Il danno da micropermanente dev’essere accertato con criteri medico–legali rigorosi ed oggettivi

In tema di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, l’accertamento della sussistenza della lesione dell’integrità psicofisica deve avvenire secondo criteri medico–legali rigorosi ed oggettivi al riguardo, l’esame clinico strumentale non è l’unico mezzo probatorio utile per il riconoscimento della lesione a fini risarcitori, ma lo diviene ogniqualvolta si tratti di una patologia difficilmente verificabile sulla base della sola visita medico-legale.

Le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, ed il riconoscimento della loro utilità è soggetto ad una valutazione ex ante anche se riguardanti l’attività di un avvocato, hanno natura differente dalle spese sostenute nell’ambito del giudizio spese processuali vere e proprie sono dunque soggette agli oneri di domanda, allegazione e prova richiesti per le altre voci di danno emergente. Non è configurabile quale danno emergente una spesa stragiudiziale che risulti superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso. Tale in sintesi il contenuto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 32483, depositata il 12 dicembre 2019, che ora andiamo ad analizzare più da vicino. I fatti di causa. Il giudizio trae origine dalla richiesta di risarcimento rivolta a seguito di incidente stradale. La richiesta è rigettata sia in primo grado che in secondo, sebbene con diversa motivazione. E non ha miglior fortuna in grado di cassazione, dove il ricorso è quindi respinto. Ebbene, il tribunale, in secondo grado, aveva ritenuto la domanda non inammissibile per intervenuta transazione come invece aveva concluso il giudice di pace , ma infondata, avendo l’attore ricevuto la somma integralmente satisfattiva dei danni subiti. Di tutt’altro avviso l’uomo, che ricorre dunque in grado di cassazione con tre motivi. Con il primo motivo, afferma la violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., 139 d.lgs. n. 209/2005 e 32, l. n. 27/2012. Il giudice dell’appello avrebbe errato non riconoscendogli, in violazione dell’art. 139 cit., residuata, come conseguenza del sinistro, alcuna invalidità permanente e questo, nonostante egli stesso e la controparte, la compagnia assicuratrice, avessero depositato le perizie medico-legali le quali, sebbene in grandezza differente, ravvedevano la presenza dell’invalidità permanente . Il ricorrente contesta il fatto che la decisione sia argomentata con l’assenza di accertamenti clinici strumentali e considerando come irrilevanti i certificati emessi dai suoi medici e la perizia di controparte in tal modo, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe imbrigliato” il risarcimento del danno biologico al vincolo di un esame strumentale, omettendo di considerare che solo l’accertamento medico-legale avrebbe consentito di accertare la presenza di un’invalidità permanente in seguito alla distorsione del rachide cervicale . Inoltre, afferma il ricorrente, alla fattispecie de qua non sarebbe applicabile la disposizione di cui all’art. 32 cit., che prevede la necessità di un accertamento strumentale, in quanto introdotta successivamente al suo verificarsi. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in quanto, pur avendo corretto la motivazione, il tribunale ha proceduto a decidere nel merito compiendo una valutazione personale” dell’invalidità permanente, in particolare, considerando la banalità della lesione in questione come un fatto notorio e deducendo che non ne potesse derivare un peggioramento della qualità della vita del danneggiato - senza disporre la consulenza tecnica d’ufficio che era stata richiesta. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente contesta in sentenza, in violazione degli artt. 1223 e/o 1226 c.c., il mancato riconoscimento delle spese di patrocinio stragiudiziale prestato da un’agenzia infortunistica e non da un legale , di cui aveva fornito prova. Tale decisione sarebbe stata assunta in contrasto con l’ormai pacifico orientamento della Corte di Legittimità secondo cui l’assistenza tecnica fornita in fase stragiudiziale costituisce un danno patrimoniale conseguente all’illecito, da liquidarsi come emergente secondo il principio della regolarità causale previsto dall’art. 1223 c.c. La Corte, come detto, ritiene infondato il