Risarcimento da illecito: la Cassazione precisa il metodo di calcolo per gli interessi compensativi

Una donna rimaneva vittima di un sinistro stradale occorso nel mentre attraversava la strada al di fuori delle strisce pedonali. La vicenda approda sui banchi della III Sezione Civile della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 28627/19 depositata il 7 novembre, parzialmente accoglie il ricorso presentato dagli eredi della defunta, così riformando la sentenza di merito in punto di metodo di calcolo.

Il Collegio ha precisato che nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, attraverso la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia anticipato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire a devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito b detraendo l’acconto dal credito c quantificando gli interessi compensativi tramite l’individuazione di un saggio prescelto in via equitativa, da applicare dapprima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito e fino al pagamento dell’acconto, ed in seguito sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che intercorre da quel pagamento e fino alla liquidazione definitiva. I fatti. Una donna decedeva a seguito di un sinistro stradale avvenuto nel mentre attraversava la strada, presso un centro urbano, ma al di fuori delle strisce pedonali. La Corte d’Appello accoglieva parzialmente il gravame interposto dalla compagnia di assicurazione, così riconoscendo una quota di responsabilità della vittima e, per l’effetto, riducendo l’importo liquidato a titolo risarcitorio in prime cure, con contestuale condanna degli eredi a restituire, alla compagnia, le somme ricevute in eccesso rispetto a quelle liquidate in secondo grado. Gli eredi impugnano la pronuncia di seconde cure attraverso una decina di motivi, tuttavia la Corte di Cassazione condivide la censura relativa al metodo di calcolo adoperato dal giudice di merito. Il ricorso di legittimità. A dir degli eredi ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nell’individuazione del metodo di calcolo degli interessi dovuti dalla compagnia, aderendo ad un ormai datato orientamento giurisprudenziale, così sottraendo dal credito risarcitorio, devalutato alla data del sinistro, l’acconto già versato, ed anche esso devalutato alla data dell’incidente, ed in seguito calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento. Secondo tale indirizzo Cass. Civ. sentenza n. 6357/11 quando, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile abbia versato un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri dettati all’art. 1194 c.c., bensì devalutando alla data dell’evento dannoso sia il credito risarcitorio che l’acconto versato, poi detraendo quest’ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento cd. interessi compensativi . Secondo i ricorrenti la Corte territoriale avrebbe in tal modo sottostimato il danno da mora, poiché per i primi nove anni successivi al sinistro era stato l’intero capitale a produrre interessi compensativi, che per tale periodo di tempo si sarebbero perciò dovuti conteggiare sull’intero credito risarcitorio e non sulla somma che residuava a seguito della detrazione dell’acconto. Il metodo per calcolare gli interessi compensativi. Il ricorso viene quindi parzialmente accolto, con rinvio al giudice territoriale, in relazione alla violazione e falsa applicazione del metodo di calcolo degli interessi. Il criterio seguito dal collegio territoriale risulta infatti contrario all’orientamento, più recentemente seguito dalla stessa Corte di Cassazione, in materia di risarcimento del danno da fatto illecito ex multis , Cass. Civ. n. 25817/17 . Più in particolare, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di una obbligazione di valore, nell’ipotesi ove il debitore abbia corrisposto un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire a devalutando l’acconto e il credito alla data dell’illecito b detraendo l’acconto già corrisposto dal credito c calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio optato in via equitativa, ed applicandolo prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data del sinistro e fino al pagamento dell’acconto, ed in seguito sulla somma che resta dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo intercorrente dal citato pagamento e fino alla liquidazione definitiva.