Non è frazionabile la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti da un unico fatto illecito

Il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo in tempi separati e distinti per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché integra una condotta che aggrava la posizione del danneggiante/debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario. Né tantomeno integra un interesse oggettivamente valutabile la prospettata maggiore speditezza del procedimento.

Premessa. La III sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8530/06, depositata in cancelleria in data 6 maggio, è tornata a pronunciarsi sul tema del frazionamento del credito nelle azioni di risarcimento danni, aderendo all’orientamento già consolidatosi sul punto. Il fatto. La vicenda che ha originato il giudizio poi approdato sino alla Cassazione è quella di un sinistro stradale da cui erano derivate lesioni fisiche al conducente e danni materiali al mezzo. Il danneggiato aveva intrapreso un primo giudizio dinanzi al Giudice di Pace, per ottenere l’accertamento della responsabilità del veicolo danneggiante e la condanna al risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio mezzo. La causa si concludeva con pronuncia di condanna in suo favore. Successivamente lo stesso danneggiato intraprendeva, sempre dinanzi al Giudice di Pace, altro giudizio finalizzato ad ottenere la condanna al risarcimento delle lesioni fisiche subite anche in questo caso il Giudice di Pace adito accoglieva la sua domanda. La compagnia assicuratrice proponeva gravame avverso quest’ultima decisione lamentando, tra le altre cose, il frazionamento del credito. Il Tribunale accoglieva l’appello evidenziando la finalità dilatoria della strategia difensiva, lesiva del principio di divieto di frazionamento del credito, in spregio ai principi di buona fede e correttezza processuale. La pronuncia era impugnata dalla parte soccombente dinanzi alla Corte di Cassazione, con addotta violazione dell’art. 100 c.p.c. così sostenendosi la sussistenza di un oggettivo interesse a fondamento del frazionamento derivante dalla maggiore celerità di definizione della procedura, oltre alla violazione degli artt. 31, 40, 104 e 34 c.p.c Frazionamento del credito ammesso solo in presenza d’interesse oggettivamente valutabile. La Suprema Corte rigettava il ricorso sostenendo l’infondatezza dei motivi addotti. Invero, se da un lato la pronuncia n. 4090/17 a Sezioni Unite , ritornando sul tema del frazionamento del credito, aveva riconosciuto, nei rapporti di durata, il diritto della parte di proporre, in separati processi, domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito dall’altro aveva pure specificato che, ove le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano fondate sullo stesso fatto costitutivo, tali da non poter essere accertate separatamente, se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo a condizione che risulti, in capo al creditore, un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Quindi il vero discrimine per l’accesso al frazionamento del credito viene individuato nell’esistenza di un interesse oggettivamente apprezzabile. Insufficiente la maggiore speditezza processuale. Nella vicenda in esame la Corte di Cassazione ha escluso l’esistenza di un oggettivo interesse alla trattazione separata della causa. Il creditore infatti, sin dal momento d’instaurazione del primo giudizio ha avuto la possibilità di formulare un’unica domanda risarcitoria, che contemplasse sia i danni fisici che quelli materiali, decidendo di rimanere in una posizione di attesa. L’addotta speditezza processuale della scelta operata dal creditore non ne sostiene le sue ragioni, essendo priva di oggettivo riscontro, come invece specificamente richiesto della giurisprudenza di Cassazione. Il frazionamento del credito in ipotesi come queste, in presenza di un unico evento danno, nelle sue componenti di danno patrimoniale e non patrimoniale, si traduce, di fatto, in un aggravamento della posizione del danneggiante debitore, anche in termini di maggiori oneri economici. In ipotesi come quelle poste al vaglio della Corte di Cassazione, da non trascurare sono le inevitabili ripercussioni del frazionamento del credito sulla ricerca della verità processuale, che potrebbe condurre ad una dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale. Inadeguata, quindi, si rivela anche la circostanza della maggiore speditezza di trattazione dei due danni, in mancanza di ulteriori circostanze, idonee a giustificare l’aggravio complessivo degli oneri. insufficiente anche i presupposti processuali più celeri per una delle due componenti di danno. Infine insufficiente si palesa, a giudizio degli Ermellini, anche la più rapida trattazione del danno materiale, rispetto a quello non patrimoniale/fisico, quanto ai presupposti processuali di attivazione dell’azione. Ciò soprattutto ove la parte, come nel caso di specie, si sia collocata in una posizione di mera attesa e non abbia, in concreto, addotto alcuna valida ragione atta a giustificare il vantaggio apprezzabile che sarebbe derivato dal frazionamento del credito.