La prova del mancato uso del casco, in presenza di testimonianze contrarie, non può essere fornita per presunzioni

Non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici, per desumere dal fatto noto un fatto ignoto, quando quest’ultimo ha costituito oggetto di una prova diretta di segno opposto.

Lo ha stabilito la terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8814/20, depositata in cancelleria il 12 maggio. A seguito di un sinistro mortale , le eredi del de cuius citavano in giudizio, a titolo di risarcimento dei danni , l’altro conducente e la sua compagnia di assicurazioni gli stessi convenuti erano citati in giudizio, a titolo di rivalsa di quanto corrisposto ai familiari, anche dall’INAIL. Il Tribunale, riunite le cause, accertata l’esclusiva responsabilità nel determinismo causale dell’evento, condannava i convenuti, in solido, a risarcire i congiunti della vittima e l’INAIL. La Corte d’Appello, ravvisato il concorso di colpa, perché la vittima non indossava il casco , in accoglimento parziale dell’impugnazione proposta dalla compagnia di assicurazioni, riduceva del 25% il danno. Avverso tale sentenza, le eredi della vittima proponevano ricorso per Cassazione l’INAIL proponeva ricorso incidentale, mentre la compagnia resisteva con distinti controricorsi. La Corte, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida ” cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 8/5/2014, n. 9936 e Cass. Civ., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242 , ha esaminato congiuntamente le censure di più agevole soluzione, tra loro connesse e suscettibili di assicurare la definizione del giudizio. Le ricorrenti principali - con il III motivo, denunciano, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.comma e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., stante il fatto che la sentenza avrebbe accertato il mancato uso del casco sulla base di presunzioni semplici il mancato ritrovamento del casco il rinvenimento di un berretto e il genere di lesione subito dalla vittima in contrasto con le deposizioni testimoniali dei testi che avevano riferito che il motociclista indossava il casco - con il V motivo, lamentano la violazione degli artt. 116 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.comma e dell’art. 11 comma 6 Cost., per motivazione mancante o apparente in relazione all’illustrazione delle ragioni per le quali le prove orali sarebbe state ritenute recessive rispetto agli argomenti presuntivi. La Sezione procede, innanzitutto, alla ricognizione dei caratteri individuatori della presunzione richiesta dall’art. 2729 c.c La precisione ” si riferisce al fatto noto che - quale punto di partenza - deve risultare ben determinato nella sua realtà storica, che non ammette la praesumptio de praesumpto c.d. doppia presunzione la gravità ” concerne il grado di probabilità di inferenza del fatto ignoto da quello noto la concordanza ” richiede che la dimostrazione della sussistenza del fatto non cògnito costituisca la risultante di una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti. Sulla base di queste premesse, la Corte territoriale ha erroneamente impostato il procedimento logico-deduttivo circa il mancato uso del casco, su fatti privi del carattere di precisione e certezza. Ma, prosegue il Collegio, la circostanza dirimente del vizio di legittimità, si rinviene dalla circostanza che i fatti cui la sentenza conferisce rilievo si pongono in netto contrasto con il contenuto della deposizione dei testimoni oculari che, in quanto prova diretta, travolge in toto il carattere della precisione indiziaria. Per superare tale impasse giuridico, e privilegiare le presunzioni semplici, il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto espungere dal materiale probatorio le testimonianze dichiarandole, previa illustrazione delle ragioni, inattendibili. In conclusione, il Supremo Consesso ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale che, nella nuova valutazione ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, dovrà attenersi al seguente principio di diritto al giudice di merito non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici , per desumere - ai sensi dell’art. 2729 c.comma - dal fatto noto un fatto ignoto, quando quest’ultimo ha costituito oggetto di una prova diretta di segno opposto . Per un verso, infatti, l’esistenza di una prova diretta del fatto esclude che questo possa considerarsi ignoto” e, quindi, che possa farsi ricorso alle prove presuntive per altro verso, il contrasto fra le risultanze di una prova diretta nella specie, una testimonianza oculare e le presunzioni semplici priva queste ultime dei caratteri di gravità e precisione. Pertanto, il giudice che intenda basare la ricostruzione dei fatti su presunzioni semplici deve dapprima illustrare motivatamente, ai sensi dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggior persuasività delle prime .