Feto nato morto: il danno deve essere risarcito come perdita di una relazione affettiva potenziale

In caso di morte intrauterina del feto, il giudice di merito può liquidare il danno utilizzando le tabelle di Milano come criterio guida da applicare in relazione alle caratteristiche del caso di specie e alla considerazione che si tratta di perdita di una relazione affettiva potenziale.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22859/20, depositata il 20 ottobre. Un Ospedale veniva convenuto in giudizio per la richiesta di risarcimento danni subiti degli attori per la morte intrauterina del feto della paziente. La donna, dopo visita ginecologica ed esame medico, era tornata a casa ma accorgendosi di perdite ematiche era tornata all’Ospedale nel pomeriggio. Il tracciato eseguito evidenziava un grave stato di sofferenza del feto, ma la donna veniva ciononostante dimessa senza alcuna prescrizione. Seguiva, durante la notte, la morte del feto. Il Tribunale di Siena rigettava la domanda rilevando l’insussistenza di elementi di responsabilità a carico dell’Ospedale e insussistenza del nesso eziologico tra evento e danno. La Corte d’Appello, dopo aver disposto il rinnovo della consulenza, accoglieva il gravame e riconosceva il risarcimento dei danni a favore dei danneggiati. Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione dolendosi per la violazione delle tabelle di Milano e dei principi giurisprudenziali in tema di perdita del rapporto parentale nel caso di figlio nato morto. La Corte territoriale ha applicato le tabelle di Milano come punto di riferimento determinando l’importo riconosciuto nella misura pari alla metà del minimo in considerazione del fatto che si trattava della morte di un feto, evidenziando l mancato instaurarsi di un oggettivo fisico e psichico rapporto tra nonni, genitori e nipote, figlio . È stata poi richiamata la sentenza n. 12717/2015 con cui la Cassazione ha evidenziato che le tabelle milanesi prevedono una forbice per la liquidazione della perdita del rapporto parentale che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, compresa l’intensità della relazione affettiva. Nello specifico caso di feto nato morto è dunque ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale e non anche una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare la misura del risarcimento. Rispetto a tale relazione affettiva potenziale, non vi è una tabellazione espressa da parte delle suddette tabelle. Le censure risultano dunque infondate. Le tabelle milanesi di liquidazione del danno si sostanziano in regole integratici del concetto di equità che circoscrivono quindi la discrezionalità del giudice come criterio guida e non come normativa cogente. Infine, il Collegio ricorda il principio secondo cui in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice , nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, nell’effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all’oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l’ id quod plerumque accidit , dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate Cass. Civ. n. 3505/16 . Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 26 giugno – 20 ottobre 2020, n. 22859 Presidente Frasca – Relatore Positano Rilevato che C.V. , B.R. , C.F. , C. e I.R. evocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Siena, l’ omissis in conseguenza della morte del feto verificatesi nella notte tra il omissis . Prospettavano la responsabilità dei sanitari che avevano sottoposto a visita ginecologica C.V. la quale, dopo tale esame medico, aveva fatto rientro presso la propria abitazione, per poi ritornare verso le ore 11 00 della medesima giornata del omissis , allorquando si accorgeva di perdite ematiche. Aggiungevano che si trattava di una gravidanza a rischio, in quanto ottenuta attraverso una tecnica di riproduzione assistita detta FIVET, che il tracciato eseguito nel pomeriggio di quella giornata aveva evidenziato un grave stato di sofferenza del feto e che la paziente aveva accusato forti dolori all’addome, contrazioni e gonfiore. Nonostante ciò, era stata dimessa senza alcuna prescrizione. Si costituiva l’ omissis insistendo per il rigetto della domanda il Tribunale di Siena, con sentenza del 17 luglio 2013 rigettava la domanda tesa al risarcimento del danno patrimoniale e non, derivato dalla morte intrauterina del feto, rilevando che non erano emersi elementi di responsabilità dell’azienda convenuta. Precisava che la circostanza che l’esame strumentale effettuato nel pomeriggio del omissis era andato smarrito non era dimostrata, mentre la consulenza aveva acclarato che la causa della morte era da riferire all’inserzione