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 febbraio – 6 maggio 2020, n. 8530 Presidente Frasca – Relatore De Stefano Fatti di causa 1. Per l’investimento della propria vettura da parte di quella di proprietà di G.P. ed assicurata per la r.c.a. dalla Cattolica ass.ni spa, avvenuto il omissis sulla […] tra omissis , S.N. agì dapprima, con atto di citazione a comparire davanti al giudice di pace di quest’ultima località notificato addì 11/04/2012 e seguito da sentenza del 05/03/2013 di condanna, per conseguire da costoro la condanna al risarcimento dei danni materiali, per poi, con successivo atto di citazione notificato il 13/02/2013 a comparire davanti al medesimo giudice, citarli per conseguirne condanna al separato risarcimento di quelli alla propria persona. 2. L’assicuratrice, costituitasi a mezzo della rappresentante Unipol spa, protestò per l’avvenuto frazionamento del credito e contestò ad ogni buon conto il nesso causale tra i danni esposti ed il sinistro, come pure l’entità dei primi ma il giudice di pace accolse la domanda per Euro 6.072 per danni alla persona, con condanna dei soccombenti pure alle spese e tale sentenza, n. 416/13, fu gravata di appello dall’assicuratrice, nelle more incorporata nella UnipolSAI ass.ni spa. 3. Il Tribunale di Brindisi accolse il gravame e rilevò come preminente la finalità dilatoria della strategia difensiva e consumata la violazione del divieto di frazionamento della tutela giudiziaria, riferita all’azione risarcitoria, in ossequio ai doveri di buona fede e correttezza processuale derivanti dall’introduzione nell’art. 111 Cost., del principio del giusto processo, richiamando Cass. Sez. U. n. 23726 del 2007 e la giurisprudenza di legittimità successiva. 4. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 15/12/2017 col n. 1969, ricorre, con atto articolato su due motivi e notificato tra il 15 ed il 19/06/2018, illustrato da memoria per l’adunanza camerale del 19/09/2019 notifica dal 20/07/2018 controricorso la UnipolSAI ass.ni spa, mentre G.P. non espleta attività difensiva in questa sede e, in esito ad ordinanza interlocutoria 04/10/2019, n. 24909, la causa è stata chiamata alla discussione per la pubblica udienza del 04/02/2020, per la quale il ricorrente e la controricorrente depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Come evidenziato nella già richiamata ordinanza interlocutoria n. 24909/19, il ricorrente lamenta col primo motivo, la violazione degli artt. 31, 40, 104 e 34 c.p.c. , invocando la rilettura del divieto di frazionamento del credito alla luce di Cass. Sez. U. 4090/17, che, a suo dire, avrebbe escluso, in difetto di previsioni normative, la sanzione di irriproponibilità di domande frazionate col secondo motivo, la violazione dell’art. 100 c.p.c. , sostenendo la sussistenza di un oggettivo interesse a base del frazionamento, per la derivante maggiore celerità di definizione, dovuta all’immediata proponibilità della domanda per danni materiali ed al più snello iter procedimentale dinanzi al giudice di pace adito. 2. I due motivi, congiuntamente esaminati per la loro intima connessione, sono infondati, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, proprio dei principi messi a fuoco, da ultimo, da Cass. Sez. U. 16/02/2017, n. 4090 la quale ha concluso l’ampia disamina della fattispecie al suo esame premettendo che questa si riferiva ad un rapporto di durata ed in linea generale statuendo che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata . 3. Non sussistono valide ragioni per discostarsi da tali conclusioni e deve allora bastare un integrale rinvio alla relativa motivazione, sicché la tesi del ricorrente è infondata alla stregua dell’esclusione, come in concreto avutasi ad opera della qui gravata sentenza, di un interesse oggettivamente valutabile in capo a lui. 4. In particolare, il giudice del merito ha rilevato come il leso fosse stato in grado - guarito del tutto già nel centottantesimo giorno dal sinistro - di formulare una unitaria messa in mora anche per i danni fisici in tempo di gran lunga anteriore all’instaurazione del giudizio per i soli danni materiali e, quindi, di strutturare fin da detta instaurazione la domanda risarcitoria per tutte le componenti di danno patrimoniali alla vettura e non patrimoniali per le lesioni personali patite in modo non frazionato. 5. Anche a non volere verificare l’idoneità delle censure in concreto qui mosse a tale specifica ratio decidendi, questa basta a comportare l’applicazione del principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte e ad escludere l’ammissibilità della domanda introdotta per seconda. 6. La conclusione è analoga a quelle raggiunte, in tema proprio di azioni risarcitorie, da questa Corte in diverse occasioni, come quelle esaminate già da Cass. 25/05/2018, n. 13061, ovvero da Cass. ord. 28/06/2018, n. 17019, ovvero ancora da Cass. ord. 29/01/2019, n. 2330 pure richiamata in memoria quest’ultima, per la verità, ha accolto il ricorso, ma perché il giudice del merito non aveva valutato, a dispetto della rituale sottoposizione della questione ad opera della parte e quindi in determinante differenza da quanto accaduto nella specie in cui la questione era stata dedotta dalla convenuta fin dal primo grado e la valutazione della cui fondatezza è stata a base dell’accoglimento dell’appello , la specifica connotazione dell’interesse oggettivamente valutabile a giustificazione del frazionamento. 7. La carenza in concreto di un tale interesse oggettivamente valutabile esclude che possa giovare al ricorrente l’ammissibilità, pure riconosciuta in tesi dalla richiamata più recente delle due pronunce delle Sezioni Unite ad integrazione, ma pur sempre limitato ai rapporti di durata quali quelli di lavoro, della categorica Cass. Sez. U. 15/11/2007, n. 23726, archetipo delle pronunce in tema di divieto di azionamento frazionato del credito , del frazionamento quando per alcuni dei crediti - pure riferibili ad un unitario ma complesso rapporto - sia possibile ricorrere, per le caratteristiche peculiari ed intrinseche del credito stesso, a procedure di maggiore speditezza. 