Zuffa tra cani, uno dei proprietari cade e muore: responsabile l’altro proprietario

Erroneamente i Giudici del merito avevano escluso il nesso di causa considerando lo strattonamento dato dal proprio cane come causa sopravvenuta ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p

Così ha deciso la Terza Sezione della Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 21772 del 29 agosto 2019. Il caso. A passeggio con la moglie e il loro cane di razza siberiana husky tenuto al guinzaglio avevano incontrato lungo la strada una signora con un cane meticcio di piccola taglia, tenuto libero. Quest'ultimo si era dapprima avventato contro l'husky e quindi aveva addentato la caviglia della moglie. Nel tentativo di aiutarla il marito, ricevendo nel frattempo uno strattone” dal proprio husky, aveva perso l'equilibrio e, caduto a terra sbattendo violentemente la testa, aveva perso i sensi, decedendo dopo due giorni di ospedale. Sia il Tribunale di Padova che la Corte d'Appello di Venezia avevano rigettato la domanda di risarcimento proposta, ai sensi degli artt. 2052 e/o 2043 c.c., dalla vedova, dalle figlie e dai fratelli dell'uomo, ritenendo non dimostrata l'esistenza di un nesso causale tra la caduta, che poi aveva portato al decesso, ed il comportamento tenuto dal meticcio. I danneggiati hanno quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza, in particolare denunciando un c.d. vizio di sussunzione relativamente all'applicazione della regola della causalità del fatto nella ricostruzione dell'illecito. Sbagliato suddividere la vicenda in momenti diversi. Anzitutto la Cassazione ha ricordato come il vizio di sussunzione anche detto rifiuto di sussunzione sia sotteso al vizio di falsa applicazione previsto nel n. 3 dell'art. 360 c.p.c Tale vizio, infatti, si configura allorquando il giudice di merito dopo aver individuato e ricostruito la quaestio facti abbia proceduto a ricondurre quest'ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad un'altra cui sarebbe in realtà stata riconducibile oppure si sia rifiutato di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cui sarebbe stata riconducibile o, ancora, non abbia ricondotto ad una qualunque fattispecie giuridica astratta, mentre ve ne sarebbe stata una cui avrebbe potuto essere ricondotta. D'altra parte, già le Sezioni Unite, nella sentenza n. 5/2001, avevano chiarito come in tema di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta ricostruire la portata percettiva della norma ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell'ipotesi normativa . Nel caso di specie, dunque il motivo di censura riguardava la correttezza dell'apprezzamento della questio facti come ricostruita dal giudice del merito alla stregua delle norme generali in tema di nesso causale, e cioè in base alle norme degli artt. 40 e 41 c.p. applicate a una fattispecie causale da valutarsi alla stregua dell'art. 2052 c.c La Terza Sezione ha ritenuto fondata la critica e conseguentemente accolto il ricorso. Posto che l'evento della zuffa canina si era composto di una fase iniziale in cui il cane meticcio si era rivolto contro l'husky e ed una seconda fase evoluzione della prima in cui l'attenzione del meticcio si era rivolta alla caviglia della moglie dell'uomo, secondo il ragionamento della Cassazione il giudizio in diritto ai sensi degli art. 40 e 41 si sarebbe dovuto compiere apprezzando se la rilevanza causale del primo e del secondo comportamento del meticcio si fosse spezzata sulla base delle previsioni di cui all'art. 41, comma 1 e 2, c.p., e, quindi, dell'intervento, secondo la norma del comma 2, di una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso della caduta e quindi della morte. Secondo gli Ermellini ha sbagliato la corte territoriale ha collocare sia il fatto della vittima che aveva afferrato il proprio husky per il collo nel tentativo di tirarlo con il guinzaglio presso di sé e far così cessare la rissa canina sia quello del suo cane ovvero lo strattonamento da cui poi è derivata la caduta nell'ambito dell'art. 41, comma 2, c.p, e cioè considerarli come cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare la caduta e la conseguente morte, privando dunque di efficienza causale il precedente comportamento del meticcio ovvero l'attacco all'Husky e il morso alla caviglia . In realtà, tanto il comportamento del de cuius quanto quello dell'Husky non sono apprezzabili come cause sopravvenute rispetto al comportamento tenuto dal meticcio dopo la cessazione dell'attacco all'Husky, essendo il primo una causa simultanea rispetto ad essa ed antecedente rispetto all'attacco alla caviglia della moglie, ed il secondo simultaneo rispetto a