Ufficialmente ancora sposati, ma separati di fatto: niente risarcimento alla vedova

Respinta la richiesta avanzata dalla donna. Decisiva la constatazione che il legame col marito era solamente virtuale a testimoniarlo la rottura della convivenza e il fatto che lui aveva una nuova compagna, a cui peraltro è stato riconosciuto il risarcimento. Respinte anche le obiezioni dei figli, che hanno ricevuto un ristoro economico ridotto per la morte del padre su questo fronte i Giudici hanno evidenziato la distanza fisica e affettiva tra l’uomo e i figli.

La distanza – fisica, geografica e affettiva – rendono meno forte il legame tra genitore e figli e quello tra marito e moglie, a maggior ragione se ormai separati di fatto. Di conseguenza, è legittima la decisione ridurre drasticamente, o addirittura negare, il risarcimento per la morte del familiare Cassazione, sentenza n. 28222/19, sez. III Civile, depositata oggi . Incidente. A dare il ‘la’ alla vicenda giudiziaria è un drammatico incidente mortale, avvenuto in Sicilia quasi 12 anni fa. A perdere la vita è un uomo, a cui viene addebitata però la metà della colpa per il terribile episodio. A chiedere un adeguato risarcimento dei danni riportati sono diversi familiari, tra cui la moglie – con cui era ormai acclarata la separazione di fatto – e i due figli maggiorenni e distanti anche geograficamente dal padre. Per i Giudici di merito la ricostruzione del contesto familiare è decisiva. In sostanza, si è appurato che l’uomo non conviveva più, da lungo tempo, con la moglie – dalla quale era soltanto separato di fatto – né con i figli maggiorenni , e ciò è sufficiente, secondo i Giudici, per giustificare un risarcimento ridotto ai figli , risarcimento quantificato in 50mila euro ciascuno, e per negarlo invece alla moglie, mentre esso è riconosciuto alla sua nuova compagna. Legame familiare. La decisione ufficializzata in appello viene digerita male dalla donna e dai due figli. Consequenziale è il loro ricorso in Cassazione, ricorso che però si rivela inutile. Per i Giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, è corretto il richiamo fatto tra primo e secondo grado alla situazione familiare dell’uomo morto in seguito all’incidente stradale. In prima battuta viene posto in evidenza il fatto che i due figli erano ormai ultratrentenni al momento del decesso del padre e da tempo non più conviventi con lui . Logico, quindi, ritenere il legame padre-figli non cessato , sebbene l’uomo avesse ormai una nuova compagna e vivesse con lei da molti anni , e legittima la decisione di ridurre il risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei due figli – quantificato in 50mila euro a testa –, tenendo presente che la convivenza dell’uomo con i figli era cessata da quasi vent’anni . Decisiva, quindi, la lontananza non solo geografica ma anche affettiva del genitore rispetto ai figli, anche perché non è stato posto in evidenza alcun elemento da cui poter inferire che il legame si fosse mantenuto così come avviene normalmente in costanza di convivenza . Discorso simile per quanto concerne la pretesa avanzata dalla moglie, che deve dire addio definitivamente a ogni ipotetico risarcimento. Decisivi alcuni dettagli, cioè la cessazione della convivenza tra la moglie e il marito da oltre vent’anni e l’instaurazione di una nuova relazione affettiva da parte dell’uomo con sostanziale cessazione dei rapporti con la coniuge, pur senza addivenire ad una separazione legale . Significativo, poi, è ritenuto anche il dato relativo alla assenza di un contributo economico da parte dell’uomo per il sostentamento della moglie . Così, a fronte della acclarata assenza di una stabile convivenza tra la coppia ancora coniugata e preso atto della mancanza di indizi di una possibile ripresa del loro rapporto, è corretta la decisione di negare il risarcimento alla donna per il presunto danno subito a seguito della morte del marito.