La responsabilità solidale di venditore e organizzatore del pacchetto turistico

L’ordinanza in commento Terza Sezione Civile della Cassazione, n. 8124/20, depositata il 23 aprile attiene alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005.

Il fatto. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato la richiesta risarcitoria svolta nei confronti dell’agenzia viaggi, organizzatrice dell’escursione nell’ambito della quale una donna aveva riportato un infortunio. In particolare la Corte d’Appello aveva deciso che il ruolo di organizzatore era riferibile a una persona fisica diversa dall’agenzia, che non risultava provato se la quota del pacchetto inerente all’alloggio fosse stata versata direttamente dai villeggianti all’agenzia ovvero per il tramite dell’intermediario quale organizzatore, che era verosimile che l’agenzia di viaggi avesse operato esclusivamente come mero intermediario per l’acquisto del solo soggiorno alberghiero, e che pertanto le circostanze che avevano condotto al sinistro, attribuibili a imperizia e imprudenza della guida responsabile dell’escursione, avrebbero dovuto essere contestate all’effettivo organizzatore del viaggio, che risponde in solido con chi aveva fornito il servizio. La vicenda è dunque giunta all’attenzione della corte di Cassazione. La responsabilità solidale di organizzatore e l’agenzia di viaggi-venditore. La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte di secondo grado, dopo aver correttamente richiamato l’arresto delle Sezioni Unite sentenza n. 13533/01 in tema di prova dell’inadempimento contrattuale, non abbia svolto un ragionamento giuridicamente corretto in relazione sia alle norme riferibili alla fattispecie osservata, che al riparto degli oneri di prova. Pur avendo statuito che dalla brochure dell’agenzia di viaggi si faceva riferimento all’organizzatore del viaggio per ogni ulteriore dettaglio tra cui le escursioni , la Corte di merito non ha considerato il principio di diritto applicabile ratione temporis in tema di pacchetto turistico, ovvero che sia l’organizzatore che il venditore di un pacchetto turistico, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. 111 del 1995 applicabile ai rapporti, quale quello in oggetto, sorti anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n 206 del 2005 sono tenuti a risarcire il danno subito dal consumatore anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente a terzi, della cui opera si siano avvalsi per fornire la complessiva prestazione, salvo poi il diritto a rivalersi nei confronti di questo ultimi. Sussiste dunque o meglio sussisteva, ai sensi del d. lgs. 111 del 1995 una responsabilità, che origina dall’obbligazione di risultato nei confronti dell’acquirente, solidale tra organizzatore e venditore tutte le volte che sia ravvisabile una responsabilità contrattuale del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio reso o non reso . Spetterà ora al giudice del rinvio rivalutare la fattispecie alla luce di tale principio e degli oneri di prova gravanti sull’agenzia di viaggio, che ha emesso la fattura direttamente nei confronti della danneggiata, risultando quindi venditrice del pacchetto turistico in cui era indicato il soggetto cui fare riferimento per l’organizzazione delle escursioni.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 19 dicembre 2019 – 23 aprile 2020, n. 8124 Presidente Travaglino – Relatore Fiecconi Rilevato che 1. Con ricorso notificato il 10 settembre 2018 via pec, C.S. , in relazione all’infortunio subito durante una escursione effettuata il omissis , in località omissis , in tesi organizzata dall’agenzia viaggi LP Vacanze Srl, convenuta in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, impugna la sentenza n. della Corte d’appello di Napoli, numero 865-2018, depositata il 21 febbraio 2018, con cui, a conferma della sentenza del Tribunale di Napoli resa nel 2010, la Corte, definendo il giudizio, ha rigettato l’appello. Il ricorso è affidato a n. 2 motivi. La parte intimata ha notificato controricorso per resistere. 2. La Corte d’appello, per quanto qui di interesse, nel rigettare la domanda dell’attrice qui ricorrente statuiva che 1 il ruolo di organizzatore del viaggio era riferibile al signor R. che, dalla brochure allegata, risultava la persona cui rivolgersi per la prenotazione e i pagamenti, avendo egli organizzato il pacchetto turistico, combinando i vari elementi del soggiorno e i correlati servizi turistici ricreativi, quali le escursioni, ed assumendo, per l’effetto il ruolo di tour operator, quantunque non in forma professionale 2 posto che non risultava provato, non essendo la fattura idonea allo scopo, se la quota del pacchetto inerente all’alloggio fosse stata versata direttamente dai villeggianti alla convenuta, ovvero per il tramite di R. nel suo ruolo di organizzatore del viaggio, era verosimile che l’agenzia di viaggi, cui il sig. R. si era rivolto, avesse operato esclusivamente per l’acquisto del soggiorno alberghiero, e dunque risultasse mero intermediario per l’acquisto del solo soggiorno alberghiero 3 pertanto, le circostanze che avevano condotto al sinistro, attribuite a imperizia e imprudenza della guida responsabile dell’escursione, avrebbero dovuto essere contestate all’effettivo organizzatore del viaggio che nei confronti del turista consumatore risponde, per tutte le inadempienze inerenti al pacchetto venduto, solidalmente con chi ha fornito il singolo servizio, che nel caso di specie deve essere identificato nella guida e non nella società convenuta. Considerato che 1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione dell’art. 11 disp. gen., comma 1, in relazione all’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 11 del 1995, art. 14, artt. 83, 93 e 94 codice del consumo