Rapporto tra la polizza assicurativa r.c. ‘personale’ del medico e quella della struttura sanitaria

Un contratto di assicurazione può operare ‘in eccesso’ rispetto ad altra polizza solo se i due contratti coprono il medesimo rischio. Ma così non è tra la polizza personale del medico e quella che copre la responsabilità civile della struttura sanitaria presso cui questi opera.

Sul tema la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 30314/19, depositata il 21 novembre. Il caso. La vicenda giunta sino alla cognizione della Corte di Cassazione riguarda una donna la quale, diversi anni fa, aveva convenuto in giudizio una casa di cura privata ed un medico che ivi aveva operato, chiedendo la condanna di entrambi al risarcimento dei danni conseguenti all'errore diagnostico di quest'ultimo ed all'esito aggravatorio della situazione sanitaria pregressa della paziente, conseguente alla cattiva esecuzione dell'operazione di installazione di una protesi all'anca cui la stessa si era sottoposta presso la suddetta casa di cura. Costituitasi in giudizio la convenuta casa di cura chiamava in causa la propria compagnia di assicurazioni la quale, tuttavia, eccepiva l'inoperatività della polizza. Il tribunale emetteva sentenza di accoglimento della domanda dell'attrice, condannando i convenuti in solido a risarcirle i danni pari ad oltre € 12.000,00 e l'assicurazione a tenere indenne la casa di cura. La compagnia assicuratrice, a questo punto, adiva la Corte di appello competente al fine di riformare la sentenza di primo grado. La pronuncia impugnata riteneva, infatti, che la copertura, in virtù di condizioni particolari di polizza, fosse operativa per tutte le operazioni eseguite all'interno della casa di cura privata da medico non dipendente, come nel caso di specie. Tuttavia, la sentenza di appello riformava la detta pronuncia affermando che sulla base del contratto fosse necessario distinguere tra danni direttamente provocati dalla clinica come struttura, per i quali la stessa rispondeva direttamente, e danni provocati dall'operato del medico, per i quali rispondeva anche la clinica a titolo di responsabilità indiretta, ed in relazione ad essi ulteriormente distinguere se il medico responsabile fosse dipendente o meno della casa di cura nel caso in cui il medico responsabile non dipendente si fosse avvalso della struttura fornita dalla clinica in rapporto libero professionale, riteneva applicabile la norma delle condizioni particolari di polizza e, quindi, operativa la cospicua franchigia ivi prevista 1.500.000.000 lire , che di fatto rendeva inoperativa la garanzia assicurativa. Inevitabilmente la casa di cura proponeva ricorso per cassazione, articolato in diversi motivi, sostanzialmente denunciando la violazione dei canoni legali di interpretazione dei contratti, primo tra tutti il canone centrale di interpretazione letterale. Infatti, per la tesi della casa di cura ricorrente la sentenza impugnata aveva erroneamente reputato inoperativa la garanzia assicurativa affermando che il contratto inter partes dovesse essere interpretato nel senso che, in caso di danno provocato a terzi da medici operanti presso la casa di cura ma non dipendenti da essa, la copertura assicurativa fosse limitata ad operare solo oltre il rischio coperto dalla assicurazione personale del medico e, comunque, sarebbe stata operativa solo per il danno eccedente la esosa franchigia. Per la casa di cura, così argomentando il giudice di primo grado aveva di fatto disapplicato i criteri interpretativi di legge o ad essi aveva dato erronea applicazione, senza tenere nella dovuta considerazione l'effettivo contenuto della clausola e, quindi, che essa si riferisse alla copertura assicurativa garantita al medico dalla polizza stipulata dalla casa di cura. Ancora più nello specifico, la ricorrente segnalava che il testo del contratto avrebbe dovuto essere ricostruito tenendo presente l'esistenza di ben tre disposizioni 1 una disciplinante la responsabilità diretta della casa di cura, 2 un'altra disciplinante la responsabilità indiretta della casa di cura, per fatto dei suoi dipendenti e di altri soggetti per i quali debba rispondere, 3 e l’ultima disciplinante la responsabilità dei medici, fornendo a quei medici che operano nella struttura sanitaria una garanzia aggiuntiva rispetto alla propria assicurazione personale, destinata ad operare ‘a secondo rischio’, per i danni superiori al tetto indicato nella polizza qualora