Come liquidare il danno alla capacità lavorativa specifica

L’accertamento di postumi incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica non comporta l’automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno – derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica – e quindi di produzione del reddito.

Così la Terza Sezione Civile della Cassazione nella sentenza n. 2463/20, depositata il 4 febbraio 2020. Il fatto. Un uomo trasportato su un autobus rimaneva danneggiato in un sinistro causato dal conducente dell’autobus stesso, riportando la frattura composta dello scafoide del polso sinistro, da cui derivava una pseudoartrosi e quindi una distrofia simpatica riflessa che comprometteva la funzionalità totale dell’arto. In corso di causa il danno veniva stimato pari a 90 giorni di incapacità totale, 280 giorni di incapacità parziale al 50%, veniva riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 40%, nonché una rilevantissima compromissione della capacità lavorativa dell’uomo che infatti a seguito degli eventi non fu più in grado di continuare a lavorare come domestico e perse dunque il lavoro . La Corte d’Appello, oltre a riconoscere il danno non patrimoniale, liquidava il danno patrimoniale da capacità lavorativa prendendo come base di calcolo la retribuzione annua basata su due buste paga di € 2.424,24, applicando il coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età del danneggiato, moltiplicando quindi il risultato per la percentuale di invalidità del 40% e decurtando infine il tutto del 10%, in virtù dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa. Ha impugnato per la cassazione della sentenza il danneggiato, ritenendo errata la liquidazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica. Criterio del triplo della pensione sociale. Il criterio del triplo della pensione ora assegno sociale deve essere applicato non in ogni caso di reddito esiguo, ma quando non sia possibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima. Il ricorrente nel proprio ricorso ha sostenuto che avrebbe errato la Corte Territoriale, in quanto il danno da riduzione della capacità di guadagno doveva essere liquidato in base al triplo dell’assegno sociale, data la modestia del reddito risultante dalla busta paga, anche in virtù del limitato numero di ore e giorni lavorativi 4 ore al giorno, 3 giorni la settimana , tale da rendere la situazione del danneggiato di fatto parificabile a quella di un disoccupato. La Cassazione ha ritenuto fondato questo motivo di ricorso. Premessa l’affermazione che il danno patrimoniale da invalidità debba essere accertato in concreto, e debba dunque essere allegato e provato dal danneggiato, è stato ribadito il principio affermato dalla sentenza della Suprema Corte n. 8896 del 04/05/2016 secondo cui il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa della vittima, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima . Dunque, a contrario, non può dirsi che questo criterio debba applicarsi indistintamente a tutte le ipotesi di reddito esiguo, ben potendo anche un reddito modesto essere stabile e permanente e costituire effettivamente il massimo frutto possibile delle potenzialità produttive del danneggiato spetta al giudice del merito stabilire se, nel caso concreto, il reddito percepito dalla vittima al momento dell’infortunio era saltuario o meno, destinato a crescere o meno, occasionale o meno. Non vi è alcuna corrispondenza necessaria tra entità dei postumi ed entità del danno patrimoniale da essi causato. La Terza Sezione ha, inoltre, ritenuto erronea la statuizione della Corte Territoriale che aveva applicato al danno da capacità lavorativa specifica la stessa percentuale di invalidità del danno biologico ovvero il 40% . In realtà un numero percentuale, se può prestarsi a misurare l’invalidità, non può essere riferito all’incapacità lavorativa. È compito del CTU medico-legale quello di riferire al giudice se i postumi di natura biologica impediscano in tutto o in parte la prosecuzione dell’attività lavorativa che la vittima dimostri di aver svolto prima del sinistro e, per la verità, risulta che nel caso de quo il CTU correttamente avesse espletato il suo incarico, segnalando una marcatissima compromissione della specifica capacità lavorativa del soggetto , mentre compito del giudice è quello di determinare se ed in che misura il reddito della vittima si sia ridotto per effetto dei postumi, senza alcun riferimento a punti percentuali di incapacità lavorativa specifica. Dunque la Cassazione ha ritenuto ingiustificata la liquidazione della perdita del guadagno nella misura del 40% di quanto dovuto. Quale criterio di calcolo per l’attualizzazione dei redditi futuri. La Terza Sezione ha altresì ribadito il principio secondo cui qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni sulla persona, intervenga a distanza di tempo dall’illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell’illecito alla data della liquidazione ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita residua futura così già nelle sentenze n. 11439 del 18/11/1997, n. 17061 del 11/07/2017 . Anche sotto questo profilo è incorsa in errore la Corte d’Appello, che ha liquidato il danno da riduzione della capacità lavorativa solo facendo ricorso al criterio della capitalizzazione, e dunque riferendosi solo al danno futuro, trascurando invece il danno già verificatosi. Ma non è stato l’unico errore, compito dai giudici di secondo grado, i quali hanno anche applicato, al danno futuro, un criterio di capitalizzazione errato. Come già espresso in altre sentenze, infatti, non possono più essere utilizzati i coefficienti di capitalizzazione approvati col R.D. 9/10/1922 n. 1402, in quanto sono non più idonei a garantire un effettivo e corretto risarcimento del danno, a causa sia della diminuzione dei saggi di interesse che dell’aumento della vita media in questo senso si vedano le sentenze n. 30615 del 04/10/2015, n. 9048 del 12/04/2018 e da ultimo n. 14891 del 31/05/2019 . Il giudice di merito, nella liquidazione, è libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritenga preferibili, a condizione che siano aggiornati e scientificamente corretti ad esempio, i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti vigenti per la capitalizzazione di rendite assistenziali o previdenziali o i coefficienti elaborati in dottrina, come ad esempio quelli dell’incontro di studio del Csm tenuto a Trevi in data 30 giugno – 1 luglio 1989 .