Veicolo rubato, consegnate all’assicuratore chiavi non originali: niente indennizzo

Confermata in Cassazione la decisione dei Giudici d’appello. La mancata consegna delle chiavi originali del mezzo rubato rende non operativo il contratto di assicurazione.

Consegnate alla compagnia assicuratrice le chiavi non originali del veicolo rubato . Questo dettaglio è fatale, poiché impedisce di riscuotere l’indennizzo previsto in caso di furto. Cassazione, ordinanza numero 13267, VI Civile, depositata il 1° luglio Riflettori puntati su un veicolo oggetto di un contratto di leasing e finito nelle mani di un ladro. Una volta preso atto del furto, scatta la richiesta di indennizzo nei confronti della compagnia assicuratrice. Su questo punto i giudici di primo grado danno ragione sia alla società di leasing che alla società che utilizzava il veicolo, riconoscendo alla prima oltre 45mila euro e alla seconda oltre 13mila euro. In secondo grado però viene cancellato l’indennizzo in favore della società utilizzatrice del veicolo. Ciò perché emergono fondati e ragionevoli dubbi sulla esistenza e circolazione in Italia dell’autovettura asseritamente oggetto di furto e, allo stesso tempo, perché il produttore del veicolo ha negato che le chiavi riconsegnate all’assicuratore appartenessero al veicolo asseritamente rubato . Per completare il proprio ragionamento, infine, i Giudici d’appello evidenziano che il veicolo era stato immatricolato in Germania e risultava di proprietà di un cittadino tedesco , e osservano che la semplice denuncia di furto depositata dalla società non dimostrava l’effettivo avverarsi del furto . Inutili le obiezioni proposte dalla società in Cassazione. I legali spiegano che anche a volere ritenere provato che le chiavi di cui la società era in possesso non fossero quelle del veicolo rubato, ciò non dimostrava affatto che fosse consapevole di tale circostanza, ma dimostrava soltanto che la società assicurata era stata truffata dal venditore del veicolo e che in ogni caso non vi era alcuna prova da cui dedurre che la società fosse stata partecipe di eventuali fatti delittuosi che avevano preceduto il furto . I giudici del Suprema Corte ribattono che, pur ammettendo che la società avesse acquistato a sua insaputa un veicolo irregolarmente immatricolato ed esportato , ciò non basterebbe a mettere in discussione la decisione emessa in Appello. Ciò perché in secondo grado si è accertata l’inoperatività del contratto, giusta la previsione che subordinava il pagamento dell’indennizzo alla consegna, all’assicuratore, di tutte e due le chiavi originali del mezzo rubato , essendo pacifico che le chiavi in possesso dell’utilizzatore non erano quelle originali . E questo dettaglio basta per escludere l’efficacia della garanzia, a prescindere da qualsiasi altra considerazione circa la provenienza del veicolo e l’avverarsi del furto , concludono i giudici.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 6 febbraio – 1 luglio 2020, numero 13267 Presidente Scoditti – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. La società Selmabipiemme Leasing s.p.a., in data non precisata nel ricorso, chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di St. ed Al. Gi., per l'importo di Euro 45.563,61. A fondamento del ricorso dedusse che i due intimati avevano prestato fideiussione a favore della società Euroscommesse 2000 s.r.l. per le obbligazioni da quest'ultima assunte nei confronti della Selmabipiemme e scaturenti da un contratto di leasing avente ad oggetto un autoveicolo, al quale la società utilizzatrice si era resa inadempiente. 2. I due intimati proposero opposizione al decreto, e chiesero di chiamare in causa la società Zurich Insurance Public Ltd. Company d'ora in avanti, la Zurich , deducendo che tale società aveva assicurato il veicolo oggetto del leasing contro il rischio di furto che il veicolo era stato rubato e chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto. 3. La società Zurich si costituì e contestò la carenza di legittimazione degli opponenti a richiedere il pagamento dell'indennizzo eccependo l'inoperatività della garanzia, e contestando il fatto stesso dell'avverarsi del furto. 