g detti medici non fossero coperti dalla loro assicurazione privata contro i danni. Ebbene, per la Corte il ricorso è fondato e va accolto. Il dictum della Suprema Corte sull’estensione della copertura assicurativa. Gli Ermellini hanno riconosciuto l'esistenza in precedenti pronunce di esiti contrastanti in relazione ad analoghe questioni tra le stesse parti, già esaminate dalla Corte ma aventi esiti non convergenti. Tale contrasto, però, precisa la Corte di cassazione, non è frutto di ondivaghe affermazioni della stessa in relazione alle norme che si assumono violate ed ai principi affermati, in materia di interpretazione del contratto e di contratto di assicurazione della responsabilità civile per il rischio derivante dall'esercizio di attività medica, ma discende dal diverso tenore del provvedimento impugnato ed alla maggiore oppure minore pertinenza ed incisività delle censure mosse. Dopo questa necessaria premessa, la Corte rileva che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione. Il sindacato di legittimità può avere, cioè, ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti ma solo l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia valso per assolvere i compiti e lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento od in errore di diritto. La Corte ricorda di aver avuto modo di affermare già in precedenza in tema di interpretazione del contratto l'orientamento consolidato secondo cui, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e dalle espressioni utilizzate. Ha anche precisato che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va invero verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, dovendo essere considerate le singole clausole in relazione tra loro, giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni sua parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto da più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. Dall'analisi del carteggio giudiziale gli Ermellini hanno accertato che i Giudici di merito, invero, hanno interpretato la polizza assicurativa per cui è causa limitandosi ad una interpretazione atomistica e formalistica di una sola clausola contrattuale contenuta nelle condizioni particolari di polizza, omettendo del tutto di guardarne il tenore letterale alla stregua dei richiamati primari criteri di interpretazione soggettiva dell'interpretazione globale, sistematica, funzionale e secondo buona fede, ed avuto specificamente riguardo alla causa concreta dello stipulato contratto. D’altro canto, in argomento la Suprema Corte richiama altri propri precedenti in cui ha avuto già modo di chiarire che affinché un contratto di assicurazione possa operare in eccesso rispetto ad un'altra polizza assicurativa, è necessario che i due contratti coprano il medesimo rischio. Così, ad esempio, un'assicurazione contro l'incendio non potrebbe mai operare in eccesso rispetto ad una contro il furto. Per contro, l'assicurazione contro l’incendio, stipulata dal locatore, ben potrebbe operare in eccesso rispetto all’identica assicurazione stipulata dal conduttore per conto altrui, e quindi coprire i danni non coperti da quest'ultima polizza. A questo punto, la Cassazione ha avuto modo di chiarire anche che se un medico operante all'interno di una struttura sanitaria stipula un'assicurazione personale, questa non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso. L'assicurazione della responsabilità civile del medico operante all'interno di una struttura sanitaria ha, infatti, ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall’assicurazione della responsabilità civile dalla struttura in cui il medico si trova ad operare. Infatti, nell'assicurazione di responsabilità civile -che è assicurazione di patrimoni non di cose il rischio oggetto del contratto è l'impoverimento dell'assicurato, non il danno eventualmente patito dal terzo e causato dall'assicurato. Pertanto, un’assicurazione personale della responsabilità civile del medico copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo. Mentre l'assicurazione della clinica copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria. Pertanto, i due contratti sono diversi, i due rischi altrettanto, i due assicurati pure e nulla rileva che tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, possono sorgere dal medesimo fatto illecito che abbia causato in capo al terzo il danno. Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione né una coassicurazione né un’assicurazione plurima né una copertura a secondo rischio, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte di appello. Quest'ultima, infatti, presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un'altra polizza. Ma poiché il rischio cui è esposto il medico è ben diverso dal rischio cui è esposta la struttura, un’assicurazione stipulata dalla clinica per conto proprio non potrebbe mai garantire anche la responsabilità del medico. Ne consegue che una polizza stipulata a copertura della responsabilità civile della clinica non può mai operare in eccesso alle assicurazioni personali dei medici, perché non vi è coincidenza di rischio assicurato tra i due contratti. Per queste ragioni la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, condannando l'assicurazione a tenere indenne la casa di cura da tutte le somme che quest'ultima ha pagato o dovesse pagare alla paziente danneggiata in esecuzione della sentenza di primo grado.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 luglio – 21 novembre 2019, n. 30314 Presidente Amendola – Relatore Rubino I fatti di causa 1. - Nel 2001 B.T.S. conveniva in giudizio la Casa di cura privata San Pier Damiano Hospital s.p.a. e il Dott. L.A. , chiedendo la condanna di entrambi al risarcimento dei danni conseguenti all’errore diagnostico del Dott. L. e all’esito aggravatorio della situazione sanitaria pregressa della paziente, conseguente alla cattiva esecuzione della operazione di installazione di protesi all’anca cui si era sottoposta presso la Casa di cura, da parte dell’equipe chirurgica guidata dal L. la Casa di cura chiamava in causa la sua compagnia di assicurazioni, HDI Gerling Industrie Versicherung d’ora innanzi, Gerling , che eccepiva l’inoperatività della polizza. 2. - Il Tribunale di Bologna, nel 2009, accoglieva la domanda dell’attrice, condannando i convenuti in solido a risarcirle i danni nella misura di Euro 12.500,00 e la Gerling a tenere indenne la Casa di cura, detratta la franchigia di 2.400,00 Euro circa. 3. - Con la sentenza n. 1237 del 2017 qui impugnata, la Corte d’Appello di Bologna, in accoglimento della impugnazione proposta dalla compagnia di assicurazioni, riformava la sentenza di primo grado respingendo la domanda di manleva proposta dalla Casa di cura. La sentenza impugnata riteneva, in virtù dell’art. 7 delle condizioni particolari di polizza, che fosse operativa per tutte le operazioni eseguite all’interno della Casa di cura privata da medico non dipendente, come nel caso di specie era il Dott. L. , la franchigia di ben 1.500.000.000 Lire prevista dall’art. 7. La sentenza di appello affermava che sulla base del contratto fosse necessario distinguere tra danni direttamente provocati dalla clinica come struttura, per i quali la clinica rispondeva direttamente e danni provocati dall’operato del medico, per i quali rispondeva anche la clinica a titolo di responsabilità indiretta, ed in relazione ad essi ulteriormente distinguere se il medico responsabile fosse dipendente o meno della Casa di cura nel caso in cui il medico responsabile non dipendente si fosse avvalso della struttura fornita dalla clinica in rapporto libero professionale, riteneva applicabile il richiamato art. 7 delle Condizioni particolari di polizza e quindi l’amplissima franchigia ivi prevista. 4.- Il Maria Cecilia Hospital s.p.a., incorporante la San Pier Damiano Hospital s.p.a., propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi ed illustrato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1327/2017, pronunciata dalla Corte d’Appello di Bologna il 6 giugno 2017, non notificata, nei confronti di HDI – Gerling Industrie Versicherung AG, Rappresentanza Generale per l’Italia, ora HDI Global SE e di L.A. . La HDI Global SE, già HDI – Gerling Industrie Versicherung AG resiste con controricorso. Vi è memoria di entrambi. Ragioni della decisione Con il primo motivo la Casa di cura denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1228, 1362, 1364, 1366 e 1367 c.c., artt. 101, 112, 113, 115, 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., per aver la sentenza impugnata accolto l’eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa affermando che il contratto assicurativo inter partes, e in particolare l’art. 7 delle condizioni particolari di polizza, dovesse essere interpretato nel senso che, in caso di danno provocato a terzi da medici operanti presso la Casa di cura ma non dipendenti da essa, la