Il danno non patrimoniale va sempre personalizzato

Cassata la sentenza della Corte d’Appello che aveva ridotto il risarcimento del danno da morte del congiunto con la apodittica motivazione apparente ed incomprensibile”, come è stata definita dalla Cassazione che la componente punitiva non è prevista dal nostro ordinamento giuridico.

Così la Terza Sezione Civile della Cassazione nella sentenza n. 27590/19, depositata il 29 ottobre. Il fatto. A causa di un infortunio sul lavoro era deceduto un uomo, marito e padre. La moglie, agendo in proprio nonché quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore, aveva agito per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subìto. La liquidazione del danno effettuata dal Tribunale, a seguito dell’appello proposto dall’assicurazione, veniva di molto ridotta dalla Corte d’Appello, che escludeva dalla liquidazione quella componente punitiva non prevista dal nostro ordinamento giuridico e di conseguenza rideterminava la somma spettante alle danneggiate. Le danneggiate hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza. La Cassazione detta lo statuto per la liquidazione del danno non patrimoniale”. Nel ricorso le danneggiate si dolgono della liquidazione operata dal giudice di secondo grado, che non avrebbe in alcun modo personalizzato il risarcimento spettante, e ciò nonostante le prove fornite nel corso del giudizio, andando invece ad applicare in maniera asettica le tabelle milanesi. La Terza Sezione ha accolto il ricorso, cogliendo l’occasione per fornire una sintesi dello stato dell’arte” relativamente alla liquidazione del danno non patrimoniale. Anzitutto, rifacendosi ad un proprio recente precedente sentenza n. 2788/19 ha ribadito come il giudice del merito debba valutare sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale e sia quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della vita. In particolare, nell’ambito del risarcimento del danno subito dai congiunti del defunto, è principio oramai pacifico quello per cui agli stessi spetta, oltre al danno patrimoniale, il risarcimento del danno non patrimoniale, ed in particolare del danno morale, iure proprio sofferto per la perdita del congiunto, dovendo essi provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, ma non anche il rapporto di convivenza così le sentenze n. 29784/18, n. 3767/18, n. 29332/17 e altre . Per quanto concerne la liquidazione del danno viene altresì ribadito come la stessa non possa che essere una valutazione equitativa, effettuata però sulla base di criteri che consentano la cd. personalizzazione del danno. Sono stati richiamati i seguenti principi consolidati” nella giurisprudenza di legittimità, per quel che concerne il momento liquidativo - è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli - il principio di unitarietà del danno non patrimoniale non significa lasciare privi di risarcimento tutti o alcuni aspetti concernenti beni della vita diversi - le Tabelle di Milano costituiscono un idoneo parametro per il giudice del merito ai fini della liquidazione equitativa, oppure possono essere utilizzate come criterio di riscontro e verifica del diverso metodo adottato - nella liquidazione del danno morale il giudice deve motivare se lo abbia valutato solo come patema d’animo/sofferenza interiore ovvero anche in termini di pregiudizio arrecato alla dignità o integrità morale. Dopo aver elencato questo manuale di liquidazione”, la Terza Sezione ha cassato la sentenza impugnata, non avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei principi ricordati. In particolare, ha ritenuto che sia trattato di un caso di motivazione meramente apparente e obiettivamente incomprensibile dal momento che a fronte dell’indicazione di una somma, identica per le due danneggiate a non risulta quale sia stato il tipo di Tabella utilizzato b non è stato indicato lo scaglione per ciascuna delle danneggiate c non v’è traccia della personalizzazione d non è dato sapere quali aspetti del danno non patrimoniale siano stati presi in considerazione, e in particolare se sia stato considerato e come il danno morale e non viene spiegato quale criterio sia stato seguito per scomputare dalla somma liquidata dal giudice di primo grado la componente punitiva non prevista dal nostro ordinamento giuridico . Spetterà ora nuovamente alla Corte d’Appello, in diversa composizione, fare chiarezza sul punto e rideterminare il quantum risarcitorio oppure confermarlo, ma dando adeguata motivazione .