Impegnare l’incrocio non basta per la precedenza di fatto: confermata la colpa per l’incidente

Respinta la richiesta di risarcimento avanzata da un motociclista a seguito dello scontro con un autobus urbano. Decisiva la constatazione che il conducente della due ruote ha sì impegnato l’incrocio ma non con un anticipo tale rispetto al bus da far scattare la precedenza di fatto.

Impegnare l’incrocio in anticipo rispetto al veicolo avente, di norma, la precedenza non è sufficiente per riconoscere la cosiddetta precedenza di fatto. Ciò significa che va respinta l’ipotesi del concorso di colpa in caso di incidente Cassazione, ordinanza n. 8138/20, sez. III Civile, depositata il 23 aprile . Scontro. Scenario del fattaccio è la città di Milano, dove un motociclo si scontra con un autobus urbano. Per la precisione, l’incidente si verifica nell’attraversamento dell’incrocio col motociclo proveniente da sinistra e l’autobus proveniente da destra, e comporta serie lesioni al conducente della ‘due ruote’ e danni al motociclo. Conseguente la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell’azienda di trasporti, dell’autista del bus e della compagnia assicuratrice. Il conducente del motociclo sostiene di avere approfittato di una precedenza di fatto, in quanto aveva iniziato l’attraversamento dell’incrocio tempo prima che vi sopraggiungesse l’autobus , e a questo proposito osserva che lo scontro era avvenuto con lo spigolo destro dell’autobus e mette sul tavolo anche la decisione con cui il Giudice di pace ha sancito l’annullamento del verbale di contravvenzione redatto a suo carico subito dopo l’incidente. Questa visione viene però respinta prima in Tribunale e poi in Corte d’appello per i giudici di merito, difatti, non vi sono prove sufficienti sulla precedenza di fatto reclamata dal conducente del motociclo né tantomeno sulla presunta colpa del conducente del bus . Anticipo. Per i giudici di merito, quindi, l’incidente è addebitabile esclusivamente alla condotta del motociclista. E questa visione è ritenuta corretta e condivisa dalla Cassazione. Inutile il ricorso proposto dall’avvocato che rappresenta il conducente della ‘due ruote’. Il legale pone in evidenza, innanzitutto, l’obbligo di colui che ha la precedenza di diritto - l’autobus, in questo caso – di prestare comunque attenzione agli altri veicoli , e poi osserva che la regola sulla precedenza di fatto assegna diritto a colui a – il motociclo, in questo caso – che sopraggiunge all’incrocio con anticipo tale da poter passare per primo, anche se non avrebbe, di regola, diritto di farlo . Di conseguenza, sempre secondo il legale, alla luce di queste due osservazioni va valutata diversamente la colpa del conducente del bus che non ha prestato attenzione all’attraversamento, già quasi completato, da parte del motociclista . In questa ottica, poi, il legale aggiunge anche il dato relativo all’ annullamento del verbale di contravvenzione, da parte del Giudice di pace , dato che, a suo parere, deve avere un peso nella decisione, essendo venuta meno la contestazione della violazione del Codice della strada a carico del motociclista. A queste considerazioni i magistrati della Cassazione ribattono osservando che tra primo e secondo grado si è appurato che il motociclista non ha impegnato l’incrocio con adeguato anticipo rispetto all’autobus. Questo dettaglio è decisivo, poiché, viene evidenziato, solo in caso di anticipo significativo all’incrocio da parte del conducente privo di precedenza, questi può acquisirla, di fatto, rispetto all’altro conducente . Invece, in questo caso, non vi è prova che il motociclista fosse giunto all’incrocio con anticipo utile ad attraversarlo per primo , e peraltro non è neanche dimostrata una qualche negligenza o imprudenza del conducente dell’autobus nell’attraversamento dell’incrocio, anche tenendo conto della possibile presenza di altri veicoli. Per quanto concerne, poi, l’annullamento della sanzione comminata al motociclista, i giudici della Cassazione chiariscono che la decisione del Giudice di pace, che annulla la sanzione inflitta dai vigili urbani al motociclista, non costituisce giudicato esterno, e non lo è in quanto decisione resa tra parti diverse .