ricorso. L’accertamento della c.d. micropermanente è soggetto a criteri medico – legali rigorosi ed obiettivi. I primi due motivi sono affrontati congiuntamente. Ed invero, la Corte condivide l’esclusione, operata dal tribunale, della invalidità permanente come anche la statuizione circa la necessità di un esame clinico strumentale obiettivo. Dopo avere riportato i fatti risultanti nella sentenza, la Corte evidenzia i passaggi del provvedimento ebbene, il tribunale aveva escluso la configurabilità di una invalidità permanente in forza della lievissima entità delle lesioni refertate dall’ospedale e cioè cervicoalgia post traumatica e trauma alla spalla sx” con prognosi di dieci giorni e poi la prescrizione di mantenere il collare per altri 7 . Il giudice dell’appello, rammentato che un danno non coincide con la violazione di un diritto, ma è una sua conseguenza, e che, in particolare, il danno biologico consiste solo in quella compromissione dell’integrità psicofisica che possa essere accertata con criteri obiettivi e scientifici, ha poi concluso che nel caso concreto il danneggiato non aveva riportato alcuna limitazione funzionale come conseguenza delle lesioni dunque non si era verificato alcun peggioramento della qualità della vita del danneggiato. La documentazione fornita dalle parti, invero, è stata valutata dal giudice, il quale ne ha escluso l’utilità, dal momento che essa semplicemente riportava dichiarazioni del danneggiato, ed inoltre il lungo periodo di prognosi concessogli contrastava con la modesta entità del quadro clinico risultante dalla documentazione del pronto soccorso dunque erano assenti i necessari accertamenti clinici strumentali in grado di rilevare l’esistenza di postumi invalidanti a carattere permanente”. Ebbene, se tale è il l’iter motivazionale osservato dal giudice dell’appello, esso, afferma la Corte, è in linea con l’orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità l’ordinanza menziona, tra le decisioni più recenti, Cass. n. 10816/2019 e n. 1272/2019, quest’ultima, proprio su di un caso riguardante la lesione del rachide cervicale secondo cui il danno da c.d. micropermanente dev’essere accertato con criteri medico-legali rigorosi e oggettivi” in proposito, l’esame clinico strumentale non rappresenta l’unico mezzo probatorio, ma lo è quando, come nel caso di specie, si tratti di una patologia non riscontrabile con l’esame visivo. Conseguentemente, il giudice ha respinto la richiesta di consulenza tecnica, la quale è rimessa alla sua valutazione discrezionale tra tante decisioni sul punto si menziona Cass. n. 20626/2016 e come molte volte affermato in giurisprudenza, la Corte cita qui tra tante Cass. n. 1299/2014 deve coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti e non può supplire alle carenze delle parti nell’assolvimento dell’onere probatorio è evidenziato che il ricorrente non aveva corredato la richiesta risarcimento del danno da micropermanente con esami strumentali che avrebbero consentito una valutazione di tipo obiettivo . Ritenuta infondata anche la contestazione circa l’inapplicabilità della novella di cui all’art. 32 perché introdotto dopo i fatti da cui è sorto il giudizio per la Corte, giustamente il tribunale, a parte il rilevo che l’articolo in merito alla necessità dell’accertamento medico strumentale nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dall’art. 130 del codice delle assicurazioni il quale già definiva il danno biologico come la lesione suscettibile di accertamento medico-legale” , ha statuito che il giudice di merito deve basare le proprie decisioni sulle norme esistenti al momento decide e nel caso de quo, la norma era peraltro già esistente anche al momento della notifica della citazione. Le spese di assistenza stragiudiziale sono rimborsabili solo se utili, secondo una valutazione ex ante. Infondato anche il terzo motivo è vero lo ricorda anche il ricorrente che le spese stragiudiziali sono annoverate dalla giurisprudenza di Legittimità nell’ambito del danno emergente cita Cass. SS. UU. n. 16990/2017 , ma prosegue la Cote, dette spese sono ritenute rimborsabili solo se ritenute utili e la valutazione di tale utilità deve essere effettuata ex ante, cioè in vista di quello che poteva presumersi l’esito del futuro giudizio. Ed infatti, l’attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è