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 25 settembre – 7 novembre 2019, n. 28627 Presidente Amendola – Relatore Fiecconi Rilevato che 1. Con ricorso notificato il 13 febbraio 2018 i ricorrenti E.A. , V. , F. , M. , P. e G. , figli di M.P. , rimasta vittima in un sinistro stradale avvenuto in mentre attraversava la strada nel centro urbano al di fuori delle strisce pedonali, nonché T.A. e F. , eredi succeduti alla sorella della vittima, M.I. , nonché C.M.C. , B. e A. , eredi succeduti al fratello germano della vittima, T.D. , chiedono la cassazione della sentenza numero 2136/2017 del 29 novembre 2017 e notificata a mezzo PEC il 19 dicembre 2017, con la quale la Corte di d’appello di Catanzaro ha accolto parzialmente l’appello dell’assicurazione Vittoria spa, riconoscendo una quota di responsabilità della vittima nell’incidente stradale avvenuto il omissis , alle ore 20,40, che ha comportato l’investimento mortale della vittima allorché si trovava ad attraversare la strada al difuori delle strisce pedonali, accogliendo l’appello incidentale di D.M.A. , O.O. , D.M.F. , D.M.L. e D.M.P. , eredi del conducente dell’auto, ritenuto dal primo giudice unicamente responsabile dell’incidente, riconoscendo invece una quota di responsabilità della vittima pari al 40% e riducendo l’importo liquidato a titolo risarcitorio in prime cure sulla base delle tariffe tabellari di Milano, condannando i ricorrenti a restituire all’assicurazione le somme ricevute in eccesso rispetto a quelle loro spettanti. E.D. svolge a sua volta ricorso con atto notificato il 13 febbraio 2018. Le parti hanno prodotto memorie. 2. I ricorsi sono affidati rispettivamente a 9 e 10 motivi. Le parti intimate hanno notificato controricorso per resistere, rispettivamente in data 21 marzo 2018 e in data 28 marzo 2018. Vittoria assicurazione spa ha dedotto l’improcedibilità per mancata attestazione della ricezione della notifica della sentenza, effettuata via Pec regolarmente v., allegato b al ricorso . Considerato che 1.1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 1, art. 1227 c.c., comma 1, artt. 40 e 41 c.p., artt. 143, 190 e 191 C.d.S., in tema di concorso di colpa nella seconda la parte del motivo deducono violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, relativamente ai criteri di ripartizione della colpevolezza. Si impugna la sentenza gravata ove si statuisce la sussistenza del concorso di colpa a carico del pedone solo sulla base della mera violazione di norme del codice della strada ex art. 190 C.d.S., senza indagare se in concreto la condotta posta in essere dal pedone possa aver avuto una qualche incidenza causale nella produzione dell’evento. Deducono infatti che se si fosse tenuto conto delle ulteriori circostanze orario notturno e andatura lenta della vittima le valutazioni si sarebbero potute considerare illogiche rispetto al comportamento tenuto dal conducente della vettura, posto che l’incidente è avvenuto in centro città, in un tratto rettilineo ben illuminato, allorquando il conducente della vettura, dopo aver effettuato un sorpasso in prossimità di una curva sinistrorsa, andava ad andatura molto elevata senza mantenersi sulla destra della propria corsia di marcia e senza avere frenato prima dell’impatto con il pedone, quando invece la vittima, dell’età di 85 anni, invalida al 100% in quanto affetta da una demenza da Alzheimer e con andatura incerta, aveva già percorso buona parte dell’attraversamento. Deducono che non si è considerato il disposto di cui all’art. 191 C.d.S., comma 3, che impone ai conducenti di arrestarsi quando una persona invalida con ridotta capacità motoria attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando è ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. 1.2. In breve, secondo i ricorrenti, il percorso logico della sentenza sarebbe viziato in quanto per effetto della presunzione di responsabilità del conducente del veicolo di cui all’art. 2054 c.c., la Corte d’appello avrebbe dovuto muovere dall’assunto che la responsabilità è imputabile al conducente nella misura del 100% e, successivamente, accertare l’incidenza in concreto della condotta del pedone, con conseguente riduzione progressiva della percentuale di responsabilità del conducente via via emergente dalle circostanze del caso, se idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone. 1.3. Il motivo è inammissibile. 