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 settembre 2019 – 4 febbraio 2020, n. 2463 Presidente Frasca – Relatore Iannello Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, e in parziale accoglimento della domanda proposta da N.A.R. , ha condannato la AMTAB S.p.A. e D.N.N. al risarcimento dei danni dal primo subiti in conseguenza del sinistro occorso il omissis , allorquando viaggiava quale trasportato a bordo dell’autobus di proprietà della AMTAB e condotto dal D.N. , liquidando, per quanto ancora in questa sede interessa a Euro 267.137, oltre rivalutazione e interessi, per il danno non patrimoniale b Euro 13.451,33, oltre rivalutazione e interessi, per quello patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica. A tale liquidazione la Corte territoriale è pervenuta sulla base dei seguenti accertamenti in fatto - a seguito dell’incidente l’attore riportò la frattura composta dello scafoide del polso sinistro successivamente esitata in pseudoartrosi quindi in una distrofia simpatica riflessa che ha compromesso la funzionalità dell’arto in toto il periodo di incapacità totale fu di 90 giorni seguito da una parziale al 50% di giorni 280, con un danno biologico permanente nella misura del 40%, con una marcatissima compromissione della specifica capacità lavorativa del soggetto - a causa di tali lesioni il N. , che all’epoca lavorava come domestico alle dipendenze di terzi, non fu più in grado di svolgere le proprie mansioni lavorative e fu licenziato - stando alle buste paga di luglio e agosto 2003 la retribuzione percepita era di Euro 186,48 mensili, potendosi quindi presumere una retribuzione annua di 13 mensilità per complessivi Euro 2.424,24 importo che la Corte territoriale ha quindi posto a base della capitalizzazione anticipata del danno reddituale, applicando il coefficiente di capitalizzazione corrispondente a soggetto di anni 44 15,413 , moltiplicando quindi il risultato per la percentuale di invalidità del 40% e decurtando infine il prodotto del 10%, per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa. 3. Avverso tale decisione N.A.R. propone ricorso per cassazione articolando nove motivi, cui resiste la AMTAB S.p.A., depositando controricorso. L’altro intimato non svolge difese nella presente sede. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Le plurime censure attengono tutte alla quantificazione dei danni, ritenuta sotto vari profili erronea ed inadeguata, ovviamente per difetto. Quelle comprese nei primi due motivi investono la liquidazione del danno non patrimoniale le altre, svolte nei rimanenti sette motivi, riguardano invece la liquidazione del danno patrimoniale. 2. Primo motivo mancata personalizzazione del danno non patrimoniale. Con il primo motivo il ricorrente denuncia si riporta testualmente dalla rubrica ERROR IN IUDICANDO violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 32 e 35 Cost. artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 e 2697 c.c., e mancata applicazione dell’art. 2729 c.c. violazione del principio di personalizzazione e integralità nel ristoro del danno. Il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. ERROR IN PROCEDENDO, violazione degli artt. 112, 113, 114, 115, 116 e 118 c.p.p., e art. 132 c.p.p., commi 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 . Lamenta la mancata personalizzazione del danno non patrimoniale nelle tre diverse prospettive censorie sopra enunciate, così in sintesi illustrate - essa sarebbe frutto di un errore di diritto, poiché viola il principio di integralità del ristoro del danno - sarebbe altresì frutto della inosservanza sotto vari profili del dovere decisorio poiché priva del tutto di motivazione frutto di errato governo delle prove inosservante dell’obbligo di decidere secondo diritto e/o equità idonea anche a configurare vizio di omessa pronuncia essendo stata, la personalizzazione del danno, esplicitamente richiesta in primo grado e con l’atto d’appello - essa infine sarebbe conseguenza del mancato esame dei fatti allegati dall’appellante a sostegno della liquidazione del danno estetico, del danno alla vita di relazione e della sofferenza morale. 3. Il motivo è nel suo complesso inammissibile e, comunque, infondato in ciascuna delle dedotte prospettive censorie. 3.1. L’inammissibilità deriva, anzitutto, dalla sovrapposizione, con riferimento alla medesima doglianza, di censure incompatibili, in violazione del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, che impone l’indicazione, a pena appunto di inammissibilità, de i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano tale requisito comporta - come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte - l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931 . Nella specie, la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, secondo una tecnica redazionale che non appare improprio definire a strascico , non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate Cass. Sez. U. n. 9100 del 2015 conf. Cass. n. 3554 del 2017 . La tipizzazione dei motivi di ricorso comporta, infatti, che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione all’impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l’espressione della c.d. duplice specificità, essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge Cass. Sez. U. 10/07/2017, n. 16990 . Nella specie la tendenziale promiscuità della formulazione delle censure in esame avviluppa gli asseriti vizi strutturali della motivazione, ma anche l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge sostanziale e processuale. Si tratta, dunque, di mezzi d’impugnazione difficilmente sovrapponibili e cumulabili in riferimento al medesimo costrutto argomentativo che sorregge la sentenza impugnata. 3.2. Non è comunque certamente a parlarsi di omessa pronuncia, posto che ad integrare tale vizio non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti - come nella specie - il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione v. Cass. n. 10636 del 2007 . 