copertura assicurativa fosse limitata solo al secondo rischio ovvero destinata ad operare solo oltre il rischio coperto dalla assicurazione personale del medico , e comunque sarebbe stata operativa solo per il danno eccedente la franchigia di Lire 1.5000.000.000. La ricorrente sostiene che in tal modo siano stati disapplicati i criteri interpretativi di legge o che ad essi sia stata data erronea applicazione, senza tenere nella dovuta considerazione l’effettivo contenuto della clausola e quindi che essa si riferisse alla copertura assicurativa assicurata al medico dalla polizza stipulata dalla Casa di cura, in violazione anche del disposto degli artt. 1228 e 1218 c.c Segnala inoltre che anche la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata della strutturazione del testo del contratto, mutuata dall’atto di appello avversario, sarebbe errata, non rispondendo al vero che la responsabilità diretta della casa di cura fosse disciplinata nel comma 1 dell’art. 1.1., sez. A della polizza mentre l’ipotesi della responsabilità indiretta per fatto di persone delle quali era chiamata a rispondere fosse disciplinata nel comma 2, essendo sia la responsabilità diretta che indiretta della clinica disciplinate all’interno di un unico comma dell’art. 1.1. della polizza. Ricostruisce il testo del contratto evidenziando la presenza di una disposizione che disciplina la responsabilità diretta della Casa di cura, di una seconda disposizione, collocata all’interno dello stesso comma, che disciplina la responsabilità indiretta della Casa di cura, per fatto dei suoi dipendenti e di altri soggetti per i quali debba rispondere, e di una distinta disposizione, contenuta appunto nell’art. 7 delle condizioni particolari di polizza, che si occupa della responsabilità dei medici, fornendo ai medici che operano nella struttura sanitaria una garanzia aggiuntiva rispetto alla loro assicurazione personale, destinata ad operare a secondo rischio, per i danni superiori al tetto ivi indicato qualora essi non fossero coperti dalla loro assicurazione privata contro i danni. Segnala che la sentenza nulla abbia argomentato in ordine a quale sarebbe stata la comune intenzione delle parti, l’interpretazione letterale della clausola, l’interpretazione complessiva del contratto, e senza tener conto della interpretazione secondo buona fede. Con il secondo motivo la Casa di cura denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1228, 1370 c.c., artt. 101, 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c., nonché dell’art. 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché la nullità della sentenza come la stessa ricorrente osserva, il secondo motivo riproduce la medesima censura di cui al primo motivo in riferimento al criterio ermeneutico di chiusura di cui all’art. 1370 c.c., nel senso che ove un dubbio interpretativo fosse residuato, la corte d’appello avrebbe dovuto interpretare la clausola contro il predisponente. Con il terzo motivo, infine, si denuncia la violazione del criterio interpretativo che impone di realizzare un equo contemperamento degli interessi delle parti, di cui all’art. 1371 c.c 1. - Il ricorso è fondato e va accolto. Analoghe questioni, in relazione ad analoga polizza predisposta dalla medesima compagnia di assicurazioni e sottoscritta da diverse strutture sanitarie private sono state già esaminate da questa Corte in precedenti pronunce, con esiti non convergenti. In un caso Cass. n. 4936 del 2015 la Corte ha accolto il ricorso rilevando la presenza di numerose violazioni di legge in riferimento alle regole di interpretazione del contratto e cassato la sentenza impugnata con decisione nel merito, nell’altro, in un giudizio in cui ricorrente era l’odierna Casa di cura Cass. n. 9375 del 2017 il ricorso è stato rigettato, avendo il collegio ritenuto che la sentenza impugnata nel caso di specie avesse deciso con motivazione dotata di adeguata congruità logica ed escludendo una violazione dei canoni legali di interpretazione, o dichiarato inammissibile Cass. n. 2717 e 2718 del 2017 . L’esistenza di esiti contrastanti in relazione ad analoghe questioni tra le stesse parti non è frutto di ondivaghe affermazioni della Corte in relazione alle norme che si assumono violate ed ai principi affermati, in materia di interpretazione del contratto e di contratto di assicurazione della responsabilità civile per il rischio derivante dall’esercizio di attività medica, ma discende dal diverso tenore del provvedimento impugnato e dalla maggiore o minore pertinenza ed incisività delle censure mosse. 