quest'ultimo e successivo solo rispetto alla cessazione dell'attacco all'animale. Di conseguenza, tali caratteristiche avrebbero dovuto indurre il giudice di merito ad escludere la loro configurabilità come cause sopravvenute agli effetti dell'art. 41, comma 2, c.p. e collocarli invece nell'ambito della previsione del comma 1 del predetto articolo. Ritenendo dunque tanto la condotta del de cuius quanto quella del suo Husky preordinate al fine di fronteggiare e neutralizzare le conseguenze del fatto illecito originante dal comportamento del meticcio, la Cassazione ha ritenuto impossibile escludere il nesso di causalità. Conseguentemente spetterà ora al giudice di rinvio valutare nuovamente la vicenda, che, ferma, l'esclusione dello interruzione di nesso causale potrà anche essere valutata ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ovvero mettendo in rilievo eventuale rilevanza causale concorrente del comportamento della vittima nell'esercitare il potere di controllo sul suo cane ed il modo di essere dello stesso comportamento di quest'ultimo. Inoltre la Corte di rinvio dovrà anche considerare che la proprietaria del meticcio aveva l'obbligo scaturente dal regolamento di polizia urbana del Comune, di condurre al guinzaglio il proprio cane.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 11 dicembre 2018 – 29 agosto 2019, n. 21772 Presidente Amendola – Relatore Frasca Rilevato che 1. Z.L. vedova del defunto D.P. , D.A. ed D.E. figlie del de cuius , Do.Fe. , D.R. , Do.An. fratelli del de cuius , nonché, quali coeredi di D.G. fratello del de cuius , D.M. , D.F. e R.A. , hanno proposto ricorso per cassazione contro Za.Gi. e Zurich Insurance Company S.A., avverso la sentenza n. 2469 del 22 ottobre 2015, con la quale il Tribunale di Padova aveva rigettato la domanda, proposta nel novembre del 2006 da essi ricorrenti contro la Za. unitamente ad altri fratelli del de cuius, per ottenere - ai sensi dell’art. 2052 e/o 2043 c.c. - il risarcimento dei danni subiti a causa della morte di D.P. , avvenuta il 4 luglio del 2003, allorquando, durante una passeggiata con la moglie con il loro cane di razza Siberian Husky al guinzaglio si erano imbattuti nella Za. , che in bicicletta si accompagnava al proprio cane di piccola taglia senza tenerlo al guinzaglio. Nella circostanza, essendosi quest’ultimo avventato contro l’husky, il de cuius, nel tentativo - secondo quanto riferisce nello svolgimento del processo la sentenza impugnata - di mettere fine alla zuffa canina, era caduto battendo violentemente la testa, rimanendo incosciente e due giorni più tardi era deceduto presso l’ospedale in cui era stato ricoverato. 2. Il Tribunale di Padova, come si evince dalla sentenza presente come Allegato A nel fascicolo di parte di appello dei ricorrenti la cui lettura dà conferma di quanto riassuntivamente riferisce la sentenza qui impugnata e di quanto esposto dai ricorrenti - dopo avere esposto che gli attori premettevano che in data alle ore 19.40 circa la sig.ra Z.L. si era recata con il marito ed il cane, un Siberian Husky a fare una passeggiata lungo via omissis , quando era uscita in bicicletta, da un ingresso laterale di un hotel, la convenuta e, assieme a lui, il suo cane meticcio di piccola taglia che aveva iniziato ad abbaiare e a tentare di mordere l’husky e che il meticcio aveva quindi addentato la caviglia della sig.ra Z. ed il marito, nel tentativo di aiutarla, aveva perso l’equilibrio ed era caduto a terra, sbattendo violentemente la testa dove era poi deceduto, nonché rilevato che si costituiva Za.Gi. chiedendo il rigetto della domanda precisando che la caduta del sig. Donato era stata provocata da un incontrollato movimento, non causalmente collegato al comportamento dell’animale di sua proprietà e, altresì dato atto della costituzione della società assicurativa chiamata in causa, enunciava la seguente motivazione Ritiene questo Giudice che la domanda attorea non sia fondata e non possa trovare accoglimento. Osserva questo Giudice come parte attrice non abbia dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità o concausalità tra la caduta del sig. D. , che ha poi portato al suo decesso, e il comportamento tenuto dal cane di proprietà della sig.ra Za. . Va ricordato che la responsabilità ex art. 2052 c.c. invocata da parte attrice, prevista a carico del proprietario dell’animale in relazione ai danni cagionati allo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danni, che presenti i caratteri dell’imprevedibilità, dell’inevitabilità e dell’assoluta eccezionalità all’attore pertanto compete solo di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nel custodire l’animale Cass. 11570/09 e