3.3. Tanto meno è predicabile il vizio di omessa motivazione. Non può infatti dubitarsi che una motivazione esista e che non sia meramente apparente, consentendo la stessa di comprendere quale sia la ragione della decisione adottata idoneità del calcolo tabellare a ristorare il danno non patrimoniale . Ciò vale certamente ad escludere la dedotta violazione dai doveri decisori di cui all’art. 132 c.p.c., denunciata dall’amministrazione ricorrente, che si configura soltanto nell’ipotesi in cui sia mancata del tutto da parte del giudice - ovvero sia meramente apparente come quando sia affidata ad espressioni del tutto generiche o tautologiche e prive di ogni specifico riferimento al caso concreto - ogni giustificazione a supporto del decisum, mentre rientra nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e soggiace pertanto ai relativi limiti di ammissibilità ogni altra censura che riguardi il quomodo della motivazione. 3.4. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è poi dedotta in modo inidoneo. È noto al riguardo che per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c. , mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla valutazione delle prove Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598 Cass. 10/06/2016, n. 11892 Cass. 20/10/2016, n. 21238 . Devesi altresì ricordare che se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte e su quelle eventualmente ammissibili d’ufficio , rientra però nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l’indagine sollecitata dalle parti, ed è perciò suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, portato dall’art. 115 c.p.c., ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare o rifiutarne l’assunzione se già ammesse v. art. 209 c.p.c. le altre fatta eccezione per il giuramento che reputi del tutto superflue e defatigatorie Cass. n. 11892 del 2016 Cass. n. 21238 del 2016 Cass. n. 2141 del 1970 . Allo stesso modo, sotto il profilo della pure dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., è appena il caso di rilevare che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione di detta norma la quale sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non certo secondo la prospettazione evocata in ricorso e nella memoria la quale si risolve infatti in una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella affermata dalla sentenza impugnata, attraverso la proposta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie , ma solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598 Cass. 10/06/2016, n. 11892 . Un tale vizio non è certamente riscontrabile nella specie. 3.5. Generica e priva di alcuna illustrazione è poi la censura di inosservanza degli artt. 113 e/o 114 c.p.c. la prima comunque priva di alcun autonomo rilievo censorio rispetto a quella di violazione di norme di diritto la seconda radicalmente incomprensibile, non trattandosi nella specie, evidentemente, di giudizio secondo equità da rammentare che l’art. 114 c.p.c., si riferisce alla equità sostitutiva, c.d. concordata perché su richiesta delle parti, e non a quella integrativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., cui probabilmente si intende far riferimento, la quale è espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa . Ancor più palesemente eccentrico è poi il riferimento, anch’esso per nulla illustrato, all’art. 118 c.p.c., ordine di ispezione di persone e cose . 3.6. Quanto alle restanti argomentazioni critiche appare evidente che, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, Ìubi consistam delle stesse deve individuarsi nella negata congruità della ponderazione degli elementi complessivamente acquisiti ai fini della liquidazione del danno. Si tratta, dunque, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una tipica erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato, il quale però, a sua volta, non è certamente dedotto nei termini e secondo i requisiti richiesti dal paradigma censorio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. 3.6.1. La focalizzazione in tali termini del nucleo della censura e delle ragioni della sua inammissibilità meglio potrà comprendersi richiamando i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute. Mette conto al riguardo rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio -presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti o voci aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale identificabile nel paterna d’animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell’illecito , quello biologico inteso come lesione del bene salute e quello esistenziale costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato , dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell’integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto o voce venga computato due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni cfr. Cass. 23/01/2014, n. 1361 . Sul piano strettamente operazionale, muovendo dalla considerazione del danno alla salute o biologico , il compito cui è chiamato il giudice ai fini della relativa liquidazione, va distinto concettualmente in due fasi la prima, volta a individuare le conseguenze ordinarie inerenti al pregiudizio, cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe tenuto conto che, secondo la definizione di cui all’art. 138 cod. ass., il danno biologico s’intende come la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito la seconda, volta a individuare le eventuali conseguenze peculiari, cioè quelle che non sono immancabili, ma che si sono verificate nel caso specifico. Le prime vanno monetizzate con un criterio uniforme le seconde con criterio ad hoc scevro da automatismi cfr. Cass. 13/08/2015, n. 16788 . Da tali premesse discende che, ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento e che - occorre ribadire - devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe , spetta al giudice far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le consegue ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari da esse distinguendosi siccome legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore, o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento in un’ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni , meritevoli di tradursi in una differente più ricca e, dunque, individualizzata considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità. Tale personalizzazione del danno legato agli aspetti immediatamente riferiti al pregiudizio della salute della