Auto rubata e incendiata su fondo altrui: fino a quando opera la copertura assicurativa?

Ai sensi dell’art. 122, comma 3, cod.ass., la copertura assicurativa viene meno dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata denuncia alla pubblica sicurezza fino al momento della presentazione della denuncia e per il giorno in cui essa viene presentata la garanzia è ancora operativa.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 10929/20, depositata il 9 giugno. Dichiarata inoperante, da parte del Tribunale, la polizza assicurativa a protezione del rischio incendio su una vettura esplosa a seguito di uno scoppio nei pressi del fondo delle parti attrici, queste ultime – nella veste di ricorrenti - propongono ricorso per cassazione nei confronti della compagnia di assicurazione per il mancato riconoscimento della copertura assicurativa. Tale domanda di risarcimento dei danni riportati al proprio fondo a causa dell’incendio provocato dalla vettura assicurata, che aveva preso fuoco, veniva accolta in primo grado ma rigettata in secondo perché il veicolo non sarebbe stato dotato di copertura assicurativa operativa il giorno del sinistro , ai sensi dell’art. 122 cod.ass. l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario . Sul punto, il Tribunale, nel ricostruire la nozione di circolazione contro la volontà del proprietario affermava che a tal fine è necessario non solo che il proprietario stesso manifesti il proprio dissenso alla circolazione del veicolo, ma anche che abbia adottato tutte le misure esigibili dall’uomo medio perché ciò non accada. E, nel caso in esame, il Tribunale desumeva la prova che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la volontà del proprietario dal fatto che questi avesse denunciato il furto dell’auto. Era, dunque, applicabile l’art. 122, comma 3, cod.ass., il quale prevede che la copertura assicurativa viene meno dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata denuncia alla pubblica sicurezza. Ma tale decisione del Tribunale, secondo le ricorrenti, si limita ad affermare che il proprietario aveva denunciato la sottrazione del veicolo, cui gli altri avrebbero dato fuoco in prossimità del loro fondo, senza accertare quando questa denuncia sia intervenuta . Quindi, la sentenza impugnata va cassata e rinviata al Tribunale per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 19 settembre 2019 – 9 giugno 2020, n. 10929 Presidente Frasca – Relatore Rubino Rilevato che 1.- T.i. e S.F. hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti di Unipolsai Ass.ni s.p.a. e di B.V. , avverso la sentenza n. 188 del 2018 emessa dal Tribunale di Trani il 25.1.2018, non notificata, con la quale il Tribunale, in accoglimento dell’appello della compagnia di assicurazioni, dichiarava inoperante la polizza assicurativa a protezione del rischio incendio conclusa da B.V. , la cui vettura, esplodendo a seguito di un incendio nei pressi del fondo delle attrici, lo aveva danneggiato. 2. - Le ricorrenti deducono sia la violazione e falsa applicazione del codice delle assicurazioni, art. 122, in relazione al mancato riconoscimento della copertura assicurativa per il giorno 6.6.2009, sia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che indicano nella individuazione del giorno esatto in cui era stata effettuata la denuncia di furto, circostanza determinante ai fini della decisione, perché se la denuncia fosse stata effettuata, come sostenevano loro, il giorno stesso dell’incendio, la copertura assicurativa sarebbe stata ancora operante. 3. - Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 4. - Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta fondatezza dello stesso, sulla base di queste osservazioni sussiste il vizio di motivazione lamentato, non avendo il giudice di appello considerato la decisività della data esatta della denuncia di furto depositata in atti, che, se intervenuta il giorno stesso dell’incendio, poche ore prima, come sostenuto dalle ricorrenti, avrebbe portato ad escludere l’applicazione dell’art. 122 cod. ass., in base al quale l’assicurazione non ha effetto se la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario a partire dal giorno successivo alla presentazione della denuncia alla autorità di pubblica sicurezza. 5. - Il collegio condivide le considerazioni contenute nella proposta. Il ricorso deve essere accolto. La domanda proposta da T.I. e S.F. , di risarcimento dei danni riportati al proprio fondo rustico a causa dell’incendio provocato dalla vettura di proprietà di B.V. , assicurata con la UnipolSai, che aveva preso fuoco propagando le fiamme al loro terreno, veniva accolta in primo grado ma rigettata in appello nei confronti della compagnia di assicurazioni perché il veicolo non sarebbe stato dotato di copertura assicurativa operativa il giorno del sinistro, sulla base del disposto dell’art. 122 cod. ass., comma 3, che prevede che l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario prohibente domino . 6. - Il tribunale quale giudice d’appello ricostruiva la nozione di circolazione contro la volontà del proprietario affermando che a tal fine è necessario non solo che il proprietario manifesti il proprio dissenso alla circolazione del veicolo, ma anche che abbia adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili dall’uomo medio perché ciò non accada. Desumeva la prova che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la volontà del suo proprietario dal fatto che questi avesse denunciato il furto del mezzo. Quindi, riteneva applicabile alla situazione di fatto, così accertata, la norma dell’art. 122 cod. ass., comma 3, là dove prevede che la copertura assicurativa viene meno dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata denuncia alla pubblica sicurezza, introducendo in questo caso l’intervento a copertura del Fondo di Garanzia, mentre sino al momento della presentazione della denuncia e per il giorno in cui la stessa viene presentata la garanzia è ancora operativa. 7. - Tuttavia, come evidenziato dalle ricorrenti c’è un salto logico nella parte finale della motivazione derivante dall’omessa considerazione di un fatto decisivo premessa la corretta ricostruzione in diritto, il tribunale avrebbe dovuto dar conto delle circostanze di fatto che lo inducevano a ritenere che il fatto verificatosi fosse sussumibile nella fattispecie normativa indicata, e si collocasse di conseguenza fuori dalla operatività della garanzia assicurativa mentre il provvedimento si limita ad affermare, nella parte iniziale della motivazione, che il proprietario aveva denunciato la sottrazione dell’auto, alla quale altri avrebbero dato fuoco in prossimità del fondo delle ricorrenti, ma non accerta quando questa denuncia sia intervenuta, in particolare se essa sia avvenuta il giorno stesso dell’incendio, come sostengono le ricorrenti facendo riferimento al documento prodotto in atti e debitamente richiamato, e del quale non si è tenuto conto, nel qual caso a norma dell’art. 122 citato, la garanzia sarebbe stata ancora operativa o in giorno precedente. La sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa al Tribunale di Trani in persona di diverso giudicante affinché questo esegua l’accertamento di questo fatto decisivo e ne tenga conto, nella sua decisione, nonché provveda alla liquidazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M. Accoglie, cassa e rinvia al Tribunale di Trani in persona di diverso giudicante anche per le spese del presente giudizio.