velamentosa del funicolo, avvenuta al momento della rottura delle membrane, ovvero ad un evento distinto, rispetto a quello lamentato nelle ore pomeridiane della giornata. Pertanto difettava il nesso eziologico, tra evento dannoso e prestazione sanitaria avverso tale decisione proponevano appello C.V. , B.R. , C.F. , C. e I.R. rilevando che le risultanze istruttorie avrebbero dato riscontro alla pretesa degli attori, lamentavano che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente i criteri in tema di onere della prova, rilevando che le conclusioni della CTU erano errate. Si costituiva l’ omissis rilevando che, trattandosi di prestazioni in regime ambulatoriale, i referti delle visite erano stati consegnati alla paziente e che le prestazioni effettuate non avevano evidenziato anomalie. Contestavano la correttezza dei criteri giurisprudenziali indicati da controparte. La Corte d’Appello di Firenze disponeva il rinnovo della consulenza e, con sentenza del 21 settembre 2018, in accoglimento dell’appello proposto, condannava l’azienda al risarcimento dei danni nella misura di Euro 82.000 ciascuno, in favore di C.V. e I.C. ed Euro 11.350 ciascuno, in favore di B.R. , C.F. e I.R. , oltre rivalutazione, provvedendo sulle spese di lite avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione C.V. , B.R. , C.F. , C. e I.R. affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso l’ omissis . Considerato che con il primo motivo si deduce la violazione delle tabelle di Milano, da considerarsi norme di diritto e degli artt. 2056, 2059, 1226 e 1223 c.c., nonché dei principi giurisprudenziali richiamati nella sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare, la Corte d’Appello di Firenze, pur richiamando la sentenza n. 12717 del 19 giugno 2015 della Corte di Cassazione, con riferimento al danno per perdita del rapporto parentale nel caso di figlio nato morto, avrebbe erroneamente inteso il principio affermato in sentenza. Secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, in un caso in cui era stata assimilata la situazione del feto nato morto, a quella del decesso di un figlio, occorreva considerare che solo nel secondo caso era ipotizzabile il venir meno di una relazione affettiva concreta, sulla quale parametrare il risarcimento, nell’ambito della forbice di riferimento indicata nelle tabelle di Milano. Da ciò, invece, la Corte territoriale fiorentina avrebbe fatto discendere la possibilità di dimezzare i parametri minimi previsti dalle tabelle di Milano. Tale applicazione sarebbe contraria al criterio indicato dalla Corte di legittimità che lascerebbe intendere, invece, che la liquidazione del danno per un figlio nato morto dovrebbe comunque collocarsi all’interno della forbice stabilita dalle tabelle milanesi e cioè, al più, nel parametro minimo. Sotto altro profilo la decisione sarebbe errata anche nel considerare come parametro di riferimento quello minimo, in quanto, quanto meno per la madre, C.V. e per il padre, I.C. , sarebbe possibile affermare l’esistenza di una relazione affettiva concreta con il nascituro, poiché la prima lo aveva portato in grembo per nove mesi e si trattava di una gravidanza fortemente voluta da entrambi i genitori in quanto ottenuta tramite inseminazione artificiale e quindi da qualificarsi come preziosa . Tali elementi consentirebbero di parlare, nel caso di specie, di perdita di un bambino e non di un feto con il secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omesso esame di fatti storici rilevanti ai fini della liquidazione del danno subito dai ricorrenti. La Corte territoriale non avrebbe valorizzato fatti incidenti sulla quantificazione del danno. In particolare, la circostanza che la gravidanza era stata portata a termine e che si trattava di una gravidanza preziosa, perché ottenuta tramite una fecondazione artificiale con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione l’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. relativamente alla mancata motivazione rispetto alla liquidazione del danno non patrimoniale operata in maniera difforme rispetto ai parametri stabiliti dalle tabelle di Milano i primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi. La Corte territoriale ha applicato le tabelle del Tribunale di Milano utilizzate come punto di riferimento determinando l’importo riconosciuto nella misura pari alla metà del minimo in considerazione della circostanza che si trattava pacificamente di morte di un feto e non anche di un bambino. Infatti, la Corte d’Appello ha evidenziato il mancato instaurarsi di un oggettivo fisico e psichico rapporto tra nonni, genitori e nipote, figlio riferibile al caso di un figlio nato morto, con