Mancata ammissione dei mezzi istruttori e rigetto della domanda per mancanza di prova

La mancata ammissione di un mezzo istruttorio rappresenta vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere probatorio, benché la parte avesse offerto di adempiervi.

Così la Corte di Cassazione con n. 6167/20, depositata il 05 marzo. Il caso. Un uomo adiva le vie legali per richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della segnalazione del suo nominativo presso la Crif, illegittima in quanto frutto di una omonimia. La Corte di Appello, tuttavia, in parziale accoglimento del gravame interposto da una delle due società finanziarie convenute dal consumatore, in conseguente parziale riforma della pronuncia del tribunale di primo grado, rigettava le istanze di tutela avanzate dall'attore, costringendo lo stesso a ricorrere per la cassazione della pronuncia. In particolare, l'uomo contestava il fatto che la Corte di merito, da un lato, avesse erroneamente rigettato la domanda ritenendo non esservi nella specie prova del danno e, dall'altro, non avesse provveduto a valutare equitativamente il nocumento. Il ricorrente evidenziava che la Corte di merito aveva errato nel non prendere in considerazione che la sola iscrizione negativa in Crif di per sé provoca valutazioni negative nel circuito interbancario, tanto che per l'effetto una delle due società finanziarie convenute continuava a negargli l'accesso al credito del consumo, valutando negativamente il merito creditizio proprio perché risultava ancora erroneamente iscritto in Crif. Il ricorrente si doleva, da ultimo, che la Corte di merito avesse erroneamente non ammesso la prova testimoniale tesa a dimostrare le conseguenze dannose seguite all'illegittimo diniego di cancellazione del nominativo del ricorrente dalla Crif, inserito per errore di omonimia. La decisione della Suprema Corte. I Supremi Giudici, attesa la fondatezza dei motivi, accolgono il ricorso del consumatore, rinviando la causa alla Corte di appello competente perché in diversa composizione proceda al nuovo esame, sulla scorta delle seguenti ragioni. Intanto, in sede di merito rimaneva accertato che, nel caso, il nominativo del ricorrente era oggetto di illecita segnalazione presso le centrali di rischio insolvenza gestite dagli istituti finanziari e che nell'impugnata sentenza la Corte di merito aveva, in particolare, posto in rilievo che alla luce della documentazione esibita dalle parti, la società finanziaria quando aveva determinato l'iscrizione alla Crif era nelle condizioni e possibilità di evitare l'errore di omonimia, e quindi di segnalare il soggetto effettivamente reso inadempiente. La Corte di merito, tra l'altro, aveva riformato la sentenza del giudice di prime cure in punto di risarcimento dei danni lamentati dal ricorrente nella parte in cui aveva ritenuto non provato il danno in re ipsa . In particolare, al riguardo la Corte territoriale aveva sottolineato che si doveva tenere fermo il principio secondo cui la tesi del danno in re ipsa snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ma quale pena privata per un comportamento lesivo. In questa maniera, in pratica, al risarcimento verrebbe assegnato una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni. Per questi motivi la Corte di Appello aveva osservato che il fatto di aver ottenuto dei finanziamenti -da parte di istituti di credito di importanza nazionale per importi ben più rilevanti rispetto a quelli richiesti alle società finanziarie, le quali avrebbero negato invece il finanziamento, non consentiva di ritenere provato il nesso di causalità tra la illegittima segnalazione e il danno lamentato. Anche perché gli stessi documenti esibiti dell'uomo a dimostrazione del danno, e provenienti dalle convenute società finanziarie, non presentavano caratteri di univocità in ordine al nesso di causalità. Pertanto, aveva concluso che alla luce di queste risultanze documentali non era certo né univoco che l'uomo avesse effettivamente subito un danno di natura non patrimoniale, tale da aver leso la sua sfera personale sotto il profilo della reputazione economico dell'immagine, morale o quant'altro dedotto dallo stesso. Inoltre, il danno non patrimoniale doveva essere allegato e provato non potendosi ritenere in re ipsa , trattandosi di un danno conseguenza. Infatti, al riguardo l'attore, oltre al danno economico derivante dal diniego di accesso al credito, aveva denunciato genericamente un danno morale ed esistenziale nonché una lesione dei diritti dell'immagine, della riservatezza, dell'onore e reputazione, nocumenti tra loro ontologicamente diversi, senza peraltro specificare o provare l'effettivo pregiudizio. Tuttavia, la Suprema Corte ha modo di osservare che nell’impugnata sentenza il Collegio, pur ribadendo il principio in base al quale è risarcibile solo il danno-conseguenza e non il danno-evento, ha poi contraddittoriamente fatto, in realtà, riferimento al lamentato danno da mancata concessione di credito da parte delle società finanziarie convenute, e cioè propriamente al danno-conseguenza scaturente dalla illecita segnalazione presso le centrali rischio insolvenza gestite dagli istituti finanziari e dalla conseguente iscrizione in Crif. Gli Ermellini pongono in rilievo che il diniego del giudice di prime cure, fondato sulla circostanza che il consumatore non aveva avuto dei danni in quanto risultava provato che avesse avuto la concessione di un