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 28 marzo – 29 ottobre 2019, n. 27590 Presidente Armano – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 15/11/2013 non definitiva e del 15/10/2016 definitiva la Corte d’Appello di Palermo, rigettato quello in via incidentale spiegato dalla sig. F.P. in proprio e nella qualità della figlia minore V.A. -, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Milano Assicurazioni s.p.a. incorporante la società Sasa Assicurazioni Riassicurazioni s.p.a. , dalla società Assicurazioni Generali s.p.a. e dalla società Fincantieri s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Palermo 19/10/2010, ha ridotto l’ammontare della somma liquidata in favore della F. in proprio e nella qualità dal giudice di prime cure a titolo di risarcimento dei danni dalle medesime subiti in conseguenza del decesso del congiunto rispettivamente marito e padre sig. V.V. , all’esito di infortunio sul lavoro avvenuto il 3/9/2004, mentre svolgeva attività lavorativa presso i cantieri navali di Palermo. In particolare, ha defalcato dalla somma la componente punitiva non prevista dal nostro ordinamento giuridico . Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la F. in proprio e nella qualità propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria. Resistono con separati controricorsi la società Generali Italia s.p.a. già Assicurazioni Generali s.p.a. e la società Fincantieri s.p.a., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il 1 motivo la ricorrente in via principale in proprio e nella qualità denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 106, 325, 329, 334, 339 e 343 c.p.c., art. 1917 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonché mancata o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si duole che la corte di merito abbia rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dalle società assicurative nei confronti delle danneggiate in considerazione che non sarebbe precluso all’assicuratore di impugnare la statuizione condannatoria emessa nei confronti dell’assicurato , laddove quest’ultimo ha all’evidenza interesse a rimuovere l’accertamento della responsabilità del soggetto garantito da cui scaturisce l’obbligo di tenere indenne l’assicurato , trattandosi di rapporto processuale autonomo in assenza di alcun vincolo necessario, e di litisconsorzio necessario , sicché ricorre nella specie un appello tardivo non avente natura autonoma ed incidentale rispetto a quello proposto dalle Assicurazioni, ma mero ausilio a quello tempestivamente proposto da queste ultime, a sua volta viziato di inammissibilità, per carenza di rapporto diretto con le danneggiate . Il motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza conseguentemente, è ammissibile sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che pure nelle cause scindibili il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale la quale, se accolta, comporta una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale v. Cass., 12/3/2018, n. 5876 . Orbene, di tale principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza del 15/11/2013 non definitiva fatto invero corretta applicazione. In particolare là dove ha affermato che se è vero che nell’assicurazione della responsabilità civile l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo dell’assicurato è autonoma e distinta dall’obbligazione risarcitoria dell’assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell’eventualità in cui l’indennità venga pagata direttamente al terzo ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 2, sicché, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l’assicuratore ed il terzo, quest’ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore Cass. 8885/2010 , ciò, tuttavia, non preclude a quest’ultimo la facoltà di impugnare la statuizione di condanna emessa nei confronti dell’assicurato, avendo, all’evidenza, interesse a rimuovere l’accertamento della responsabilità del soggetto garantito, da cui scaturisce l’obbligo di tenere indenne l’assicurato . Con il 2 motivo la ricorrente in via principale in proprio e nella qualità denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonché omesso esame di fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si duole che la corte di merito abbia rideterminato l’importo da riconoscersi, procedendo a dimezzare la liquidazione operata dal primo Giudice in applicazione delle richiamate Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano ritenendo implicitamente che non sussista alcuna possibilità di personalizzare il danno al di là degli schemi tabellari richiamati , laddove le stesse Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano prevedono la possibilità di procedere ad elevare ulteriormente la liquidazione sulla base di specifiche personalizzazioni . Si duole che tale giudice abbia richiamato sommariamente solo alcuni degli elementi le circostanze legate all’evento, la giovane età della vittima e l’età di F.P. e della minore