Annullamento in Cassazione penale e rinvio al giudice civile

Ove l'azione civile sia stata esercitata in un processo penale per un reato doloso e la legge penale non preveda espressamente la punibilità del fatto anche a titolo di colpa come, ad esempio, nel reato di danneggiamento o appropriazione indebita , nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. può essere fatto valere il diverso elemento soggettivo della colpa in relazione all’art. 2043 c.c. o dell’art. 2049 c.c., perfettamente fungibile con quello del dolo nell’illecito civile, a differenza che per i delitti.

Così la Terza Sezione Civile della Cassazione nella sentenza n. 25918/19, depositata il 15 ottobre. Il fatto. Dalla lettura della sola sentenza in commento non è semplicissimo eufemismo comprendere appieno la vicenda storica sottostante, trattandosi oltretutto di un iter processuale che ha visto una prima sentenza della Cassazione Penale annullare la sentenza emessa a conferma della sentenza di primo grado di assoluzione del direttore di banca e dell’istituto bancario di cui era direttore quest’ultimo, perché il fatto non costituisce reato, con il conseguente rinvio del giudizio alla Corte d'Appello civile per la decisione in merito alle statuizioni civili, come previsto dall’art. 622 c.p.p., e ci si trova ora davanti alla pronuncia della Cassazione Civile. La Corte d’Appello, competente a decidere il merito civile, aveva condannato al risarcimento del danno in favore delle vittime del reato di appropriazione indebita con condanna a carico del solo soggetto che aveva incassato, anche per contanti, assegni circolari emessi seppur privi di provvista. I motivi di ricorso vertono essenzialmente sui rapporti tra giudizio civile e penale, in particolare nel caso di assoluzione, per prescrizione del reato, dell’imputato nei cui confronti siano state avanzate richieste risarcitorie nel giudizio penale. Infatti mentre nel giudizio penale di primo grado il soggetto che aveva incassato gli assegni era stato condannato, per truffa aggravata, anche a risarcire il danno da liquidarsi in separata sede subito dalle parti civili con assoluzione del direttore di banca sulla quale le operazioni di incasso erano state gestite, nel giudizio di appello era stata dichiarata l’intervenuta prescrizione, previa derubricazione della fattispecie nel reato di appropriazione indebita, con conferma delle statuizioni civili, mentre veniva confermata la statuizione di assoluzione nei confronti del direttore di banca. Proposto ricorso per cassazione dalle parti civili, la Corte di Cassazione nel 2011 accoglieva il ricorso e annullava la sentenza ai soli effetti civili, con rinvio alla Corte d’Appello competente per valore, in grado di appello. Nel successivo giudizio di rinvio veniva accolta la domanda di risarcimento. Quali limiti per il giudice del rinvio. Il motivo di ricorso si incentra sul funzionamento del giudizio civile di rinvio a seguito di una sentenza di assoluzione, come disciplinato dall’art. 622 c.p.p La Terza Sezione sul punto, dopo aver distinto ipoteticamente le ipotesi in cui a la parte civile abbia chiesto in sede penale il pieno accertamento dei danni b il danneggiato abbia chiesto in sede penale una condanna generica al risarcimento dei danni subiti dal liquidarsi in separato giudizio ha sancito che nel caso in cui la parte civile abbia infruttuosamente esercitato l’azione civile in sede penale, nel successivo giudizio di rinvio disposto dal giudice di legittimità ex art. 622 c.p.p. in seguito all’annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il contenuto della domanda della parte civile non possa essere né compresso né ampliato. In particolare il giudice del rinvio non potrà ammettere domande nuove, volte ad ottenere la liquidazione del danno, laddove in sede penale la parte civile avesse chiesto solo una condanna generica fatta salva l’ipotesi prevista dall’art. 539 c.p.p., ovvero quella in cui il giudice penale abbia pronunciato una condanna generica con contestuale remissione al giudice civile, ritenendo che le prove acquisite nel processo penale non gli consentissero la liquidazione del danno . Per quanto riguarda, invece, la valutazione del nesso causale, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito di rivalutare interamente il fatto, ma tendendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio delle parti, in sede penale. Così facendo, hanno ribadito gli Ermellini, non si può escludere che il giudice del rinvio ripercorra lo stesso iter argomentativo del giudice penale, giungendo, dunque, alle medesime conclusioni. La compensazione dei debitori in solido. La Terza Sezione ha accolto il motivo di impugnazione relativo alla duplicazione delle voci di risarcimento. Secondo il dettato dell’art. 1302 c.c. ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo. Dato che, nel caso di specie, le esposizioni delle parti civili nei confronti della banca soggetto civilmente responsabile, stante la responsabilità del direttore accertata in sede civile erano di molto maggiori del debito risarcitorio complessivamente accertato, anche il direttore, per la propria quota di responsabilità, deve potersi avvalere della compensazione legale ad estinzione del debito risarcitorio, sino alla quota parte del condebitore solidale mentre la Corte di merito aveva ritenuto di escludere la compensazione invocata dal direttore, ritenendo che l’eccezione di compensazione fosse stata svolta nel solo interesse della banca .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 aprile – 15 ottobre 2019, n. 25918 Presidente Travaglino – Relatore Fiecconi Svolgimento in fatto 1. Con ricorso notificato per via telematica il 16/05/2017, M.S. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bologna, sezione civile, n. 275/2017, pubblicata il 01/02/2017, non notificata, con cui in sede civile è stato condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili F.C. , B.M. , F.F. e V.L. , vittime di un reato di appropriazione indebita così come riqualificato dal reato di truffa dalla Corte d’appello di Bologna in sede di appello penale -, commesso con plurime condotte nel primo semestre del 2001 e in concorso con un funzionario di banca, allora dipendente della filiale della banca di cui all’epoca era di direttore Cassa di risparmio di Ferrara , anch’essa chiamata a risponderne in sede civile. 2. La condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale emessa dalla Corte di merito consegue quindi a un’impugnazione innanzi al giudice di legittimità della sentenza penale di assoluzione del direttore di banca da parte delle sole parti civili, svolta nei confronti del medesimo direttore di banca e della Cassa di risparmio di Ferrara, quest’ultima quale responsabile civile. La Corte di cassazione, sezione penale, in quella sede aveva annullato la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, emessa a conferma della sentenza di primo grado, rinviando il giudizio alla corte d’appello civile per la decisione in merito alle statuizioni civili ex art. 622 c.p.c In particolare, la Corte di legittimità aveva annullato la sentenza di assoluzione ai soli effetti civili per difetto di motivazione sull’elemento soggettivo del reato, nonostante in atti fosse rinvenibile la presenza di indici denotanti quanto meno la presenza di un dolo eventuale del direttore di banca nelle operazioni di copertura bancaria prestate per le operazioni illecite commesse dal funzionario infedele, rinviando pertanto il giudizio alla Corte d’appello in sede civile. 3. Rilevava in proposito la Corte di legittimità che il direttore della filiale ha violato, coscientemente tutte le regole della prudente ed oculata gestione degli assegni, perché, come è precisato in motivazione, il giro di assegni, tanto più quando assume le dimensioni raggiunte dalla vicenda in esame quasi 4000 assegni nell’ultimo periodo rappresenta comunque una situazione anomala perché consente all’agente di ottenere delle risorse finanziarie di fatto, superando le linee di credito concordate, esponendo di regola ma non nel caso di specie perché alcuni di conti movimentati erano affidati la banca al rischio di andare incontro ad un danno patrimoniale infatti il meccanismo si basa sulla fiducia della banca che consente un prelievo o comunque una transazione sulla somma portata da un assegno prima di aver avuto conferma della effettiva disponibilità degli importi riportati nel titolo . Ciò nonostante, il sistema di controllo non ha funzionato ed il direttore ha continuato a tollerare lo svolgimento di operazioni anche quando ormai era evidente ictu oculi che qualcosa non funzionava vedi testimonianza Ca. . Il giudice, tuttavia, pur individuando gli elementi di devianza nella condotta del direttore della filiale, in modo contraddittorio non deduce dagli elementi acquisiti, la prova della malafede, neanche a titolo di dolo eventuale che pure si sostanzia nell’implicito riferimento alla prevedibilità dell’evento l’ammanco , limitandosi ad esaltare, quale unico elemento ispiratore della condotta, la scelta imprenditoriale di sostenere le imprese commerciali in dissesto, in attesa del finanziamento, ed in altra parte della motivazione, in modo illogico e contraddittorio, ad affermare che attraverso l’istruttoria dibattimentale non è stata acquisita la prova sicura che il direttore dell’agenzia fosse consapevole dell’attività illecita posta in essere dal Fr. , nè quindi che lo abbia deliberatamene favorito nella realizzazione del profitto criminoso. Anche la motivazione della sentenza d’appello è viziata, e non solo per l’improvvido rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado. Invero, la Corte di merito, dopo aver dato atto che il giro di assegni poteva sostenersi solo con il consenso degli operatori bancari ma di tutti e non del solo del M. afferma perentoriameente che ciò non costituisce prova della consapevolezza che, nel corso delle complesse operazioni di giro, il Fr. approfittasse per dirottare una parte dei denari verso se stesso e ciò perché è difficile comprendere perché la condivisione da parte del M. della medesime situazione si debba tradurre solo per lui in dolo di concorso . 4. La sentenza qui impugnata assumeva che fosse sussistente l’elemento soggettivo in capo al M. , sulla base delle argomentazioni indicate dalla Corte di cassazione e delle ricostruzioni fattuali rinvenibili nel giudizio penale, ove il piano dell’elemento oggettivo del reato era stato definitivamente accertato. Sotto il profilo della quantificazione del danno, procedeva alla sua liquidazione sulla base delle allegazioni effettuate in sede penale, senza ammettere ulteriori prove, e quantificava il danno sia patrimoniale che morale calcolato nella percentuale del 20% del danno patrimoniale , senza riconoscere la compensazione del credito del ricorrente con il credito della banca nei confronti delle parti civili, riconosciuta invece alla banca che in tal senso aveva eccepito. 5. Il ricorso è affidato a quattro motivi. Con controricorso le parti intimate banca responsabile civile e le parti civili hanno notificato separati controricorsi. In particolare la banca, quale litisconsorte necessario, svolge considerazioni adesive al ricorso principale le parti civili in epigrafe indicate hanno depositato ricorso incidentale per ottenere la riforma della sentenza nella parte relativa alla quantificazione del danno, liquidato in misura di molto minore rispetto alla indicazione espressa nel capo di imputazione. La questione, dopo una discussione in adunanza camerale, è stata rimessa alla pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica. Parte ricorrente ha notificato controricorso in replica al ricorso incidentale. Le parti hanno depositato ulteriori memorie. Il P.M. concludeva come in atti. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 392 c.p.c. e art. 622 c.p.p., e per violazione delle norme sulla competenza laddove la Corte di appello, eccedendo nella sua competenza di giudice del rinvio, ha ampliato la materia del contendere segnata nel giudizio penale ove dalle parti civili era stata chiesta in appello solo una condanna generica ai sensi dell’art. 539 c.p.p., e si è spinta così a provvedere sul quantum debeatur, mai richiesto nel precedente giudizio penale, ove era stata chiesta una condanna generica, e ciò in violazione anche delle norme sulla competenza del giudizio civile che avrebbe visto il giudice di primo grado come giudice competente, nonostante si trattasse di un giudizio chiuso di rinvio disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.p., in seguito a mancata pronuncia del giudice penale sugli effetti civili della sentenza di assoluzione. Le parti civili in replica deducono che sul punto la Corte di legittimità ha fissato il perimetro di competenza del giudizio di rinvio che non potrebbe essere più messo in discussione da quest’ultimo. La banca controricorrente aderisce alle pretese del ricorrente, precisando che in sede di giudizio penale era stata chiesta la condanna dell’imputato in solido con la banca sua preponente ad una provvisionale immediatamente esecutiva sul maggior danno da liquidarsi in separato giudizio secondo quanto previsto dall’art. 539 c.p.c. e che pertanto la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare i fatti alla luce della pretesa civile per come formulata in via generica in sede penale. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Nel giudizio penale di primo grado il coimputato Fr.Wa. era stato ritenuto responsabile del delitto di truffa aggravata e condannato, oltre che penalmente, anche civilmente a risarcire il danno subito dalle parti civili qui resistenti, da liquidarsi in separata sede, mentre il coimputato M.S. , direttore della filiale della banca tramite la quale aveva operato Fr.Wa. , era stato assolto perché il fatto non costituisce reato. In sede di appello, nei confronti dell’imputato impugnante Fr. veniva dichiarata l’estinzione del reato, previa derubricazione della fattispecie nel reato di appropriazione indebita, con conferma delle statuizioni civili, mentre veniva confermata la statuizione di assoluzione nei confronti del direttore della filiale di banca M.S. . Proposto ricorso per cassazione dalle parti civili, la Corte di cassazione con sentenza n. 1321/2011 del 29.11.2011, accoglieva il ricorso delle parti civili avverso la sentenza di proscioglimento del direttore di banca e annullava la sentenza impugnata ai soli effetti civili con rinvio alla Corte d’appello di Bologna quale giudice competente, per valore, in grado di appello. Con atto di citazione le parti civili chiedevano la condanna di M.S. e della banca, responsabile civile, al risarcimento danni, quantificandoli partitamente per ogni posizione riferita alle parti civili. La Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata rigettava le domande di F.C. e V.L. , mentre accoglieva in parte le domande di risarcimento di F.F. e B.M. e F.C. , fideiussore di entrambe per i debiti bancari contratti dalla tabaccheria gestita dalle due vittime del reato. 1.3. L’art. 622 c.p.p. consente alla parte civile che ottiene l’annullamento della sentenza nei suoi confronti una piena transiatio del procedimento avviato in sede penale sulla pretesa civile, rimasta pretermessa o non accolta nel giudizio penale, posto che in tali casi fermi gli effetti penali della sentenza il giudice di legittimità annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato , e quindi anche laddove, come nel caso in esame, ha accertato l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituisce reato. Tutto quello che occorre decidere in ordine all’azione civile esercitata nell’ambito del processo penale costituisce, quindi, l’oggetto del giudizio di rinvio, per sua natura chiuso. Difatti la rimessione è diretta al giudice civile competente per valore in grado di appello , in quanto sulla domanda civile un giudizio di merito è già stato espletato, non potendo la costituzione di parte civile essere effettuata dopo il compimento degli adempimenti introduttivi del dibattimento del giudizio penale di primo grado ex art. 79 c.p.p., cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 32930 del 20/12/2018 Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 15182 del 20/06/2017 . 1.4. Il suddetto principio opera in maniera equivalente su fronti diversi, a seconda dei casi. 1.5. Ove la parte civile abbia chiesto in sede penale il pieno accertamento dei danni, il giudice remittente non può comprimere la domanda civile, poiché l’art. 622 c.p.c. non gli attribuisce il potere di imporre a chi ha esercitato l’azione civile in sede penale in modo completo una scissione della decisione sull’an da quella sul quantum, costringendolo ex novo ad un processo ulteriore, e quindi a un incremento del tempo necessario per far valere compiutamente il proprio diritto, anche ove il giudice penale si sia limitato a una condanna generica. Nè, peraltro, è sostenibile che in tale situazione il danneggiato assuma una posizione differente da quella già assunta in sede penale. Neppure, per tale ragione, può sostenersi l’esistenza di una lesione del diritto di difesa della controparte, essendo stata anch’essa parte del giudizio penale in cui il danneggiato ha esercitato l’azione civile, essendo stata ritualmente posta nelle condizioni di difendersi dalla domanda della parte civile Cass. 20 giugno 2017, n. 15182 in senso conforme, Cass. 25 settembre 2018, n. 22570 e 20 dicembre 2018, n. 32930 . 1.6. Ove invece il danneggiato abbia chiesto in sede penale una condanna generica al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in separato giudizio, con eventuale provvisionale, non è parimenti sostenibile che egli possa assumere una nuova posizione o apportare del novum chiedendo la liquidazione del quantum al giudice del rinvio. Difatti, esercitando l’azione civile nell’ambito del giudizio penale, il danneggiato persegue la completa tutela del suo diritto esattamente come l’avrebbe potuta ottenere in sede civile, con l’unica eccezione giustificata dalla insufficienza probatoria della fattispecie di cui all’art. 539 c.p.p. specchio che riflette l’ipotesi dell’art. 278 c.p.c., con la differenza che il giudice penale deferisce ad altro giudice, quello civile, la seconda fase di accertamento già sottoposta al suo esame , tuttavia non applicabile nel giudizio di legittimità, dove sussiste una norma specifica, che è appunto l’art. 622 c.p.c. che restituisce l’azione civile al giudice d’appello. 1.7. In quest’ultimo caso, in effetti il giudice di merito può limitare ex art. 539 c.p.p. il giudizio sul quantum debeatur, già pienamente formulato, a una sentenza non definitiva di condanna che riserva l’accertamento del definitivo importo di quantum debeatur a un successivo giudizio pertanto, in tale situazione il giudice di rinvio deve scrutinare se la richiesta ricada in tale ipotesi particolare, che assegna al giudice penale di merito il potere di riservare a un successivo giudizio la decisione definitiva sul quantum già indicato nel suo preciso ammontare dalle parti, oppure in una richiesta di condanna generica tout court, con riserva ad altro giudizio la quantificazione dei danni. 1.8. Il giudice del rinvio, nel caso in esame, a fronte dei rilievi sollevati dai responsabili civili, ha delineato il perimetro della domanda civile sottoposta al suo scrutinio per come inizialmente proposta dalle parti civili, senza tener conto della limitazione alla condanna generica operata dal giudice penale nei confronti del coimputato, sull’assunto che ogni domanda civile, compresa quella relativa al danno non patrimoniale, fosse già stata pienamente avanzata nel giudizio di primo grado in sede di costituzione delle parti danneggiate quali parti civili. È dunque errato sostenere che la domanda civile fosse limitata a una condanna generica, posto che nel giudizio di rinvio, il danneggiato, si ritrova nella medesima posizione assunta allorché si è costituito quale parte civile. 1.9. Sulla base dei suddetti rilievi, in relazione alla fattispecie in esame occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto qualora la parte civile abbia infruttuosamente esercitato l’azione civile in sede penale, nel giudizio di rinvio disposto dal giudice di legittimità ex art. 622 c.p.p. in seguito ad annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il contenuto della domanda della parte civile non può essere nè compresso nè ampliato nè il giudice del rinvio può ammettere domande nuove orientate a ottenere la liquidazione del danno, ove in sede penale la parte civile abbia chiesto solamente una condanna generica, al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 539 c.p.p. riflettente l’ipotesi di pronuncia non definitiva di cui all’art. 278 c.p.c. con riserva al prosieguo per la liquidazione dei danni . 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione delle norme sulla competenza ex art. 392 c.p.c. e 622 c.p.p., laddove il Giudice del rinvio, in forza di un’errata valutazione del giudizio di rinvio, ha ritenuto di essere competente non solo sull’an debeatur, ma anche sul quantum della pretesa, la cui competenza spetterebbe invece al Tribunale di Ravenna, competente per materia, valore e territorio. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. La ratio della norma di cui all’art. 622 c.p.p. è concordemente individuata nell’esigenza di far cessare la giurisdizione del giudice penale sull’illecito civile, a lui deferita unitamente all’accertamento dell’illecito penale ai fini della condanna al risarcimento dei danni, qualora l’accertamento penale possa ritenersi definitivamente compiuto, onde il giudizio di rinvio davanti al giudice civile possa celebrarsi secondo le regole anche probatorie proprie del processo civile, derogando alla regola, enunciata dall’art. 573 c.p.p., secondo cui l’impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale. 2.3. Rileva in proposito rammentare come l’art. 622 c.p.p., il quale prevede la traslazione del giudizio civile nella sua naturale sede, sia stato ritenuto applicabile dalle Sezioni unite della Cassazione Sez. un., 18 luglio 2013, n. 40109, Sciortino anche nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso la sentenza con cui il giudice di appello, dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato o per intervenuta amnistia , abbia confermato le statuizioni civili senza motivare, a tal fine, in ordine alla responsabilità dell’imputato. L’interpretazione dell’art. 622 c.p.p. adottata nel 2013 dalle Sezioni unite penali di questa Corte appaiono in linea con la giurisprudenza civile di legittimità in punto di applicabilità, nel giudizio cd. di rinvio , delle regole del giudizio civile, tanto processuali quanto e soprattutto probatorie. 2.4. Viene infatti costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, soprattutto ai fini dell’individuazione del giudice competente, che il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale ai sensi dell’art. 622 c.p.p., è da considerarsi come un giudizio civile del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 c.p.c. e ss. Cass. 9 agosto 2007, n. 17457 in senso conforme, da ultimo, Cass. 20 dicembre 2018, n. 32929 . 2.5. In ordine al contenuto dell’atto di riassunzione, appare consolidato l’insegnamento di recente, v. Cass. 19 dicembre 2017, n. 30529 secondo cui l’atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio, poiché non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma ad una prosecuzione dei precedenti gradi di merito, non deve contenere, ai fini della sua validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati l’atto introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale riassunzione. Ne consegue che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione qualora pronunci su tutta la domanda proposta nel giudizio ove fu emessa la sentenza annullata e non sulle sole diverse conclusioni formulate con il suddetto atto di riassunzione. 2.6. Definitivamente superato appare, poi, l’iniziale -e non condivisibile-orientamento di questa Corte Cass. 19 gennaio 1996, n. 417, ripreso ancora, di recente, da Cass. 8 aprile 2015, n. 7004 , richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, secondo il quale il giudicato interno formatosi nei vari gradi del processo penale deve ritenersi operante nel giudizio civile di rinvio, allorché nel giudizio penale di merito il giudice si sia limitato a pronunciare condanna generica al risarcimento e la mancata liquidazione del danno non abbia formato oggetto di impugnazione in tal caso si è sancito non è consentito al giudice civile di appello, cui la causa sia stata rimessa a seguito di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, ampliare i limiti del decisum propri della sentenza impugnata, procedendo alla liquidazione del danno. 2.7. Tale orientamento, tuttavia, è stato messo in questione da un recente pronunciamento del 2017, seguito dalla successiva giurisprudenza, che ha più coerentemente affermato che, nell’ipotesi di annullamento ai soli effetti civili della sentenza penale contenente una condanna generica al risarcimento del danno, si determina una piena transiatio del giudizio sulla domanda risarcitoria al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale può procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell’omessa pronuncia sul quantum ad opera della parte civile, atteso che, per effetto dell’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale la quale estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 574 c.p.p., comma 4, deve escludersi che si sia formato il giudicato interno sull’azione civile, sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull’an da quella sul quantum Cass. 20 giugno 2017, n. 15182 in senso conforme, Cass. 25 settembre 2018, n. 22570 e 20 dicembre 2018, n. 32930 . 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione delle norme relative alla valutazione della prova in materia di danni da reato, al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. e artt. 392 e 393 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 40, 42 e 43 c.p. e artt. 192 e 533 c.p.c., laddove il Giudice di rinvio ha erroneamente opinato che la sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione penale ex art. 622 c.p.p., abbia avuto l’effetto di definire il giudizio sulla responsabilità civile, anche sotto il profilo della sussistenza dell’elemento psicologico del reato in capo al ricorrente, quindi addentrandosi inammissibilmente nella quantificazione del danno senza essersi pronunciato sull’an debeatur. Il ricorrente denuncia, in sostanza, che il giudice civile non abbia valutato ex novo e pienamente i fatti esaminati dal giudice penale e non abbia considerato gli effetti dati dal giudizio di cassazione con rinvio, regolato dall’art. 622 c.p.c., che ha privato di effetti di giudicato la sentenza penale riguardante gli effetti civili del reato. Il ricorrente, inoltre, sostiene che il giudizio civile avrebbe dovuto fondarsi sulle regole di giudizio valide per la responsabilità penale, soprattutto con riguardo alla valutazione del nesso causale, in ciò richiamando varie pronunce del giudice di legittimità rese in sede penale Cass.pen 45786/2016 Cass. pen n. 11193/2015 Cass. pen 5460/2013 . 3.1. Il motivo è infondato. 3.2. La Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento della pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso delle parti civili sotto il profilo della carenza motivazionale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E , indicando gli elementi fattuali da cui avrebbero dovuto dedursi la sussistenza di un dolo eventuale per il reato di appropriazione indebita, così come dalla medesima Corte territoriale diversamente derubricato dal reato di truffa aggravata , in capo al direttore della banca presso la quale erano stati emessi assegni circolari privi di provvista e incassati gli assegni senza rilievo di protesto per rilevanti importi, riferibili alle parti civili che li avevano emessi in bianco e consegnati al Fr. , che dopo l’incasso, anche in contanti, li aveva stornati su conti riferibili al Fr. o ai suoi familiari. 3.3. Nel caso di specie, il giudice investito della controversia civile in seguito a rinvio ex art. 622 c.p.p. deve rivalutare il fatto ex novo, evitando di fondare il giudizio secondo gli schemi già ritenuti illogici o insufficienti dal giudice di legittimità nel suo dictum in ordine alla valutazione fatta dal giudice penale. Pertanto, nel procedimento de quo, rileva la valutazione dell’elemento soggettivo del reato, potendo ritenersi per acquisita la sussistenza oggettiva dell’illecito penale non messa in discussione dalla Corte di legittimità, costituente il presupposto per la successiva valutazione dell’elemento soggettivo dell’illecito. La fattispecie in esame, in sostanza, integra un’ipotesi assimilabile a quanto già statuito dalla giurisprudenza riguardo al rinvio c.d. improprio o restitutorio alla Corte d’appello da parte del giudice di legittimità, che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale. In tale caso, pertanto, la Corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell’impugnazione avverso la sentenza del tribunale, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte Sez. 1 -, Ordinanza n. 31901 del 10/12/2018 Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 23314 del 27/09/2018 Sez. 6 2, Sentenza n. 4290 del 04/03/2015 . 3.4. Purtuttavia, data la peculiarità della transiatio dell’azione civile dalla fase penale a quella civile che è ad essa più connaturale, nella valutazione, il giudice di merito non deve sentirsi vincolato da eventuali indicazioni date dal giudice di legittimità in ordine al significato da attribuire ad alcuni elementi di prova, le quali assumono di necessità valore precipuamente orientativo perché, altrimenti, si finirebbe con l’ammettere un apprezzamento dei fatti precluso in sede di giudizio di legittimità. Cionondimeno, non è precluso al giudice di merito effettuare, nell’ambito della sua discrezionalità, un giudizio di responsabilità sulla falsariga di quanto deciso dai giudici di merito e dalla Corte di legittimità in sede penale, posto che l’illecito penale si sovrappone in parte all’illecito civile, nonostante quest’ultimo possa ricomprendere uno spettro più ampio di condotte umane, soprattutto sotto il profilo dell’elemento psicologico. 3.5. Nel caso in esame, la Corte di merito, richiamando il precedente di cui a Cass. sez. I., sentenza n. 16559/2005, ha applicato il canone secondo cui il giudice civile deve interamente rivalutare il fatto, ma può tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in sede penale, e non gli è vietato ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni . Per tale via, il giudice del rinvio ha dato conto del criterio seguito nella sua valutazione, del tutto corretto, assumendo come definitivamente accertato l’elemento oggettivo dell’illecito penale anche in capo al direttore di banca, mentre ha ritenuto la ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato sulla base delle medesime argomentazioni espresse dalla Corte di cassazione nell’annullare la sentenza di assoluzione di talché in un contesto di riconosciuta perfezione dell’elemento oggettivo, la di lui responsabilità ricorre anche ai fini risarcitori che occupano ai sensi dell’art. 652 c.p.p. . In tal modo la Corte di merito ha inteso affermare che, per le modalità inconsuete della condotta assunta dal coimputato nell’attività sostanziosa di cambio assegni allo sportello bancario, e per la posizione di garanzia assunta dal direttore di banca, vi erano elementi sufficienti per ritenere acquisita la prova che quest’ultimo fosse consapevole dell’attività illecita posta in essere dal coimputato nell’incasso di ingenti somme portate da 132 assegni bancari, emessi nel periodo dal 2 gennaio 2001 al 3 luglio 2001, dando l’assenso o il cd bene fondi per il pagamento di titoli pur sapendo che non vi era la copertura necessaria sui conti correnti intestati a B.M. e a F.F. , come desumibile dalla ricostruzione fattuale svolta dai giudici penali. 3.6. Per quanto riguarda i criteri di valutazione della responsabilità civile, ove si discute degli effetti civili risarcitori dell’illecito, che non implicano un’applicazione di sanzioni civili di natura afflittiva v. Corte Cost n. 63/2019 e Corte Edu su caso Engel , prevale l’indirizzo giurisprudenziale in base al quale il giudizio civile di responsabilità, in quanto completamente affrancato dal giudizio penale che si è celebrato in parallelo e che non è in grado di interferire con il giudizio civile di responsabilità da fatto illecito, avviato in sede penale e traslato in sede civile, segue le regole sue proprie, diverse da quelle penali in tema di nesso di causalità, dell’elemento soggettivo e di valutazione dei danni da risarcire, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15859 del 12/06/2019 Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008 Sez. 3, Sentenza n. 21619 del 16/10/2007 . In tal senso, vale quanto già sancito da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21619 del 16/10/2007, ove si è icasticamente indicato che nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità materiale la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale ove vale il criterio dell’elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla certezza consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio ispirato alla regola della normalità causale del più probabile che non esso si distingue dall’indagine diretta all’individuazione delle singole conseguenze dannose finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria e prescinde da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell’autore, la quale va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo colpevolezza nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il nesso causale tra il comportamento omissivo del sanitario che aveva ritardato di inviare il paziente presso un centro di medicina iperbarica e l’aggravamento delle lesioni subite dal paziente che probabilmente avrebbe potuto essere evitato. 3.7. Pertanto, anche sul piano dell’elemento soggettivo dell’illecito, in riferimento alla condotta di concorso nell’appropriazione indebita, addebitata al direttore di banca per esser venuto meno alle proprie funzioni di vigilanza in merito al comportamento anomalo assunto dal coimputato, delegato dalle vittime, nell’emissione o nell’incasso di assegni circolari o bancari di ingenti importi, privi di rilascio di bene fondi nonostante l’assenza di provvista sul conto corrente delle vittime, le valutazioni che debbono svolgersi sul piano della causalità e della colpa civile, come sopra detto, risultano meno rigorose di quelle richieste in sede penale per il reato di appropriazione indebita, oggettivamente accertato. 3.8. Difatti, ove l’azione civile sia stata esercitata in un processo penale per un reato doloso e la legge penale non preveda espressamente la punibilità del fatto anche a titolo di colpa come, ad esempio, per il reato di danneggiamento o di appropriazione indebita , in tali ipotesi, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., può essere fatto valere e il giudice può accogliere la domanda sulla base del il diverso elemento soggettivo della colpa in relazione all’art. 2043 c.c. o all’art. 2049 c.c., perfettamente fungibile con quello del dolo nell’illecito civile, a differenza che per i delitti art. 42 c.p., comma 2 cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15859 del 12/06/2019, in motivazione . Del resto, lo stesso ricorrente non ha indicato quali elementi, tra quelli considerati dal giudice del rinvio, avrebbero permesso una diversa valutazione sul piano della responsabilità civile, limitandosi ad affermare che il giudizio avrebbe dovuto essere guidato da criteri penalistici in ordine sia al nesso di causalità che all’elemento soggettivo del reato, il che non è condivisibile. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 185 c.p.p., comma 2, in relazione all’art. 2049 c.c., sulla responsabilità solidale da reato, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1302 c.c., in relazione agli artt. 1242 e 1292 c.c., laddove la Corte d’appello ha duplicato le voci di risarcimento in favore delle allora attrici e ha posto, tali somme, a carico del solo ricorrente in via esclusiva, omettendo di compensare il danno da risarcire con il debito dovuto alla Banca dalle parti civili. 4.1. Il motivo è fondato per quanto di seguito indicato. 4.2. In tema di estinzione delle obbligazioni, se la reciproca relazione di debito-credito trae origine da un unico rapporto, si è in presenza di una ipotesi di compensazione cd. impropria, in cui l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice anche d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l’autonomia dei rapporti e richiede l’eccezione di parte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12302 del 15/06/2016 Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 7474 del 23/03/2017 . 4.3. La Corte ha apoditticamente escluso che l’eccezione di compensazione, applicata alla banca come responsabile civile, avente un maggior credito nei confronti delle parti civili, potesse valere per il convenuto, ritenendo che l’eccezione fosse stata articolata nell’esclusivo interesse della banca, mentre è attestato che l’eccezione sia stata opposta da entrambi i convenuti. In più la Corte di merito non ha tenuto conto dell’obbligo di solidarietà ex lege ex art. 185 c.p.p., comma 2 che lega indissolubilmente l’obbligo risarcitorio del responsabile civile all’identico unico ed equivalente-obbligo risarcitorio del dipendente, con l’effetto di avere inammissibilmente duplicato il danno da risarcire. 4.4. Pertanto alla fattispecie in esame risulta applicabile l’art. 1302 c.c., per il quale ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo. Posto che le esposizioni delle parti civili nei confronti della banca erano di molto maggiori del debito risarcitorio complessivamente accertato, anche il direttore, per la sua quota parte di responsabilità, deve avvalersi della compensazione legale ad estinzione del debito risarcitorio, sino alla quota parte del condebitore solidale. Ricorso incidentale delle parti civili 5. Con il primo motivo, i ricorrenti incidentali denunciano la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 392 e 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., laddove la Corte d’appello, nel liquidare il risarcimento del danno in relazione alla condotta illecita di concessione di bene fondi ad assegni privi di copertura, in un’attività sostanziosa di cambio assegni allo sportello, con pagamento del titolo in contanti, senza alcuna registrazione delle operazioni nel sistema contabile della banca, ha rivalutato il fatto già giudicato nella sua oggettiva lesività, rilevando che valeva il giudicato formatosi nei riguardi del coimputato era stato prosciolto in secondo grado per estinzione del reato per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili ex art. 578 c.p.p. secondo i ricorrenti non vi era spazio per il giudice del rinvio per quantificare diversamente gli importi da corrispondere a titolo risarcitorio rispetto a quanto contestato nel capo di imputazione e accertato nei confronti del coimputato. 5.1. Il motivo è inammissibile. 5.2. Con riguardo al danno di cui deve rispondere il ricorrente e il responsabile civile si pone una questione di effetto riflesso del giudicato formatosi nei confronti del coimputato autore dell’illecito che può avere valore ed effetto di accertamento. In tal caso, infatti, si tratta di affermazione obiettiva di verità dei fatti con cui occorre che il giudice di merito si confronti Cfr. tra le tante Sez. 5 -Sentenza n. 12252 del 17/05/2017 . Tuttavia, nel caso specifico, la questione non si pone, poiché il coimputato è stato condannato al risarcimento con condanna generica ex art. 539 c.p.p., e il giudice penale ha riservato ad altro giudizio la quantificazione del danno effettivamente subito. 6. Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la Corte d’appello non si è attenuta alla sentenza del rinvio, in riferimento al danno come indicato nel capo di imputazione. Denuncia altresì che non siano state ammesse nuove prove. 6.1. Il motivo è inammissibile. 6.2. Il giudice del rinvio ha escluso parte dei danni per mancata allegazione delle prove si tratta di una valutazione di merito in riferimento alla quale non si pone una questione di erronea applicazione delle norme sulle prove o sugli oneri probatori inoltre, il capo d’imputazione certamente non costituisce una fonte di prova, ma racchiude un’ipotesi accusatoria, e dunque una valutazione, tutta da verificare in sede processuale. 7. Con il terzo motivo, i ricorrenti incidentali denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1944 c.c. e art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata disatteso la domanda risarcitoria di F.C. , fideiussore escusso per i debiti contratti dalle parti civili a causa della perdita di liquidità. La sentenza avrebbe confuso e sovrapposto i concetti di prevedibilità del danno e di causalità. 7.1. Il motivo è inammissibile. 7.2. La Corte di merito assume che il pregiudizio del fideiussore sia conseguenza dell’incapienza patrimoniale delle persone offese dal reato e che la escussione si risolve in un accadimento estraneo alla fattispecie delittuosa, con valutazione di merito che non è stata adeguatamente censurata. 7.3. In tema di responsabilità aquiliana, costituisce danno risarcibile qualunque pregiudizio che, senza il fatto illecito, non si sarebbe verificato, a prescindere dalla sua prevedibilità cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20932 del 16/10/2015 principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui un datore di lavoro aveva agito nei confronti del responsabile, e del suo assicuratore, di un sinistro stradale, nel quale aveva perso la vita un proprio dipendente, per essere risarcito del danno, pur non prevedibile secondo le regole statistiche della causalità, costituito dai maggiori contributi assicurativi successivamente richiesti dall’Inail in conseguenza del numero e dell’entità degli infortuni sul lavoro verificatasi nella sua impresa o a carico di essa . 7.4. Cessano di essere conseguenze gli sviluppi causali del tutto anomali. Mentre il danno del fideiussore potrebbe essere conseguenza dell’illecito subito dalle debitrici garantite moglie e figlia e il suo garante è chiamato a risponderne per via riflessa e immediata, in base al contratto di fideiussione che garantisce il creditore. Di una conseguenza imprevedibile del fatto illecito non può dirsi, per ciò solo, che non sia una conseguenza . 7.5. Tuttavia, la censura attiene a una valutazione di merito in ordine all’indifferenza della garanzia prestata in riferimento alle conseguenze gli indebitamenti dell’illecito, e dunque risulta del tutto scollegata alla ratio decidendi che ha assunto che il danno provato è in misura largamente inferiore al maggior credito maturato dalla banca per incapienza, parzialmente estinto in forza dell’operata compensazione, e pertanto la valutazione del giudice in tal senso è insindacabile. Sul punto, infatti, il fideiussore avrebbe dovuto dedurre, con maggiore specificità, per quale inadempienza è stato effettivamente escusso e quanto ha pagato in ragione delle inadempienze direttamente riferibili all’illecito accertato. 8. Con il quarto motivo, i ricorrenti incidentali denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 c.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la Corte d’appello ha compensato il credito risarcitorio delle parti offese con un credito azionato dalla Banca in via monitoria. 8.1. Il motivo è infondato per le stesse ragioni indicate in relazione al motivo n. 4 del ricorso principale. 9. Conclusivamente, la Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale e, decidendo nel merito, dichiara compensato il debito di M.S. , fino alla concorrenza del 50% della quota di responsabilità solidale della banca rigetta gli ulteriori motivi di ricorso principale e incidentale in ragione della complessità della vicenda e delle questioni trattate, compensa per intero le spese di lite tra le parti. P.Q.M. La Corte, accoglie il motivo n. 4 del ricorso principale e, decidendo nel merito, dichiara compensato il debito di M. , fino alla concorrenza del 50% della quota di responsabilità solidale della banca rigetta gli ulteriori motivi di ricorso principale e incidentale compensa le spese tra le parti Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.