Cass. 9037/10 . Nel caso di specie la dinamica dell’accaduto si evince con chiarezza dal rapporto presente in atti redatto dai c.c. di Abano Terme. Nel rapporto infatti, dalle deposizioni rese dalla stessa sig.ra Z. e da una testimone all’accaduto, si precisa che i signori D. e Z. stavano percorrendo via omissis e il sig. D. aveva al guinzaglio il proprio cane di razza siberian husky , allorquando era uscita da un entrata laterale di un albergo la signora Za. in bicicletta seguita dal proprio cane meticcio di piccola taglia, senza guinzaglio e museruola, che si era avvicinato subito al cane del D. iniziando ad abbaiare, aggredendolo. Il meticcio aveva poi aggredito la sig.ra Z. , mordendola alla caviglia destra, la quale si era poi allontanata di corsa, come da lei stesso dichiarato. Il sig. D. , che aveva al guinzaglio il proprio cane, nel tentativo di allontanarsi dal luogo ove poco prima l’husky si era azzuffato con quello della sig.ra Za. , era scivolato cadendo rovinosamente a terra. Tale dinamica è stata confermata dalla teste oculare che ha dichiarato che il D. teneva al guinzaglio il proprio cane e, non riuscendo a controllarlo per l’energia dell’animale, perdeva l’equilibrio e cadeva a terra. Ciò premesso, appare chiaro che in realtà la caduta del sig. D. fu causata dal proprio cane egli infatti nel tentativo di controllarlo e di allontanarlo con il guinzaglio, è scivolato all’indietro, rimanendo ferito gravemente al capo. Ne consegue che il precedente litigio tra cani, provocato sicuramente dalla presenza del meticcio senza guinzaglio, in realtà non è stata causa, ma solo occasione in cui è verificata poi la caduta che ha avuto una causa eziologica indipendente, ed è stata causata dallo scivolamento conseguente al tentativo di allontanare il proprio cane, che opponeva una forte resistenza, tirandolo con il guinzaglio, quando, tra l’altro, l’altro cane si era già allontanato. Ne consegue che non può essere configurata alcuna responsabilità ex art. 2050 sic c.c. in capo all’attrice e la domanda svolta dagli attori andrà respinta. . 3. La corte territoriale veneziana a sua volta ha così motivato È necessario, innanzitutto, pronunciarsi sulla mancata ammissione delle istanze istruttorie, lamentata con il settimo motivo di gravarne. La censura è infondata. Atteso che solo gli stessi protagonisti, nonché l’unica testimone della vicenda, hanno potuto avere diretta ed immediata conoscenza dei fatti e che le circostanze di cui si discute risultano già ampiamente accertate attraverso le dichiarazioni rese da questi soggetti ai Carabinieri, ulteriori istanze istruttorie devono ritenersi superflue. Con i primi due motivi di gravarne parte appellante lamenta l’errata ricostruzione della dinamica del sinistro. Ritiene, infatti, che il giudice di primo grado abbia violato l’art. 115 c.p.c., basando la propria decisione su circostanze non provate dalle parti in causa, nè tantomeno pacificamente ammesse da quest’ultime. Tale questione merita di essere trattata in uno con la valutazione circa l’esistenza del nesso causale, che costituisce il nucleo del terzo e quarto motivo di gravarne. Le censure sono infondate. La Z. nel verbale di sommarie informazioni rese ai carabinieri dichiara quanto segue il meticcio di proprietà della Za. ad un certo punto ha mollato la presa sul mio cane, e poi si è avventato su di me azzannandomi alla caviglia destra . La Za. a sua volta dichiara La donna, padrona dell’altro cane, per dividere gli animali ha percosso con una bacchetta o rametto il mio cane, il quale le ha ringhiato contro. In seguito, ho visto l’uomo afferrare il suo cane, ossia il siberian husky, e non il mio, per il collo per tirarlo con il guinzaglio presso di sé . Dall’incrocio di queste dichiarazioni è possibile dedurre che, allorquando il D. decideva di afferrare il proprio cane per il collo e trarlo a sé con il guinzaglio, la zuffa tra i cani era in realtà già terminata ed il meticcio si era diretto contro la Z. . Comunque, anche ammettendo che il cane piccolo stesse ancora ringhiando contro l’husky e non si fosse allontanato è decisiva la circostanza che a far perdere l’equilibrio alla vittima è stato il cane di proprietà del D. . La dinamica è confermata anche dalla testimone L. che, pur avendo assistito alla sola fase finale della scena, sostiene di aver visto un uomo con un cane al guinzaglio che tutto ad un momento, probabilmente per redimere l’animale cadeva a terra perdendo l’equilibrio . Come correttamente osservato dagli appellanti, è vero che la teste non ha espressamente fatto riferimento all’energia dell’animale, ma il giudice di primo grado ha ben potuto trarre tale informazione dall’esposizione