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 6 dicembre 2019 - 12 maggio 2020 n. 8814 Presidente Travaglino – Relatore D’Arrigo Ritenuto I congiunti di Gi.Mi. , che aveva perso la vita in un incidente stradale, convenivano in giudizio il conducente dell’altro veicolo Ge.Ma. e la sua compagnia assicurativa HDI Assicurazioni S.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Autonomamente le medesime parti erano convenute in giudizio pure dall’INAIL, che agiva in rivalsa di quanto corrisposto ai familiari della vittima. Le due cause venivano riunite. Il Tribunale di Palermo accertava l’esclusiva responsabilità del Ge. nella determinazione del sinistro e condannava quest’ultimo e la HDI Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro, a risarcire i congiunti della vittima e l’INAIL. L’HDI Assicurazioni s.p.a. appellava in via principale tale decisione, sostenendo il concorso di colpa del Gi. . I congiunti della vittima proponevano appello incidentale, lamentando l’esiguità del risarcimento. La Corte d’appello di Palermo accoglieva parzialmente l’impugnazione proposta dall’Assicurazione, ravvisando un concorso di colpa del Gi. nella causazione dell’evento, consistito nel non aver indossato il casco. Per tale ragione, riduceva del 25% le somme dovute ai congiunti della vittima e all’INAIL. Rigettava l’appello incidentale. D.N. e F. , V. , M. e G.C. hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidandosi a sei motivi. L’INAIL ha proposto ricorso incidentale. La HDI Assicurazioni s.p.a. ha resistito sia al ricorso principale, sia a quello incidentale con distinti controricorsi. Le ricorrenti principali e l’INAIL hanno depositato memorie difensive. Considerato 1. Le ricorrenti principali censurano, sotto molteplici aspetti, la sentenza impugnata nella parte in cui afferma il concorso di colpa della vittima, loro congiunto, per non aver usato il casco. In applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490 Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, Rv. 633504 - 01 e in motivazione pag. 36 ss. devono essere congiuntamente esaminati anzitutto il terzo ed il quinto motivo di ricorso, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio. Infatti, il predetto principio consente l’esame delle censure verificandone l’impatto operativo, piuttosto che la coerenza logico-sistematica, sostituendo il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze costituzionalizzate di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre v., fra le altre Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058 . 2.1 In particolare, con il terzo motivo del ricorso principale si deduce - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 - la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. La doglianza riguarda l’accertamento del fatto relativo al mancato uso del caso da parte del Gi. . Le ricorrenti espongono che la Corte d’appello è pervenuta a tale conclusione sulla base di alcuni elementi presuntivi il mancato ritrovamento del casco sul luogo del sinistro, secondo quanto risulta dalla descrizione dei luoghi e dal rilievo fotografico effettuati dalla polizia giudiziaria il rinvenimento in loco di un berretto appartenente al Gi. il genere di lesione - trauma cranico encefalico - subito dalla vittima. A parere delle ricorrenti, questi elementi non sarebbero nè gravi, nè precisi, nè concordanti, potendo trovare spiegazioni alternative il sopralluogo della polizia giudiziaria è stato effettuato oltre un’ora dopo il sinistro, quando ormai la situazione di fatto era mutata il berretto - che non è detto nè che appartenesse al Gi. , nè che egli effettivamente lo indossasse al momento dell’incidente - poteva trovarsi nel vano portaoggetti e, comunque, non era incompatibile con l’uso casco, potendolo indossare al di sotto, come solitamente avviene in inverno il genere di lesioni subite dalla vittima non sono assolutamente incompatibili con l’uso del casco, che ne riduce la probabilità di verificazione, ma non è in grado di escluderle del tutto, anche in considerazione dell’elevata velocità di impatto dei veicoli. Chiarito, dunque, che si tratterebbe di presunzioni semplici, le ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello abbia basato la decisione su queste, anziché sulle prove dirette rappresentate dalle deposizioni testimoniali raccolte nel corso della causa, laddove due testi oculari tali M. e A. avevano riferito che il G. indossava il casco. 