vittima è quindi caratterizzata da un’opportuna rivisitazione, e da un aggiuntivo adeguamento monetario, alla luce delle ulteriori circostanze di fatto al cui rilievo e alla cui valorizzazione il giudice è tenuto a provvedere come già avvertito, sulla base delle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale là dove si profilino aspetti che attengano a una specifica e particolare sofferenza interiore patita dalla vittima dell’illecito che, in ossequio al linguaggio tradizionale, si traduce con l’espressione che allude al c.d. danno morale soggettivo , e/o alla sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato che siano ricollegabili non già al rilievo di aspetti idiosincratici, di comune riferibilità, o di non apprezzabile considerazione, in una prospettiva di solidarietà relazionale, bensì alla lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona. 3.6.2. Ciò posto, osserva il Collegio come nella specie la sentenza, lungi dall’evidenziare aspetti di tal fatta, si limita effettivamente in poche righe , come rimarcato in ricorso a far sintetico riferimento al parametro di riferimento per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale, indicandolo nelle Tabelle di Milano elaborate per l’anno 2014, ed a specificare gli elementi di calcolo età del danneggiato, percentuale di invalidità, valore monetario del punto base, etc. . Tale pur estremamente sintetica motivazione non disvela però di per sé nè un difetto radicale di motivazione in ordine agli elementi valutati potendosi per implicito desumere da essa l’esclusione della sussistenza di profili di danno non suscettibili di essere adeguatamente ristorati attraverso il ricorso alla liquidazione standardizzata e dovendosi del resto predicare un dovere del giudice di motivare espressamente le ragioni della personalizzazione del danno, non già quelle del diniego , nè un errore di diritto per violazione del principio di integralità del risarcimento del danno , proprio perché non emerge dalla sentenza stessa una ricognizione fattuale che di per sé già desse conto in modo univoco ed evidente della sussistenza di peculiarità del caso concreto che richiedessero una diversa e personalizzata parametrazione del risarcimento. Rimane confermato, in tal modo, che la vera essenza del complesso motivo riposa sulla rappresentazione da parte del ricorrente di elementi fattuali che, ai fini di tale liquidazione, non sarebbero stati presi in considerazione dai giudici di merito. 3.6.3. Le argomentazioni critiche che però sono svolte in ricorso in tale direzione si appalesano distanti, come s’è detto, dal paradigma censorio delineato dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Gioverà sul punto rammentare che, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile , dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza rilevanza del dato testuale o dagli atti processuali rilevanza anche del dato extratestuale , che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia , rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti cfr. Cass. Sez. U., 22/09/2014, n. 19881 Sez. U 07/04/2014, n. 8053 . Nel caso di specie il ricorrente si limita a ben vedere a riportare, peraltro attraverso una defatigante mera copiatura di interi stralci della comparsa conclusionale depositata nel giudizio di secondo grado, essenzialmente proprie allegazioni difensive, ossia l’indicazione delle circostanze che avrebbero dovuto essere valorizzate ai fini di una personalizzazione del danno, ma omette di indicare quando, come e dove tali circostanze - delle quali nelle conclusioni dell’atto d’appello trascritte alle pagg. 11-12 dell’atto di appello non si faceva alcuna menzione salvo un generico riferimento ad una sindrome antalgica cronica e al danno estetico - risultano acquisite al giudizio quali comprovati fatti storici, e di precisare dove l’atto attraverso il quale esse sarebbero da ritenersi probatoriamente acquisite è localizzato nel fascicolo processale formato per il presente giudizio di cassazione. Si limita invero ad affermare che si tratterebbe di circostanze desunte dalla relazione di c.t.u., della quale però si limita a trascrivere brevissimi stralci, laddove sarebbe stato necessario dar conto della complessiva valutazione data dall’ausiliario e localizzarne la relazione all’interno del fascicolo processuale. 3.6.4. Di tali circostanze non è peraltro illustrata, nè è dato ravvisare, la decisività ai fini della richiesta valutazione. Non può invero non rilevarsi che quelle indicate sono circostanze solo asseritamente personalizzanti l’aver subito ben quattro interventi chirurgici l’applicazione di un dispositivo elettrostimolatore, della dimensione di cm 8x3, collocato sotto la cute l’esistenza di non meglio descritti postumi estetici e relazionali la forte limitazione nei movimenti, resi goffi e tali da richiedere il necessario ausilio di altri, anche per le attività quotidiane ordinarie la preclusione di ogni normale attività sportiva, ricreativa e/o ludica , trascurandosi di procedere all’opportuna articolazione analitica di dette voci attraverso la valorizzazione dei profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita del N. , potendo astrattamente riferirsi, ciascuno dei pregiudizi richiamati, a qualunque altro soggetto che incorra nelle medesime conseguenze lesive. Appare d’immediata percezione, pertanto, come una simile modalità di personalizzazione del danno non patrimoniale incline ad aggiungere poste risarcitorie per ogni conseguenza che di regola segue quel particolare tipo di lesioni si tradurrebbe in un’inevitabile e inammissibile duplicazione risarcitoria, sol che si ponga mente alla circostanza per cui ciascuna delle conseguenze ordinariamente secondarie a quel tipo di lesioni di quella specifica entità e riferite a un soggetto di quella specifica età anagrafica devono presumersi come già per intero ricomprese nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il meccanismo c.d. tabellare cfr., in termini, Cass. 21/09/2017, n. 21939 31/05/2019, n. 15084 . 4. Secondo motivo erroneo computo dell’età del danneggiato ai fini della liquidazione del danno. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ERROR IN PROCEDENDO, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., commi 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. ERROR IN IUDICANDO violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226, 2056, 2059 e 2697 c.c. del principio della dell’integralità nel ristoro del danno, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 . Lamenta che la Corte di Appello ha errato nella individuazione dell’età della vittima al momento del sinistro, liquidando i valori medi spettanti a un soggetto avente 44 anni di età Euro 245.057,00 , invece che 34 anni Euro 260.665,00 . Sostiene che tale errore, essendo riconducibile a una svista o a una errata valutazione delle prove, inficia tutto il procedimento aritmetico stabilito dalla stessa tabella ed è pertanto deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. errato governo delle prove per violazione dell’art. 132 c.p.c., commi 2 e 4, difetto di motivazione . Soggiunge che l’errore commesso, essendosi risolto in un errore per difetto, ha comportato, in concreto, che al Sig. N. fosse liquidato un importo inferiore a quello spettante, determinando pertanto violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2059 e 2697 c.c 4.1. La doglianza è fondata, nei termini appresso precisati. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l’errore di calcolo può essere denunciato con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all’impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, lamentandosi un error in iudicando nell’individuazione di parametri e criteri di conteggio, mentre, ove consista in un’erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati, è emendabile con la procedura di correzione ex art. 287 c.p.c. Cass. 22/11/2016, n. 23704 05/08/2002, n. 11712 . Nella specie a ben vedere non è ravvisabile nè l’una ipotesi error in iudicando per l’adozione di un errato criterio o elemento di calcolo , nè l’altra errore di calcolo suscettibile di correzione con la procedura menzionata . Non la prima poiché il criterio di calcolo è, in astratto, esattamente individuato in sentenza, atteso che la Corte afferma di impiegare come elemento di calcolo l’età della vittima al momento del sinistro. Ma nemmeno la seconda poiché il calcolo, sulla base degli elementi così individuati, risponde alle regole di una corretta operazione aritmetica. Quel che piuttosto emerge dalla lettura della sentenza - al di là del segnalato contrasto tra il dato numerico assunto anni 44 quale età del danneggiato al momento del fatto lesivo e quello risultante dai dati anagrafici rassegnati in atti errore percettivo denunciabile di per sé non quale vizio cassatorio ma come motivo di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 - è l’evidente e insanabile contraddizione tra detto dato e quello desumibile dalla stessa intestazione della sentenza, che rende palese che in realtà l’età della vittima che in epigrafe si dice nata il 27/10/1969 al momento del sinistro verificatosi come detto il 13/2/2004 era di 34 anni. La sentenza esprime dunque, sul punto, due affermazioni inconciliabili, che la rendono incomprensibile donde l’accoglibilità del motivo in quanto nella sostanza prospettante al di là del confuso ed erroneo riferimento ad altre tipologie di vizio v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931 la violazione del dovere imposto al giudice ex art. 132 c.p.c., n. 4, del resto indicata in rubrica tra i parametri normativi identificativi del vizio dedotto. 5. Terzo motivo omessa liquidazione del danno da riduzione della capacità lavorativa generica. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta - anche in tal caso secondo le tre viste alternative prospettive censorie error in procedendo, error in iudicando, omesso esame circa un fatto decisivo - la mancata liquidazione del danno da riduzione della capacità lavorativa generica, nè come danno patrimoniale, nè a titolo di danno non patrimoniale nell’ambito della personalizzazione del danno biologico . 5.1. Il motivo si espone anzitutto ai medesimi rilievi - già svolti con riferimento al primo motivo - di inammissibilità per sovrapposizione, con riferimento alla medesima doglianza, di censure incompatibili, in violazione del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4. 5.2. È comunque inammissibile, perché aspecifica, la censura di omessa pronuncia, in mancanza di specifica allegazione, nel rispetto degli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, della proposizione di siffatta domanda in primo grado inconferente essendo il solo riferimento alla sua prospettazione nell’atto d’appello . Il motivo in esame, a ben guardare, non risulta autosufficiente perché nella premessa del ricorso non si indica quando e come sarebbe stata effettuata la richiesta di danni da perdita di chance in primo e in secondo grado. Vero è, invece, e deve essere ulteriormente ribadito nella pronuncia odierna, che la domanda di risarcimento dei danni, sotto qualunque profilo venga proposta, deve essere delineata e puntualizzata con chiarezza non è sufficiente, in altri termini, la generica richiesta di risarcimento di tutti i danni, sussistendo a carico della parte danneggiata l’onere di specificare al giudice quale danno venga concretamente richiesto e perché, rimanendo altrimenti la domanda inevitabilmente generica. Allo stesso modo devesi osservare che non è stata neppure posta una specifica domanda di risarcimento del danno da c.d. cenestesi lavorativa, che peraltro la giurisprudenza ha sempre considerato fonte di compromissione biologica dell’individuo, da liquidare in modo onnicomprensivo come danno alla salute v. Cass. 24/03/2004, n. 5840 27/06/2007, n. 14840 09/10/2015, n. 20312 . 5.3. Parimenti inammissibile è la censura di omesso esame di fatto decisivo, perché generica e dedotta in termini distanti dal paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come interpretato dalla già ricordata giurisprudenza. 5.4. Possono poi richiamarsi, quanto agli altri errores in procedendo, pure del tutto genericamente dedotti, le medesime osservazioni già svolte con riferimento al primo motivo. 