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 luglio – 4 novembre 2019, n. 28222 Presidente Travaglino – Relatore Valle Fatti di causa La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 01491 del 2016, ha rigettato l'appello avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, proposto da Do. Da. Ro., Li. Ro. Gr. e Eu. Ro. quali figli i primi due e moglie di Io. Ro., deceduto in incidente stradale accaduto in Caltagirone CT il 11/06/2007. Il Tribunale di Firenze, per quanto ancora rileva in questa sede, ritenuto il concorso di colpa, in percentuale del cinquanta per cento, di Io. Ro. nella causazione del sinistro, aveva liquidato Euro cinquantamila in favore di ciascuno dei due figli, oramai maggiorenni Do. Da. Ro. e Li. Ro. Gr. a titolo di danno non patrimoniale e non aveva riconosciuto alcun risarcimento in favore di Eu. Ro., moglie del deceduto, separata di fatto dallo stesso, viceversa accordando il risarcimento dei danni in favore di Co. Ro., Ga. Ro., Zo. Ro., Ir. Ma. e Gh. Ma., fratelli, sorelle e nuova compagna di vita, e di lei fratello, di Io. Ro Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono con tre motivi Do. Da. Ro., Li. Ro. Gr. ed Eu. Ro Resiste con controricorso UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. Lu. Er. quale procuratore speciale di Co. Ro., Ga. Ro., Zo. Ro., Ir. Ma. e Gh. Ma. è rimasto intimato. Non risulta il deposito di memorie. Ragioni della decisione Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 2727 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ. Parte ricorrente afferma che erroneamente, violando i principi in tema di prova presuntiva, la Corte di merito ha ritenuto che la circostanza che Io. Ro. non convivesse più, da lungo tempo, né con la moglie Eu. Ro., dal quale era soltanto separato di fatto, né con i figli, e non avesse, quindi, più provveduto al loro sostentamento, giustificasse il riconoscimento, in favore dei figli, del risarcimento in misura notevolmente ridotta rispetto a quanto previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano. Il secondo mezzo, pure per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. è incentrato sulla misura del risarcimento, come sopra detto asseritamente estremamente limitato, accordato dai giudici di merito ai figli della vittima. Il terzo motivo, anch'esso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nella specie degli artt. 2043, 2059 e 2727 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ. censura l'omesso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale a Eu. Ro., moglie legittima dello Io. Ro., dallo stesso separata soltanto di fatto. I primi due mezzi si muovono essenzialmente sulla linea dell'asserita contraddittorietà delle testimonianze assunte in primo grado, affermando che entrambi i testi sentiti, Ma. Bi., figlio della convivente dello Io. Ro. e Tu. Ch., vicino di casa dell'attuale, al momento del decesso, convivente dello Io. Ro., avrebbero offerto delle versioni distorte della realtà, affermando, peraltro, di essere a conoscenza di fatti di cui normalmente degli estranei al nucleo familiare originario non possono essere a conoscenza, nonché sull'erronea applicazione delle cd. Tabelle Milanesi. I due mezzi possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi. Essi sono infondati, oltre che, in parte, inammissibili. Inammissibili in quanto si chiede a questa Corte il riesame di circostanze fattuali e comunque della valutazione della prova, notoriamente precluse al giudice di legittimità da ultimo si veda Cass. n. 16467 del 04/07/2017 che conferma che al giudice di merito è rimessa la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, nonché la scelta tra le varie risultanze probatorie, di quelle maggiormente idonee a sorreggere la motivazione e detta attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità . Le censure si appuntano, inoltre, sull'improprio, nella prospettazione di parte ricorrente, ricorso al ragionamento presuntivo da parte dei giudici del merito. In detta prospettiva deve ribadirsi l'orientamento di questa Corte da ultimo Cass. n. 01234 del 17/01/2019 e in precedenza Cass. n. 11511 del 23/05/2014 che afferma l'incensurabilità in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza previsti dalla legge per valorizzare determinati elementi di fatto come fonti di presunzione, restando circoscritto il sindacato di legittimità alla tenuta della motivazione sul punto, nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. In ordine alla valutazione delle prove, ferma restando la suddetta valutazione di sostanziale inammissibilità della censura, così come formulata, deve osservarsi che la sentenza della Corte territoriale, aderendo alla motivazione del Tribunale, ha affermato, con logico e coerente percorso motivazionale pag. 12 , che non vi era contraddizione tra quanto affermato dai due testi entrambi escussi su iniziativa della convivente di fatto Ir. Ma., pure parte processuale nella fase di merito, in quanto uno aveva fatto riferimento alla durata della relazione tra Io. Ro. e la nuova compagna, e l'altro alla durata della convivenza tra i due, che era iniziata in Italia, successivamente all'esordio, avvenuto in Romania, del legame affettivo. In ordine alla liquidazione del danno deve