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 16 gennaio – 23 aprile 2020, n. 8138 Presidente Amendola – Relatore Cricenti Fatti di causa Il ricorrente, alla guida di un motociclo, si è scontrato con un autobus urbano della ATM milanese. L'incidente è avvenuto nell'attraversamento di un incrocio, con il ricorrente proveniente da sinistra e l'autobus da destra. Il ricorrente ha riportato severe lesioni alla persona, oltre che danni al motociclo, per il risarcimento dei quali ha agito in giudizio nei confronti della ATM, proprietaria del veicolo, del conducente e della compagnia di Assicurazione, sostenendo di avere approfittato di una precedenza di fatto, in quanto aveva iniziato l'attraversamento dell'incrocio tempo prima che vi sopraggiungesse l'autobus, tanto è vero che lo scontro era avvenuto con lo spigolo destro di quest'ultimo. A dimostrazione della sua tesi, il ricorrente ha altresì allegato l'annullamento, ad opera del giudice di pace, del verbale di contravvenzione redatto a suo carico dagli operanti intervenuti nella immediatezza dell'incidente. Tuttavia, il giudice di primo grado, dopo aver disposto una consulenza tecnica, ed aver sentito alcuni testi, ha rigettato la domanda ritenendo non provata la tesi del ricorrente. La Corte di appello, adita da quest'ultimo, ha confermato la decisione di primo grado, negando che fossero emerse prove della precedenza di fatto, e che fosse emersa una colpa del conducente dell'autobus. Ricorre Ma. Or. con cinque motivi. Si oppone con controricorso l'ATM Milano. Il ricorrente ha depositato memorie. Ragioni della decisione 1.- La ratio della decisione impugnata. La corte di appello conferma l'accertamento fatto in primo grado, innanzitutto escludendo che l'istruttoria ha fatto emergere la precedenza di fatto del ricorrente, ed applicando la regola per la quale il concorso di colpa, ai sensi dell'articolo 2054 c.c. presuppone che non sia emersa quella esclusiva di uno dei due, che invece, alla luce delle prove assunte è emersa, ed a carico del solo ricorrente. 2.- Ma. Or. ricorre con cinque motivi. 2.1.- V'è una preliminare eccezione di inammissibilità fatta da ATM sulla regolarità della procura. Sostiene infatti la controricorrente che nella copia a lei notificata manca la procura speciale al difensore, con conseguente nullità del ricorso. L'eccezione è infondata. Infatti, l'originale depositato contiene chiaramente, allegata, la procura speciale, completa di ogni indicazione e dunque valida. In tal caso la procura deve ritenersi validamente rilasciata ed esistente, purché nella copia notificata ci sia attestato che la notifica proviene da quel difensore Cass. 1981/2018 . Ad ogni modo va evidenziato che l'allegazione all'originale della procura è atto di per sé sufficiente, avendo la controparte la possibilità di verificare, atteso il deposito, la regolarità dell'atto Cass. 7286/ 2018 . 3.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli articoli 140,141 e 145 cod. strada, nonché 1227 e 2054 cod. civ. La sua tesi è la seguente. La corte di merito ha dato alle norme del codice della strada, suindicate, un significato errato, non tenendo in considerazione l'obbligo di colui che ha la precedenza di diritto di prestare comunque attenzione agli altri veicoli. Inoltre, avrebbe violato la regola sulla precedenza di fatto, la quale assegna diritto a colui che sopraggiunge all'incrocio con anticipo tale da poter passare per primo, anche se non avrebbe, di regola, diritto di farlo. Ritiene il ricorrente che se la corte avesse tenuto in considerazione questa regola, avrebbe valutato diversamente la colpa del conducente dell'autobus, che non ha prestato lui attenzione all'attraversamento, già quasi completato, da parte del ricorrente. E così facendo avrebbe applicato diversamente la regola sul concorso di colpa, esclusa invece ingiustificatamente dal rilievo della esclusiva responsabilità del ricorrente. 3.1.- Con il secondo motivo si censura violazione dell'articolo 111 Cost. e 161 c.p.c. La corte avrebbe fatto affidamento sulla CTU, espletata in primo grado, ma supinamente e immotivatamente, senza tener conto delle puntuali osservazioni fatte dal consulente di parte. Avrebbe invece dovuto motivare le ragioni della adesione alle conclusioni peritali, specie in presenza di critiche puntuali mosse dalla parte. 3.2-Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'articolo 324 c.p.c, dell'articolo 2909 c.c. e nuovamente dell'articolo 161 c.p.c. Secondo il ricorrente la corte non avrebbe tenuto conto nella valutazione del fatto dell'annullamento del verbale di contravvenzione, deciso con sentenza del Giudice di pace, che invece aveva un peso nella decisione, essendo venuta meno la contestazione della violazione a carico del ricorrente. 3.3. Con il quarto motivo, invece, si censura violazione degli articoli 2699 e 2700 c.c. Secondo il ricorrente, nell'aderire alla CTU, la corte ha attribuito al verbale degli operanti una certa fede privilegiata, che invece quel verbale non possiede, e ciò ha fatto perché la CTU ha fatto proprie, in parte, le osservazioni contenute in quel verbale. La corte di merito avrebbe invece dovuto evitare di considerare il rapporto dei vigili come facente piena prova. 