2.2 Con il quinto motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., comma 6. Le eredi G. , nello specifico, lamentano la mancanza assoluto o, quantomeno, la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata in relazione alle capacità inferenziali dei fatti noti e alla illustrazione delle ragioni per le quali le prove orali, già ritenute attendibili ai fini del rigetto del primo motivo di appello, sarebbero recessive rispetto agli argomenti presuntivi impiegati dalla corte territoriale. 2.3 I due motivi sono strettamente connessi e parzialmente sovrapponibili. Essi, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente e risultano fondati nei termini che seguono. 2.4 Anzitutto, va messo in conto che questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione gravità, precisione e concordanza fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3 e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360 , competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta Sez. L, Sentenza n. 29635 del 16/11/2018, Rv. 651727 01 Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017, Rv. 645496 - 02 Sez. 3, Sentenza n. 17535 del 26/06/2008, Rv. 603893 - 01 . In particolare, la precisione va riferita al fatto noto indizio che costituisce il punto di partenza dell’inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica la gravità va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola di scienza o d’esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto la concordanza richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell’ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019, Rv. 652386 - 02 . Il carattere della precisione porta ad escludere l’ammissibilità della c.d. praesumptio de praesumpto doppia presunzione non potendosi valorizzare una presunzione semplice come fatto noto per derivarne da essa un’altra presunzione semplice Sez. 3, n. 1278 del 18/01/2019, Rv. 652469 - 01 Sez. 5, n. 17953 del 24/07/2013, Rv. 628824 - 01 Sez. 1, n. 5045 del 09/04/2002, Rv. 553601 - 01 Sez. 2, n. 2612 del 22/02/2001, Rv. 544067 - 01 Sez. 2, n. 1044 del 28/01/1995, Rv. 490081 - 01 . Infatti, le presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 2727 c.c., sono le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto. Consegue che gli elementi che costituiscono la premessa devono avere il carattere della certezza e della concretezza. Già sotto questo profilo, la sentenza impugnata presenta un vizio di legittimità. Infatti, la Corte d’appello ha desunto il fatto ignoto la circostanza che il Gi. non indossasse il casco da alcuni fatti privi del carattere della precisione e della certezza. È pur vero che, di recente, alcune pronunce di questa Corte hanno messo in discussione l’esistenza il divieto delle presunzioni di secondo grado, affermando che lo stesso non sarebbe riconducibile nè agli artt. 2729 e 2697 c.c. Sez. 5, Ordinanza n. 20748 del 01/08/2019, Rv. 655040 - 01 Sez. 5, Sentenza n. 15003 del 16/06/2017, Rv. 644693 - 01 . Ma, a ben vedere, il contrasto è meramente apparente. In questi casi, infatti, la premessa dell’ulteriore presunzione non è rappresentata da fatti incerti, ma da un fatto noto, ancorché accertato, a sua volta in via presuntiva. Ad ogni modo, la questione non si attaglia al caso di specie, poiché nella vicenda in esame viene in rilievo un’ulteriore circostanza, a parere di questo Collegio dirimente i fatti indiziari cui la corte territoriale ha inteso conferire rilievo si pongono in diretto contrasto con la prova diretta dell’uso del casco da parte del Gi. , costituita dalle deposizioni dei testimoni oculari M. e A. . L’esistenza di una prova diretta toglie agli elementi indiziari il carattere della precisione. Pertanto, la corte territoriale si sarebbe dovuta fare carico, anzitutto, di dichiarare inattendibili le deposizioni testimoniali e di illustrarne le ragioni. Solo in tal modo, definitivamente espunte dal materiale probatorio le prove dirette, il giudice di merito avrebbe potuto far ricorso alle prove presuntive. In particolare, il raffronto fra le conclusioni raggiunte mediante prove presuntive e le risultanze delle prove dirette non può risolversi, in base al principio del libero convincimento, in un generico giudizio di maggiore capacità persuasiva delle prime, rispetto alle seconde. Ciò in quanto, fintanto che un fatto risulti dimostrato da prove dirette, ai sensi dell’art. 2129 c.c. non vi è spazio per ammettere il ricorso alle prove prensuntive. Va dunque affermato il seguente principio di diritto Al giudice di merito non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici, per desumere - ai sensi dell’art. 2729 c.c. - dal fatto noto un fatto ignoto, quando quest’ultimo ha costituito oggetto di una prova diretta di segno opposto. Per un verso, infatti, l’esistenza di una prova diretta del fatto esclude che questo possa considerarsi ignoto e, quindi, che possa farsi ricorso alle prove presuntive per altro verso, il contrasto fra le risultanze di una prova diretta nella specie, una testimonianza oculare e le presunzioni semplici priva queste ultime dei caratteri di gravità e precisione. Pertanto, il giudice che intenda basare la ricostruzione dei fatti su presunzioni semplici deve dapprima illustrare motivatamente, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggiore persuasività delle prime . 