Pedone viola le regole di condotta: ciò non basta a escludere del tutto la colpa dell’investitore

Il giudice di merito deve operare un bilanciamento logico ed apprezzabile delle condotte tenute da entrambe le parti coinvolte nel sinistro stradale, anche quando sia stata accertata la violazione della regola di condotta da parte del pedone, in quanto ciò non basta a escludere del tutto la colpa dell’investitore.

Questo il principio di diritto richiamato nell’ordinanza n. 22544/19 della Suprema Corte, depositata il 10 settembre. La vicenda. Il Tribunale di Locri confermava la pronuncia con cui il Giudice di Pace aveva respinto la domanda avanzata dall’attrice nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un investimento da veicolo rimasto ignoto. Ella, infatti, si trovava su una pubblica via e, mentre era intenta ad aiutare il padre durante le manovre di un parcheggio, veniva investita da un autofurgone che si era dileguato, omettendo di prestarle soccorso. Avverso tale decisione, la danneggiata propone ricorso per cassazione, deducendo, tra i diversi motivi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., laddove il Tribunale aveva ritenuto che nelle ipotesi di investimento di pedone non dovesse applicarsi tale norma, in quanto essa regolava solo i casi di scontro tra veicoli, e contestando l’affermazione per cui l’accertamento del suo comportamento valesse da solo ad accertare la sua esclusiva responsabilità nella causazione dell’investimento, senza valutare la responsabilità concorrente e l’eventuale graduazione di colpa rispetto alla condotta posta in essere dal veicolo investitore. Responsabilità concorrente. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, rilevando come in realtà la ricorrente non avesse censurato la dinamica dell’incidente, in quanto ella, nel chiedere la riforma della decisione impugnata, aveva contestato da una parte l’omesso esame della responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto, e dall’altra l’affermazione per cui il suo comportamento fosse di per sé sufficiente a fondare la sua esclusiva responsabilità. La sua doglianza, avente ad oggetto la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 1227 c.c. a causa dell’omessa motivazione circa il concorso di colpa delle parti coinvolte nel sinistro, risulta fondata, e ciò si riflette anche sull’erronea affermazione del Giudice in riferimento alla mancata applicazione dell’art. 2054 c.c. al caso concreto. A tal proposito, infatti, la Corte richiama il principio secondo cui in materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054 co.1 c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente . Da ciò consegue che l’accertamento della violazione della regola di condotta del pedone accertata e riconducibile nel caso di specie all’art. 190 c.d.s. , non è da sola sufficiente ad escludere la colpa dell’investitore, essendo imposto al giudice di operare un bilanciamento logico di entrambe le condotte lesive. Avendo il Giudice di merito omesso tale bilanciamento, alla luce del principio di diritto menzionato, la Suprema Corte accoglie anche per questo motivo il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti al Tribunale ai fini del riesame della controversia.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 5 luglio – 10 settembre 2019, n. 22544 Presidente Armano – Relatore Di Florio Ritenuto che 1. M.P. ricorre, affidanndosi a cinque motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Locri che aveva confermato la pronuncia del giudice di pace con la quale era stata rigettata la domanda da lei avanzata nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’investimento, da parte di un veicolo rimasto sconosciuto, mentre si trovava sulla pubblica via, intenta ad aiutare il padre in una manovra di parcheggio. 2. Ha resistito l’INA Assitalia Spa in qualità di compagnia designata dal FGVS. Considerato che 1. Con il primo ed il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce a. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c Assume che il Tribunale aveva falsamente ritenuto che alle ipotesi di investimento di pedone non si applicasse la norma invocata affermando che essa regolava soltanto le ipotesi di scontro fra veicoli e che l’accertamento del comportamento del pedone fosse sufficiente ad affermare la sua responsabilità, escludendo, senza alcuna valutazione, quella del veicolo investitore. b. la violazione e falsa applicazione dell’artt. 2697 c.c., art. 141 C.d.S., artt. 115 e 116 c.p.c. lamenta l’omessa valutazione delle prove da parte del giudice d’appello in quanto era stato affermato, contrariamente al vero, che la M. non aveva sporto denuncia-querela, laddove invece il documento era stato prodotto tempestivamente nel processo di primo grado assume altresì che in tal modo non erano state poste, a fondamento della decisione, le prove dedotte dalle parti, ed era stata erroneamente attribuita ad un fatto sconfessato dalla documentazione acquisita al processo rilevanza indiziaria a lei sfavorevole cfr. pag. 15 del ricorso . 