Quasi 24 ore in treno: il maltempo non giustifica l’azienda e il viaggiatore va risarcito

I fatti risalgono al febbraio del 2012, quando le avverse condizioni meteo rendono un incubo il viaggio in treno. Inadeguata anche l’assistenza al passeggero, che per questo ha diritto ad un adeguato ristoro economico.

23 ore trascorse in treno un incubo, più che un viaggio. Legittimo il risarcimento in favore del viaggiatore, costretto a rimanere sul convoglio praticamente per un giorno intero e senza assistenza adeguata Cassazione, ordinanza n. 7754/20, sez. III Civile, depositata l’8 aprile . Notte. A finire sotto accusa è Trenitalia. Ciò a seguito della disavventura vissuta, nel febbraio del 2012, da un viaggiatore quest’ultimo, difatti, ha viaggiato su un treno che è giunto a destinazione dopo una notte di percorrenza e con circa 23 ore di ritardo, a causa di avverse quanto prevedibili condizioni meteorologiche , e senza alcuna assistenza in termini di luce, riscaldamento e coperte, cibo e acqua . Conseguente la richiesta di risarcimento avanzata dal cliente, richiesta legittima secondo i giudici di merito, nonostante i legali di Trenitalia abbiano richiamato l’improvviso peggioramento delle pur cattive condizioni meteorologiche inizialmente previste e abbiano sostenuto perciò l’assenza di colpa per aver fatto quanto possibile nelle concrete circostanze . Per il Giudice di Pace è acclarata l’oggettività del ritardo e dei disagi, in uno alla mancanza della dovuta assistenza . E per i Giudici del Tribunale i bollettini meteorologici non lasciavano adito a dubbi sulla prevedibilità delle condizioni di tempo . Lesione. Nel contesto del ‘Palazzaccio’, però, i legali dell’azienda ferroviaria ribadiscono la tesi della assenza di colpa per la disavventura vissuta dal viaggiatore. A questo proposito, viene chiarito che il trasporto non avrebbe potuto essere soppresso, né il ritardo e i disagi avrebbero potuto imputarsi alla società , anche perché, aggiungono i legali, l’inesatto adempimento del servizio di trasporto è stato determinato da uno stato di calamità naturale, come tale non ragionevolmente ipotizzabile . E a questo proposito viene osservato che all’epoca dei fatti vi era stato un imprevedibile quanto determinante peggioramento delle condizioni meteorologiche inizialmente previste , e che comunque la società aveva assicurato riscaldamento, per quanto era stato possibile ovvero nei limiti della erogazione elettrica disponibile, e cibo, nei limiti delle scorte degli esercizi commerciali reperibili durante il percorso, così come mezzi alternativi di trasporto su gomma, anch’essi infine impossibilitati a raggiungere in tempi minori la destinazione per le stesse ragioni , cioè l’emergenza meteo. Per i Giudici della Cassazione, invece, le valutazioni compiute in Tribunale sono assolutamente corrette, poiché si è potuto constatare l’oggettività del ritardo di quasi ventiquattro ore e l’omissione di ogni adeguata assistenza , e allo stesso tempo si è dovuto prendere atto che, all’epoca, i bollettini metereologici risultavano aver chiarito in misura sufficiente – al di là quindi delle pur possibili evoluzioni ulteriormente peggiorative – la situazione, tanto da dover indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario a predisporre, con precauzionale diligenza, misure organizzative di assistenza, indipendentemente, cioè, dalla possibilità di porle in essere, in forma ridotta, una volta concretizzata la situazione di emergenza, e ciò, dunque, pur non potendo cancellare la tratta di quel giorno . Per quanto concerne, infine, le invocate normative, nazionali e comunitarie sulle tutele indennitarie cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario , esse, chiariscono i giudici, sono dirette ad assicurare forme di indennizzo per le ipotesi di cancellazione o interruzione o ritardo nel servizio, ma non a impedire che, qualora ne sussistano i presupposti, sia accolta la richiesta giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati e lesi . E ancora più in dettaglio, con riferimento al danno non patrimoniale, la tutela riparatoria del danno non patrimoniale, estesa a situazioni giuridiche soggettive di rango costituzionale lese senza condotte integranti reato, può nel caso essere avallata proprio perché, come osservato dal pubblico ministero, ciò che sostanzialmente era stato allegato risponde alla tutela della libertà di autodeterminazione e di movimento che trova riconoscimento nella superiore normativa della Carta . E in questo caso correttamente si è ritenuto il travagliato viaggio di quasi ventiquattro ore continuative in abrasive condizioni di carenza di cibo, necessario riscaldamento e possibilità di riposare come un’offesa effettivamente seria e grave all’individuabile e sopra rimarcato interesse protetto, tale da non tradursi in meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 20 dicembre 2019 – 8 aprile 2020, n. 7754 Presidente Amendola – Relatore Porreca Rilevato che Fr. Ci. conveniva in giudizio Trenitalia, s.p.a., esponendo che, tra il 3 e il 4 febbraio 2012, aveva viaggiato su un treno della società evocata in lite che era giunto a destinazione dopo una notte di percorrenza con circa 23 ore di ritardo a causa delle avverse quanto