2.5 La Corte d’appello non si è attenuta a tale principio. Anzi, ha ripetutamente affermato l’attendibilità del teste A. pag. 6-7 e, nel trattare del secondo motivo di gravame, ha semplicemente privilegiato, ai fini probatori, talune presunzioni semplici pag. 10 . La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, in accoglimento del terzo e del quinto motivo del ricorso principale, affinché il giudice del rinvio, sottoponendo a nuova valutazione il materiale probatorio ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, si attenga al principio di diritto sopra esposto. 3. L’accoglimento del terzo e del quinto motivo del ricorso principale determina l’assorbimento del primo, con cui si censura l’accertamento del nesso causale fra l’eventuale omessa adozione del casco e l’aggravamento delle conseguenze dannose del sinistro, sub specie di concorso colposo della vittima. Infatti, ogni valutazione sull’incidenza causale avuta, nella determinazione del danno, dal mancato uso del casco presuppone l’accertamento, in fatto, di tale circostanza. 4. Con il secondo motivo si afferma che la Corte d’appello avrebbe ignorato un giudicato formatosi sul capo della sentenza di primo grado che aveva escluso il raggiungimento della prova che il decesso del Gi. si sarebbe potuto evitare indossando il casco. Il motivo è infondato, in quanto, come risulta dallo stesso ricorso pag. 19 la compagnia assicurativa ha specificatamente appellato il capo in questione, mentre resta irrilevante la circostanza - sulla quale insistono le ricorrenti - che l’HDI Assicurazioni s.p.a. abbia particolarmente rimarcato l’inversione dell’onere della prova sul punto e le risultanze degli accertamenti della Polizia stradale. Si tratta, infatti, di argomenti comunque volti ad ottenere una rivisitazione, da parte del giudice d’appello, della questione relativa al mancato uso del casco, che chiaramente intendevano rimettere in discussione - quantomeno implicitamente - anche l’incidenza causale di tale condotta imprudente della vittima sulla causazione dell’evento dannoso. Pertanto, la Corte d’appello non è incorsa in vizio di ultrapetizione e non ha violato alcun giudicato interno. 5. Con il quarto motivo del ricorso principale, si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di circostanze di fatto relative, ancora una volta, all’adozione del casco. Il motivo è inammissibile poiché il fatto di cui si sostiene l’omesso esame non è stato, in realtà, ignorato dal giudice di merito. Si tratta, al contrario, del fatto oggetto di specifico accertamento la mancata adozione del casco al quale Corte d’appello ha conferito decisività, nei termini innanzi illustrati. La censura, perciò, è certamente mal posta. 6.1 Con il sesto motivo del ricorso principale si denuncia - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, - la violazione o falsa applicazione degli artt. 1112 112, 114, 115, 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, degli artt. 1226, 204, 2056 e 2059 c.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 171. La censura si rivolge contro la sentenza impugnata nella parte in cui, esaminando l’appello incidentale proposto dalle attrici in ordine ai criteri di liquidazione del danno, l’ha disatteso con motivazione apparente. In particolare, le attrici - appellanti incidentali - avevano lamentato l’esiguità della liquidazione dei danni conseguenti alla perdita del congiunto, invocando, da un lato, l’applicazione delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano per la determinazione del danno non patrimoniale e, dall’altro, la sussistenza di una serie di fattori soggettivi che, semmai, avrebbero dovuto comportare la liquidazione del risarcimento in misura maggiore, anziché minore, rispetto a quella prevista dalle suddette tabelle. 