Caduta dal ciclomotore: la non buona manutenzione del manto stradale non basta per il risarcimento

Respinta la richiesta presentata da un uomo, a seguito della disavventura vissuta in una strada di Roma. Decisive proprio le foto da lui presentate in giudizio. Da esse è emersa una non buona manutenzione del manto stradale, che però, secondo i Giudici, non può aver provocato la caduta, anche perché l’incidente si è verificato a pochi metri da un semaforo che dava luce rossa e quindi è logico ipotizzare un rallentamento della velocità del veicolo.

La cattiva manutenzione del manto stradale, caratterizzato da screpolature e discontinuità, non è sufficiente per addebitare al Comune la caduta subita da un uomo alla guida del proprio ciclomotore. Decisiva anche l’osservazione che il fattaccio si è verificato a pochi metri di distanza da un semaforo che dava luce rossa, e che quindi il conducente ha verosimilmente rallentato di netto la propria andatura Cassazione, ordinanza n. 30493/19, sez. VI Civile - 3, depositata il 21 novembre . Manto. Scenario dell’episodio è una strada della Capitale. Vittima del capitombolo è un uomo alla guida del proprio ciclomotore. A suo parere, la disavventura che gli è capitata è addebitabile senza dubbio alla presenza di buche e crepe sull’asfalto . E consequenziale è la richiesta di risarcimento. Dai giudici di merito arriva però una risposta negativa. In particolare, in Appello viene evidenziato che dalle fotografie prodotte dal conducente è emersa sì una non buona manutenzione del manto stradale, che presentava screpolature e discontinuità ma ciò non è sufficiente per parlare di vere e proprie buche né, comunque, per determinare la caduta del veicolo per la perdita di aderenza con il manto stradale . Anche tenendo presente, poi, viene aggiunto, che il sinistro si è determinato in prossimità di semaforo rosso che avrebbe dovuto determinare una velocità assai moderata del ciclomotore . Tale valutazione viene ritenuta legittima dai giudici della Cassazione, che respingono così definitivamente la pretesa risarcitoria avanzata dalla vittima del capitombolo. Corretta la lettura dell’episodio e del contesto fornita in secondo grado. Giusto escludere ogni ipotetico nesso tra le condizioni della strada e la caduta del ciclomotore, poiché non decisiva è parsa la situazione di non buona manutenzione del manto stradale , anche alla luce del verosimile rallentamento della velocità del veicolo in prossimità del semaforo rosso .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 11 luglio – 21 novembre 2019, n. 30493 Presidente Frasca – Relatore Scoditti Rilevato che Al. Vo. convenne in giudizio Roma Capitale innanzi al Tribunale di Roma chiedendo il risarcimento del danno cagionato dalla caduta, mentre era alla guida del proprio motociclo, causata dalla presenza sull'asfalto di buche e crepe. Intervenne volontariamente nel giudizio il Consorzio Strade Sicure, deducendo che in base ad atto di transazione aveva la cura esclusiva della gestione dei sinistri. L'interventore chiamò in causa le Assicurazioni di Roma. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il Vo Con sentenza di data 5 luglio 2017 la Corte d'appello di Roma rigettò l'appello. Osservò la corte territoriale che la teste Sa. aveva dichiarato di avere visto, avvicinandosi per prestare soccorso al Vo., la presenza di buche non visibili in quanto coperte da foglie e carte, dichiarazione confermata dal teste Bi., ma che le fotografie prodotte dall'attore denunciavano una situazione di non buona manutenzione del manto stradale, che presentava screpolature e discontinuità, non tale però da integrare delle vere e proprie buche e comunque non tale da determinare la caduta del veicolo per la perdita di aderenza con il manto stradale peraltro considerando che il sinistro si era determinato in prossimità di semaforo rosso che avrebbe dovuto determinare una velocità assai moderata del veicolo . Aggiunse che la caduta del motociclo non si presentava come la conseguenza normale dello stato della cosa, sicché, come riconosciuto dal primo giudice, non poteva ritenersi raggiunta la prova del nesso eziologico richiesta ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 cod. civ Ha proposto ricorso per cassazione Al. Vo. sulla base di un motivo e resiste con controricorso Consorzio Strade Sicure, che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi d'inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. Considerato che Con il motivo di ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697 e 2702 cod. civ., 112, 115, 116, 252, 132 cod. proc. civ Osserva il ricorrente che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. è esclusa solo dal caso fortuito, di cui non era stata offerta la prova, laddove invece il materiale probatorio, ed in particolare le testimonianze, era univoco nel senso dell'esistenza del nesso causale, ed in particolare della derivazione del sinistro dalla presenza di buche non visibili, e che il giudice di appello erroneamente aveva ritenuto i dissesti non buche. Aggiunge che o le dichiarazioni testimoniali erano pienamente attendibili, ed allora si sarebbe dovuto trarre tutte le conclusioni in termini di accertamento del nesso causale, oppure dovevano essere censurate in termini di attendibilità, e che non vi erano cause alternative che potessero spiegare la caduta del ciclomotore. Con il ricorso incidentale condizionato si chiede la cassazione della sentenza nella parte in cui nulla ha statuito in ordine all'appello incidentale, sicché, afferma il ricorrente in via incidentale, in caso di accoglimento del ricorso le Assicurazioni di Roma devono essere condannate alla manleva. Il motivo di ricorso principale è inammissibile. Il giudice di merito ha conferito rilevanza ai fini del giudizio di fatto alla documentazione fotografica prodotta dal Vo Va rammentato a questo proposito che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni fra le tante Cass. 13 giugno 2014, n. 13485 . La censura verte sull'esistenza del nesso di causalità che è valutazione involgente il giudizio di fatto, come tale non sindacabile nella presente sede, in mancanza di denuncia di vizio motivazionale, nella specie non proposta. Ed invero, che la situazione di non buona manutenzione del manto stradale non fosse tale da determinare la caduta del veicolo è apprezzamento che, nei limiti indicati, rientra nella competenza del giudice di merito che ha valutato anche il verosimile notevole rallentamento della velocità in prossimità di semaforo rosso . Né può venire in rilievo un erroneo sindacato circa la valutazione della prova. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio , né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante Cass. 10 giugno 2016, n. 11892, ribadita in motivazione da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, oltre che da numerose conformi . L'inammissibilità del ricorso principale determina l'assorbimento di quello incidentale condizionato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente in via principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.