specifico riferimento al danno per la perdita del rapporto parentale. Ha poi richiamato la decisione di questa Corte n. 12717 del 19 giugno 2015 che evidenzia che nel caso di figlio nato morto nella liquidazione della perdita del rapporto parentale le tabelle milanesi prevedono una forbice che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la qualità dell’intensità della relazione affettiva che caratterizza il rapporto parentale con la persona perduta . Pertanto questa Corte evidenzia che la gradazione espressa dalla forbice tabellare che individua un minimo e un massimo per il danno per la morte di un congiunto, le tabelle milanesi del 2014, come si legge in sentenza, prevedevano in favore di ciascun genitore per la morte di un figlio, un importo da Euro 163.990 ad Euro 327.990 , va determinata tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la qualità della intensità della relazione affettiva che caratterizza il rapporto parentale . Nella stessa decisione si fa presente che, nel caso di feto nato morto è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita , ma non anche una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento, all’interno della forbice di riferimento . Pertanto l’indicazione fornita in quella decisione al giudice del rinvio riguardava la possibilità di parametrare il risarcimento all’interno della forbice di riferimento, nel caso di relazione affettiva concreta, mentre la diversa ipotesi di figlio nato morto, esprime il differente caso della relazione affettiva potenziale, rispetto alla quale non vi è una tabellazione espressa da parte del Tribunale di Milano. Questo consente al giudice di merito di operare sulla base di un criterio equitativo che, nel caso di specie, proprio in considerazione del mancato instaurarsi di un oggettivo fisico e psichico rapporto tra nonni, genitori e nipote, figlio si legge nella sentenza impugnata appare equo liquidare a ciascun genitore ed a ciascun nonno nella misura della metà del minimo riconoscibile sulla base di dette tabelle le censure, pertanto, sono infondate. Le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto Cass. Sez. 3 n. 1553 del 22/01/2019 . Pertanto, puntualizzando quanto riportato nella rubrica del primo motivo, va precisato che la violazione di legge si riferisce alla norma codicistica in tema di liquidazione equitativa art. 1226 c.c. e non alle tabelle di Milano da considerarsi norma di diritto , così come erroneamente riportato dai ricorrenti. Alla luce di quanto precede, i motivi sono infondati, non ricorrendo alcuna violazione di legge nello stesso modo è destituita di fondamento l’omessa considerazione di un fatto storico poiché la censura oggetto del secondo motivo si riferisce ad un elemento istruttorio e l’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente a questa Corte di rivalutare il materiale probatorio d’altra parte, deve trovare applicazione il principio secondo cui in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenzèdi uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, nell’effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all’oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l’ id quod plerumque accidit , dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate Cass. Sez. 3 n. 3505 del 23/02/2016 nel caso di specie tale rilevante elemento di diversità è costituito proprio dalla circostanza di essere al di fuori del parametro tabellare, ricorrendo l’ipotesi di mancata instaurazione di un rapporto oggettivo, fisico e psichico, tra i parenti e la situazione del feto nato morto con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunziato, relativamente alla mancata decisione sulla domanda di danno patrimoniale. Con l’atto di citazione gli attori avrebbero richiesto il risarcimento del danno patrimoniale per la mancata percezione dei contributi economici che il nascituro avrebbe potuto apportare, in futuro, agli attori. Tale danno avrebbe potuto essere liquidato in via equitativa il motivo è inammissibile perché dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 poiché parte ricorrente avrebbe dovuto, non solo trascrivere il contenuto dell’atto di citazione, allegarlo o individuarlo all’interno del fascicolo di legittimità, ma svolgere i medesimi adempimenti con riferimento ai motivi di appello, con la indicazione specifica delle circostanze sulla base delle quali sarebbe stato prospettato un danno patrimoniale da mancato futuro guadagno ne consegue che il ricorso deve essere rigettato le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245 va dichiarato che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 6.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.