6.2 Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, infatti, non esamina nessuno dei due profili specificatamente dedotti dalle appellanti incidentali, limitandosi ad affermare che le relative censure non sono in grado di scalfire la sentenza di primo grado, dalla quale pertanto ha ritenuto di non discostarsi. Ci si trova, quindi, di fronte ad un evidente caso di motivazione apparente che, da un lato, non prende davvero in esame le doglianze delle appellanti incidentali e, dall’altro, omette di compiere alcun effettivo vaglio critico sulle ragioni della decisione appellata, il cui contenuto viene richiamato solo per relationem, al fine di dichiararlo, con affermazione apodittica, pienamente condivisibile. La sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio. 6.3 Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, il giudice del rinvio, nel procedere alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, si dovrà attenere ai principi recentemente e ripetutamente affermati, in subiecta materia, da questa Corte Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125 - 02 Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Rv. 648303 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019, Rv. 652664 - 02 Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 - 01 e in motivazione a mente dei quali la fattispecie del danno non patrimoniale, rettamente intesa alla luce dei principi costituzionali, del dictum del Giudice delle leggi C. Cost., Sentenza n. 235 del 2014, par. 10.1 ss. e della recente riforma dell’art. 138 cod. ass., consta del duplice e concorrente aspetto del danno da sofferenza interiore c.d. danno morale e del danno alla vita di relazione c.d. danno dinamico-relazionale . Non può, inoltre, non considerarsi, ai fini della qualificazione e quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile, la radicale differenza tra il danno per la perdita del rapporto parentale e quello per la sua compromissione dovuta a macrolesione del congiunto rimasto in vita, caso nel quale, diversamente dal primo, è soprattutto la vita di relazione a subire profonde modificazioni in peius. 7.1 Venendo all’esame del ricorso incidentale proposto dall’INAIL, con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., nonché la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui, svalutando le risultanze delle deposizioni testimoniali e valorizzando altri elementi fattuali, ha concluso che il Gi. non indossava, al momento del sinistro, il casco. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1227, 2697 e 2056 c.c., nonché dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, consistita nell’avere la Corte d’appello ravvisato un nesso di causalità fra l’omesso uso del casco da parte del Gi. e le conseguenze fatali del sinistro. Si tratta di censure sovrapponibili a quelle svolte dalle ricorrenti principali. Le stesse, pertanto, devono ritenersi assorbite dall’accoglimento del terzo e del quinto motivo del ricorso principale. 7.2 Merita, invece, autonoma trattazione il terzo motivo del ricorso incidentale, con il quale l’INAIL deduce la violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142. In particolare, l’ente previdenziale si duole della circostanza che la riduzione del risarcimento spettante ai congiunti della vittima per il concorso di colpa di quest’ultimo peraltro, erroneamente indicata nella misura del 30%, anziché in quella - effettivamente accertata - del 25% sia stata estesa anche all’azione di rivalsa, laddove quest’ultima avrebbe potuto subire una decurtazione solo in caso di incapienza. La censura è fondata. Infatti, in ipotesi di accertato concorso di colpa della vittima di un infortunio sul lavoro il giudice non può, per questo solo fatto, ridurre proporzionalmente l’ammontare delle somme richieste dall’INAIL in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell’infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l’ammontare del danno risarcibile in relazione alla misura dell’accertato concorso di colpa e, quindi, verificare se sulla somma così determinata vi sia capienza per la rivalsa dell’INAIL, procedendo, solo in caso di esito negativo di tale accertamento, a ridurre la somma spettante all’Istituto per le prestazioni erogate all’assicurato o ai suoi eredi in modo che la stessa non superi quanto dovuto dal danneggiante Sez. L, Sentenza n. 4879 del 11/03/2015, Rv. 634791 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 2350 del 02/02/2010, Rv. 611330 - 01 . Il controricorso della compagnia assicurativa non offre spunti per sottoporre a revisione critica il citato e consolidato orientamento. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto, con il vincolo per il giudice del rinvio di attenersi al principio di diritto sopra richiamato. 8. In conclusione, la sentenza deve essere cassata in accoglimento del terzo, del quinto e del sesto motivo del ricorso principale e del terzo motivo del ricorso incidentale, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il terzo, il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il primo motivo e rigetta il resto. Accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.