intrinsecamente diversa dall’attività svolta nell’ambito del giudizio, alla quale ultima riferiscono le spese processuali vere e proprie. Dunque, il riconoscimento della debenza di tali somme, sebbene la quantificazione è soggetta alle tariffe forensi - è subordinato all’espletamento dei generali oneri di domanda, allegazione e prova, similmente alle altre voci di danno emergente. Ad es., si prosegue, è stata negata la configurabilità di danno emergente nei casi in cui risulti superflua ai fini di una più pronta definizione della lite, non avendo auto l’utilità di evitare il giudizio o di accelerare la soluzione di problemi tecnici complessi Cass. n. 9548/2017 utilità che l’intervento della società infortunistica non ha avuto in concreto. Il Tribunale, quindi, ha applicato correttamente detto principio, avendo escluso il rimborso delle spese stragiudiziali, con la motivazione che possono esserlo solo se, ove il richiedente sia vittorioso, risultino necessarie e giustificate in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 25 settembre – 12 dicembre 2019, n. 32483 Presidente Amendola – Relatore Gianniti Rilevato in fatto G.M. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 498/2017 del Tribunale di Enna, che, quale giudice di appello, respingendo l’impugnazione da lui proposta nei confronti della Compagnia Axa Assicurazioni s.p.a. e di G.F. soggetto omonimo ma a lui estraneo , ha confermato la sentenza n. 48/2013 del Giudice di Pace di Nicosia, pur correggendo la motivazione di quest’ultima nel senso che la domanda risarcitoria da lui proposta in relazione al sinistro occorso il omissis non era inammissibile per intervenuta transazione , ma infondata, in quanto lui aveva incassato in sede extraprocessuale una somma integralmente satisfattiva dei pregiudizi effettivamente patiti. Ha resistito con controricorso la compagnia Axa. In vista dell’odierna adunanza camerale, il ricorrente ha depositato atto di costituzione in giudizio di nuovo procuratore in aggiunta al precedente, nonché memoria a sostegno del ricorso, richiamando recenti pronunce di questa Corte. Ritenuto in diritto 1. G.M. censura la sentenza impugnata per tre motivi. 1.1. Con il primo motivo pp. 5-9 , articolato in relazione all’art. 360 c.p.c comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2043-2059 c.c. D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139, nonché della L. n. 27 del 2012, art. 32, nella parte in cui il Tribunale qual giudice di appello - pur a fronte delle perizie medico-legali presentate da lui e dalla controparte compagnia assicurazione, entrambe attestanti l’invalidità permanente, seppur in misura differente 2%-3% - ha ritenuto, interpretando erroneamente il citato art. 139, che non fosse a lui residuata alcuna invalidità permanente a seguito e per effetto del sinistro. Si duole che il Tribunale ha argomentato la sua decisione sostenendo che, in assenza di accertamenti clinici strumentali, erano irrilevanti i certificati redatti dai medici che lo avevano avuto in cura e financo la perizia redatta dalla controparte che dava per pacifico un danno biologico, sia pure nella minore misura del 2% così operando, il giudice di merito, avrebbe imbrigliato il risarcimento del danno biologico al rigido vincolo probatorio di un esame strumentale, senza considerare che soltanto l’accertamento medico legale avrebbe consentito di stabilire se nella specie la distorsione del rachide cervicale aveva o no determinato una sua invalidità permanente. Segnala inoltre che il sinistro in esame si è verificato nel 2008, quando l’art. 139 c.d.a. non era stato ancora modificato per effetto della L. n. 27 del 2012 che ha introdotto la necessità dell’accertamento strumentale . 