2. - Nel caso di specie, il ricorso in primo luogo è ammissibile. È stata denunciata adeguatamente la violazione dei canoni legali di interpretazione dei contratti, primo tra tutti il canone centrale di interpretazione letterale, riportando integralmente all’interno del ricorso, il testo del contratto per poi richiamare, all’interno delle censure, le specifiche disposizioni contrattuali che vengono in rilievo e i passi della sentenza impugnata che di quei testi hanno effettuato una ricostruzione interpretativa contrastante, ad avviso della ricorrente, con la corretta utilizzazione delle regole di interpretazione. 3. - Quanto all’ometto del ricorso, la responsabilità del Dott. L. in relazione al danno riportato dalla paziente B. per l’intervento di chirurgia ortopedica eseguito presso la Casa di cura ricorrente non è stata posta in discussione con l’appello. L’impugnazione è stata proposta infatti esclusivamente dalla compagnia di assicurazione, ed era relativa al solo punto della decisione in cui la stessa era stata condannata a manlevare la casa di cura assicurata di quanto questa era stata condannata in primo grado a pagare alla paziente, non avendo ritenuto il giudice di primo grado operante nel caso di specie la franchigia prevista dall’art. 7 delle Condizioni particolari di polizza. La sentenza impugnata è stata censurata dalla casa di cura laddove, sovvertendo l’esito del giudizio di primo grado, ha ritenuto viceversa operante nel caso di specie la franchigia prevista dall’art. 7. 4. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione v. Cass., 22/10/2014, n. 22343 Cass., 21/4/2005, n. 8296 ,Il sindacato di legittimità può avere cioè ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto v. Cass., 22/10/2014, n. 22343 Cass., 29/7/2004, n. 14495 . Deve quindi porsi in rilievo, richiamando Cass. n. 17718 del 2018, che, pur non mancando qualche pronunzia di segno diverso v., Cass., 10/10/2003, n. 15100 Cass., 23/12/1993, n. 12758 , come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di interpretazione del contratto, risponde ad orientamento consolidato che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate. Si è al riguardo peraltro precisato che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va invero verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato v. Cass., 28/8/2007, n. 828 Cass., 22/12/2005, n. 28479 16/6/2003, n. 9626 . Va d’altro canto sottolineato che, pur assumendo l’elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve invero a tal fine necessariamente riguardarlo alla stregua degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli quali primari criteri d’interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto v. Cass., 23/10/2014, n. 22513 Cass., 27/6/2011, n. 14079 Cass., 23/5/2011,n. 11295 Cass., 19/5/2011, n. 10998 con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006 dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295 . Il primo di tali criteri art. 1369 c.c. consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta. L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c., quale criterio d’interpretazione del contratto fondato sull’esigenza definita in dottrina di solidarietà contrattuale si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte v. Cass., 6/5/2015, n. 9006 Cass., 23/10/2014, n. 22513 Cass., 25/5/2007, n. 12235 Cass., 20/5/2004, n. 9628 . A tale stregua esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte v. Cass., 23/5/2011, n. 11295 e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947 . Assume dunque fondamentale rilievo che il contratto venga interpretato avuto riguardo alla sua ratio, alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale v. Cass., 19/3/2018, n. 6675 Cass., 22/11/2016, n. 23701 , con convenzionale determinazione della regola volta a disciplinare il rapporto contrattuale art. 1372 c.c. . 