Attraversamento pedonale cancellato per alcuni lavori: colpa ridotta per l’automobilista che investe una bambina

Responsabilità divisa a metà tra il conducente e la vittima. Certa la condotta imprudente dell’uomo alla guida, che teneva una velocità eccessiva in un centro abitato e nonostante la segnaletica verticale riguardante il possibile passaggio di bambini. Evidente però anche l’azzardo compiuto dalla bambina, anche tenendo presente l’assenza momentanea dell’attraversamento pedonale, cancellato per il rifacimento del manto stradale.

Attraversamento improvviso e imprudente di una bambina, che viene centrata in pieno da una macchina. Sotto accusa l’automobilista che teneva un’andatura eccessiva, ma la colpa per il brutto incidente va a divisa a metà tra lui e la vittima. Rilevante secondo i giudici anche il fatto che l’attraversamento pedonale fosse stato momentaneamente cancellato a causa del rifacimento del manto stradale. Cassazione, ordinanza n. 5624/20, sez. III Civile, depositata il 28 febbraio . Investimento. Ricostruito il drammatico episodio, i giudici del Tribunale ritengono prevalenti le colpe – 70 per cento – dell’automobilista, che di conseguenza viene condannato a versare alla vittima circa 83mila euro. Diversa però la prospettiva adottata in Appello, laddove le responsabilità per l’incidente vengono equamente divise tra l’uomo alla guida e la bambina investita dalla vettura. Di conseguenza, viene ridotto il risarcimento in favore della vittima e quantificato in circa 70mila euro. A contestare la pronuncia di secondo grado è direttamente la vittima, divenuta oramai maggiorenne. A suo dire è illogico parlare di responsabilità alla pari tra lei e l’automobilista, soprattutto tenendo presente la gravità” delle rispettive colpe, da un lato, e l’entità delle conseguenze” da lei subite, dall’altro. Per la donna è logico, invece, parlare di colpa presunta del conducente”. Colpa. Per i giudici della Cassazione, però, la decisione pronunciata in appello è corretta e va confermata. Ciò perché in secondo grado si è arrivati al concorso paritario di colpa tra l’automobilista e il pedone” dopo un accertamento delle rispettive condotte colpose, pervenendo ad una valutazione di equivalenza sul piano del concorso causale” tra l’automobilista e la bambina. Questa valutazione non può essere modificata alla luce del richiamo alla momentanea assenza della segnaletica verticale. Su questo fronte la vittima dell’incidente ha sostenuto la permanente efficacia della segnaletica relativa ad un attraversamento pedonale nel luogo dell’investimento, quand’anche la ‘zebratura’ fosse stata momentaneamente cancellata dai lavori di rifacimento del manto stradale”. A suo dire ciò che conta è la prevalenza della segnaletica verticale su quella orizzontale”, e, quindi, non si può, come in questo caso, decretare la prevalenza del conducente sul pedone” solo per la presunta soppressione della segnaletica orizzontale. I giudici della Cassazione ribattono che l’assunto circa la prevalenza della segnaletica verticale non risulta pertinente in una situazione in cui mancava del tutto, seppur per ragioni contingenti, la ‘zebratura’ orizzontale” e quindi correttamente è stato posto a carico del pedone l’obbligo di dare la precedenza in temporanea assenza di un attraversamento pedonale”. Allo stesso tempo, comunque, l’esistenza della segnaletica verticale”, relativa al possibile passaggio di bambini su quel tratto di strada, è stata considerata e valorizzata al fine di connotare la colpa dell’automobilista per non avere moderato la velocità”. E difatti è stato comunque considerato il comportamento complessivamente imprudente dell’automobilista, valorizzando il dato del superamento del limite di velocità in centro abitato e la necessità che, in relazione allo stato dei luoghi e alla segnalazione verticale, egli regolasse la velocità al di sotto del limite consentito”. Chiari, quindi, gli addebiti” a carico del conducente, ma ciò non ridimensiona, secondo i giudici, la colpa della bambina” che sbucava all’improvviso ed effettuava un subitaneo attraversamento della strada a una distanza così vicina dall’auto che sopraggiungeva, che il conducente nulla poteva fare per evitare l’urto”.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 13 novembre 2019 – 28 febbraio 2020, n. 5624 Presidente Armano – Relatore Sestini Rilevato che agendo in nome e per conto della figlia minore Ci., Lu. Sa. convenne in giudizio Di. Fo. -che, alla guida della propria vettura, aveva investito la minore mentre iniziava un attraversamento stradale e la sua assicuratrice Zurigo Assicurazioni s.a., chiedendo il risarcimento dei danni patiti dalla figlia per le gravi lesioni riportate nel sinistro il Tribunale accertò la corresponsabilità del conducente e del pedone, nelle rispettive misure del 70% e del 30%, e condannò i convenuti, in solido, al pagamento di oltre 83.000,00 Euro la Corte di Appello di Venezia ha riformato la sentenza accertando un concorso paritario della Sa. e del Fo. e condannando quest'ultimo e la sua assicuratrice a versare, a titolo risarcitorio, l'importo di 70.184,20 Euro, oltre accessori ha proposto ricorso per cassazione Ci. Sa., affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Considerato che il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1227, co. 1, 2056, co. 1 e 2054, co. 1 c.c. per avere la Corte determinato la nuova incidenza percentuale delle responsabilità applicando la regola -errata dell'equità, al posto di quella -giusta della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha affermato che dai dati sopra esposti discende che equa appare una ripartizione della responsabilità della misura del 50%, a carico di ciascuna delle due parti coinvolte nel sinistro e contesta che potesse farsi ricorso nella ripartizione del grado di