rilevarsi che i ricorrenti Do. Da. Ro. e Li. Gr. Ro. sono figli, oramai ultratrentenni, in quanto nati nel 1975 e nel 1973, al momento del decesso del padre Io. Ro. deceduto nel giugno 2007 , ma da tempo, come incontestato, non più conviventi con lo stesso. La Corte ha confermato per i due figli un risarcimento di Euro cinquantamila ciascuno, affermando, con convinta adesione alla motivazione di prime cure, che il legame di Io. Ro. con i figli non poteva dirsi del tutto cessato, sebbene questi avesse, oramai, una nuova compagna e convivesse con la stessa da molti anni ed ha giustificato la ridotta - di oltre due terzi - misura del risarcimento del danno non patrimoniale, rispetto al minimo previsto dalle cd. Tabelle milanesi, sulla base della circostanza che la convivenza con i figli era cessata da quasi venti anni. Il percorso motivazionale seguito dalla Corte di Appello di Firenze è coerente con la giurisprudenza di legittimità, che nell'affermare la generale valenza delle Tabelle del Tribunale di Milano, quale parametro ai sensi dell'art. 1226 e 2056 cod. civ. per la liquidazione dei danni Cass. n. 12408 del 07/06/2011 , ha ritenuto legittimo lo scostamento da esse, sia per i valori massimi che per quelli minimi, in considerazione delle circostanze del caso concreto, individuate correttamente, nella sentenza in scrutinio, dalla lontananza non solo geografica, in quanto è incontestato che Do. Da. e Li. Gr. Ro. non vivessero più con Io. Ro. da molto tempo, ma anche affettiva. Deve, inoltre, rilevarsi che nella censura si fa riferimento ad un'inversione dell'onere probatorio operato asseritamente dal giudice di merito, tuttavia non si individua, in concreto, alcun elemento dal quale potere inferire che il legame affettivo tra i due figli da una parte ed il padre si fosse mantenuto così come normalmente avviene in costanza di convivenza. La conclusione alla quale è pervenuta il giudice del merito va, pertanto, confermata, in quanto coerente con le affermazioni di questa Corte, in casi analoghi nei quali, tuttavia, non erano stati correttamente individuati, dai giudici di merito, elementi idonei a giustificare lo scostamento dal minimo degli importi delle cd. Tabelle milanesi Cass. n. 03505 del 23/02/2016 nel caso di specie, assume, invero, un ruolo determinante la cessazione della convivenza da quasi un ventennio in una con l'impossibilità di ricostituirla stante la consolidata distanza affettiva tra Io. Ro. ed i figli. Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono pertanto rigettati. Il terzo mezzo è pure esso infondato. La sentenza in esame ha escluso che ad Eu. Ro. spettasse il risarcimento del danno valorizzando adeguatamente circostanze di fatto quali la cessazione della convivenza tra la ricorrente e il marito Io. Ro. da oltre venti anni, l'instaurazione di una nuova relazione affettiva da parte di Io. Ro. in Italia, con sostanziale cessazione dei rapporti con la moglie, pur senza addivenire ad una separazione legale, l'assenza di un contributo economico da parte di Io. Ro. al sostentamento della moglie, mentre è incontestato che in favore dei figli vi erano state delle elargizioni, seppure modeste, in caso di bisogno. La Corte di merito ha richiamato la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale Cass. n. 01025 del 17/01/2013, con riferimento a coniuge separato legalmente da un solo mese il risarcimento del danno non patrimoniale può essere riconosciuto al coniuge separato a condizione che si accerti che il fatto illecito del terzo abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che di solito ai accompagnano alla morte di una persona cara, previa dimostrazione che, nonostante la separazione, anche se solo di fatto, e non giudizialmente o consensualmente raggiunta, vi sia ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso. L'esclusione del risarcimento del danno patrimoniale, in assenza di una stabile convivenza e di fondati indizi di una possibile ripresa della stessa è stata, pertanto, adeguatamente motivata sul rilievo della situazione di convivenza, in caso di danno subito dai prossimi congiunti della vittima Cass. n. 01410 del 21/01/2011 . Il ricorso è, conclusivamente, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13. Si reputa opportuno disporre che in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza. P.Q.M. rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento delle spese d lite, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% e oltre CA ed VA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. Dispone oscuramento dati identificativi e generalità.