1.2. Con il secondo motivo pp. 9-10 , parimenti articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale, quale giudice d’appello, pur correggendo la motivazione della sentenza del Giudice di primo grado, ha ritenuto di decidere l’impugnazione nel merito, effettuando una valutazione personale sulla sua invalidità permanente e, in particolare, attribuendo erroneamente il carattere della notorietà ad una lesione, che ha definito banale , e desumendo, sempre erroneamente, che dalla stessa non si potesse dedurre un peggioramento della qualità della vita del danneggiato , senza procedere a c.t.u. medico legale circa l’esistenza o meno del danno biologico permanente, come pur era stato sollecitato a fare. 1.3. Con il terzo ed ultimo motivo pp. 10-12 , articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. e/o art. 1226 c.c., nella parte in cui il Tribunale, quale giudice d’appello, non ha ritenuto rimborsabili le pur provate spese di patrocinio stragiudiziale. Rileva che il Tribunale tanto ha affermato in contrasto all’ormai pacifico orientamento di questa Corte che ritiene l’assistenza tecnica nella fase stragiudiziale un danno patrimoniale conseguente all’illecito, liquidabile sub specie di danno emergente secondo il principio di regolarità causale art. 1223 c.c. . Sostiene l’irrilevanza del fatto che nella specie l’attività di assistenza era stata prestata da un soggetto agenzia infortunistica , che non rivestiva la qualità di professionista legale. 2. Il ricorso è infondato. 2.1. Infondato sono i primi due motivi che, in quanto strettamente connessi, sono qui trattati congiuntamente. A Vanno in primo luogo ripercorsi i presupposti fattuali della vicenda in esame, quali emergono dalla sentenza impugnata. Precisamente a il sinistro si è verificato verso le ore 7,00 del omissis , nel territorio di omissis , tra l’autovettura Renault condotta dall’odierno ricorrente ed il veicolo condotto dal proprietario G.F. b alle ore 8,05 di quello stesso giorno G.M. si è recato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale omissis e, dopo essere stato visitato dal sanitario di turno, è stato dimesso alle ore 10.25, con diagnosi di cervicoalgia post traumatica e trauma alla spalla sx con prognosi di giorni 10 c al successivo controllo, effettuato in data omissis , a G.M. è stato prescritto di mantenere il collare per altri 7 giorni. B Orbene, il Tribunale ha ritenuto che G.M. non aveva riportato, in conseguenza del sinistro, alcuna invalidità permanente proprio in considerazione della lievissima entità delle lesioni refertate al P.S. del Presidio Ospedaliero di omissis . Precisamente, il giudice di appello - dopo aver rilevato in via generale che l’esistenza obiettiva di una lesione non basta per ritenere esistenti postumi permanenti, posto che danno in senso giuridico non è la lesione del diritto, ma il pregiudizio che ne è derivato e che danno biologico può ritenersi soltanto quelle compromissione dell’integrità psicofisica che sia suscettibile di essere accertata con criteri obiettivi e scientifici - ha ritenuto che nel caso di specie, nel quale il danneggiato risultava aver riportato per effetto del sinistro la distrazione muscolare del rachide cervicale e della spalla sinistra, non si era verificato per effetto di tali lesioni alcuna limitazione funzionale a carico del collo e della spalla sinistra e, quindi, alcun peggioramento della qualità di vita del danneggiato . Il giudice di appello ha preso in esame i certificati medici redatti dai medici di fiducia che avevano avuto in cura G.M. nei periodi successivi al sinistro, come pure ha preso in esame le relazioni redatte dai consulenti tecnici di entrambe le parti odierno ricorrente e odierno resistente , ma ha ritenuto irrilevante detta documentazione, argomentando sul fatto che la stessa a si basava esclusivamente sulle dichiarazioni della vittima e sulla sintomatologia dalla stessa riferita b il lungo periodo di prognosi concesso successivamente al G. dai medici di fiducia contrastava con la modesta entità del quadro clinico descritto in Pronto Soccorso c non era accompagnata da necessari accertamenti clinici strumentali in grado di rilevare l’esistenza di postumi invalidanti a carattere permanente . C Tale essendo il percorso motivazionale della sentenza impugnata, va affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice di merito - ben lungi dall’interpretare erroneamente l’art. 139 c.d.a. e dall’incorrere in uno dei vizi denunciati laddove ha ritenuto di non procedere a c.t.u. medico legale circa l’esistenza o meno del danno biologico permanente ha fatto al contrario corretta applicazione dei principi affermati da ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte cfr., tra le più recenti, la sentenza n. 10816 del 18/4/2019, rv. 653707-02 nonché la sentenza n. 1272 del 19/1/2018, emessa in fattispecie che pure aveva ad oggetto la lesione del rachide cervicale , secondo la