1.4. La Corte d’appello, richiamando il principio enunciato da cassazione numero 24204/2014, ha considerato l’eventuale imprudente pericolosità della condotta assunta dal pedone investito, dando rilevanza al fatto che il pedone non si era servito degli attraversamenti pedonali presenti alla distanza di circa 68,5 m rispetto al punto di attraversamento, tenendo conto sia della sentenza del tribunale penale di Cosenza che aveva condannato penalmente il conducente dell’auto, sia della relazione di consulenza tecnica di parte allegata nel fascicolo di primo grado dalla compagnia assicuratrice, deducendo che vi fosse una importante incidenza causale della condotta colposa del pedone nella verificazione del sinistro, valutata nella misura del 40%. 1.5. Si tratta di una valutazione di merito svolta in conformità dei principi dettati in materia di concorso di colpa, fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana, che non preclude l’indagine sull’imprudente pericolosità della condotta del pedone investito, da apprezzarsi in concomitanza, al fine di stabilire la sussistenza di un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1. Tale apprezzamento integra un giudizio di fatto che, se espresso da adeguata motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità inoltre non può dirsi che, rispetto alla fattispecie presa in considerazione, la Corte abbia omesso di valutare adeguatamente la fattispecie rispetto agli elementi raccolti e ritenuti di maggiore pregnanza. 2. Con il 20 motivo deducono violazione o falsa applicazione di norme ex art. 360, n. 3, in particolare dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 1227 c.c. e all’art. 2054 c.c., in tema di concorso di colpa del danneggiato. In particolare i ricorrenti si dolgono dell’erronea ricostruzione della questione di fatto sulla base del materiale probatorio, a dimostrazione del fatto che la Corte ha malamente sussunto la vicenda sotto la norma che ha applicato l’art. 1227 c.c Difatti la Corte d’appello avrebbe accertato correttamente la lentezza dell’attraversamento, in contrasto con quanto dedotto dalla compagnia assicuratrice, ma avrebbe tuttavia attribuito un significato completamente diverso a tale elemento rispetto a quanto imposto dalla logica e a quanto risultante dalla sentenza penale di condanna del conducente, ossia che proprio il lento incedere del pedone non può avere reso imprevedibile l’attraversamento, già effettuato per oltre la metà dl percorso, dando oltretutto un significato completamente diverso alla perizia di parte che ha affermato che la velocità di attraversamento poteva essere nell’ordine dei 2 m/s, cioè intermedia tra un passo di marcia e un passo celere. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. La Corte ha dato rilievo all’attraversamento del pedone al di fuori delle strisce pedonali avvenuto presumibilmente con andatura non rapida in considerazione dell’età del pedone e delle sue non buone condizioni di salute, posto che la vittima era stata riconosciuta invalida al 100/0 dalla commissione di prima istanza per demenza di tipo Alzheimer. Da qui ha dedotto l’importante incidenza causale della condotta colposa della vittima nell’effettuare l’attraversamento al di fuori delle strisce pedonali. In atti, pertanto, non si riscontra una violazione dei criteri di valutazione delle prove, che può essere rilevata ove non vengano osservati i criteri sulle prove legali, dato il principio del libero convincimento, posto che la Corte, nell’ambito della sua discrezionalità, insindacabile in sede di legittimità, le ha considerate tutte sotto una diversa prospettiva, dando rilevanza all’età avanzata e alle condizioni precarie di salute della vittima, che avrebbero inciso sull’indice di pericolosità di un attraversamento effettuato al di fuori delle strisce pedonali, presenti entro lo spazio 100 m che, come previsto dal C.d.S., imponevano al pedone di effettuare l’attraversamento sulle strisce. 3. Con il terzo motivo si denuncia ex art. 360, n. 4, la violazione dell’art. 132, comma 2, art. 12 preleggi e dell’art. 111 Cost., in tema di concorso di colpa e di motivazione denunciando la nullità della sentenza per illogicità manifesta. 