complessiva emergente dal rapporto. Peraltro, la circostanza risulta di scarsa rilevanza pratica, in quanto appare certo che il D. ha perso l’equilibrio proprio nel tentativo di trarre a sé il proprio cane. Quanto all’assunto secondo cui il D. non sarebbe propriamente scivolato , ma avrebbe solo perso l’equilibrio, rileva la Corte che la differenza tra le due espressioni non incide in alcun modo sulla reale comprensione della dinamica dei fatti, in quanto la perdita dell’equilibrio ha comunque determinato la caduta a terra e le tragiche conseguenze che ne sono derivate. Gli appellanti censurano l’impugnata sentenza laddove si afferma che il D. nel tentativo di allontanarsi dal luogo della zuffa quando invece la Z. dichiarato che il D. era caduto nell’intento di allontanare con il guinzaglio il suo cane . Rileva la Corte che si tratta di una mera imprecisione fra l’altro rettificata nel prosieguo della sentenza che non ha alcuna incidenza sul nocciolo della questione e cioè che fu proprio il tentativo di allontanare il cane a far perdere l’equilibrio al D. . È provato pertanto che la caduta fu determinata solo dallo strattonamento da parte dell’husky. Ne consegue che la condotta del cane dello stesso D. si pone come unica ed esclusiva causa dell’evento, idonea da sola a determinare la perdita dell’equilibrio e la caduta a terra, senza che la precedente zuffa con il meticcio avesse provocato alcun danno alla persona del D. o agli animali. Il comportamento del meticcio, perciò, è stato superato sul piano causale dal comportamento del cane di proprietà del D. , fino a ridursi a semplice occasione del prodursi dell’evento dannoso. Questa Corte ritiene dunque che non sia stata raggiunta la prova circa l’esistenza del nesso di causalità tra il comportamento del meticcio e l’evento dannoso. Dette ragioni escludono anche la possibile rilevanza di un concorso di colpa del danneggiato, il cui mancato rilievo da parte del tribunale è censurato m via subordinata con il quinto motivo di gravarne. Con il sesto motivo di gravarne parte appellante lamenta il mancato esame della condotta della convenuta sotto il profilo dell’art. 2043 c.c. A questo proposito parte appellante cita la pretesa violazione del Regolamento del Comune di Montegrotto che prescriverebbe di condurre i cani a passeggio dotati di guinzaglio e di museruola. Come previsto dallo stesso regolamento, tuttavia, tale norma si applica solo laddove l’animale appartenga a razze notoriamente aggressive e sempre quando sia di taglia grande, ma nessuna delle due circostanze si verifica nel caso in esame. Risulta quindi che non vi era alcun obbligo a carico della convenuta di condurre il proprio cane al guinzaglio. Anche se così non fosse tuttavia, il solo riferimento ad uno stato contravvenzionale in cui si trovi il convenuto non vale da solo a determinare la responsabilità di quest’ultimo. Inoltre, come rilevato in sede penale con il provvedimento di archiviazione vi sono ragionevoli dubbi sul fatto che se la Za. avesse avuto il cane a guinzaglio non vi sarebbe stata zuffa e, comunque, nessuna necessità di trattenere i rispettivi cani sic e quindi dubbi sul fatto che il suo comportamento omissivo abbia costituito condizione necessaria per la grave caduta . In ogni caso decisiva ed assorbente è la rilevata mancanza del nesso causale, presupposto indispensabile anche per la responsabilità ex art. 2043 c.c., che di per sé rende superfluo l’esame di un’eventuale condotta colposa. Per quanto riguarda poi la mancata diligenza della Za. concretatasi nel non scendere dalla bicicletta, si rileva che tale condotta non ha potuto influire in alcun modo sul comportamento del Siberian Husky, che si configura come causa esclusiva della caduta. . 4. Al ricorso per cassazione ha resistito con controricorso la società intimata, mentre la Za. non ha svolto attività difensiva. 5. Essendo state ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., è stata fissata l’odierna adunanza della Corte e del relativo decreto è stata data comunicazione al Pubblico Ministero presso la Corte e ai difensori delle parti. 