mutuo, in verità è irrilevante in ordine al diverso e altro danno patrimoniale lamentato, consistente nel non essergli stato finanziato l'acquisto dell'auto. Inoltre, la Suprema Corte osserva che la Corte di merito ha errato quando ha parlato di certezza e univocità, atteso che in ambito civile vige il criterio del ‘più probabile che non’ ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità che astringa il danno-evento alla condotta ed il danno-conseguenza al danno-evento. Né, per i Giudici, può ritenersi correttamente e logicamente argomentata la raggiunta conclusione secondo cui la sentenza impugnata andava riformata per mancanza di prova del danno, attesa la mancata ammissione nella specie dei mezzi istruttori al riguardo richiesti ed articolati dall'odierno ricorrente nonché diretti a provare i danni. Risulta, pertanto, per la Suprema Corte, violato il principio in base al quale la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere ex art. 2697 c.c., benché la parte avesse offerto di adempiervi.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 ottobre2019 – 5 marzo 2020, n. 6167 Presidente Travaglino – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 24/4/2018 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Fiditalia s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Napoli n. 67 del 2013, ha rigettato la domanda proposta dal sig. Mi.An. classe di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della segnalazione del suo nominativo presso la Crif , illegittima in quanto frutto di un’omonimia . Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il M. propone ora ricorso per cassazione affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società Fiditalia s.p.a., che ha presentato anche memoria. Motivi della decisione Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 132, 156 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente rigettato la domanda ritenendo non esservi nella specie prova del danno . Con il 2 motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si duole che la corte di merito non abbia valutato equitativamente il danno. Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che la sola iscrizione negativa in Crif di per sé e quindi in re ipsa, provoca valutazioni negative nel circuito interbancario , tant’è che per l’effetto , la Fiditalia ha utilizzato le informazioni che aveva per mantenere ancora ingiustamente il ricorrente iscritto in Crif, nonostante sapesse che non era lui il suo debitore , e la finanziaria Compass nell’ottobre 2009, e cioè dopo la concessione del mutuo Deutsche Bank avvenuta nell’aprile 2009, ha continuato a negare al Mi. classe XX l’accesso al credito al consumo, valutandolo negativamente il merito creditizio proprio perché il ricorrente, al mese di ottobre 2009, risultava ancora erroneamente iscritto in Crif per ritardo, fatto e colpa della Fiditalia e la Compass, per questo motivo non gli ha finanziato l’acquisto dell’auto, nonostante che fosse in Crif visibile la concessione del mutuo . Si duole che la corte di merito abbia erroneamente applicato il criterio del più probabile che non , giacché appare più probabile che non anzi più che certo che l’erogazione del prestito Compass proprio per questo è stata negata e cioè per la errata iscrizione negativa in Crif del nominativo del ricorrente . Con il 3 subordinato motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente non ammesso la prova testimoniale tesa a dimostrare tutte le conseguenze dannose seguite all’illegittimo diniego di cancellazione del nominativo del ricorrente dalla Crif, ivi inserito per errore di omonimia e non per sofferenza o incaglio . I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. È rimasto in sede di merito accertato che nel caso il nominativo dell’odierno ricorrente è stato oggetto di illecita segnalazione presso le centrali rischio insolvenza gestite dagli istituti finanziari Crif/Sic ex artt. 2050 e 2043 c.c. , e nell’impugnata sentenza la corte di merito ha in particolare posto in rilievo che alla luce della documentazione esibita dalle pareti, la Fiditalia s.p.a. era nelle condizioni e possibilità di evitare l’errore di omonimia e conseguentemente segnalare il soggetto effettivamente resosi inadempiente, ossia il M.A. classe . La corte di merito ha peraltro riformato la sentenza del giudice di prime cure in punto risarcimento dei danni lamentati dall’odierno ricorrente nella parte in cui ha ritenuto provato il danno in re ipsa . Ha al riguardo sottolineato doversi tener fermo il principio espresso da Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 secondo cui la tesi del danno in re ipsa snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo i.e. al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni Cass., 25-01-2017, n. 1931 . Ha quindi osservato che il fatto di aver ottenuto il M. comunque finanziamenti da parte di istituti di credito di importanza nazionale, come Deutsche Bank s.p.a. per importi ben più rilevanti rispetto a quelli richiesti ad altre società finanziarie, quali Compass e Consum che, nel caso di specie, avrebbero negato invece il finanziamento al Mi. classe XXXX, non consente di ritenere provato il nesso di causalità tra la illegittima segnalazione e il danno lamentato. Anche gli stessi documenti esibiti dal M. a dimostrazione del danno e provenienti dalle predette società finanziarie Compass e Consum non presentano carattere di univocità