3.1. Il motivo è inammissibile. La Corte di cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza numero 8053-2014 ha sancito che a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza e sulla coerenza della motivazione, con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente direttamente dal testo della sentenza impugnata in termini di omessa o apparente pronuncia. Sul punto, si osserva che la Corte di merito ha motivato la propria decisione e, pertanto, le argomentazioni offerte non si rendono incomprensibili o tra loro assolutamente inconciliabili, mentre quelle a sostegno della censura propongono vizi di contraddittorietà o inadeguatezza della motivazione che non sono più rientranti nei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., bensì nei più ristretti limiti dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5 vedi anche Cass. sez. 3^, numero 23.940-2017 . 4. Con il 40 motivo si denuncia l’omessa valutazione di elementi decisivi della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, sempre in tema di concorso di colpa. Assumono i ricorrenti che non sono stati considerati fatti, mai contestati della compagnia assicuratrice e dai resistenti, eredi del conducente del veicolo investitore, vale a dire che quest’ultimo viaggiava a velocità superiore a quella consentita, non tenendo perfettamente la destra, senza avvedersi della presenza del pedone, avvistabile per le condizioni di tempo e di luogo. Di talché se si fosse tenuto conto di questi elementi ne sarebbe derivato che il conducente, se attento alla guida, avrebbe avuto margini di tempo più che sufficienti per poter porre in essere manovre difensive o diversivi atti ad evitare la collisione con il pedone che avanzava lentamente. 4.1. Il motivo è inammissibile. Per quanto tutti gli specifici elementi di colpevolezza del conducente non siano stati menzionati, nella motivazione si coglie che si è dato valore al comportamento colposo di attraversamento del pedone al di fuori delle strisce pedonali. La Corte, citando gli atti del processo di 1^ grado, nel suo ragionamento fa trasparire che le suddette circostanze, nel loro insieme, non sono determinanti ai fini dell’esclusione della responsabilità concorrente del pedone, ritenuta comunque minoritaria rispetto a quella, prevalente, ravvisabile nella condotta del conducente della vettura. Si tratta pertanto di una mancata citazione di elementi ritenuti secondari, e dunque non sintomatici di una pretermissione che assume rilievo nella decisione, posto che il ragionamento è riposto sul rilievo che la condotta del pedone ha assunto nell’attraversare al di fuori delle vicine strisce pedonali, al di là dell’indubbia colpevolezza del conducente. 5. Con il 5^ motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 651 c.p.p., in tema di giudicato penale formatosi nei confronti del conducente, ritenuto pienamente responsabile, in relazione al ravvisato concorso di colpa della vittima. 5.1. Il motivo è infondato. Nell’attuale giudizio risarcitorio le risultanze del procedimento penale che riguardano gli accertamenti ivi svolti non sono vincolanti per il giudice civile, il quale può liberamente valutarli come elementi di prova in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale civile. Del resto i presupposti della responsabilità penale e della responsabilità civile, come di recente statuito da questa Corte, non sono del tutto coincidenti, soprattutto in tema di valutazione delle prove della condotta dell’incolpato, e la relativa indagine non è preclusa al giudice civile neppure nell’ipotesi in cui sia intervenuto un giudicato penale di condanna. In particolare, la decisione con cui il giudice civile ravvisi il concorso del soggetto danneggiato nella causazione dell’illecito dallo stesso lamentato non viola l’art. 651 c.p.p., a norma del quale l’accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna fa stato in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell’imputato , potendo il giudice liberamente valutare il fatto alla luce della ricostruzione effettuata in sede civile. Nondimeno, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a un diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico, senza che tale possibilità comporti l’obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come valutate sotto il profilo penale. 