Risarcimento diretto: la raccomandata anche alla compagnia assicurativa del responsabile è condizione di proponibilità della domanda

Nella procedura di risarcimento diretto, se manca la prova dell’invio per conoscenza della richiesta stragiudiziale di risarcimento danni anche all’assicuratore del responsabile civile, la domanda deve essere dichiarata improponibile.

Il caso. Una donna, coinvolta in un sinistro, conviene dinnanzi al Giudice di pace di Firenze il proprio assicuratore e il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente. La Compagnia si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l’improponibilità/improcedibilità della domanda attrice perché la raccomandata a/r ex art. 145 cod. ass. non era stata inviata per conoscenza all’assicuratore per la RCA del veicolo responsabile, contestando altresì nel merito il nesso causale tra il sinistro e le lesioni quantificate e richieste da parte attrice. Il precedente di merito. Il Giudice di Pace ricorda come la recente giurisprudenza del Tribunale di Firenze abbia stabilito che nel caso in cui il soggetto danneggiato opti per la procedura di indennizzo diretto, l’invio della raccomandata a/r contenente la richiesta di risarcimento per conoscenza all’impresa di assicurazione del veicolo antagonista costituisce condizione di proponibilità dell’azione, al pari dell’invio della stessa raccomandata in via principale all’impresa di assicurazione del proprio veicolo. Infatti, si legge in Trib. Firenze, sez. II, 8 maggio 2018 che la procedura di indennizzo diretto costituisce una deroga al principio di diritto naturale ancor prima che positivo per cui chi sbaglia paga” , ed occorre che l’assicuratore del veicolo responsabile del sinistro sia messo nella concreta possibilità di valutare l’opportunità dell’intervento in causa e ciò accadrà, evidentemente, solo nell’ipotesi in cui sia stato effettivamente informato dal danneggiato circa le verificazione dell’evento, le modalità di accadimento dei fatti e la sussistenza di eventuali danni risarcibili . Ed ancora che queste informazioni non possono che derivare dalla lettera di messa in mora in oggetto, il cui invio per conoscenza rappresenta onere di pari importanza rispetto all’inoltro principale nei confronti dell’altro istituto assicurativo . Ciò è atto necessario per porre in grado l’assicurazione della parte ritenuta responsabile del sinistro di contestare e negare prontamente la responsabilità del proprio assicurato , contestando anche solo il quantum. In questo modo, conclude il Tribunale, è possibile garantire una partecipazione piena alle trattative stragiudiziali alla compagnia assicuratrice del danneggiante, incentivando il dialogo tra le parti, al fine di giungere ad una risoluzione bonaria della vertenza. La conferma della Suprema Corte. Questa valutazione è conforme al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui nel caso di scontro tra veicoli, la tesi del danneggiato che il danno debba essere imputato ad uno solo dei conducenti anziché ad entrambi ex art. 2054 comma 2 c.c. non è in grado di incidere sulla condizione di procedibilità della domanda nei confronti dell’altro purché quest’ultimo abbia avuto conoscenza della volontà del danneggiato di conseguire il risarcimento. Se lo scopo della norma che obbliga alla preventiva richiesta di risarcimento è di consentire una definizione agevolata ai possibili responsabili, tale scopo è raggiunto solo che questi ultimi vengano messi al corrente della volontà del danneggiato di pretendere il risarcimento Cass. civ. n. 14385/2019 . Nella fattispecie concreta, conclude il Giudice di Pace, la richiesta di risarcimento non inviata per conoscenza alla compagnia assicurativa del danneggiante costituisce condizione di improcedibilità della domanda stessa. Fonte ridare.it

Giudice di Pace di Firenze, sentenza del 17 settembre 2019, n. 2624 Giudice Bozzi