Assente al funerale del padre per colpa di un volo cancellato: esclusa la risarcibilità del danno

Non è riscontrabile alcun peggioramento della qualità della vita e felicità di vivere nell’impossibilità di partecipare al funerale del padre a causa della cancellazione di un volo aereo. Non trova dunque accoglimento la domanda del figlio diretta al risarcimento del danno esistenziale.

Lo ha affermato il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza n. 1511/19, depositata il 23 ottobre. Il caso. Da Fortaleza a Malpensa per poter partecipare ai funerali del padre. La compagnia aerea cancellava però il volo sistemando l’attore su un aereo in partenza due giorni dopo. Troppo tardi comunque per partecipare alle esequie. Per questo motivo l’uomo adiva quindi il Giudice di Pace di Busto Arsizio chiedendo il risarcimento del danno per volo cancellato ai sensi del regolamento CE 261/2004, il rimborso delle spese per pernottamento, bevande e mezzi di trasporto, ma anche il risarcimento del danno esistenziale per non aver potuto partecipare ai funerali. Il GdP accoglieva solo parzialmente la domanda, condannando la compagnia aerea al rimborso delle spese e al solo risarcimento per volo cancellato ai sensi del regolamento CE 261/2004. La decisione è stata confermata anche dal Tribunale in seconde cure. Danno non risarcibile. Secondo il Tribunale, il danno esistenziale invocato dall’uomo non solo non attribuisce alcun risarcimento non essendo conseguenza di reato ma peraltro neppure ha recato grave nocumento allo stato psichico dell’attore . Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972/08, il Giudice ricorda che il danno non patrimoniale derivante da lesioni di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti, laddove non sussista alcun fatto reato, è risarcibile a condizione che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione sia grave in termini di superamento di una soglia minima di tollerabilità e che il danno non sia futile, cioè non consista in meri disagi o fastidi. Nel caso di specie, si afferma che l’attore non ha dato prova di aver patito un danno di tale gravità a causa della mancata partecipazione al funerale del padre. Il diritto al risarcimento non può dunque trovare riconoscimento in quanto l’uomo non ha patito, come si legge testualmente nella pronuncia, alcun peggioramento della qualità della vita e felicità di vivere . La sentenza di prime cure viene quindi integralmente confermata.

Tribunale di Busto Arsizio, sez. Civile, sentenza 23 ottobre 2019, n. 1511 Giudice Limongelli Svolgimento del processo Con originaria citazione il S. in epigrafe indicato, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di pace di Busto Arsizio la società convenuta, in epigrafe indicata, per sentirla condannare a risarcirle i danni. Assumeva che a causa di un volo cancellato aveva patito danno che andava accolta la domanda come indicata in conclusioni. Si costituiva la convenuta offrendo il pagamento di euro 646,00. Il giudice con la sentenza di cui infra accoglieva la domanda nella misura di euro 646,00. Il qui appellante gravava la sentenza per le ragioni di cui alle dette conclusioni. Si costituiva il qui appellato eccependo che la domanda era infondata. Indi la causa veniva decisa ex artt. 359 e 281-sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e deposito della sentenza badando che il giudice deposita immediatamente la sentenza inviandola tramite PCT alla cancelleria che può impiegare giorni a comunicarla alle parti. Motivi della decisione Va subito chiarito che si è andati in decisione con le forme di cui all’art. 281-sexies c.p.c. in virtù del disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 352 c.p.c. rilevato che va premesso quanto segue in primo grado, l’attore – qui appellante – assumeva che il 1.9.2016 ore 16 doveva imbarcarsi sul volo della convenuta Fortaleza/Malpensa che tale volo veniva cancellato che in protezione la convenuta lo sistemava su un volo del 3.9.206 ore 6 che per tale ragione non potette partecipare ai funerali del padre del 3.9 che aveva diritto ad essere risarcito con le seguenti somme 1 – euro 600,00 per volo cancellato ai sensi del regolamento CE 261/2004 2 – euro 46,00 per spese 3 – euro 3.987,57 per danno patrimoniale non qualificabile di euro 3.938,57 dovuto per lunga attesa in aeroporto e danno esistenziale per non aver partecipato alle esequie del padre 4 – per il pernottamento dal 29.8 al 1.9 aveva pagato per una camera d’albergo euro 261,00 5 – così per bevande e mezzi di trasporto euro 200,00 in corso di primo grado la convenuta offriva il pagamento delle poste indicate in 1 e 2 il giudice condannava la convenuta a pagare le poste 1 e 2 qui l’appellante agiva per la differenza e la convenuta chiedeva il rigetto della domanda di gravame ciò premesso le domanda dell’appellante sono palesemente infondate a 4 si risponde solo che se l’appellante decise di trascorrere prima del volo nei giorni dal 29.8 al 1.9 una permanenza in Fortaleza se la paga lui in quanto il volo era per l’1.9 per essere chiari anche se il volo fosse decollato l’1.9 l’attore pur sempre avrebbe pagato lui l’albergo in Fortaleza per i giorni precedenti al volo a 5 si risponde che non ha indicato l’attore quando ebbe ad effettuare le spese e per quale ragione erano collegate al volo cancellato eventuali spese potevano essere oggetto di indennizzo solo a decorrere dalle ore 16 del 1.9 ove fossero non voluttuarie e risultanti come dipendenti dalla cancellazione del volo, non tocca al giudice scartabellare decine di scontrini fiscali ed individuare quelli collegati ad un possibile danno ma è onere della parte indicarli e dedurre la causa di risarcimento di ciascun scontrino a 3 si dice solo che il danno patito non solo non attribuisce alcun risarcimento non essendo conseguenza di reato ma peraltro neppure ha recato grave nocumento allo stato psichico dell’attore affermando che Cass. Sez. Unite 11.11.2008 n. 26972 Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni a che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile b che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza c che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità” è evidente che non avendo l’attore per la mancata partecipazione al funerale subito danno di tale lievità non avendo perciò patito alcun peggioramento della qualità della vita e felicità di vivere non ha diritto al risarcimento anche perché la cancellazione di un volo non è reato così la permanenza in aeroporto è stata indennizzata con la somma di euro 600,00 pertanto la domanda va rigettata le spese e le competenze del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto che la causa ha valore per lo scaglione fino a € 5.200,00, non liquidando per attività istruttoria non essendovi stata iva dovuta solo ove non recuperabile il S. va condannato, ex art. 1, comma 17, l. 24.12.2012, n. 228, in aggiunta dell’art. 13 comma quater DPR 115/2002 a versare a titolo di contributo unificato somma pari al contributo già versato per la presente impugnazione recitando la detta norma 1-quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposi di cui al periodo precedente e l’obbligo del pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. P.Q.M. Il Tribunale definitivamente pronunziando sull’appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Busto Arsizio il 24.10.2018 n. 841, così provvede Conferma integralmente la sentenza di primo grado Condanna S. a rimborsare a favore di Air Italy S.p.a. le spese e competenze del giudizio che liquida in euro mille di compenso, oltre su detta somma il 15% di generali, oltre cpa e iva, quest’ultima se dovuta condanna S. a versare a titolo di contributo unificato somma pari al contributo già versato per la presente impugnazione.