1.1. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 c. la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 1227 c.c. lamenta l’omessa motivazione sulla censura proposta in appello avente ad oggetto la valutazione della responsabilità concorrente e della conseguente graduazione di colpa rispetto alla condotta del veicolo investitore d. la violazione dell’art. 345 c.p.c., per inosservanza del giudicato e del principio tantum devolutum quantum appellatum assume che il Tribunale aveva rimesso in discussione la dinamica del fatto senza che ciò fosse stato oggetto di censura ed in presenza, quindi, di una statuizione definitiva sulle modalità di svolgimento del sinistro, rimasta incontestata nella parte in cui era stato accertato che un furgone, rimasto sconosciuto, l’aveva investita mentre si trovava sulla strada, dileguandosi successivamente e. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 deduce che il Tribunale, dopo aver ritenuto provato il fatto e le lesioni, aveva argomentato in modo contraddittorio ed illogico. 1.2. I motivi, strettamente interconnessi, devono essere congiuntamente esaminati alla luce di una breve sintesi degli aspetti fattuali della vicenda. 2. M.P. , mentre si trovava, come pedone, sulla strada pubblica intenta a coadiuvare il padre in una manovra di parcheggio, era stata investita da un autofurgone rimasto non identificato che si era dileguato, omettendo di prestarle soccorso. 2.1. Dall’urto aveva riportato lesioni personali per il risarcimento delle quali aveva evocato in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Locri, il Fondo Garanzia Vittime della Strada da ora FGVS la domanda era stata rigettata in quanto le risultanze istruttorie avevano consentito di affermare che, pur accertato l’investimento da parte del veicolo rimasto non identificato, la condotta imprudente della M. , consistente nell’essersi intrattenuta sulla strada senza che ve ne fosse alcuna necessità ed in presenza di traffico, consentivano di ritenere che ricorresse la violazione dell’art. 190 C.d.S. e che tale condotta aveva avuto esclusiva efficienza causale in relazione all’evento. 2.2. Il Tribunale di Locri ha respinto impugnazione proposta, affermando, in sintesi, che l’istruttoria svolta non consentiva di ritenere che le lesioni subite dall’appellante potessero essere riconducibili ad un sinistro stradale cagionato dalla condotta dolosa o colposa di conducente di autoveicolo rimasto non identificato cfr. pag. 3 II cpv della sentenza impugnata in quanto a. la M. non aveva presentato denuncia - querela in merito ai fatti b. ella non aveva chiesto l’immediato intervento delle autorità di polizia stradale c. il nome dei testi era stato indicato solo a due anni di distanza dall’evento e la CTU non aveva riconosciuto postumi invalidanti nè che ricorresse il nesso causale fra le lesioni riportate e la dinamica del sinistro. 2.3. Il Tribunale ha concluso affermando che le risultanze istruttorie non avevano assolutamente permesso di verificare che l’unico soggetto responsabile nella causazione del sinistro fosse stato il conducente del veicolo rimasto sconosciuto, sulla premessa che l’art. 2054 c.c., si poteva applicare esclusivamente nell’ipotesi di scontro fra veicoli, con la conseguenza che la responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto doveva essere accertata secondo la regola generale contenuta nell’art. 2043 c.c. cfr. pag. 5, cpv. 2 e 3 della sentenza impugnata . 3. Tanto premesso, il ricorso è fondato. Il terzo, quarto e quinto motivo, proposti con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, riferiti alla nullità della sentenza per illogicità della motivazione, ricomprendono anche gli altri e ne costituiscono l’antecedente logico. 3.1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che la dinamica del sinistro, effettivamente, non era stata censurata dall’appellante che, nel chiedere la riforma della sentenza impugnata, aveva espressamente contestato, da una parte l’omesso esame della responsabilità, esclusiva o concorrente, del conducente dell’autocarro rimasto non identificato e, dall’altra, la statuizione che il comportamento del pedone investito fosse, di per se, sufficiente ad affermare la sua esclusiva responsabilità. 