5.2. Corollario al principio di cui sopra è che nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell’art. 651 c.p.p., in ordine all’accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile l’accertamento dell’apporto causale del danneggiato il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell’accertamento a lui demandato cfr. Cass. sezione 3^ numero 15.112-2013 Cass., sez III, n. 1117/2015 Sez. 3 -, Sentenza n. 15392 del 13/06/2018 Cass. sez. Sez. 3, Sentenza n. 15859 del 12/06/2019 . 6. Con il 6^ motivo e settimo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme, in particolare dell’art. 1226, richiamato dall’art. 2056 c.c., in materia di responsabilità extracontrattuale in relazione alla mancata applicazione dei valori numerici delle tabelle di Milano sui danni da morte per i ricorrenti E. nonché la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in ragione della liquidazione effettuata a favore della figlia non convivente residente in Italia e per la liquidazione effettuata a favore degli eredi della vittima. Si Lamentano i ricorrenti che, in relazione alla denunciata eccessività della liquidazione riconosciuta in 1^ grado, la Corte d’appello abbia applicato le tabelle di Milano, con ciò confermando la tesi della difesa dei ricorrenti di non dover applicare le tabelle seguite dal tribunale di Cosenza, ma denunciano allo stesso tempo che le tabelle si discostano dai minimi previsti dalle tabelle di Milano che prevedono per i figli una forbice risarcitoria che va da un minimo di Euro 163.990 a un massimo di Euro 327.990. Inoltre, nel settimo motivo, lamentano il vizio di extrapetizione ex art. 112 c.p.c., sull’assunto che in via principale l’appellante aveva chiesto la riforma delle liquidazioni del danno alla persona operate sulla base delle tabelle di Cosenza, ritenute eccessive, e in via subordinata, l’applicazione dei minimi tabellari indicati nelle tabelle milanesi. 6.1. Il motivo è inammissibile quanto al vizio di extra petita di cui al settimo motivo, che viene analizzato per primo in quanto logicamente preliminare. La richiesta della compagnia assicuratrice appellante, in via principale, per come espressa nell’atto di precisazione delle conclusioni, è di riforma della sentenza in sede di appello e involge tutti gli importi riconosciuti ai congiunti, ritenuti come eccessivi e ingiustificati rispetto a quanto liquidato dai giudici in base alle tabelle di Cosenza, con domanda subordinata di applicare i criteri minimi previsti dalle tabelle milanesi v conclusioni riportate in sentenza . La sentenza impugnata, dunque, riconsiderando la valutazione del giudice di prime cure, ha innanzitutto ritenuto che il giudice si era correttamente attenuto ai parametri delle tabelle di Milano, e non a quelle del Tribunale di Cosenza come erroneamente assunto dalla appellante , considerando fondato il motivo attinente all’eccessività della liquidazione, così interpretando la domanda di riforma. La Corte d’appello, pertanto, ha interpretato la domanda come intesa a verificare comunque l’eccessività delle liquidazioni operate in relazione alle circostanze del caso concreto la censura dunque non si confronta con tale dictum, difettando di specificità mentre, per quanto riguarda il figlio convivente, la deduzione non considera che, nei suoi riguardi, è stato confermato il minimo tabellare delle tabelle milanesi cfr. p. 3, 10 e 11 della sentenza . 6.2. Per quanto riguarda il merito della decisione, di cui al sesto motivo, le circostanze richiamate dalla Corte di merito per scendere al di sotto del minimo tabellare dimostrano comunque che la Corte si è attenuta ai principi enunciati dalla Corte Suprema nella sentenza numero 3505-2016, indicando espressamente le circostanze particolari che, nel caso in esame, fanno supporre che il pregiudizio subito dai congiunti sia stato meno intenso rispetto all’ordinario, posto che la vittima aveva all’epoca 85 anni, era invalida al 100% per demenza di tipo Alzheimer, e i congiunti superstiti erano adulti non conviventi, di età non inferiore a 45 anni, di cui 4 risiedevano in Canada inoltre ha evidenziato come già riconosciuto dal primo