4. Con sentenza 12 aprile 2016 numero 4578 il Tribunale di Milano accolse l'opposizione proposta da St. Gi. rigettò quella proposta da Al. Gi. condannò la Zurich a pagare direttamente alla Selmabipiemme Leasing, per effetto dell'appendice di vincolo annessa alla polizza, la somma di Euro 45.563,61, nonché al pagamento in favore della Euroscommesse 2000 della residua somma di Euro 13.086, 39. 5. La Corte d'appello di Milano con sentenza 9 gennaio 2018 numero 43 accolse il gravame della Zurich e rigettò la domanda di indennizzo proposta contro di essa dalla Euroscommesse 2000. Per quanto in questa sede rileva, la Corte d'appello di Milano ritenne che esistessero fondati e ragionevoli dubbi sulla esistenza e circolazione in Italia dell'autovettura asseritamente oggetto di furto che il produttore del veicolo aveva negato che le chiavi riconsegnate dalla Euroscommesse all'assicuratore appartenessero al veicolo asseritamente rubato che il veicolo asseritamente rubato era stato immatricolato in Germania e risultava di proprietà di un cittadino tedesco che la semplice denuncia di furto depositata dalla società Euroscommesse non dimostrava l'effettivo avverarsi del furto. 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla società Euroscommesse con ricorso fondato su un solo motivo. Hanno resistito con separati controricorsi la Selmabipiemme e la Zurich la quale ha altresì depositato memoria la Selmabipiemme ha dichiarato di rimettersi alla decisione di questa corte circa l'esito del ricorso, e chiesto la condanna della ricorrente alle spese. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 2697 c.c Nonostante tale riferimento formale, nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d'appello avrebbe erroneamente fondato le proprie valutazioni sulle risultanze di indagini di un processo penale conclusosi con archiviazione per prescrizione, e dunque nessuna presunzione di responsabilità può trovare fondamento in un procedimento che non ha trovato conferma in una sentenza . Aggiunge che anche a voler ritenere provato che le chiavi di cui la società Euroscommesse era in possesso non fossero quelle del veicolo rubato, ciò non dimostrava affatto che l'assicurata fosse consapevole di tale circostanza, ma dimostrava soltanto che la società assicurata era stata truffata dal venditore dell'autoveicolo e che in ogni caso non vi era alcuna prova dalla quale dedurre che la società Euroscommesse fosse stata partecipe di eventuali fatti delittuosi che avevano preceduto il furto. 2. Il motivo è doppiamente inammissibile. In primo luogo è inammissibile perché censura la valutazione delle prove. In secondo luogo è inammissibile perché, anche ad ammettere che la società Euroscommesse avesse acquistato, a sua insaputa, un veicolo irregolarmente immatricolato ed esportato, ciò non basterebbe a travolgere la sentenza impugnata. La Corte d'appello, infatti, ha rigettato la domanda in primo luogo a causa della inoperatività del contratto, giusta la previsione contrattuale che subordinava il pagamento dell'indennizzo alla consegna, all'assicuratore, di tutte e due le chiavi originali del mezzo rubato, poiché è pacifico che le chiavi in possesso dell'utilizzatore non fossero quelle originali, tanto bastava per escludere l'efficacia della garanzia, a prescindere da qualsiasi altra considerazione - svolta evidentemente dalla Corte d'appello ad abundantiam - circa la provenienza del veicolo e l'avverarsi del furto. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, numero 228 . P.Q.M. - rigetta il ricorso - condanna Euroscommesse 2000 s.r.l. alla rifusione in favore di Selmabipiemme leasing s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 6.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. 10.3.2014 numero 55 - condanna Euroscommesse 2000 s.r.l. alla rifusione in favore di Zurich Insurance Public Ltd. Company delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 7.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. 10.3.2014 numero 55 - dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 numero 115, per il versamento da parte di Euroscommesse 2000 s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 30 gennaio 2020.