6. Le parti hanno depositato memorie, mentre il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Considerato che 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 c.c., sotto il profilo del mancato accertamento del nesso di causalità tra l’aggressione del cane della resistente Za.Gi. e l’evento dannoso violazione rilevante anche agli effetti degli artt. 40 e 41 c.p. art. 360 c.p.c., n. 3 . L’illustrazione inizia assumendo che gli artt. 2051 e 2052 c.c. pongono una disciplina speciale rispetto al disposto generale dell’art. 2043 c.c. , là dove imputano il fatto delle cose e degli animali non al custode in colpa, ma al custode in quanto tale, salva la prova del caso fortuito, ossia la prova di un fatto positivamente determinato con la forza di unica causa dell’evento dannoso b una volta accertato, con effetto - ormai - di giudicato, che il cane dei resistenti ha causato la zuffa dalla quale è seguito l’evento dannoso, la prova dei convenuti avrebbe dovuto avere ad oggetto il fatto della natura, il fatto del terzo o il fatto del danneggiato c viceversa, le uniche circostanze incontrovertibili, oltre al morso del meticcio alla caviglia destra della Z. sarebbero state che D.P. , per proteggere se stesso e sua moglie, ha inteso sottrarre il proprio cane dalla zuffa provocata dal cane della resistente Za. , che procedeva senza guinzaglio e senza museruola”. Attese tali circostanze di fatto si sostiene che sarebbe incomprensibile che il giudice di merito abbia potuto ritenere che la morte di D.P. sia stata soltanto occasionata e non causata dalla zuffa canina . La decisione si porrebbe in chiaro contrasto con le più elementari regole legali della causalità di fatto e, nella sussunzione del fatto alla fattispecie, il giudice del merito avrebbe commesso un errore di diritto . 1.1. Dopo tali premesse si evoca il precedente di cui a Cass. n. 15751 del 2015 come rilevante ai fini dell’esame del ricorso e se ne riporta la motivazione assumendo che il ragionamento colà svolto sarebbe ripetibile nella fattispecie. 1.2. Si evoca, quindi, per discutere il modo in cui la corte territoriale ha applicato il rapporto fra causalità e occasionalità, la motivazione con cui la sentenza impugnata ha riferito delle dichiarazioni rese dalla Z. e dalla Za. ai Carabinieri per desumerne che allorquando il D. decideva di afferrare il proprio cane per il collo e trarlo a sé con il guinzaglio, la zuffa tra i cani era già terminata ed il meticcio si era già diretto contro la Z. . Quindi si fa riferimento a quella ulteriore enunciata di seguito a partire dal rigo 20 della pagina 7 della sentenza con l’inciso iniziale comunque, anche ammettendo che il cane piccolo stesse ancora ringhiando contro l’hushy e non si fosse allontanando e fino al rigo 17 della pagina 8. 1.3. La critica all’evocata motivazione è svolta assumendo che, una volta considerato che il morso del meticcio alla caviglia destra della Z. , risulta provato dal certificato ospedaliero in atti, dallo stesso testo della sentenza impugnata sopra letteralmente riportato si evince che la zuffa canina era tutt’altro che terminata nel momento in cui il meticcio della Za. morse la Z. e che, invece, ancora perdurava, allorquando il D. cercò di trarre a sé il suo husky per allontanarlo dall’antagonista e ciò perché se, nella zuffa canina, è stata coinvolta e morsa anche la moglie della vittima, non per questo come sembra opinare la Corte veneta - era cessata la zuffa canina e subentrata una diversa e distinta zuffa tra il meticcio e la Z. , slegata da nesso di causalità con la prima zuffa, esclusivamente tra cani . Secondo i ricorrenti la zuffa non era cessata, ma si era semplicemente allargata, coinvolgendo anche la moglie del D. ed il il contesto dell’accadimento, dunque, sarebbe stato palesemente unico e continuativo , perché il tentativo di allontanare il proprio cane, sempre trattenuto al guinzaglio, fu effettuato dal D. anche con l’intento di proteggere la propria moglie e anche se stesso dall’aggressione e dalle conseguenze che ne erano già scaturite, con il morso alla caviglia di quest’ultima, nella concitazione della zuffa e perché, inoltre, sarebbe chiaro che anche per l’husky, che ragionava da cane , considerata la psicologia animale, bene evidenziata - tra l’altro - nel parere dell’esperto cinofilo da prodotto in primo grado sub doc. n. 21 e che anche qui si dimette sub 3 , certamente la zuffa, neppure per lui, si era ancora conclusa e, tanto più, nel vedere aggredita dal meticcio anche la sua padrona . Da tanto si inferirebbe, secondo i ricorrenti, che la zuffa, nel suo insieme spazio-temporale costituì dunque e palesemente un fattore causale dell’evento dannoso, secondo le massime generali di esperienza e che pertanto, anche in applicazione dei principi sanciti dalla citata sentenza di questa Corte n. 15751 del 2015, la sentenza impugnata non avrebbe applicato correttamente le regola della causalità del fatto nella ricostruzione dell’illecito, tanto più per non avere proceduto ad un giudizio controfattuale che, nel caso in decisione, avrebbe dovuto consistere nel fatto che, in quella situazione, a prescindere dal cane aggressore, il sinistro si sarebbe potuto verificare ugualmente . 1.4. Il motivo è fondato. 