3.4.- Il quinto motivo è un finto motivo. Sostenendo violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c, il ricorrente auspica che, accolto il ricorso, ne seguano conseguenze favorevoli anche sulle spese di lite. 4.- Il ricorso è infondato. Con il primo motivo, come si è visto, il ricorrente, ritiene violate le norme del codice della strada sulla precedenza in particolare articoli 140 e 141 cod. str. . In realtà il motivo, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, contiene censure di merito, ossia contesta l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove, censura, come è noto, inammissibile in sede di legittimità. Infatti, la corte non travisa il significato delle norme indicate, attribuendone loro uno errato. Applica correttamente la regola sulla cosiddetta precedenza di fatto, ed altrettanto correttamente la regola sulla presunzione di colpa. Non nega la corte di merito che, nel caso di anticipo significativo all'incrocio da parte del conducente privo di precedenza, questi possa acquisirla rispetto all'altro, né nega che, anche in caso di precedenza legale, chi ne beneficia debba prestare comunque attenzione alle manovre degli altri conducenti. Piuttosto ritiene che, in fatto, non è emerso che il ricorrente avesse una precedenza di fatto, ossia che fosse giunto all'incrocio con anticipo utile ad attraversarlo per primo né ritiene provata, all'esito dell'istruttoria, una qualche negligenza o imprudenza del conducente ATM. In sostanza, secondo la corte vero è che anche chi ha precedenza deve prestare attenzione, ma è altresì vero che non risulta che il conducente ATM non l'abbia prestata. E questo è un accertamento di fatto non censurabile, in quanto adeguatamente motivato e immune da errori percettivi. 4.1.- Il secondo motivo è parimenti infondato. Anche su tale punto, la censura è solo in apparenza di violazione di legge 161 c.p.c. , ma in realtà contesta l'accertamento in fatto. Leggendo la motivazione della sentenza si ricava agevolmente che la corte non ha supinamente accolto le conclusioni del CTU, trascurando di dare credito ai rilievi del consulente di parte. Anzi, ha osservato che il giudice di primo grado, a seguito delle osservazioni del consulente di parte, ha invitato quello d'ufficio a replicare ed a fornire chiarimenti. Così che il motivo è parimenti inammissibile, in quanto volto a contestare un accertamento in fatto, peraltro correttamente svolto. 4.2.- Il terzo motivo denuncia mancata o erronea valutazione della decisione con cui il giudice di pace ha annullato la sanzione al ricorrente. Anche questo motivo è infondato. Intanto va chiarito che la decisione del giudice di pace, che annulla la sanzione inflitta dai vigili urbani al ricorrente, non costituisce giudicato esterno e non lo è in quanto decisione resa tra parti diverse, a tacer d'altro. Piuttosto si tratta di una prova documentale, che è rimessa all'apprezzamento del giudice, insindacabile in questa sede, se non ridondi in motivazione nulla o errore percettivo apprezzamento che v'è stato p. 9 della sentenza e che è stato altresì motivato adeguatamente, a dimostrare che quel documento probatorio e non giudicato esterno non influisce sull'accertamento dei fatti, nel senso operato dal giudice di prime cure. 4.3.- Il quarto motivo denuncia violazione dell'articolo 2700 c.c. Secondo il ricorrente la corte, nel fare proprie le conclusioni del CTU ha fatto proprie anche quelle del verbale degli operanti, su cui il CTU aveva fatto affidamento, e così facendo ha attribuito a quel verbale la natura di prova privilegiata, ossia quella propria di atto avente fede privilegiata. La censura non coglie la ratio della decisione impugnata, in quanto quest'ultima non attribuisce al verbale degli operanti efficacia di piena prova, ed anzi, non vi fa alcun riferimento. Piuttosto fa proprie le conclusioni della CTU, valutate alla stregua del valore da attribuire a tale mezzo di accertamento. Né può dirsi che l'aver condiviso tali conclusioni significa aver attribuito valore di fede privilegiata a verbali di cui il CTU possa essersi servito nelle sue valutazioni. Non si vede come, non avendo quei verbali, per loro natura valore di fede privilegiata, possono acquisirla per il rilievo che un consulente attribuisce loro, ed infine per il rilievo che una corte dà alla consulenza. 4.4.- Il quinto motivo come detto, non è un motivo, ma la richiesta di spese favorevoli in caso di accoglimento. Il ricorso va pertanto rigettato. P.Q.M. La corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 7200,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.