5.5. Mette conto infine rilevare anche l’infondatezza della doglianza, nel suo nucleo essenziale volta a denunciare l’error iuris in cui sarebbe incorsa la corte d’appello per violazione del principio di integralità del risarcimento. A fondamento della tesi censoria si richiama il principio, in effetti più volte affermato da questa Corte, secondo cui in tema di danni alla persona, l’invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c., Cass. 12 giugno 2015, n. 12211 principio di recente ribadito anche da Cass. 14/11/2017, n. 26850 e Cass. 31/01/2018, n. 2348 . Nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi Cass. 23/08/2011, n. 17514 07/11/2005, n. 21497 . La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio Cass. 14/11/2013, n. 25634 . Nel caso di specie, però, tale principio non può condurre all’esito invocato dal ricorrente, dal momento che, al di là dell’elevata percentuale di invalidità permanente accertata 40% , manca qualsiasi altro elemento sul quale poter poggiare un tale giudizio prognostico presuntivo. Dalla sentenza in esame e dal ricorso nulla è invero dato sapere con esattezza circa le attitudini lavorative della vittima e le sue condizioni personali e familiari, tal da poter far presumere la possibilità per il danneggiato di poter attendere, in futuro, a lavori altri e diversi o più remunerativi da quello prestato al momento del sinistro. 6. Motivi dal quarto al nono liquidazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica. I motivi dal quarto al nono investono tutti la determinazione in sentenza dell’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica, di cui si afferma l’erroneità, sotto vari profili error in procedendo e/o error in iudicando , in relazione ai seguenti passaggi o elementi di calcolo - individuazione del reddito da porre a base del calcolo quarto motivo - mancata considerazione dei presumibili incrementi futuri quinto motivo - erronea considerazione del reddito netto anziché al lordo delle detrazioni e deduzioni sesto motivo - applicazione di una percentuale di riduzione errata settimo motivo - erronea individuazione dell’età della vittima ottavo motivo - mancata quantificazione del danno attuale e inadeguatezza dei parametri utilizzati per la capitalizzazione nono motivo . Procedendo all’esame congiunto che la comunanza del tema di fondo consente e fatta grazia delle considerazioni già svolte a supporto del giudizio di inammissibilità e/o infondatezza delle censure di errores in procedendo articolate nell’ambito dei precedenti motivi considerazioni alle quali qui per brevità può farsi rinvio, per essere perfettamente calzanti anche alla identiche censure formulate con i motivi in esame fatta eccezione per il sesto motivo, nel quale si deduce solo error in iudicando - può in sintesi rilevarsi la fondatezza, nei termini appresso precisati, dei motivi quarto, settimo e nono con conseguente assorbimento del quinto e del sesto , l’infondatezza dell’ottavo. 6.1. La tesi sostenuta dal ricorrente a fondamento dei motivi quarto, quinto e sesto è, a ben vedere, che il danno da riduzione della capacità di guadagno debba essere liquidato in base al triplo della pensione sociale oggi assegno sociale , attesa la misura assai modesta del reddito comprovato dalle prodotte buste paga, anche in ragione del limitato numero di ore e giorni lavorativi quattro ore al giorno, tre giorni la settimana tale da rendere la situazione del danneggiato parificabile a quella di un disoccupato. La tesi appare fondata e meritevole di accoglimento, ancorché il suo diretto fondamento normativo non possa essere individuato, come sostenuto in ricorso, nell’art. 137 cod. ass. - trattandosi, secondo costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, di norma eccezionale che si riferisce solo all’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore e non anche all’azione, quale quella di specie, che il danneggiato proponga nei confronti del responsabile Cass. 21/02/2001, n. 2512 11/02/1999, n. 1166 11/06/1990, n. 5672 v. già, con riferimento al D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 4, convertito dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, di cui l’art. 137 cod. ass. costituisce trasposizione quasi integrale, Cass. 20/02/1982, n. 1084 - ma vada piuttosto ricercato nell’art. 1226 c.c., che impone al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa, quando lo stesso non possa essere provato nel suo preciso ammontare, sebbene il risultato pratico non cambi atteso che il triplo della pensione recte assegno sociale ben può costituire, anche in tale diverso ambito applicativo, valido parametro di riferimento. Ebbene in tema può dirsi consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l’accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l’automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e, quindi, di produzione di reddito. Detto danno patrimoniale da invalidità deve, perciò, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o - trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa - presumibilmente avrebbe svolto, un’attività produttiva di reddito. Tale principio è però temperato dal rilievo - legato evidentemente alla previsione di cui alla lett. c del menzionato art. 137 cod. ass. ma applicabile, per la sua intrinseca forza logica, anche all’ipotesi qui considerata - per cui il ricorso al triplo della pensione sociale può essere consentito quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell’infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato v. in tal senso, da ultimo, Cass. 12/10/2018, n. 25370 . Il senso e la portata di tale ultimo sotto-principio vanno tuttavia correttamente intesi. Come questa Corte ha rimarcato, l’art. 137 cod. ass. non contiene alcuna regola secondo la quale se il reddito della vittima è modesto, il danno si liquida col triplo della pensione sociale. Anche un reddito modesto, infatti, può essere stabile e permanente, e costituire effettivamente il massimo frutto possibile delle potenzialità produttive del danneggiato. Il corretto principio in iure è un altro ovvero che il reddito modesto o saltuario può costituire un fatto noto, dal quale risalire al fatto ignorato che il danneggiato, se fosse rimasto sano, non avrebbe continuato a percepire quel reddito per tutta la vita, ma avrebbe prima o poi beneficiato di un reddito maggiore così Cass. 04/05/2016, n. 8896 . Indicazioni pienamente convergenti si traggono del resto anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 445 del 24 ottobre 1995 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 857 del 1976, art. 4, commi 1 e 3, sollevata dalla Corte d’appello di Trieste, per contrasto con l’art. 