Automobilista urta un dissuasore di sosta non segnalato, il Comune deve risarcirlo?

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela. Infatti, quanto più il possibile danno è prevedibile e superabile attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.

Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 12416/20, depositata il 24 giugno. Una parte chiamava in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento del danno poiché, durante una manovra di parcheggio, con la sua auto aveva urtato un dissuasore di sosta non munito delle dotazioni legge, non visibile e posto a pochi centimetri dalla linea di delimitazione del posto auto. Dato che il Giudice di Pace le negava il risarcimento non rilevando una situazione di pericolo occulto, l’automobilista proponeva appello invocando l’applicabilità dell’art. 2051 c.comma e deduceva la pericolosità dei dissuasori. Il Tribunale, tuttavia, escludeva la responsabilità dell’amministrazione comunale. Avverso la decisione propone ricorso l’automobilista lamentando che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto visibile il dissuasore, rilevando che anche l’accertamento di una condotta distratta della vittima non escluderebbe la responsabilità del custode . La Cassazione, ritenendo infondato il ricorso, rileva che il Tribunale ha escluso la sussistenza del nesso causale ex art. 2051 c.comma sulla base di una valutazione fattuale fondata sulla visibilità dei dissuasori e sulla conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell’attrice. A parere del Collegio il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso , in applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso . Chiarito questo, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 16 gennaio – 24 giugno 2020, n. 12416 Presidente De Stefano – Relatore Positano Rilevato che S.S. evocava in giudizio il Comune di Ascoli Piceno esponendo che, mentre effettuava una manovra di parcheggio per posizionare il veicolo all’interno del posto auto, urtava un dissuasore di sosta non munito delle dotazioni di legge, non visibile e posto a pochi centimetri dalla linea di delimitazione del posto auto per tale motivo chiedeva il risarcimento del danno pari ad Euro 1.000 si costituiva l’amministrazione comunale negando ogni responsabilità il Giudice di pace di Ascoli Piceno, con sentenza del 24 febbraio 2015, escludeva la sussistenza di una situazione di pericolo occulto, ai sensi dell’art. 2043 c.c., evidenziando che i dissuasori erano presenti nella piazza da molto tempo e che l’attrice avrebbe potuto ragionevolmente conoscere le condizioni dei luoghi, giacché era autorizzata a parcheggiare in tale piazza inoltre, i dissuasori erano posizionati su una zona zebrata, sulla quale era inibito, sia il transito, che la sosta, e ciò rendeva irrilevante che tali ostacoli non fossero muniti della prescritta autorizzazione avverso tale decisione proponeva appello S.S. invocando l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., e lamentando il mancato rilievo dell’assenza di autorizzazione amministrativa nel merito, deduceva la pericolosità intrinseca dei dissuasori e, in fatto, rilevava che, nell’area zebrata in oggetto, non era consentita la sosta, ma, ai sensi del D.P.R. n. 150 del 1992, art. 150, era permesso il transito il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza dell’11 ottobre 2017 rilevava che il primo giudice aveva escluso la responsabilità dell’amministrazione comunale sulla base di due profili la circostanza che i dissuasori fossero visibili e la conoscenza dello stato dei luoghi, riconosciuta dalla stessa parte appellante pertanto, quando la situazione di pericolo è prevedibile e superabile con le normali cautele da parte della danneggiata, il comportamento di quest’ultima assume valore decisivo ai fini della verificazione dell’evento conseguentemente rigettava l’appello, provvedendo sulle spese avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S.S. affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria. Il Comune di Ascoli Piceno non svolge attività processuale in questa sede. Considerato che con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione l’art. 2051 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p. Il Tribunale, pur inquadrando la fattispecie nell’ambito dell’art. 2051 c.c., avrebbe applicato i criteri propri dell’art. 2043 c.c Al contrario, si tratterebbe di un’ipotesi di responsabilità oggettiva che consente la prova liberatoria consistente nel caso fortuito idoneo ad elidere il nesso causale tra la cosa e il danno. Al contrario, il Tribunale avrebbe escluso l’esistenza dell’insidia, ritenendo visibile il dissuasore, rilevando che la danneggiata conosceva lo stato dei luoghi. Ma tali profili avrebbero rilevanza esclusivamente sul piano processuale della prova della colpa della vittima e non su quello sostanziale della sussistenza della responsabilità del custode con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione agli artt. 1227, 2051 e 2967 c.c., oltre che degli artt. 40 e 41 c.p Il Comune di Ascoli Piceno non avrebbe mai dimostrato che la condotta della danneggiata aveva i caratteri dell’imprevedibilità e che l’illegittimo posizionamento dei dissuasori non avrebbe influito in alcun modo sull’incidente. Ma oltre a ciò, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche l’accertamento di una condotta negligente o distratta della vittima, non escluderebbe, di per sé, la responsabilità del custode con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 1227 e 2051 c.c., degli artt. 40 e 41 c.p. e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 180. Il Tribunale non avrebbe applicato il principio secondo cui la condotta della vittima, esclude la responsabilità del custode quando abbia i caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità. Al contrario, il giudice di appello avrebbe omesso di valutare che i dissuasori