Responsabilità medica: con richiesta di decreto ingiuntivo i congiunti hanno ottenuto copia dei file audio dell’intervento del 118

Nell’ambito di un procedimento di risarcimento per responsabilità sanitaria, il Tribunale di Torino ha concesso il decreto ingiuntivo ex art. 633 ss. c.p.c. per l’ottenimento delle registrazioni audio relative ad un intervento di soccorso del 118 a seguito del quale la paziente era deceduta, verosimilmente per infarto.

Il marito e la figlia di una donna deceduta a Torino nel 2013 avevano agito in giudizio chiedendo l’accertamento del contesto e della causa della morte dalla congiunta , verosimilmente dovuta ad un infarto, nonostante i soccorsi prestati dal Dipartimento Emergenza 118 dell’Azienda sanitaria intimata. I ricorrenti avevano chiesto ed ottenuto copia dei documenti relativi all’intervento di soccorso, ma di fronte alla richiesta di rilascio di copia dei file audio relativi all’intervento del 118 per l’accertamento della responsabilità e tempestività dell’intervento si erano visti opporre il diniego assoluto dell’Azienda sanitaria. Solo dopo l’intervento del legale, la richiesta è stata accolta, ma parzialmente. La questione è stata dunque portata all’attenzione del Tribunale. Le parti hanno sottolineato che i file richiesti sono indispensabili per acclarare se l’intervento sia stato tempestivo ed adeguato, e se il personale sanitario fosse in possesso della strumentazione necessaria al soccorso in particolare il defibrillatore . Si tratta dunque di documentazione sanitaria , parificabile alla cartella clinica, ai referti o alle immagini degli esami strumentali che devono essere messi nella piena disponibilità del paziente o, per esso, degli eredi e congiunti ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della legge Gelli l. n. 24/2017 . Viene inoltre precisato che nel caso di specie gli istanti agiscono sia iure proprio sia iure successionis , quali eredi della congiunta e, dunque, alla stessa subentrati anche rispetto al contratto di spedalità ” già intercorso con l’Azienda Sanitaria intimata. Per questi motivi, viene chiesto al Giudice di ingiungere all’intimata la consegna di copia del registro delle chiamate di emergenza e dei relativi file audio ai sensi dell’art. 633 ss. c.p.c Lo strumento processuale invocato prevede infatti la possibilità di pronunciare ingiunzione di consegna a favore di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata e, secondo la giurisprudenza, i file elettronici sono considerati cose mobili cfr. Cass.Pen. n. 11959/20 . Con il decreto in oggetto, il Tribunale ha accolto il ricorso ed ha ingiunto la consegna dei documenti richiesti all’Azienda Sanitaria entro il termine di 40 giorni.

Tribunale di Torino, sez. VIII Civile, decreto ingiuntivo 31 luglio - 3 agosto 2020, n. 5285 Giudice Peila Il giudice, visto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da C. A. e da B. A. considerato che sulla base della documentazione prodotta risulta provato il rapporto di parentela tra la paziente ed il marito B. A. cfr certificato di morte , e non quello con la sig.ra C. A. ritenuta la propria competenza considerato che sussistono i presupposti di cui all’art. 633 c.p.c. avendo la parte prodotto copia del rapporto di intervento P.Q.M. INGIUNGE a Azienda Ospedaliero - Universitaria Città Della Salute e Della Scienza Di Torino in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Torino TO , C.F. , P.E.C. , di consegnare al sig. B. A. i seguenti documenti - copia del registro delle chiamate di emergenza intercorse per l’intervento di soccorso prestato alla sig.ra Z. in Torino TO il 28/02/2013, con annotazione dell’orario di ciascuna chiamata - copia dei files audio contenenti la registrazione di tutte le chiamate di emergenza intercorse per l’intervento di soccorso prestato alla sig.ra Z. in Torino TO il 28/02/2013, incluse quelle fatte dal sig. A., quelle da lui ricevute, nonché quelle fra equipaggio, centrale operativa e/o strutture sanitarie coinvolte entro il termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto nonché ingiunge di pagare al sig. B. A. le spese della presente procedura che si liquidano in € 1.305,00 per competenze professionali ed € 286,00 per spese, oltre accessori di legge. Avverte che può essere fatta opposizione nel termine di quaranta giorni e che in mancanza si procederà a esecuzione forzata a norma dell’art 641 c.p.c. Torino.