nonché omesso esame di un punto decisivo relazione alla prova documentale offerta dalla brochure documento e dalla fattura emessa dalla società convenuta. Sostiene innanzitutto la ricorrente, al punto a , che la Corte d’appello non abbia applicato la disciplina vigente in riferimento al tempo dell’occorso, codice del consumo D.Lgs. n. 111 del 1995, ove si dà atto che i pacchetti turistici sono il risultato della prefissata combinazione di almeno due elementi, indicati agli artt. 14 e 83 cod. cons., essendo nel caso di specie sussistente la proposta contenuta nella brochure promanante dalla convenuta ed essendo il pagamento del prezzo attestato dalla convenuta, in base alla fattura emessa sempre dalla società, che consiste nella dichiarazione indirizzata all’altra parte concernente un rapporto già costituito. Tali elementi attesterebbero la qualità di venditrice del pacchetto turistico in capo alla convenuta, e sarebbe quindi stato onere della convenuta provare che il pagamento fosse avvenuto attraverso l’intermediazione di altro operatore turistico. Inoltre nel ricorso si contesta, al punto b , che nella brochure risultasse la guida come la persona cui rivolgersi per i dettagli del viaggio infine, relativamente al punto c , non si sarebbe applicato correttamente il principio stabilito da precedenti giurisprudenziali, in base ai quali il venditore, per quanto non direttamente responsabile delle prestazioni promesse dall’organizzatore, ha comunque l’obbligo di scegliere con diligenza l’organizzatore che ha assemblato il pacchetto turistico che intende vendere, e pertanto, ove venga provato che quest’ultimo non ha assunto le cautele necessarie, potrà essere considerato egli stesso responsabile, potendosi poi rivalere nei confronti di colui che ha effettivamente prestato il servizio. La parte controricorrente deduce che le questioni sollevate siano inammissibili, in quanto volte a contestare l’attività di mera interpretazione del contratto, e inoltre, quanto al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deduce il difetto di autosufficienza. 1.1. Il motivo è fondato per quanto di seguito esposto. 1.2. Sotto il profilo della deduzione del vizio di omessa considerazione di una circostanza rilevante oggetto di discussione, il motivo è inammissibile perché i fatti, dedotti come omessi contenuto del pacchetto di viaggio e fattura sono stati considerati, ma diversamente valutati dalla Corte d’appello. 1.3. Sotto il profilo della violazione di legge denunciata, pur dovendosi ritenere che la Corte abbia fatto erroneo riferimento a una normativa non applicabile ratione temporis in materia di codice del turismo, dopo avere richiamato il principio enunciato dalle SSUU con sentenza n. 13533/01, in tema di prova dell’inadempimento contrattuale non ha svolto un ragionamento giuridicamente corretto in relazione sia alle norme riferibili alla fattispecie osservata, che al riparto degli oneri di prova. L’art. 14 prevede che 1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. 2. L’organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. 1.4. Ed invero, pur avendo la Corte di merito dato atto che nella brochure dell’agenzia di viaggi convenuta dovesse farsi riferimento all’organizzatore del viaggio per ogni ulteriore dettaglio quale l’escursione , essa non ha considerato il principio di diritto applicabile alla materia de qua, in base al quale l’organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14, comma 2, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 206 del 2005, è tenuto a risarcire il danno subito dal consumatore anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera si sia avvalso per fornire la complessiva prestazione, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17724 del 06/07/2018 nella specie, la S.C. ha ritenuto l’organizzatore del pacchetto turistico responsabile del danno cagionato dal vettore . 1.5. Difatti, l’organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico assumono, nell’ambito del rischio di impresa, un’obbligazione di risultato nei confronti dell’acquirente e, pertanto, la loro responsabilità solidale sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli o non resogli , e non è correlata ad un difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga il venditore del pacchetto, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell’esecuzione della prestazione Sez. 3 -, Sentenza n. 17724 del 06/07/2018 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25396 del 03/12/2009 . 1.6. Pertanto, la Corte di merito, in sede di rinvio, dovrà rivalutare la fattispecie alla luce del suddetto principio e degli oneri di prova gravanti sull’agenzia di viaggio convenuta, che ha emesso la fattura direttamente nei confronti della parte qui ricorrente, per il pacchetto de quo, risultando essa quale venditrice del pacchetto turistico in cui era indicato il soggetto cui fare riferimento per l’organizzazione delle escursioni. 2. Con il secondo motivo, si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione dell’art. 92 c.p.c. nella parte in cui la sentenza da non ha ritenuto compensare le spese del giudizio, nonostante la sostanziale novità della questione trattata e la circostanza che la disciplina chiamato dalla corte di merito intervenuta solo nel 2011, mentre in epoca precedente all’entrata in vigore della stessa, molteplici sono stati gli aspetti problematici emersi e sottolineati sia dalla dottrina che in sede. 2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del ricorso. 3. Conclusivamente il ricorso viene accolto quanto al primo motivo, per quanto di ragione, con assorbimento del secondo motivo per l’effetto, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, anche per le spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.