1.4.1. In linea preliminare si deve disattendere l’eccezione di inammissibilità del motivo, proposta dalla resistente nel controricorso e ribadita nella memoria sotto il profilo che esso solleciterebbe questa Corte a procedere ad una rivalutazione della quaestio facti ai fini della ricostruzione del nesso causale fra il preteso fatto illecito, addebitato alla Za. secondo il criterio di imputazione canalizzato di cui all’art. 2052 c.c., e l’evento dannoso costituito dalla morte del de cuius. Una volta ricordato che nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 3 il vizio denunciabile davanti a questo giudice di legittimità è, com’è noto, individuato sia nella violazione che nella falsa applicazione della norma di diritto, si rileva - conforme, del resto, ad opinioni dottrinali che fino dall’entrata in vigore del Codice di rito vennero enunciate - che il vizio di falsa applicazione sottende il c.d. vizio di sussunzione. Tale vizio si configura quando il giudice di merito, dopo avere - sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti e comunque all’esito dello svolgimento dell’istruzione cui ha proceduto eventualmente anche limitandone l’espletamento all’esito dei poteri di valutazione della rilevanza ed ammissibilità dei mezzi di prova o delle prove precostituite introdotte nel processo - individuato e ricostruito la quaestio facti, cioè i termini ed il modo di essere della c.d. fattispecie concreta dedotta in giudizio, procede a ricondurre quest’ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad un’altra cui sarebbe in realtà riconducibile oppure si rifiuta di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cui sarebbe stata riconducibile o ad una qualunque fattispecie giuridica astratta, mentre ve ne sarebbe stata una cui avrebbe potuto essere ricondotta, in tal modo incorrendo in errore. In tal caso la valutazione così effettuata dal giudice di merito e la relativa motivazione, non inerendo più all’attività di ricostruzione della quaestio facti e, dunque, all’apprezzamento dei fatti storici in funzione di essa, bensì all’attività di qualificazione in iure della quaestio per come ricostruita, risulta espressione di un vero e proprio giudizio normativo e la denuncia dell’avere il giudice di merito errato nel formulare tale giudizio in uno dei sensi sopra indicati. Ne discende che il relativo ragionamento, connotandosi come ragionamento giuridico espressione del momento terminale del broccardo da mihi factum dabo tibi ius è controllabile e deve essere controllato dalla Corte di Cassazione nell’ambito del paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 3. In tal caso, infatti, fa parte del sindacato di legittimità alla stregua del detto paradigma secondo la specie cui il legislatore allude con la nozione di falsa applicazione di norme di diritto , il controllare se la fattispecie concreta assunta così come ricostruita dal giudice di merito e, dunque, senza che si debba procedere ad una valutazione diretta a verificarne l’esattezza e meno che mai ad una diversa valutazione e ricostruzione o apprezzamento ricostruttivo , è stata ricondotta a ragione o a torto alla fattispecie giuridica astratta individuata dal giudice di merito come idonea a dettarne la disciplina oppure al contrario doveva essere ricondotta ad altra fattispecie giuridica oppure ancora era irriconducibile ad una fattispecie giuridica astratta, sì da non rilevare in iure, oppure ancora non è stata erroneamente ricondotta ad una certa fattispecie giuridica, cui invece doveva esserlo, essendosi il giudice di merito rifiutato expressis verbis di farlo c.d. vizio di sussunzione o di rifiuto di sussunzione . Quanto si è qui enunciato è stato da tempo rimarcato dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’uso dell’espressione vizio di sussunzione si veda Cass., Sez. Un., n. 5 del 2001, secondo cui In tema di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell’ipotesi normativa adde Cass. n. 22348 del 2007, seguita da numerose conformi, fra cui Cass. n. 26307 del 2014 da ultimo, Cass. n. 13747 del 2018 . 