prevedibili condizioni meteorologiche, senza alcuna assistenza in termini di luce, riscaldamento e coperte, cibo e acqua ciò posto, chiedeva il ristoro dei conseguenti danni resisteva Trenitalia controdeducendo in particolare sia la carenza di nesso causale rispetto all'improvviso peggioramento delle pur cattive condizioni meteorologiche inizialmente previste, sia l'assenza di colpa per aver fatto quanto possibile nelle concrete circostanze, tenuto conto del piano di servizio pubblico predisposto e gestito da RFI, s.p.a., Rete Ferroviaria Italiana il Giudice di pace accoglieva la domanda sottolineando l'oggettività dei ritardi e disagi in uno alla mancanza della dovuta assistenza la pronuncia era confermata dal Tribunale adito da Trenitalia s.p.a., secondo il quale, in particolare, i bollettini meteorologici prodotti non lasciavano adito a dubbi sulla prevedibilità delle condizioni di tempo, sicché doveva escludersi l'esimente della causa di forza maggiore avverso questa decisione ricorre per cassazione la Trenitalia, s.p.a., articolando cinque motivi, corredati da memoria resiste con controricorso Fr. Ci. il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte Considerato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 41, legge n. 247 del 2012, 8, r.d.l. n. 1578 del 1933, 82, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe erroneamente mancato di rilevare che l'originario attore era stato invalidamente stato assistito, in appello, da un praticante avvocato abilitato a farlo in prime cure davanti al Giudice di pace ma non davanti al Tribunale quale giudice di seconde cure con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1256, 1681, 2697, 2727, 2729, cod. civ., in uno all'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poiché il Tribunale avrebbe erroneamente mancato di rilevare che - il piano di emergenza per gestire il servizio pubblico ferroviario era stato approntato e gestito da RFI, s.p.a., sicché il trasporto non avrebbe potuto essere soppresso né il ritardo e i disagi avrebbero potuto imputarsi alla deducente - l'inesatto adempimento del servizio di trasporto sarebbe stato determinato da uno stato di calamità naturale come tale non ragionevolmente ipotizzabile secondo quanto dedotto nelle fasi di merito, e la cui prevedibilità avrebbe comunque dovuto essere provata dall'attore quale fatto costitutivo della propria pretesa con il terzo e quarto motivo, sintetizzabili cumulativamente per i contenuti degli stessi, si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1375, cod. civ., in uno all'omesso esame di fatti decisivi e discussi, poiché il Tribunale avrebbe mancato di rilevare quanto dedotto e provato nelle fasi di merito, ovvero che vi era stato un imprevedibile quanto determinante peggioramento delle condizioni meteorologiche inizialmente previste, e che la deducente aveva assicurato riscaldamento, per quanto era stato possibile ovvero nei limiti della erogazione elettrica disponibile, e cibo, nei limiti delle scorte degli esercizi commerciali reperibili durante il percorso, così come mezzi alternativi di trasporto su gomma, anch'essi infine impossibilitati a raggiungere in tempi minori la destinazione per le stesse ragioni che ne confermavano la natura di forza maggiore con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e seguenti, 2059, 2697, cod. civ., 11, r.d.l. n. 1948 del 1934, 2 del D.L. n. 200 del 2008, nonché del regolamento dell'Unione Europea n. 1371 del 2007, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poiché il Tribunale avrebbe errato accordando il danno patrimoniale all'attore che, essendo titolare di abbonamento, ne avrebbe avuto diritto solo in caso di plurimi ritardi e nei limiti del 50% del costo del biglietto e accordando il danno non patrimoniale fuori di casi previsti dalla legge e senza allegazione specifica né prova Ritenuto che il primo motivo è parzialmente fondato la giurisprudenza di questa Corte, già secondo il regime precedente il nuovo ordinamento professionale di cui alla legge n. 247 del 2012 - che all'art. 41, comma 12, ammette l'attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del dominus avvocato - ha chiarito l'esclusione della possibilità del patrocinio del praticante avvocato davanti al Tribunale in sede di appello Cass., 29/02/2016, n. 3917, citata in ricorso al contempo, il vizio in rito della costituzione della parte appellata, dedotto in questa sede, non è stato allegato né dimostrato che abbia avuto alcuna effettiva incidenza sul diritto di difesa dell'appellante, ovvero che abbia avuto alcuna ricaduta dirimente sulla decisione di secondo grado, posto che non si indica una riproposizione di eccezioni ex art. 346, cod. proc. civ., né un'impugnazione incidentale, ovvero eccezioni o produzioni documentali ammissibili ex art. 345, cod. proc. civ., utilmente svolte dal soggetto assistito dal difensore non abilitato l'impugnazione, infatti, anche in sede dj legittimità, non è diretta ad assicurare l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma mira a eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte che la deduce Cass., 09/08/2017, n. 19759 in mancanza di quelle allegazioni e dimostrazioni, la censura risulta priva di fondamento quanto alla sollecitata dichiarazione di nullità della sentenza, ferma, d'altra parte, la necessità di cassare la decisione in punto di spese, che non potevano essere riconosciute in mancanza di valido ius postulandi” del difensore della parte vittoriosa sul punto può decidersi nel merito non essendo necessari altri accertamenti il secondo, terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati va subito premesso che a fronte di una doppia decisione conforme da parte dei giudici di merito, la parte non ha dimostrato che le ragioni delle statuizioni siano state differenti, sicché le deduzioni di omesso esame sono inammissibili ex art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ. Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 06/08/2019, n. 20994 in questa cornice, tutte le altre censure in parola sono in realtà dirette a proporre una rilettura istruttoria, come tale inammissibile in questa sede il Tribunale, infatti, anche richiamando la motivazione del giudice di prime cure che aveva constatato l'oggettività del ritardo di quasi 24 ore e l'omissione di ogni adeguata assistenza, ha aggiunto che i bollettini metereologici risultavano aver chiarito in misura sufficiente - al di là quindi delle pur possibili evoluzioni ulteriormente peggiorative - a dover indurre l'esercente il servizio di trasporto ferroviario, cui quello si era impegnato contrattualmente, a predisporre, con precauzionale diligenza, misure organizzative di assistenza, indipendentemente, cioè, dalla possibilità di porle in essere, in forma ridotta, una volta concretizzata la situazione di emergenza, e ciò, dunque, si aggiunge qui, pur non potendo cancellare la tratta di quel giorno il fatto, poi che, a RFI, s.p.a., potesse imputarsi una qualche responsabilità avrebbe, in tesi, potuto indurre a una chiamata in causa della ricorrente per essere tenuta indenne dalla responsabilità che, nei confronti del trasportato, comunque gravava sulla stessa in quanto impegnata negozialmente a fronte di ciò, e posta l'inammissibilità delle prospettazioni ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., i richiami alle risultanze istruttorie dettagliati in ricorso, pur nella veste dell'evocazione delle norme afferenti al regime dell'adempimento, sono quindi volti a evincerne diverse conclusioni in fatto il quinto motivo è infondato le invocate normative, nazionali e comunitarie sulle tutele indennitarie cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario applicabili secondo quanto chiarito da Cass., 08/05/2015, n. 9312, e Corte giust, 26/09/2013, in causa C-509/11, citata in controricorso , sono dirette ad assicurare forme di indennizzo per le ipotesi di cancellazione o interruzione o ritardo nel servizio, ma non a impedire che, qualora ne sussistano i presupposti, sia accolta la richiesta giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati e lesi ora, quanto al danno patrimoniale - che parte ricorrente indica essere stato liquidato in 20 Euro su 350 Euro complessivi - si prospettano circostanze, quali il costo del biglietto e la titolarità di abbonamento, che non si specifica e né dimostra in ricorso, come necessario ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., siano state dedotte e coltivate nelle fasi di merito quanto, poi, al danno non patrimoniale, la censura non coglie nel segno, dovendosi solo correggere la motivazione del Tribunale la tutela riparatoria del danno non patrimoniale, estesa a situazioni giuridiche soggettive di rango costituzionale lese senza condotte integranti reato, può nel caso essere avallata proprio perché, come osservato dal Pubblico Ministero, ciò che sostanzialmente era stato allegato, risponde alla tutela della libertà di autodeterminazione e di movimento che trova riconoscimento nella superiore normativa della Carta naturalmente, lo scrutinio, proprio del giudice di merito in fatto, deve superare non solo l'identificazione della situazione soggettiva lesa, e in specie della correlativa qualità, ma anche della soglia di sufficiente gravità e serietà, individuata in via interpretativa da questa Corte Cass., Sez. U., 11/11/2008, n. 26972 , quale limite imprescindibile della tutela risarcitoria il Tribunale, richiamando l'accertamento del giudice di prime cure, ha evidentemente quanto ragionevolmente ritenuto il travagliato viaggio di quasi 24 ore continuative in abrasive condizioni di carenza di cibo, necessario riscaldamento e possibilità di riposare, un'offesa effettivamente seria e grave all'individuabile e sopra rimarcato interesse protetto, tale da non tradursi in meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione cfr. la speculare conclusione tracciata da Cass., 31/05/2019, n. 14886, pag. 12, sulla base dei medesimi principi, in relazione alle emergenze istruttorie della fattispecie scrutinata, sia assertive che di apprezzata risultanza probatoria spese compensate stante il parziale accoglimento del primo motivo e le correzioni motivazionali concernenti l'ultimo P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, cassa sul punto la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovuta la rifusione delle spese processuali del grado di appello in favore di Fr. Ci. rigetta gli altri motivi e compensa le spese del giudizio di legittimità.