quale, in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, l’accertamento della sussistenza della lesione dell’integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi al riguardo, l’esame clinico strumentale obiettivo non è di per sé l’unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere la lesione a fini risarcitori, ma lo diviene ogniqualvolta si tratti, come per l’appunto è stato ritenuto nel caso di specie con ampia e argomentata motivazione, di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita dal medico legale. D’altronde il ricorrente, nell’articolare la sua richiesta per danni permanenti, non risulta aver prodotto esami strumentali che avrebbero potuto essere oggetto di una valutazione obiettiva di talché, alla luce degli aspetti normativi affrontati in sentenza, il giudice di appello ha implicitamente correttamente ritenuto di non dover disporre consulenza tecnica d’ufficio peraltro demandata al suo insindacabile apprezzamento cfr., tra le tante, la sent. n. 20626/2016 di questa Sezione , avendo questa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti e non di supplire a eventuali deficienze delle allegazioni delle parti cfr., sempre tra le tante, la sent. n. 1299/2014 di altra Sezione di questa Corte . D’altra parte, rispondendo alla doglianza dell’odierno ricorrente, il Tribunale - dopo aver rilevato che la L. n. 27 del 2012, nell’escludere espressamente la possibilità di quantificare il danno da lesione micro-permanente in assenza di accertamenti medici strumentali, nulla ha aggiunto al senso ed al valore del testo precedente dell’art. 139 codice delle assicurazioni, che già stabiliva nella precedente formulazione che il danno biologico è quello suscettibile di accertamento medico legale cioè è risarcibile solo a condizione che sia riscontrabile una obiettività medico legale - ha correttamente osservato che, quale giudice di merito, doveva comunque applicare la normativa in vigore al momento della decisione, a nulla rilevando che il sinistro, dal quale erano derivate le lesioni, si era verificato nel XXXX e cioè prima dell’entrata in vigore della novella . A tale considerazione si aggiunge il rilievo che lo stesso ricorrente riferisce di aver notificato atto di citazione in data 30 agosto 2012, quando cioè era già entrata in vigore la L. n. 27 del 2012, con la conseguenza che, anche alla luce della nuova normativa, sarebbe stato suo onere produrre esami diagnostici per immagini del rachide cervicale a sostegno della domanda risarcitoria proposta. 2.2. Infondato è anche il terzo motivo, concernente le spese stragiudiziali. Al riguardo di dette spese le Sezioni Unite, di recente cfr., sent. n. 16990/ del 10/7/2017 hanno avuto modo proprio di recente di precisare che . il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l’attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d’intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l’ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità Cass. n. 9548 del 2017 . . Conforme ai dicta che precedono è la sentenza del Tribunale di Enna, che non ha annoverato, tra le spese rimborsabili, l’esborso di Euro 800, di cui alla fattura dello OMISSIS , rilevando che pp. 10-11 , nel caso in cui il richiedente sia vittorioso, le spese, sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio, possono essere rimborsate ove riconosciute necessarie e giustificate in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento. Tanto il giudice di merito ha affermato sull’implicito presupposto che nel caso di specie nel quale, peraltro, non risulta essere mai stato in contestazione l’an debeatur l’attività svolta dalla società infortunistica era stata superflua, nel senso che non era stata funzionale nè ad evitare il giudizio e neppure a risolvere un problema tecnico di una qualche complessità. Valutazione questa quella di superfluità che, involgendo un giudizio di fatto, sfugge al sindacato di questa Corte. 2.3. Per le ragioni che precedono, il ricorso, essendo infondato, deve essere rigettato. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, sostenute dalla controparte, nonché la declaratoria di sussistenza di presupposti per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - condanna parte ricorrente al pagamento in favore della compagnia resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.