colpa rectius dell'entità dell'apporto causale al principio dell'equità, poiché tale criterio poteva essere adottato solo a norma dell'art. 1226 c.c., in sede di liquidazione del danno, ma non anche per la determinazione delle singole colpe sotto altro punto di vista, assume che l'assenza di prove che consentissero di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro [ ] non poteva che condurre all'affermazione della colpa presunta del conducente, ai sensi dell'art. 2054, comma 1 c.c. il motivo è infondato benché abbia fatto impropriamente riferimento all'equità, la Corte non ha effettivamente utilizzato un criterio equitativo per l'affermazione del concorso paritario fra l'automobilista e il pedone, ma ha compiuto un accertamento delle rispettive condotte colpose pervenendo ad una valutazione di equivalenza sul piano del concorso causale né risulta prospettabile la violazione dell'art. 2054, 1. co. c.c., in quanto la Corte ha compiuto un accertamento in concreto delle condotte colpose che, senza contraddire la regola della responsabilità presunta del conducente, ne ha accertato la sussistenza in termini di concorso con quella del pedone il secondo motivo denuncia la violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del minimo motivazionale costituzionale e violazione dell'art. 38, comma 2 CdS per non avere la sentenza considerato, alla luce di tale norma giuridica, richiamata nell'appello, la permanente efficacia della segnaletica relativa ad un attraversamento pedonale nel luogo dell'investimento, quand'anche la zebratura fosse stata momentaneamente cancellata dai lavori di rifacimento del manto stradale, col risultato aberrante di avere sovvertito le regole della precedenza tra pedone e automobilista assume la ricorrente che l'art. 38 C.d.S. stabilisce la prevalenza della segnaletica verticale su quella orizzontale e che prima di decretare la precedenza dell'autista sulla pedone, in forza dell'art. 190 C.d.S., per la presunta soppressione della segnaletica orizzontale occorreva verificare alla luce della supremazia di quella verticale, la possibilità di sussumere la fattispecie di causa nella regola di cui all'art. 38, co. 2 ultima parte, C.d.S. col terzo motivo mancata sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito di operatività di alcune norme comportamentali tassative del CdS ed omesso esame di un fatto decisivo consistente nella residenza dell'automobilista nel comune ove si è verificato l'incidente , la Sa. lamenta che la Corte non ha saputo indicare tutte le norme comportamentali violate individuabili nelle previsioni degli artt. 140, 142, 145, 40, co. 11., 191, commi 1. e 3. C.d.S. , limitandosi a sintetizzarle nella locuzione non teneva una velocità adeguata allo stato dei luoghi contesta, inoltre, alla Corte di Appello di non aver considerato il fatto che l'esistenza dell'attraversamento pedonale era nota al Fo. che, essendo del posto, era solito percorrere la via ove avvenne l'incidente il quarto motivo denuncia motivazione irriducibilmente contraddittoria per avere dato conto della presenza del segnale che indicava un luogo frequentato da bambini ed avere poi escluso che la prevedibilità della loro presenza in loco fosse altissima, posto che il fatto si verificava alle ore 20,00, ossia quando le scuole erano chiuse , in tal modo assumendo un affievolimento della cogenza della segnaletica a seconda delle ore del transito i tre motivi -che possono essere esaminati congiuntamente-risultano inammissibili in quanto, benché prospettanti la violazione di norme di diritto o l'omesso esame di fatti decisivi, non individuano effettivi errori di diritto e appaiono volti -piuttosto a contestare gli apprezzamenti di merito compiuti dalla Corte e a sollecitare una diversa lettura delle risultanze processuali va considerato, in particolare, che l'assunto della ricorrente circa la prevalenza della segnaletica verticale non risulta pertinente in una situazione in cui mancava del tutto seppur per ragioni contingenti la zebratura orizzontale ed in cui la Corte ha correttamente posto a carico del pedone l'obbligo di dare la precedenza in temporanea assenza di un attraversamento pedonale peraltro, l'esistenza della segnaletica verticale è stata considerata e valorizzata al fine di connotare la colpa del Fo. per non avere moderato la velocità in relazione allo stato di pericolo dalla stessa risultante la deduzione circa la mancata elencazione di specifiche violazioni del Codice della Strada non vale a inficiare la valutazione della Corte che ha, comunque, apprezzato un comportamento complessivamente imprudente dell'automobilista, valorizzando il dato del superamento del limite di velocità in centro abitato e la necessità che, in relazione allo stato dei luoghi e alla segnalazione verticale, il Fo. regolasse la velocità al di sotto del limite consentito alla luce di tali addebiti di condotta colposa a carico dell'automobilista e della contestuale affermazione della colpa del pedone la bambina sbucava all'improvviso dalla laterale ed effettuava un subitaneo attraversamento della strada a una distanza cosi vicina dall'auto che sopraggiungeva, che il conducente della Golf nulla poteva fare per evitare l'urto non risulta decisiva la mancata considerazione del fatto che il Fo. risiedesse in zona e potesse conoscere la strada né risulta determinante, nella logica complessiva della sentenza, l'affermazione del tutto marginale che, data l'ora, non fosse altissima la prevedibilità di un attraversamento da parte di un bambino, giacché la Corte ha comunque tenuto conto della necessità che il Fo. considerasse la situazione di pericolo al fine di regolare la velocità al di sotto del limite imposto il ricorso va pertanto rigettato, senza necessità di provvedere sulle spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.