a VI. Is. le spese per perizia medico-legale ante causam, necessaria ai fini dell’impostazione della vertenza, e pari ad Euro 488,00, nonché le spese di lite, che vengono liquidate tenuto conto del valore del decisum, della natura delle questioni trattate, dei valori medi relativi ad una fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, oltre che del rimborso forfetario spese generali. Si rileva infine come non siano configurabili nel caso di specie i presupposti di applicazione dell’art. 96 c.p.comma invocato da parte attrice, in quanto per la peculiarità della controversia in esame e per la specifica posizione del Fondo Vittime della Strada che gestendo il patrimonio della collettività addiviene alla liquidazione dei danni solo laddove sia raggiunta la piena e rigorosa prova dell’an e del quantum debeatur non sono ravvisabili né mala fede processuale né resistenza temeraria. P.Q.M. Il Tribunale di Torino, Sezione IV Civile, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Condanna SOCIETA’ REALE MUTUA di ASSICURAZIONI, in qualità di Impresa designata per la Regione Piemonte per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ed in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a VI. Is. la somma di Euro 148.443,43, con gli ulteriori interessi legali decorrenti dal giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza sino al saldo Pone le spese dell’espletata CTU medico-legale, come già provvisoriamente liquidate, definitivamente a carico di SOCIETA’ REALE MUTUA di ASSICURAZIONI, in qualità di Impresa designata per la Regione Piemonte per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ed in persona del legale rappresentante pro tempore Condanna SOCIETA’ REALE MUTUA di ASSICURAZIONI, in qualità di Impresa designata per la Regione Piemonte per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ed in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a VI. Is. le spese di lite, che si liquidano in Euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA come per legge e 15 % per rimborso forfetario spese generali.