5. - Orbene, la corte di merito è nel caso pervenuta ad un’interpretazione del negozio de quo in generale, e della operatività della garanzia assicurativa in termini non consentanei con i suindicati principi. Oltre a risultare apoditticamente formulate non venendo spesso indicato sulla base di quali elementi esse risultino suffragate le affermazioni su cui si articola la motivazione si appalesano invero contrastanti con il tenore letterale delle clausole, e contrastanti con la ragione pratica del contratto. Emerge come i giudici di merito siano pervenuti ad interpretare la polizza assicurativa de qua limitandosi invero a un’interpretazione meramente atomistica e formalistica della sola clausola contrattuale contenuta nell’art. 7 delle condizioni particolari di polizza, omettendo invero di riguardarne il tenore letterale alla stregua dei richiamati primari criteri di interpretazione soggettiva dell’interpretazione globale art. 1362 c.c., comma 2 , sistematica art. 1363 c.c. , funzionale art. 1369 c.c. e secondo buona fede art. 1366 c.c. , avuto specificamente riguardo alla causa concreta dello stipulato contratto v. Cass., 22/11/2016, n. 23701 . 6. - Mette conto richiamare le disposizioni contrattuali maggiormente rilevanti, riportate nel ricorso. L’oggetto del contratto concluso tra la compagnia di assicurazioni e la casa di cura privata è indicato nell’art. 1.1. della polizza rubricato appunto oggetto dell’assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danni cagionati a cose o animali da lui stesso o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività aziendale specificata in poliva, comprese le attività complementari e accessorie . Mette conto riportare anche l’art. 1.1.8 della sezione A del contratto sezione relativa alle Norme che regolano l’ssicurazione della responsabilità derivante dall’esercizio dell’attività aziendale , denominato Franchigia Fermo quanto previsto dall’art. 1.1.5/n e dall’art. 1.1.7, la garanzia inizia ad operare dopo le prime Lire 5.000.000 per sinistro, che restano a carico dell’Assicurato a titolo di franchigia assoluta . Esso copre il rischio conseguente alle attività indicate nelle condizioni particolari al n. 1 Descrizione dell’attività assicurata ovvero tutte le attività dell’assicurato riguardanti la gestione e l’erogazione al pubblico di tutti i servizi e le prestazioni che la vigente assicurazione prevede vengano effettuati dall’Assicurato, quali a puro titolo esemplificativo e non limitativo presidi ospedalieri, ambulatoriali, guardia medica, centri trasfusionali, centro psico-sociali e/o riabilitazione terapeutica . L’art. 7 delle condizioni particolari di polizza, denominato Altre assicurazioni , prevede poi che La presente polizza opera sempre in eccesso alle assicurazioni personali dei medici e degli altri operatori non direttamente dipendenti dal Contraente assicurato e comunque dopo la somma di Lire 1.500.000.000 per sinistro e per persona che restino a carico del personale qui indicato, a titolo di franchigia assoluta. Per il personale medico e degli altri operatori dipendenti dal Contraente/Assicurato, la presente copertura opera in eccesso ad eventuali coperture personali. In caso di corresponsabilità tra più assicurati, per lo stesso sinistro si applica un solo massimale . 7. - La sentenza impugnata ha ritenuto che nel caso di specie la casa di cura non potesse pretendere l’indennizzo assicurativo per l’operatività della franchigia di cui all’art. 7 sopra riportato, interpretando il predetto art. 7 delle condizioni particolari nel senso che per tutti i danni provocati a terzi dai medici e dagli operatori non dipendenti, operasse la franchigia ivi prevista di Lire 1.500.000.000, ovvero che la clinica potesse godere di una copertura assicurativa operativa per i danni provocati da personale non dipendente solo se eccedenti tale importo e pertanto, che nel caso di specie il danno, ben più modesto, provocato dal Dott. L. alla paziente rimanesse integralmente a carico della clinica, che non avrebbe potuto essere manlevata dalla sua compagnia di assicurazioni . 8. - Tenuto conto dei principi guida sopra enunciati, nella ricostruzione complessiva del testo, dell’oggetto del contratto e degli interessi tutelati, non appare rispettato in primo luogo il canone di interpretazione letterale. La corte d’appello sostiene infatti che la sola responsabilità diretta ovvero per fatto proprio della casa di cura sarebbe disciplinata nell’art. 1.1. comma 1, mentre la responsabilità indiretta della clinica o per fatto dei terzi, dipendenti e non, per i quali sarebbe chiamata a rispondere sia disciplinata nel comma 2, e ciò contrasta all’evidenza con il dato testuale sopra riportato essendo dedicato il comma 2 solo ai danni provocati a terzi da fatti dolosi, dell’assicurato o di persona per la quale debba rispondere, mentre le due ipotesi di responsabilità diretta e indiretta della clinica sono