8. Già il richiamo alla tutela processuale differenziata è operato da Cass. Sez. U. n. 4090/17 con chiaro riferimento alle caratteristiche peculiari ed intrinseche del credito stesso e quindi esula da tanto, già di per sé, il criterio del valore delle singole componenti del credito il quale ultimo, per la sua natura di credito risarcitorio, rimane, sia pure nelle sue distinte componenti patrimoniale e non patrimoniale, pur sempre unitario Cass. Sez. U. 11/11/2008, n. 26972 , avendo ad oggetto il ristoro o il risarcimento del danneggiato dall’insieme o coacervo dei danni-conseguenza e quindi del complessivo pregiudizio a lui derivante dal fatto illecito altrui, inteso a sua volta come unitario danno-evento idoneo a cagionare la sequenza differenziata dei primi. 9. In definitiva, il danneggiato, a fronte di un unico fatto illecito, lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente innanzi a giudici diversi - se del caso in ragione delle rispettive competenze per valore - e neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, poiché tanto integra una condotta che aggrava senza motivo la posizione del danneggiante-debitore Cass. 21/10/2015, n. 21318 Cass. ord. 04/11/2011, n. 22503 Cass. ord. 04/11/2016, n. 22503 Cass. ord. 28/06/2018, n. 17019 Cass. 29/01/2019, n. 2330 ed integrando la non necessaria proliferazione delle azioni giudiziarie contro il debitore un illecito deontologico per l’avvocato Cass. 30/04/2014, n. 9488 Cass. Sez. U. 17/01/2017, n. 961 . 10. Ed è pure evidente come le conseguenze dell’unitario danno-evento, quale fatto costitutivo comune a tutti i diritti risarcitori per i rispettivi danni-conseguenza, siano inscrivibili, per l’intuitiva necessaria unitarietà degli accertamenti in fatto presupposti, nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, così da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una ingiustificata moltiplicazione di attività istruttoria ed a rischio della conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale ciò che fonda la conclusione dell’inammissibilità, per difetto di interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c., inteso nello specifico senso di agire in via frazionata, della domanda proposta per seconda e di ogni altra successiva. 11. Del resto, la sola maggiore speditezza di trattazione della relativa controversia non può, di per sé sola e quindi in difetto di altre circostanze tali da fondare quell’interesse oggettivamente valutabile di cui è menzione nella richiamata Cass. Sez. U. 4090/17, giustificare l’aggravio complessivo di oneri, non solo patrimoniali, dovuto alla moltiplicazione delle iniziative giudiziarie. 12. Se non altro in applicazione dei doveri generali minimi indefettibili di solidarietà sociale imposti a chiunque, quale clausola generale, dall’art. 2 Cost., la ponderazione comparativa dei maggiori vantaggi, eventualmente o in tesi ricavabili da un creditore dall’atomizzazione delle sue pretese in termini di sola abbreviazione dei tempi, con gli svantaggi concretantisi nei sicuri maggiori costi e negli oneri certamente più ingenti, non solo patrimoniali e soprattutto non esclusivamente della sua sola controparte, ma anche dell’apparato giudiziario, afflitto da cronica limitatezza di risorse e dall’esigenza imperiosa della razionalità del loro impiego, deve vedere soccombenti i primi. 13. Ed anche il vantaggio di agire in tempi più rapidi per una delle componenti del credito in ragione del regime dei relativi presupposti processuali non giustifica - di per sé solo e soprattutto quando sia, come nella fattispecie, obiettivamente modesto od inserito in un contesto di complessiva condotta di attesa proprio dell’avente diritto, che nessuna altra specifica ragione abbia allegato al riguardo - tale frazionamento, se lo sviluppo dei tempi non arreca al danneggiato un vantaggio - o non gli esclude un detrimento - apprezzabile. 14. Il ricorso va pertanto rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto anche dopo il riconoscimento, a determinate condizioni, dell’ammissibilità di un frazionamento di crediti afferenti ad un unitario rapporto di durata, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo in tempi separati e distinti per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché tanto integra una condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario nè integra un interesse oggettivamente valutabile, idoneo a giustificare quel frazionamento e di per sé sola considerata, la prospettata maggiore speditezza del procedimento dinanzi ad uno anziché ad altro dei giudici aditi in ragione della competenza per valore sulle domande risultanti dal frazionamento, dinanzi all’aggravio di costi ed oneri della controparte e a detrimento della funzionalità del sistema giudiziario mentre l’imposizione di presupposti processuali più gravosi per le azioni per una delle componenti del danno non giustifica, di per sé sola e soprattutto in caso di intervalli temporali modesti, l’attivazione separata della tutela giudiziaria . 15. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali tra le prime Cass. 14/03/2014, n. 5955 tra le innumerevoli altre successive Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245 della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.