si trovavano sul posto senza l’autorizzazione richiesta dalla legge. Inoltra, erano posizionati a pochi centimetri dalla linea di delimitazione del parcheggio ed erano privi di asta e, pertanto, non visibili dall’interno dell’autovettura. Infine, avrebbe travisato la circostanza riferita dall’attrice secondo cui l’autovettura è autorizzata al transito in tale luogo , facendo discendere da ciò l’ulteriore dato della conoscenza dello stato dei luoghi da parte della danneggiata con il quarto motivo si lamenta l’omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e la mancata applicazione dell’art. 2051 c.c Il Tribunale, dopo aver indicato i presupposti per la configurabilità della fattispecie prevista dall’art. 2051 c.c., avrebbe avallato il ragionamento del Giudice di pace che, al contrario, aveva applicato i presupposti dell’art. 2043 c.c., pervenendo, pertanto, ad affermazioni inconciliabili con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione, oltre che del D.P.R. n. 495 del 1992, cit. art. 180, anche degli artt. 1176, 1227 e 2051, per avere il Tribunale affermato che tale normativa sarebbe inconferente rispetto all’oggetto del giudizio. Al contrario, indipendentemente dalla necessità di una autorizzazione, sarebbe imprescindibile la non pericolosità dei dissuasori. Nel caso di specie difetterebbe l’autorizzazione e tale profilo risultava determinante costituendo il presupposto di una pericolosità intrinseca degli stessi, posizionati in modo incauto, in maniera tale da interagire con la realtà circostante, costituita da un parcheggio con il sesto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, l’omessa motivazione sull’oggetto del punto n. 4 dell’atto di appello, riguardo all’errata interpretazione del D.P.R. n. 492 del 1992, art. 150, con riferimento all’art. 2051 c.c L’appellante aveva censurato la decisione di primo grado secondo cui, poiché i dissuasori erano posizionati all’interno di una zona zebrata , la danneggiata non avrebbe fatto uso della normale diligenza, poiché non avrebbe dovuto oltrepassare tale linea. Al contrario, si tratterebbe di zone di presegnalamento nelle quali sarebbe vietata la sosta, ma non anche il transito i primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi e sono infondati. Il Tribunale ha escluso la sussistenza del nesso causale ai sensi dell’art. 2051 c.c. sulla base di una valutazione fattuale che si fonda su due elementi la visibilità dei dissuasori e la conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell’attrice le censure si traducono in una richiesta di rivalutazione in fatto della motivazione, non consentita in sede di legittimità. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia da questa Corte, secondo cui in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento - come nel caso di specie-interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019 - Rv. 653609 - 01 non può sostenersi che ogni area adibita al transito o al parcheggio debba essere munita di protezioni idonee a scongiurare ogni rischio di avveramento di eventi dannosi ad essa connessi e derivanti dal superamento dell’area adibita al parcheggio, i quali debbano ritenersi di per sé esclusi dall’adozione del generale dovere di cautela da parte dei fruitori, in rapporto alle condizioni dei luoghi opinando in senso diverso, nessuna protezione sarebbe mai sufficiente, visto che la sua inidoneità risulterebbe conclamata dall’avveramento del fatto che si intendeva evitare così dandosi luogo al moderno paradosso di Epimenide già icasticamente prospettato da Cass. ord. 25837/17 per valutazione ordinamentale della regolarità causale, i limiti imposti dalla normativa vigente sono quelli reputati idonei nella generalità dei casi a fronteggiare il rischio prevedibile in combinazione con il dovere di precauzione incombente sulla potenziale vittima in relazione ad una oggettivizzazione della prevenibilità dell’evento per tutte Cass. nn. 2478, 2480 e 2482 del 2018 mentre quelli imposti dalla peculiarità del caso non sono stati violati, nella specie, secondo la ricostruzione in fatto del giudice del merito, non sindacabile in questa sede il quarto motivo è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, riguardo alla sentenza di primo grado che non è trascritta, dovendosi ritenere insufficiente l’accenno, solo sommario, contenuto a pagina 5 del ricorso. In ogni caso, il Tribunale ha inquadrato la fattispecie nell’art. 2051 c.c. ed ha escluso la responsabilità per fatto esclusivo della danneggiata il quinto motivo non è specifico, perché è la stessa ricorrente a dedurre che la pericolosità dei dissuasori deriva dal posizionamento incauto, in quanto non visibile e non per il dato formale ed amministrativo della mancanza di autorizzazione, che costituisce un profilo non conoscibile dall’utente e che non modifica la condotta di questi. Inoltre, non vi sono in ricorso gli elementi invece indispensabili per escludere che sia nuova in questa sede la questione, oltretutto in fatto, della idoneità o meno della collocazione dei dissuasori il sesto motivo non coglie nel segno, perché nella motivazione del Tribunale non compare il riferimento alla presenza dei dissuasori nella zona zebrata e quindi non rileva, siccome estranea alla ratio decidendi della qui gravata decisione, la questione se tale area fosse transitabile o meno anche a poter prescindere da ciò, la censura non è idonea a superare ratio di prevedibilità con ordinarie diligenze come idonea ad escludere il nesso causale tra cosa e danno così intesi i principi di Cass. nn. 2478-80-82 del 2018, già richiamati ne consegue che il ricorso deve essere rigettato nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività processuale in questa sede. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245 va dichiarato che sussistono presupposti per il pagamento del doppio contributo se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.