V.A. , specificamente esaminati dal tribunale, omettendo, invece di esaminare ulteriori aspetti oggetto di discussione tra le parti e valutati nella sentenza impugnata , senza fare peraltro luogo ad una liquidazione personalizzata del danno , omettendo al riguardo di considerare il rapporto di stretta convivenza tra le sole parti interessate, l’intenso legame affettivo, le tragiche modalità dell’incidente e le gravi colpe del datore di lavoro, la particolare sofferenza patita dalla moglie e il profondo stato di prostrazione psicologica e la particolare sofferenza patita dalla figlia minore, di cui risultano accertate le notevoli difficoltà comportamentali e relazionali . Lamenta che erroneamente la corte di merito ha ritenuto di dover rideterminare la liquidazione dei danni subiti dalle vittime secondarie del reato, previa esclusione dalla liquidazione del Tribunale di quella componente punitiva non prevista dal nostro ordinamento giuridico , mediante una pura matematica applicazione delle tabelle milanesi . Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto che il solo fatto per cui il Tribunale, in un inciso motivazionale, abbia riconosciuto una componente punitiva al danno morale da liquidarsi consenta di scostarsi dai principi di integrità ed effettività del risarcimento, principi scolpiti ormai nel quadro interpretativo in materia di danni non patrimoniali , senza invero operare alcuna quantificazione nel determinare l’eventuale incidenza nella liquidazione dell’eventuale importo di tale danno punitivo, come a voler sostenere che, in assenza di tale figura erroneamente applicata dal primo giudice, il risarcimento sarebbe stato ristretto nella gabbia di cui alla tabella di Milano e, solo in considerazione di tale figura non prevista, la liquidazione è andata oltre i confini risarcitori senza, invece, tener conto di tutte le altre componenti richiamate dal Tribunale per procedere alla personalizzazione del danno oggetto non solo di discussione tra le parti, ma anche di specifici mezzi di prova le prove testimoniali richiamate dal tribunale tra gli elementi di personalizzazione del danno . Con il 3 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., artt. 10, 23 e 25 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonché omesso esame di fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si duole non avere la corte di merito considerato che le Sezioni Unite della Cassazione hanno tratteggiato nuovi confini dell’istituto della responsabilità civile, confini direttamente scaturenti da decenni di arresti giuresprudenziali che hanno interpretato la normativa nella sua evoluzione , sicché la presunta contrarietà all’ordine pubblico riportata nella decisione impugnata non è configurabile in astratto e proprio la legge ha previsto diverse ipotesi di configurazione di poste risarcitorie in funzione deterrente e punitiva . Lamenta il Giudice di Appello avrebbe dovuto valutare correttamente e con la giusta interpretazione l’inciso di cui alla sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale fa riferimento ad una funzione punitiva del risarcimento dei danni, ove venga in considerazione una condotta di reato . Con il 4 motivo denunzia violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nonché omesso esame di fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si duole che la corte di merito non abbia tenuto conto dei rilievi critici mossi dal CTP alla CTU. Con il 5 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonché mancata o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente compensato le spese anche del giudizio di 1 grado. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. All’esito della pronunzia Corte Cost. n. 235 del 2014 e dell’entrata in vigore della L. n. 124 del 2017 che all’art. 1, comma 17, ha modificato gli artt. 138 e 139 Cod. ass. , questa Corte ha recentemente posto in rilievo come il giudice del merito sia tenuto a valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso , quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce altro da sé così Cass., 31/1/2019, n. 2788 Cass., 21/9/2017, n. 21939 . Al riguardo, già in precedenza si era da questa Corte sottolineato che nel liquidare il danno morale il giudice deve invero dare motivatamente conto del significato ad esso attribuito, ed in particolare se lo abbia valutato solo alla stregua di patema d’animo e cioè di sofferenza interiore o perturbamento psichico , vale a dire di danno morale subiettivo , di natura meramente emotiva e interiore, ovvero anche in termini di pregiudizio arrecato alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana v., in particolare, Cass., 23/1/2014, n. 1361 . In ordine al danno subito dai congiunti del defunto, questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che ai medesimi spetta, oltre al danno patrimoniale cfr. Cass., 2/2/2007, n. 2318 Cass., 8/3/2006, n. 4980 , anche il risarcimento del danno non patrimoniale -e di quello morale in particolare iure proprio sofferto per la perdita del congiunto, dovendo essi provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo questa a connotato minimo di relativa esistenza v. Cass., 19/11/2018, n. 29784 Cass., 15/2/2018, n. 3767 Cass., 7/12/2017, n. 29332 Cass., 20/10/2016, n. 21230. Cfr. altresì Cass., 1/12/2010, n. 24362. Contra, ma isolatamente, con particolare riferimento ai nonni, v. Cass., 16/3/2012, n. 4253 . Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, si è da questa Corte ripetutamente affermato che il relativo ristoro pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, sicché se ne impone la valutazione equitativa, che deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, giusta criteri la cui scelta e adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice che siano idonei a consentire altresì la c.d. personalizzazione del danno, al fine di addivenire ad una liquidazione equa, e cioè congrua, adeguata e proporzionata, rispondente al principio dell’integralità del ristoro, e pertanto non meramente simbolica o irrisoria, o comunque non correlata all’effettiva natura o entità del danno, ma tendente in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno alla maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento. Si è altresì precisato che tale massima non si pone invero in termini antitetici bensì in intima correlazione con il principio in base al quale il danneggiante è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito a lui causalmente ascrivibile, l’esigenza della cui tutela impone di evitare duplicazioni risarcitorie, le quali si configurano solo allorquando lo stesso aspetto o voce viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito ed incidenti sulla persona del danneggiato. Va in argomento ulteriormente posto in rilievo che giusta principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo al relativo integrale ristoro v. Cass., 8/11/2018, n. 28496 Cass., 20/4/2016, n. 7768 Cass., 13/5/2011, n. 10527 Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972 il principio di unitarietà del danno patrimoniale posto da Cass., 11/11/2008, n. 26972 non va inteso nel senso dell’irrisarcibilità rectius, non ristorabilità della lesione o perdita di tutti o alcuni dei diversi aspetti o voci concernente beni della vita diversi o eterogenei o non omogenei in cui la categoria del danno non patrimoniale si scandisce nel singolo caso concreto cfr. Cass., 11/4/2017, n. 9250 Cass., 23/1/2014, n. 1361 Cass., 8/5/2015, n. 9320 del danno non patrimoniale il ristoro pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, sicché se ne impone la valutazione equitativa la valutazione equitativa, che attiene alla quantificazione e non già all’individuazione del danno, deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione i criteri di valutazione equitativa, la cui scelta e adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere idonei a consentire la c.d. personalizzazione del danno, al fine di addivenire ad una liquidazione equa, e cioè congrua, adeguata e proporzionata le Tabelle di Milano, la cui utilizzazione è stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui nell’avvalersene il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972 , costituiscono idoneo parametro da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti, consentendo di pervenire con l’apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell’effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti sul territorio nazionale v. Cass., 28/6/2018, n. 17018 Cass., 19/10/2016, n. 21059 Cass., 30/6/2011, n. 14402 Cass., 12/7/2006, n. 15760 la liquidazione deve rispondere ai principi dell’integralità del ristoro, e pertanto a non può essere puramente simbolica o irrisoria o comunque non correlata all’effettiva natura o entità del danno ma deve tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento b deve concernere tutti gli aspetti o voci di cui la categoria del danno non patrimoniale si compendia, il principio della integralità del ristoro subito dal danneggiato non ponendosi in termini antitetici bensì trovando per converso correlazione con il principio in base al quale il danneggiante è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito a lui causalmente ascrivibile, l’esigenza della cui tutela impone di evitare altresì duplicazioni risarcitorie, le quali si configurano solo allorquando lo stesso aspetto o voce viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito ed incidenti sulla persona del danneggiato nel liquidare il danno morale il giudice deve dare motivatamente conto del relativo significato al riguardo considerato, e in particolare se lo abbia valutato non solo quale patema d’animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore danno morale soggettivo , ma anche in termini di dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana. Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi. In particolare là dove, dopo aver premesso che il diritto al risarcimento del danno, conseguente alla lesione di un diritto soggettivo, non è riconosciuto dal nostro ordinamento con caratteristiche punitive, come invece considerato nel primo grado, ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto , ha ritenuto doversi conseguentemente rideterminare la quantificazione del danno non patrimoniale subito da F.P. e dalla minore V.A. per la perdita del loro congiunto escludendo dalla liquidazione quella componente punitiva non prevista dal nostro ordinamento giuridico . Affermato di dover applicare, per la liquidazione del danno non patrimoniale, le Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, in quanto valido e necessario criterio di riferimento per la valutazione e il calcolo del danno , tale giudice è quindi pervenuto a del tutto apoditticamente ed acriticamente concludere che, tenuto conto delle circostanze legate all’evento, della giovane età della vittima e dell’età di F.P. e della minore V.A. , può essere riconosciuto a F.P. , in proprio e nella qualità, a titolo di danno non patrimoniale, la maggior somma all’uopo prevista dalle Tabelle di Milano per l’operata personalizzazione del danno, quantificata in Euro 327.999,00 per ciascuna di esse, secondo il valore attuale, oltre agli interessi legali sulla somma così devalutata e sulle successive annualità rivalutate via via maturate dal giorno del sinistro al giorno della pubblicazione di questa sentenza ed oltre ancora agli interessi legali moratori sulle somme totali come sopra determina teda oggi all’effettivo soddisfacimento del credito . Con la conseguenza che F.P. e V.A. sono tenute a restituire alla Fincantieri le somme percepite in eccedenza rispetto a quelle oggi alle stesse riconosciute . Emerge evidente, a tale stregua come la riportata motivazione risulti del tutto illogica ed intrinsecamente contraddittoria, inidonea a consentire di apprezzare l’iter logico-giuridico dalla corte di merito seguito per addivenire alla raggiunta conclusione, il dictum dell’impugnata sentenza risultando in realtà inammissibilmente fondato su motivazione cfr. Cass., 20/11/2018, n. 29828 Cass., 6/7/2018, n. 17720 meramente apparente e obiettivamente incomprensibile v. Cass., Sez. Un., 3/11/2016, n. 22232, e, da ultimo, Cass., 23/3/2018, n. 7248 , non raggiungendo l’indefettibile limite del necessario minimo costituzionale v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, da ultimo Cass., 18/4/2019, n. 10813 e Cass., 30/5/2019, n. 14754 , e pertanto sostanzialmente omessa al riguardo, sicché non risulta sottratta al controllo in sede di legittimità cfr. Cass., 5/5/2017, n. 10973 . Non risulta infatti indicato quale sia il tipo di Tabella utilizzata lo scaglione per ciascuna delle odierne ricorrenti individuato il quomodo e il quantum dell’asseritamente operata personalizzazione gli aspetti o voci del danno non patrimoniale presi nella specie in considerazione la valutazione nella specie in particolare del danno morale il criterio adottato ai fini dell’operata sottrazione, dall’ammontare liquidato dal giudice di prime cure a titolo di danno non patrimoniale, di somma a titolo di componente punitiva non prevista dal nostro ordinamento giuridico . Con il 1 motivo la ricorrente in via incidentale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2087, 2043 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., D.P.R. n. 164 del 1956, art. 8, D.P.R. n. 547 del 1955, art. 18 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2043 e 1227 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto che sulla scorta delle complessive emergenze processuali nella specie è configurabile una responsabilità esclusiva della società datrice nel determinismo dell’evento infortunistico mortale occorso al sig. V. in data 3.9.2004 . Il ricorso incidentale è inammissibile. Emerge ex actis che avverso la sentenza non definitiva in argomento non risulta essere stata a suo tempo debitamente proposta riserva d’appello. Attesa la fondatezza del ricorso principale nei sensi fatti sopra palesi, rigettato il 1 motivo e assorbiti il 5 motivo e ogni altra questione e diverso profilo, nonché dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie p.q.r. nei sensi di cui in motivazione il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.