disciplinate entrambe dal comma 1 . Non si tratta quindi di una delle possibili interpretazioni, ma di una interpretazione contrastante con il dato letterale. Inoltre, l’affermazione secondo la quale, ove il danno fosse cagionato da medico non dipendente dovrebbe operare la franchigia di cui all’art. 7 omette, senza alcuna spiegazione, di considerare il peso che, in questa ricostruzione interpretativa, avrebbe dovuto ricoprire la regola generale in tema di franchigia, collocata nella sezione principale del contratto, ed in particolare nel richiamato art. 1.1.8 denominato franchigia , che indica la franchigia c.d. assoluta destinata ad operare sempre, in tutte le ipotesi di danno ricadenti sulla clinica. Infine, l’interpretazione fornita dalla corte d’appello in relazione all’art. 7 non rispetta le prescrizioni nè dell’art. 1362 c.c., nè dell’art. 1363 c.c La prima di tali norme, infatti, impone quale fondamentale criterio ermeneutico l’interpretazione letterale. L’art. 7 in primo luogo è denominato Altre assicuraioni , dato al quale la corte d’appello non ha attribuito alcun rilievo, e prevede che la copertura assicurativa opera sempre in eccesso alle assicurazioni personali dei medici . . Ora, come chiarito da Cass. n. 4936 del 2015, affinché un contratto di assicurazione possa operare in eccesso rispetto ad un’altra polizza assicurativa, è necessario che i due contratti coprano il medesimo rischio. Così, ad esempio, una assicurazione contro l’incendio non potrebbe mai operare in eccesso rispetto ad una contro il furto. Per contro, l’assicurazione contro l’incendio stipulata dal locatore ben potrebbe operare in eccesso rispetto all’identica assicurazione stipulata dal conduttore per conto altrui, e quindi coprire i danni non coperti da quest’ultima polizza. Or bene, se un medico operante all’interno di una struttura sanitaria ha stipulato una assicurazione personale , questa non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso. L’assicurazione della responsabilità civile del medico operante all’interno d’una struttura sanitaria ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall’assicurazione della responsabilità civile dalla struttura in cui il medico si trova ad operare. Nell’assicurazione di responsabilità civile infatti - che è assicurazione di patrimoni e non di cose - il rischio oggetto del contratto è l’impoverimento dell’assicurato, non il danno eventualmente patito dal terzo e causato dall’assicurato. Pertanto una assicurazione personale della responsabilità civile del medico copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest’ultimo. L’assicurazione della responsabilità civile della clinica, invece, copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria. I due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due assicurati sono diversi e nulla rileva che tanto la responsabilità della clinica, quanto quella dei medico, possano sorgere dal medesimo fatto illecito, che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno. Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione nè una coassicurazione, nè una assicurazione plurima, nè una copertura a secondo rischio , come ritenuto dalla Corte d’appello. Quest’ultima, infatti, presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un’altra polizza. Ma poiché il rischio cui è esposto il medico è ben diverso dal rischio cui è esposta la struttura tali rischi, infatti, minacciano patrimoni diversi , una assicurazione stipulata dalla clinica per conto proprio non potrebbe mai garantire anche la responsabilità del medico. Ne consegue che una polizza stipulata a copertura della responsabilità civile della clinica tanto per il fatto proprio, quanto per il fatto altrui non può mai operare in eccesso alle assicurazioni personali dei medici , perché non vi è coincidenza di rischio assicurato tra i due contratti. L’interpretazione adottata dalla Corte d’appello, pertanto, ha violato da un lato l’art. 1362 c.c., perché ha travisato il significato giuridico dell’espressione operare in eccesso , riferito ad un contratto di assicurazione. Dall’altro lato ha violato l’art. 1367 c.c., perché l’interpretazione adottata renderebbe la clausola inutile per quanto detto, infatti, un’assicurazione del patrimonio di Primus mai potrebbe operare in eccesso rispetto ad un’assicurazione del patrimonio di Secundus, perché l’impoverimento di quest’ultimo è del tutto indifferente per l’altro, e non costituisce per lui un