in ordine al nesso di causalità. In particolare sia Consum.it che Compass hanno dichiarato di aver negato il finanziamento richiesto dal M. non solo a seguito di consultazione presso il Crif di Bologna ma anche per elementi estranei alla sfera strettamente personale del richiedente docomma 3 produzione parte attrice o anche che la valutazione circa la concessione del credito avviene analizzando, anche con metodi statistici/informatici i vari dati forniti dal richiedente docomma 12 produzione parte attrice . Ha pertanto concluso che alla luce di tali risultanze documentali non è così certo e univoco che il M. abbia effettivamente subito un danno di natura non patrimoniale che abbia leso la sua sfera personale, sotto il profilo della reputazione economica o dell’immagine, morale o quant’altro dedotto dall’attore. Inoltre, il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato non potendosi ritenere in re ipsa, trattandosi di un danno conseguenza Cass., 26972/2008 . Al riguardo, l’attore, oltre al danno economico derivante dal diniego di accesso al credito, ha genericamente denunciato un danno morale ed esistenziale nonché una lesione dei diritti della immagine , della riservatezza , dell’ onore e reputazione , nocumenti tra loro ontologicamente diversi, senza peraltro specificare o provare l’effettivo pregiudizio. In conclusione la sentenza impugnata va riformata per la mancanza di prova del danno . Orbene, va osservato che nell’impugnata sentenza la corte di merito, pur ribadendo il principio affermato da Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008 in base al quale è risarcibile il solo danno-conseguenza, e non anche il danno-evento giacché altrimenti risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento , venendo ad essere riconosciuto quale pena privata rectius, danno punitivo, trattandosi di condanna irrogata dal giudice per il comportamento lesivo ha poi contraddittoriamente fatto in realtà riferimento al lamentato danno da mancata concessione di credito da parte delle società finanziarie Compass e Consum, e cioè propriamente al danno-conseguenza scaturente dalla illecita segnalazione presso le centrali rischio insolvenza gestite dagli istituti finanziari Crif/Sic ex artt. 2050 e 2043 c.c. e dalla conseguente iscrizione in Crif . Danno di cui - diversamente dal giudice di prime cure - ha quindi negato il relativo risarcimento per avere a ottenuto il M. comunque finanziamenti da parte di istituti di credito di importanza nazionale, come Deutsche Bank s.p.a. per importi ben più rilevanti b non solo a seguito di consultazione presso il Crif di Bologna ma anche per elementi estranei alla sfera strettamente personale del richiedente docomma 3 produzione parte attrice c in ragione anche della valutazione circa la concessione del credito avviene analizzando, anche con metodi statistici/informatici i vari dati forniti dal richiedente docomma 12 produzione parte attrice . Ha infine negato il risarcimento del danno non patrimoniale per non essere certo ed univoco che il M. abbia effettivamente subito un danno di natura non patrimoniale che abbia leso la sua sfera personale, sotto il profilo della reputazione economica o dell’immagine, morale o quant’altro dedotto dall’attore . Orbene, va al riguardo posto in rilievo che la suindicata circostanza sub a è del tutto irrilevante in ordine al diverso e altro danno patrimoniale lamentato dal ricorrente, consistente nel non essergli stato finanziato l’acquisto dell’auto . In ordine agli indicati elementi estranei alla sfera strettamente personale del richiedente docomma 3 produzione parte attrice non è dato invero intendere in cosa gli stessi in realtà consistano, e quale ne sia stata la relativa valutazione operata dai giudici di merito per pervenire all’adottata decisione, stante l’assoluta mancanza di motivazione al riguardo, in violazione dell’art. 132 c.p.c Quanto al diverso e altro danno non patrimoniale, a parte il rilievo che anche con riferimento ad esso difetta invero qualsivoglia indicazione che renda comprensibile il sopra riportato assunto argomentativo che lo concerne, non può sottacersi come emerga evidente l’erroneo riferimento alla relativa certezza e univocità , atteso che in ambito civile vige il criterio del più probabile che non ai fini dell’accertamento della sussistenza del nesso di causalità che astringa il danno-evento alla condotta e il danno-conseguenza al danno evento. Nè può d’altro canto ritenersi dalla corte di merito correttamente e logicamente argomentata la raggiunta conclusione secondo cui la sentenza impugnata va riformata per la mancanza di prova del danno , attesa la mancata ammissione nella specie dei mezzi istruttori dall’odierno ricorrente al riguardo richiesti ed articolati che i medesimi erano propriamente diretti a provare. Risulta infatti nell’impugnata sentenza dal giudice dell’appello a tale stregua violato anche il principio affermato da questa Corte in base al quale la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell’onere sancito all’art. 2697 c.c., benché la parte avesse offerto di adempierlo v. Cass., 30/9/2019, n. 24205 Cass., 21/4/2005, n. 8357 Cass., 21/10/1992, n. 11491 Cass., 9/11/1981, n. 5915 Cass., 21/3/1979, n. 1627 Cass., 19/7/1975, n. 2867 Cass., 2/3/1963, n. 789 . Attesa la fondatezza, nei suesposti termini, dei motivi di ricorso, dell’impugnata sentenza, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.