giudicante, che nessuno specifico elemento, se non il grado di parentela, era stato dedotto dagli attori in ordine all’intensità del rapporto affettivo mantenuto con una vittima con capacità cognitive alquanto compromesse. Quindi la Corte ha ritenuto di dover applicare al solo figlio convivente il minimo tabellare, mentre per gli altri congiunti, anche in ragione della cessazione da molti anni della convivenza e della mancata prova della permanenza di un legame affettivo con un soggetto reso invalido al 100% dal morbo di Alzheimer, presumibilmente non più in grado di mantenerlo o coltivarlo con chicchessia, ha ritenuto di potersi discostare dai minimi tabellari, avuto riguardo alle eccezionali peculiarità della fattispecie. 6.3. La censura de qua, proprio perché deve confrontarsi con il tenore di una decisione che ha preso in considerazione la particolarità di alcune circostanze rispetto all’id quod plerumque accidit con riferimento al danno parentale, non può evidenziarsi ex se in vizio di violazione di legge solo perché, rispetto ai figli o fratelli non conviventi, non risulterebbero osservati i limiti tabellari previsti nelle tabelle milanesi, dovendo la censura misurarsi con il tenore della motivazione resa a giustificazione del discostamento dai criteri indicati. Difatti, le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante, e pertanto costituiscono un criterio guida normalmente in uso e non una normativa di diritto v. da ultimo, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019 . Conseguentemente, richiedendo le tabelle milanesi, pur sempre, una valutazione ponderata del caso concreto in ragione della natura equitativa della valutazione che esse intendono guidare, il giudice può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle ove la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all’oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili cfr. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 14746 del 29/05/2019 Rv. 654307-01 non a caso si è statuito che nel caso di determinazione del danno a favore del convivente more uxorio del defunto, il giudice non può procedere ad una determinazione del relativo importo in misura inferiore a quella minima prevista dalla corrispondente forbice tabellare, realizzando una discriminazione ontologica tra le convivenze di fatto e i rapporti coniugali fondati sul matrimonio, attesa l’espressa completa equiparazione, contenuta in dette tabelle, tra convivenze more uxorio e convivenze matrimoniali . Pertanto, ove la motivazione che si discosti da un’applicazione dei minimi e massimi tabellari sia sostenuta da argomentazioni in fatto che diano conto della eccezionalità del caso di specie, come nel caso in questione, non può prospettarsi un vizio di applicazione di legge in un campo ove prevalgono criteri equitativi di giudizio che rinviano all’esame del caso concreto, ex art. 1226 c.c 7. Con l’8^ motivo del primo ricorso e il settimo motivo dei secondo ricorso si deduce violazione o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1223 c.c., in relazione al metodo di calcolo degli interessi dovuti. Sostengono i ricorrenti che la Corte, richiamando un vecchio orientamento giurisprudenziale dettato da Corte di cassazione, n. 6357/2011, ha erroneamente ritenuto di dover sottrarre dal credito risarcitorio, devalutato alla data dell’occorso, l’acconto versato, anch’esso devalutato alla data dell’evento dannoso, per poi calcolare sulla differenza il danno da ritardato adempimento gli interessi compensativi . L’assunto è che dopo avere effettuato le prime due operazioni la Corte avrebbe dovuto calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa sull’intero capitale per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto e sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva come statuito da cassazione, sentenza numero 6347 del 19 marzo 2014. Assumono in sostanza i ricorrenti che, in tal modo, la Corte avrebbe sottostimato il danno da mora in quanto per i primi nove anni successivi al sinistro era stato l’intero capitale a produrre interessi compensativi, i quali per tale periodo di tempo si sarebbero perciò dovuti conteggiare sull’intero credito risarcitorio e non sulla somma residuata dopo la detrazione dell’acconto. 