rischio assicurabile. L’interpretazione della corte d’appello non appare neppure conforme al canone intepretativo che impone di rispettare la comune intenzione delle parti che è quella di fornire, in via principale, alla casa di cura una copertura assicurativa per tutti i danni provocati a terzi nell’ambito delle sue attività c.d. istituzionali, a causa di carenze della struttura o di errori dei medici o del personale a fronte del pagamento di un premio remunerativo dell’assunzione del rischio per l’assicurazione interpretata la clausola nel senso indicato dalla corte d’appello, la clinica rimarrebbe in concreto priva di copertura assicurativa per quasi tutti i danni provocati al suo patrimonio dall’operato dei medici non dipendenti, fino all’ingentissimo limite di Lire 1.5000.000.000 a sinistro. 9. - Il ricorso, per la ragioni indicate, deve essere accolto. Non essendo necessari altri accertamenti in fatto è possibile avvalersi delle facoltà di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2 e decidere la causa nel merito. Il contratto, nel suo complesso, appare assicurare la struttura sanitaria contro i rischi provocati al proprio patrimonio dagli eventuali danni a terzi, e dalla necessità di risarcirli, a causa di carenze della struttura sanitaria, o dell’operato dei medici e del personale dipendente, o a causa dell’operato di medici e personale non dipendenti ma che comunque si siano avvalsi della struttura o all’interno di essa abbiano operato. È quindi volta a fornire, principalmente, una assicurazione per conto proprio, collegata all’operato proprio o altrui. In questo programma contrattuale generale, si inserisce l’art. 7 delle condizioni particolari di polizza, sopra trascritto, e denominato Altre assicurazioni , con la quale deve ritenersi, in una interpretazione che sia rispettosa del dato letterale ed anche del senso degli istituti assicurativi, che la compagnia di assicurazioni e la casa di cura abbiano inteso inserire nella polizza, che primariamente assicura la responsabilità civile della clinica sia per fatto proprio che per fatto altrui una assicurazione per conto altrui, in cui sono assicurati i medici operanti nella struttura, ma non dipendenti, volta a fornire agli stessi una copertura assicurativa aggiuntiva, rispetto alle loro coperture personali, e destinata a coprire solo i casi di danno particolarmente elevato otre 1,5 miliardi di Lire per la parte non coperta dalla assicurazione personale per conto proprio, stipulata dai professionisti. Nel caso di specie, avendo la casa di cura invocato la propria copertura assicurativa, per essere tenuta indenne da quanto la stessa era stata condannata a pagare ad una paziente per il danno occorsole all’interno della struttura ancorché derivante non dal fatto proprio ma dal fatto di persone del cui operato doveva comunque rispondere , l’art. 7 delle condizioni particolari di contratto non doveva trovare applicazione, dovendosi invece ritenere la compagnia di assicurazioni tenuta a tenere indenne la clinica di quanto fosse stata tenuta a versare alla paziente per il fatto del L. , dedotta la franchigia assoluta di Lire 5.000.000 ora Euro 2.582,28 , prevista dall’art. 1.1.8., come statuito dal giudice di primo grado. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. In forza del c.d. effetto espansivo, la cassazione della sentenza impugnata, accompagnata dalla decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., impone a questa Corte di provvedere alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio, che si liquidano come al dispositivo, tenuto conto dell’esito del giudizio. P.Q.M. La Corte di Cassazione - accoglie il ricorso - cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la HDI Gerling Industrie Versicherung AG a tenere indenne la Maria Cecilia Hospital s.p.a. di tutte le somme che quest’ultima ha pagato o dovesse pagare a B.T.S. in esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 5069 del 2009, al netto della franchigia di Euro 2.582,28 - condanna la controricorrente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese dei due gradi di merito, che si liquidano per il primo grado in Euro 1.500,00 di diritti ed Euro 1.800,00 di onorari e per il secondo in Euro 3.500,00 per compensi, oltre I.V.A., spese generali ed accessori di legge - condanna la controricorrente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 4.600,00, oltre 200 per esborsi, oltre I.V.A. ed accessori di legge.