3 Cost., sul rilievo che detta norma poi trasfusa nell’art. 137 cod. ass. , interpretata alla lettera, consentirebbe ad un lavoratore danneggiato che abbia un reddito inferiore al triplo della pensione sociale, di omettere di depositare la dichiarazione dei redditi, ed invocare così il più alto risarcimento che gli sarebbe spettato in base al triplo della pensione sociale. In quella occasione la Corte, nell’evidenziare l’irrazionalità di quell’esito interpretativo, ha osservato in particolare, per quel che maggiormente interessa in questa sede, che la norma di cui al D.L. n. 857 del 1976, art. 4, comma 3, è applicabile anche ai lavoratori dipendenti o autonomi non solo nell’ipotesi . di reddito attuale negativo in relazione a particolari contingenze, ma in tutte le ipotesi di reddito, anche positivo, con caratteristiche esiguità, discontinuità o precarietà del lavoro, livello di mansioni inferiore alle capacità professionali del lavoratore, ecc. tali da escludere che esso possa costituire la componente di base del calcolo probabilistico delle possibilità di reddito futuro, e sempre che il materiale probatorio non fornisca altri elementi di calcolo più favorevole di quello operato sulla base convenzionale del triplo annuo della pensione sociale . Può dunque concludersi che, come è stato condivisibilmente affermato, la regula iuris dettata dall’art. 137, comma 3, cod. ass. non è . il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale se la vittima è un lavoratore dal reddito esiguo ma è la seguente il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa della vittima, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima Cass. n. 8896 del 2016, cit. . Va da sé, poi, che stabilire nel caso concreto se il reddito percepito dalla vittima al momento dell’infortunio era o no destinato a crescere, era o no saltuario, era o no occasionale, costituisce oggetto d’un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Nel caso di specie - al quale, per quanto detto, sia pure sotto la diversa copertura normativa dell’art. 1226 c.c., può applicarsi il medesimo principio - un tale apprezzamento è stato però del tutto omesso e tale omissione ridonda in violazione di legge per difetto di sussunzione della fattispecie quale accertata nel descritto quadro normativo di riferimento, ove si consideri che gli elementi fattuali sopra descritti reddito estremamente esiguo, rapportato a un impiego delle proprie specifiche attitudini per un limitato numero di ore e giorni lavorativi appaiono in astratto idonei a giustificare la presunzione di una effettiva e reale potenzialità reddituale ben maggiore. 6.2. L’accoglimento del quarto motivo assorbe e rende ultroneo l’esame dei motivi quinto mancata considerazione dei presumibili incrementi futuri e sesto erronea considerazione del reddito netto anziché al lordo delle detrazioni e deduzioni . 6.3. Coglie invece nel segno, e non può considerarsi assorbita, la seconda delle censure error in iudicando del settimo motivo, con la quale il ricorrente lamenta che la Corte territoriale - pur avendo accertato una riduzione totale della capacità lavorativa specifica, dando atto dell’intervenuto licenziamento e del fatto che il c.t.u. aveva valutato il danno alla capacità lavorativa come marcatissimo nell’ovvia accezione di pesantissimo - ha poi calcolato il danno applicando, quale percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica, la stessa percentuale di invalidità del danno biologico 40% , anziché una percentuale del 100% o comunque una percentuale che si avvicinasse alla totale . Gli accertamenti in punto di fatto espressamente contenuti in sentenza, e di cui si è dato conto in premessa Fatti di causa , § 1, secondo alinea , evidenziavano infatti come danno passato, ossia già verificatosi alla data della sentenza non la parziale ma la totale perdita del reddito da lavoro non essendo stato il N. più in grado di svolgere le proprie mansioni lavorative e per questo licenziato gli stessi inoltre attestano, per il futuro, una marcatissima compromissione della specifica capacità lavorativa. A fronte di tali chiare premesse fattuali appare ingiustificata e incoerente, e comporta un evidente errore di sussunzione della fattispecie concreta accertata nello schema normativo di riferimento artt. 1223 e 2056 c.c., principio di integralità del risarcimento , la parametrazione della perdita reddituale - senza peraltro alcuna distinzione tra danno passato e danno futuro - alla sola percentuale del 40%, quella cioè stimata dal c.t.u. ai fini però della determinazione del diverso e non omologo danno biologico da invalidità permanente. Varrà al riguardo rimarcare che sotto il profilo medico legale, non vi è alcuna corrispondenza necessaria o biunivoca tra entità dei postumi ed entità del danno patrimoniale da essi causato. A seconda dell’attività lavorativa svolta dal danneggiato, a postumi modesti possono derivare danni patrimoniali enormi la perdita della falange ungueale del mignolo sinistro in un violinista l’abbassamento del visus in un pilota di aerei di linea la riduzione della capacità respiratoria in un calciatore professionista mentre, per contro, postumi rilevanti possono produrre danni patrimoniali minimi od addirittura inesistenti es. l’anchilosi dell’articolazione coxofemorale in un direttore di banca l’amputazione di un piede in un notaio . Di conseguenza, dal punto di vista medico legale non può mai affermarsi, con certezza, che da un certo grado di invalidità biologica derivi necessariamente un certo danno patrimoniale, nè tantomeno che questo possa calcolarsi direttamente applicando la stessa percentuale di invalidità stabilita per il primo. Deve anzi escludersi, in radice, la plausibilità logica di un tale criterio di quantificazione della capacità lavorativa perduta. Una percentuale può prestarsi a misurare l’invalidità, che è in generale pensabile come identica per soggetti della stessa età, dello stesso sesso e con identici postumi, ma non l’incapacità, la quale è estremamente soggettiva, e varia a seconda del tipo di lavoro svolto dalla vittima. Deve in altre parole ritenersi che le ripercussioni delle lesioni sull’attività di lavoro possano solo descriversi, ma non valutarsi in punti percentuali di conseguenza, il compito del medico legale è riferire al giudice se i postumi di natura biologica impediscano in tutto od in parte la prosecuzione dell’attività lavorativa che la vittima dimostri di avere svolto prima del sinistro ed il compito del giudice è quello di determinare se ed in che misura il reddito della vittima si sia ridotto per effetto dei postumi senza, dunque, alcun riferimento a punti percentuali di incapacità lavorativa specifica . Può a questo punto osservarsi che, nel caso di specie, il c.t.u. si era correttamente attenuto a tali limiti e finalità del suo compito, esprimendo non una percentuale di incapacità lavorativa specifica ma, ben diversamente, una valutazione di marcatissima compromissione della specifica capacità lavorativa del soggetto . Sulla base di tale rilievo la quantificazione del danno operata in sentenza, ponendo a base del calcolo un reddito annuale presunto pari alla sola percentuale del 40% di quello percepito dal danneggiato al momento del sinistro, si appalesa, come detto, ingiustificata, dal momento che quella valutazione, nel suo significato letterale, indicava piuttosto una perdita sostanzialmente integrale di quel reddito, anche per il futuro. 7. All’esame dell’ottavo motivo conviene anteporre quello del nono motivo. Questo deve ritenersi fondato, nella principale prospettazione di error in iudicando, sotto entrambi i profili dedotti mancata quantificazione del danno attuale e inadeguatezza dei parametri usati per la capitalizzazione . 7.1. Come fondatamente rileva il ricorrente, costituisce principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni della persona, intervenga a distanza di tempo dall’illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell’illecito alla data della liquidazione ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita futura residua Cass. 18/11/1997, n. 11439 Cass. 11/07/2017, n. 17061 ciò in base al lapalissiano rilievo per cui, il danno già verificatosi al momento della pronuncia non è ovviamente danno futuro può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta dei redditi che sarebbero maturati in mancanza dell’evento lesivo e che sono stati perduti deve dunque essere tenuto distinto da quello futuro da liquidarsi col sistema della capitalizzazione Cass. 24/07/2012, n. 12902 . Anche sotto tale profilo emerge dunque la denunciata violazione del principio di integralità del risarcimento, avendo la Corte d’appello liquidato il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica solo facendo ricorso al criterio della capitalizzazione, con implicito ma indubbio riferimento esclusivamente al danno futuro, e così dunque di fatto obliterando il danno già verificatosi. 7.2. Il motivo è fondato anche in relazione al secondo profilo applicazione di un criterio di capitalizzazione erroneo . Secondo indirizzo ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, il danno permanente da incapacità di guadagno non può più liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1402, dal momento che questi, sia a causa dell’aumento della durata media della vita, sia a causa della diminuzione dei saggi d’interesse, non sono più idonei a garantire un effettivo corretto risarcimento del danno e, pertanto, a rispettare il dettato dell’art. 1223 c.c. v. Cass. 04/10/2015, n. 20615 12/04/2018, n. 9048 31/05/2019, n. 14891 . Si è quindi affermato che il giudice di merito è libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili si tratta, ovviamente, di una valutazione sostanzialmente di merito rispetto al caso concreto , purché si avvalga di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti esempio fornito sono i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti vigenti per la capitalizzazione di rendite assistenziali o previdenziali o i coefficienti elaborati in dottrina, come quelli dell’Incontro di Studio del CSM tenuto in data 30 giugno-1 luglio 1989 a Trevi. Il motivo per tale profilo risulta dunque fondato ictu oculi, non essendo sufficiente a corrispondere all’insegnamento di questa Suprema Corte la decurtazione del periodo di vita non lavorativa effettuata dalla corte territoriale v. in termini, Cass. n. 14891 del 2019, cit. . Accogliendosi pertanto il motivo, il giudice di rinvio dovrà correggere l’importo risarcitorio di questa species di danno. 8. Passando quindi all’esame dell’ottavo motivo, e precisato che esso concerne la liquidazione del danno futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, se ne deve rilevare l’infondatezza. L’età posta in sentenza a base della liquidazione del danno predetto è invero bensì errata ma non nel senso proposto dal ricorrente da cui l’infondatezza del motivo e peraltro a favore del danneggiato da cui il difetto di interesse . Trattandosi per l’appunto di danno futuro, la Corte d’appello avrebbe dovuto prendere a riferimento non come esposto in sentenza l’età che la vittima aveva al momento del sinistro, ma quella da essa raggiunta alla data della sentenza 46 anni . L’errore pertanto sussiste, avendo la Corte posto a base del calcolo l’età di 44 anni sull’assunto che questa fosse l’età del danneggiato al momento del sinistro , ma, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non consiste nell’aver assunto un’età maggiore di quella che il danneggiato effettivamente aveva al momento del sinistro 44 anni anziché 34 , bensì proprio nell’aver riferito il dato anagrafico al momento del sinistro anziché alla data della sentenza. Avendo però la Corte posto a base del calcolo un dato numerico comunque più vantaggioso per il danneggiato, la censura oltre ad essere infondata, difetta comunque di interesse. È appena il caso di rilevare che, peraltro, dovendo il giudice di rinvio, per effetto dell’accoglimento del quarto, del settimo e del nono motivo nuovamente liquidare il danno futuro da riduzione della capacità lavorativa specifica, il relativo calcolo andrà ovviamente operato avuto riguardo all’età del danneggiato al momento della emittenda sentenza. 9. In conclusione, in accoglimento del secondo, del quarto, del settimo e del nono motivo, nei termini di cui in motivazione, assorbiti il quinto e il sesto, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo, il quarto, il settimo e il nono motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione rigetta il primo, il terzo e l’ottavo dichiara assorbiti i rimanenti cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.