7.1. Il motivo è fondato in quanto il metodo di calcolo effettuato risulta contrario a quanto statuito da ultimo da questa Corte in materia di risarcimento del danno da fatto illecito in Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017 Rv. 643854-02 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31/10/2017. La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire a devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito b detraendo l’acconto dal credito c calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva v. anche Cass. SU, n. 1712/1995 . 8. Con il nono motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione degli artt. 167, 115 c.p.c. e asrtt. 2727 e 2729 c.c., nella parte in cui la sentenza gravata non ha riconosciuto il diritto al rimborso per le spese funerarie. La questione era stata oggetto di appello incidentale per omessa pronuncia sulla relativa domanda. 8.1. Il motivo si dimostra inammissibile alla luce della motivazione resa dalla Corte d’appello che, ovviando all’omessa decisione sul punto, ha tuttavia ritenuto che le fatture e gli scontrini fiscali prodotti non sono idonei ad attestare il pagamento effettuato dagli eredi. Nella fattispecie la stessa documentazione prodotta, a parere del giudice di merito, costituiva la prova della infondatezza della pretesa di rimborso, posto che gli esborsi risultavano sostenuti da un altro soggetto che non era neppure parte del giudizio. Il possesso da parte degli attori appellanti incidentali di fatture relative alle spese funerarie è stato quindi valutato per il valore probatorio che poteva di per sé avere, in mancanza di altra più idonea allegazione idonea a far presumere che le spese fossero state dai medesimi sostenute. Del resto, solo nel ricorso i ricorrenti specificano del tutto tardivamente che la fattura è stata emessa a favore del coniuge di uno degli eredi il quale ha presumibilmente affrontato le spese, mentre per le ulteriori valutazioni in fatto sulla idoneità degli scontrini fiscali a provare gli esborsi si tratta di una valutazione di merito in questa sede incensurabile, non in grado di far assumere che la Corte abbia violato norme in tema di obbligo di specifica contestazione a carico della convenuta, posto che la circostanza di fatto non contestata potrebbe comunque risultare smentita da altre risultanze istruttorie e da una valutazione complessiva effettuata dal giudice cassazione Sezioni Unite numero 11.377-2015 . 9. Con il 100 motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1224, 2721, 2729 c.c., in relazione al mancato riconoscimento del maggior danno per mala gestio impropria. 9.1. Il motivo è inammissibile perché manca il presupposto fondamentale per considerare la sussistenza di un colpevole ritardo nel pagamento dell’acconto, vale a dire la incapienza del massimale, tant’è che il proposto motivo di appello non è stato esaminato dalla Corte perché ritenuto assorbito. 10. Con il decimo motivo del secondo ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 90 c.p.c. e omessa liquidazione delle spese e competenze legali. 11. Il motivo è teoricamente fondato, ma tuttavia si tratta di una mera omissione di pronuncia della Corte di merito avvenuta nei soli confronti di E.D. che ha proposto separato ricorso proponendo tale ulteriore separato motivo, che si aggiunge agli altri sopra analizzati. Invero esso sarebbe oggetto di correzione di errore materiale, ma in ogni caso il motivo è assorbito dall’accoglimento del motivo 7 e 8 del primo ricorso che determina la cassazione con rinvio posto che il giudice di merito dovrà procedere a liquidare di nuovo le spese giudiziali, comprese quelle di questo giudizio, in favore dei ricorrenti, sulla base dell’esito finale del giudizio. 12. Accoglie il ricorso quanto ai motivi n. 8 e 7 del primo e secondo ricorso e, assorbito il n. 10, dichiara inammissibili gli ulteriori motivi. Per l’effetto, cassa la sentenza per quanto di ragione e rinvia il procedimento alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese. P.Q.M. La Corte accoglie il motivo n. 8 del ricorso di E.A. ed altri e il motivo n. 7 del ricorso di E.D. , con assorbimento del motivo n. 10 del secondo ricorso e, dichiarati inammissibili gli ulteriori motivi, cassa la sentenza in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese.