Impatto con un basolo finito in mezzo alla strada: colpevole è l’automobilista

Respinta la richiesta risarcitoria nei confronti del Comune che viene ritenuto non colpevole per l’incidente. Decisiva la constatazione che, viste le condizioni di luogo e di tempo, il conducente avrebbe potuto facilmente evitare l’ostacolo, se fosse stato più diligente nella guida.

Brutta avventura per un automobilista che mentre è alla guida della propria vettura si ritrova davanti un basolo staccatosi dal cordolo stradale l’impatto è inevitabile. Per fortuna, però, i danni sono limitati al veicolo, mentre il conducente se la cava solo con uno spavento. Ricostruito l’episodio, però, l’uomo vede respinta la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del Comune. Decisiva per i giudici la constatazione che il contesto avrebbe consentito al guidatore di evitare facilmente l’imprevisto ostacolo, se solo fosse stato più diligente Cassazione, ordinanza n. 24125/19, sez. III Civile, depositata oggi . Colpa. Scenario dell’incidente è una strada nella provincia di Lecce. Lì, nel maggio del 2011, un automobilista non riesce ad evitare l’impatto con un basolo staccatosi dal cordolo della strada da lui percorsa. Secondo l’uomo, la disavventura e i danni riportati dalla vettura sono addebitabili alla responsabilità del Comune che, a suo dire, non avrebbe provveduto adeguatamente alla manutenzione e alla messa in sicurezza della strada. Questa visione è ritenuta corretta dal Giudice di Pace, ma respinta in modo netto dai Giudici del Tribunale, che, di conseguenza, escludono ogni ipotetica colpa a carico dell’ente locale. Vacilla fortemente perciò la richiesta di risarcimento presentata dall’uomo. Diligenza. E a dare il colpo di grazia alla domanda risarcitoria provvede ora la Cassazione, che conferma la decisione del Tribunale e ribadisce che l’incidente è attribuibile al comportamento del conducente . Più precisamente, viene evidenziato che le condizioni di tempo e di luogo , ossia mattina di maggio, condizioni di tempo buone, assenza di flussi di traffico contrari , avrebbero dovuto comportare da parte del conducente un adeguato livello di diligenza nella guida della vettura, con conseguente agevole preventiva individuazione dell’insidia costituita dal basolo staccatosi dal cordolo . In sostanza, a finire sotto accusa è proprio il conducente, poiché, secondo i Giudici, l’insidia era facilmente prevedibile e, quindi, evitabile con un adeguato grado di diligenza alla guida . Per questa ragione, nessun dito puntato sul Comune, che può così ritenere scongiurato il pericolo di dovere versare un corposo risarcimento all’automobilista.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 18 giugno – 30 settembre 2019, n. 24215 Presidente Amendola – RelatoreValle Fatti di causa Il Tribunale di Lecce, in difformità dal Giudice di Pace di Casarano, che aveva accolto la domanda proposta in primo grado, con sentenza n. 04246 del 2017, ha rigettato la domanda di Se. Pa. proposta ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura, conseguenti all'incidente stradale occorsogli in data 20 maggio 2011, mentre percorreva con la sua autovettura, strada Racale-Melissano, nel Comune di Melissano, a causa del disallineamento di un cordolo sul quale l'auto da lui condotta aveva impattato. Il ricorso del Pa. è articolato su due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Melissano. Il P.G. non ha formulato conclusioni. Non sono state depositate memorie per l'adunanza camerale. Ragioni della decisione Il primo motivo di ricorso è formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2051 cod. civ. La censura afferma che il Comune non aveva offerto prova alcuna dell'insorgenza del caso fortuito, con la conseguenza che il giudice dell'appello aveva errato nell'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. ritenendolo, viceversa, sussistente. Il secondo mezzo è proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Il mezzo afferma che il sinistro era stato, dalla sentenza del Tribunale, attribuito all'esclusiva responsabilità del danneggiato, con conseguente erronea applicazione dell'art. 1227, comma 2, cod. civ ed inoltre che non vi era stata alcuna valutazione, da parte della sentenza impugnata, della velocità alla quale l'autovettura del Pa. viaggiava al momento dell'impatto con il basolo staccatosi dal cordolo. I motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati. Essi sono entrambi inammissibili. La sentenza in esame ha ritenuto che il caso fortuito potesse essere ravvisato anche nel comportamento del conducente, in relazione alle condizioni della strada percorsa. Nella specie, l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito di per ciò solo incensurabile in sede di legittimità Cass. n. 15224 del 19/07/2005 è stato nel senso che le condizioni di tempo e di luogo - mattina di maggio, condizioni di tempo buone, assenza di flussi di traffico contrari, peraltro mai dedotti - avrebbero dovuto comportare, da parte del conducente, un adeguato livello di diligenza nella guida dell'autovettura, con conseguente agevole preventiva individuazione dell'insidia costituita dal basolo staccatosi dal cordolo. Sul punto il motivo all'esame non censura adeguatamente la ragione decisoria adottata dalla sentenza in scrutinio, che è coerente con il reiterato orientamento di questa Corte. Il mezzo, invero, ricostruisce tutta la vicenda in fatto e dal punto di vista processuale, ma non censura adeguatamente la sentenza del Tribunale, limitandosi ad affermare che vi sarebbe stata violazione dell'art. 2051 cod. civ. La sentenza in esame richiama coerentemente la giurisprudenza di legittimità ed evidenzia che date le condizioni di tempo e di luogo mattina, strada ampia, insussistenza di flussi veicolari contrari l'insidia era agevolmente prevedibile e, quindi, evitabile con un adeguato grado di diligenza alla guida Cass. n. 11946 del 16/05/2013 In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso . Questa Corte ha, altresì, affermato Cass. n. 23919 del 22/10/2013 che L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. . Il secondo mezzo è inammissibile avuto riguardo al n. 5 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. il fatto decisivo controverso non è in alcun modo individuato, in contrasto con la giurisprudenza formatasi in tema Sez. U n. 08053 del 07/04/2014 e più di recente Cass. del 12/10/2017 n. 23940 , secondo la quale La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. potendosi soltanto in via di mera congettura che si tratti della velocità alla quale viaggiava l'autovettura del Pa Lo stesso secondo motivo, nella parte riguardante l'interpretazione dell'art. 1227, comma 2, cod. civ. è, altresì, inammissibile laddove afferma che al Pa. era stata addebitata l'esclusiva responsabilità del sinistro, in quanto la sentenza impugnata ha, richiamando si veda segnatamente la pag. 3 la giurisprudenza in tema di prova del fortuito, implicitamente fatto riferimento alla responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro. La disamina delle doglianze mosse con l'appello incidentale è preclusa dalle superiori statuizioni Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, consistenti nell'inammissibilità dell'impugnazione, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.