1.4.2. Ebbene, alla stregua dei principi ora richiamati, rileva il Collegio che la struttura argomentativa del motivo in esame assume la quaestio facti esattamente nei termini in cui è stata ricostruita dalla sentenza impugnata e non sollecita alcuna rivalutazione o diversa ricostruzione della stessa, ma procede a censurare la correttezza dell’apprezzamento di essa alla stregua delle norme generali sulla individuazione del nesso causale, notoriamente mutuate dalla giurisprudenza civile con l’accordo della dottrina dal codice penale, in mancanza di norme espresse similari nel codice civile e, dunque, in base alle norme degli artt. 40 e 41 c.p. applicate ad una fattispecie causale da valutarsi alla stregua della norma civilistica dell’art. 2052 c.c Il motivo denuncia, dunque, un vizio di falsa applicazione delle dette norme di diritto e, dunque, un vizio di sussunzione. Critica, cioè, l’esattezza in iure del ragionamento con cui la corte lagunare, ragionando di sussistenza di una interruzione del nesso causale, ha ritenuto che l’evento della morte del de cuius non potesse dirsi ricollegato causalmente e, dunque, cagionato il che - si badi - non implica necessariamente in via esclusiva, assumendo rilievo anche il cagionare in concorso con altra causa da un comportamento del cane meticcio di proprietà della Za. . 1.5. La critica è fondata una volta assunto lo svolgimento dell’accaduto nei termini in cui lo ha fatto quella corte, l’esatta applicazione ad esso dei paradigmi degli artt. 40 e 41, di cui si denuncia la falsa applicazione, non avrebbe potuto giustificare l’esclusione dell’efficacia causale del comportamento dell’animale in ordine alla verificazione dell’evento. 1.6. Mette conto in primo luogo rimarcare che nella norma dell’art. 2052 c.c. il comportamento che assume rilevanza causale è certamente quello dell’animale, atteso che la norma riferisce il cagionare il danno all’animale e, dunque, sottende che esso debba causalmente ricollegarsi al comportamento dello stesso. Se tale collegamento causale sussiste, il danno cagionato dall’animale viene imputato al proprietario o a chi se ne serve, sia che l’animale fosse sotto la sua custodia come era per il meticcio della Za. sia che fosse sfuggito o smarrito, incombendo su di lui per sottrarsi all’imputazione della responsabilità la prova del caso fortuito. Ciò premesso, nella fattispecie il comportamento rilevante dell’animale della Za. è rappresentato innanzitutto, nella fase iniziale dell’accaduto, dal fatto che esso ha avuto incontrollata possibilità di dirigersi verso l’altro cane e si è diretto contro di esso, tenuto invece al guinzaglio e, quindi, sotto il potere di controllo del suo padrone, con la conseguenza che ne è sortita, per effetto di un comportamento che il primo giudice definì aggressione da parte del meticcio, quella che la corte ha definito zuffa canina , nel corso della quale - sempre per quello che ritiene la corte territoriale accreditando la dichiarazione resa dalla Z. - il meticcio aveva effettuato una presa sull’altro cane. Nella successiva evoluzione della vicenda, l’ulteriore comportamento rilevante del meticcio è rappresentato dall’avere, dopo aver mollato la presa sull’husky, addentato la caviglia della Z. . Una volta considerato che l’evento dannoso della morte del de cuius si è verificato quando il meticcio teneva quel secondo comportamento, il giudizio in iure ai sensi degli artt. 40 e 41 si deve e si sarebbe dovuto compiere apprezzando se la rilevanza causale dell’uno e dell’altro comportamento del meticcio - di per sé certamente esistente, secondo il principio della pura causalità per successione cronologica degli eventi c.d. meramente condizionale ai fini della verificazione dell’evento della morte del de cuius, atteso che senza entrambi od anche senza il solo secondo comportamento, quell’evento non si sarebbe verificato - si fosse spezzata sulla base delle previsioni di cui all’art. 41 c.p., commi 1 e 2, e, quindi, dell’intervento, secondo la norma del comma 2, di una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento dannoso della morte del D. . È, infatti, com’è noto, detta norma che contiene la previsione dell’esclusione della rilevanza giuridica ai fini del nesso causale di cause altrimenti rilevanti sulla base del principio del nesso causale meramente condizionale espresso nel comma 1, ponendosi in rapporto di eccezione con esso quando in linea generale non esclude la rilevanza delle cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole . Previsione questa generale che, in realtà, va letta anche nella implicazione sottesa alla contemplazione con la congiunzione anche della indipendenza dall’azione od omissione, sicché quelle cause ove dipendenti dall’azione od omissione, a maggior ragione non elidono il nesso causale. 