3.2. A fronte di ciò ed in assenza di specifica censura sulla ricostruzione dell’evento e sull’esistenza del fatto storico, il Tribunale ha affermato che non poteva ritenersi che le lesioni patite dalla M. fossero riconducibili ad un sinistro stradale cagionato dalla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo rimasto non identificato, con ciò rivisitando la dinamica del fatto che era stata definitivamente accertata ed ha aggiunto che tale convincimento si basava su elementi istruttori che devono, invece, effettivamente ritenersi esclusi dalle evidenze processuali. 3.3. Infatti, risulta fondato il rilievo prospettato con riferimento alla violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’applicazione dell’art. 1227 c.c., circa l’omessa motivazione sul concorso di colpa delle parti coinvolte nell’incidente. Ciò ridonda anche sull’erronea statuizione oggetto del primo motivo di ricorso con riferimento alla violazione dell’art. 2054 c.c., la cui applicazione, per le ipotesi di investimento del pedone, è stata erroneamente esclusa dal Tribunale. Questa Corte infatti, ha avuto modo di chiarire che in materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente cfr. la più recente Cass. 2241/2019, ma in termini anche Cass. 5399/2013 Cass. 24472/2014 in buona sostanza la violazione della regola di condotta del pedone, accertata nel caso di specie ed ascritta all’art. 190 C.d.S., non è sufficiente ad escludere del tutto la colpa dell’investitore ed impone al giudice di merito di operare un logico ed apprezzabile bilanciamento di entrambe le condotte lesive. 4. E, tanto premesso, indiscusso che il danneggiato debba dare prova degli elementi costitutivi della sua domanda, costituiti dal fatto storico occorso e dal nesso causale fra esso ed il danno subito, si osserva che il convincimento del Tribunale risulta fondato su fatti processuali contraddetti dalle evidenze, in relazioni alle quali le censure proposte risultano fondate, prendendo le mosse proprio dal principio sopra richiamato. 4.1. In primo luogo, infatti, pur essendo indicato soltanto come elemento indiziario del complessivo ragionamento volto a mettere in dubbio la fondatezza della domanda, si rileva che il Tribunale ha erroneamente affermato che la M. non aveva presentato denuncia-querela in merito ai fatti di causa tale statuizione risulta contraddetta dall’esame del documento indicato nel secondo motivo di ricorso cfr. pag. 15, in cui si richiama il doc. V versato in questo giudizio, tempestivamente prodotto nel fascicolo di primo grado All. 2 del relativo fascicolo consistente nella denuncia querela ricevuta dall’autorità di polizia circa un mese dopo il fatto oggetto della controversia in esame. 4.2. Il Collegio ritiene che tale contraddizione, pur non riferita ad un fatto decisivo per la soluzione della controversia in relazione ai principi richiamati dallo stesso Tribunale cfr. Cass. 3019/2016 , rappresenti, tuttavia, un vizio logico del percorso seguito anche perché la circostanza è stata collocata nella parte iniziale dell’impianto motivazionale. 4.3. In secondo luogo - e ciò risulta, invece, decisivo - il Tribunale ha fondato il suo convincimento affermando anche che il nome dei testi era stato indicato solo a due anni di distanza dall’evento e la CTU non aveva riconosciuto postumi invalidanti nè il nesso causale fra le lesioni riportate e la dinamica del sinistro. Tali statuizioni configurano una motivazione contrastante con le evidenze processuali, con violazione dell’art. 115 c.p.c 4.4. Infatti le conclusioni della CTU, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, affermano che le lesioni refertate e successivamnete certificate possono essere obiettivamnete riconducibili alla dinamica del fatto dannoso come risultante dagli atti cfr. doc. VII prodotto, quarta pagina , con ciò esprimendosi in modo opposto a quanto riportato in motivazione. 4.5. Ancora, il rilievo attribuito alla mancata indicazione del nominativo dei testimoni alla compagnia di assicurazione nella fase stragiudiziale contrasta, in modo illogico, con la successiva valorizzazione della loro deposizione volta a confermare la posizione della danneggiata sulla strada da ciò, tuttavia, il giudice d’appello non ha tratto, in termini motivazionali, alcuna conclusione coerente in relazione ad una graduazione di responsabilità che tenesse conto anche della necessaria valutazione della condotta del veicolo investitore. 5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Locri in persona di un diverso giudice per il riesame della controversia alla luce del principio di diritto sopra evidenziato. 5.1. Il Tribunale di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Locri nella persona di diverso giudice per il riesame della controversia e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.