1.7. Alla stregua di tali previsioni si sarebbe dovuta valutare l’efficacia causale delle cause diverse dai comportamenti tenuti dal meticcio, cioè aa quella del comportamento tenuto dalla vittima nel senso di afferrare il proprio cane per il collo per tirarlo con il guinzaglio presso di sé , in modo da far cessare la rissa canina bb quella del comportamento dell’husky che la corte ha definito strattonamento cc quella del conseguente scivolamento della vittima con la conseguente fatale caduta. Tutte e tre le circostanze integravano cause sopravvenute rispetto alla rissa canina e, dunque, rispetto al primo comportamento del meticcio concretatosi nella aggressione e, quindi, nella presa sull’husky e da considerarsi quale comportamento da apprezzare nella serie causale astrattamente rilevante ai sensi dell’art. 2052 c.c La prima circostanza integrava una causa simultanea rispetto all’ulteriore comportamento del meticcio di cessazione della presa , mentre integrava invece una causa immediatamente antecedente rispetto all’attacco del meticcio alla Z. mediante l’azzannarle la caviglia. La seconda e la terza circostanza rappresentarono cause verificatesi in modo simultaneo alla realizzazione dell’attacco alla Z. , cioè mentre esso era in corso. 1.8. Ebbene, se si applicano i concetti espressi dal primo e dal comma 2 dell’art. 41 citato per ricostruire la serie causale rilevante per la determinazione della morte del de cuius, emerge che tutte le dette circostanze, una volta apprezzate rispetto ai comportamenti tenuti dal meticcio della Za. , avrebbero dovuto trovare collocazione nel comma 1 e non nel comma 2 della norma, come - sebbene senza nominarlo - ha implicitamente ritenuto la corte veneta parlando di interruzione del nesso causale dette circostanze - secondo una valutazione che questa Corte esprime nel sindacato sulla c.d. falsa applicazione - furono, infatti, dipendenti dall’agire del meticcio, nel senso furono determinate causalmente dai suoi comportamenti. Il comportamento del de cuius sub aa fu determinato dall’attivarsi per impedire la prosecuzione e reiterazione della rissa canina e, dunque, risulta causalmente dipendente dal primo comportamento tenuto dal meticcio, quello concretatosi nell’inizio della rissa e, quindi, nella presa sull’husky se la rissa non fosse iniziata ed è certo che iniziò comunque per un comportamento del meticcio che era libero di agire e di dirigersi verso l’husky, il detto comportamento non si sarebbe verificato. Il comportamento dell’husky sub bb - nel senso in cui il concetto può usarsi rispetto all’agire di un animale, in quanto motivato dal suo istinto - fu determinato dal comportamento del meticcio consistito, dopo aver mollato la presa nei suoi riguardi, nell’azzannare alla caviglia la Z. e poco importa che si sia trattato del tentativo di difendere la padrona e/o anche di proseguire la rissa. È il fatto stesso che il comportamento umano e quello canino siano stati determinati - come appare manifesto dalla ricostruzione del fatto avallata dalla corte di merito - rispettivamente nella mente del de cuius dallo scongiurare il protrarsi dello scontro canino e nell’istinto dell’husky da quello di soccorrere la padrona azzannata e/o di continuare lo scontro, a porli entrambi in relazione di dipendenza, per quello del de cuius, rispetto al primo comportamento del meticcio causativo della zuffa, e per quello dell’husky, sia sempre con esso sia con il secondo comportamento del meticcio consistito nell’azzannare la Z. . Se il primo comportamento del meticcio non fosse stato in atto, il de cuius non avrebbe tenuto il suo comportamento, antecedente della serie causale successiva se, mollata la presa sull’husky, il meticcio non si fosse rivolto contro la Z. , l’husky non avrebbe operato lo strattonamento e comunque tale strattonamento si pose sempre in nesso di dipendenza con la zuffa originaria, trovando giustificazione per così dire - il comportamento dell’husky in essa L’immediatezza della successione degli eventi rafforza, naturalmente, quanto appena osservato. 1.9. Dalle svolte considerazioni consegue che sia il fatto della vittima sia quello del suo cane sono state collocate dalla corte territoriale nell’àmbito dell’art. 41 c.p., comma 2, e, quindi - con evidente malgoverno di tale disposizione - considerate erroneamente cause sopravvenute da sole sufficienti, per il tramite dello scivolamento e della caduta, della verificazione dell’evento di danno, sì da privare dell’efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante ai fini del nesso di causa tanto il precedente comportamento del meticcio, quanto quello consistito nell’azzannare la Z. . Rispetto a quest’ultimo, la circostanza che era ancora in atto, esclude che lo strattonamento si possa configurare come causa sopravvenuta, come richiede l’art. 41, comma 2, trattandosi, invece, di causa simultanea rispetto al comportamento del meticcio. L’implicita evocazione da parte della corte veneziana dell’art. 41 c.p., comma 2 per escludere il rilievo causale del comportamento del meticcio, sia concretatosi nella c.d. zuffa tanto più da esso iniziata con il suo dirigersi, nella situazione di incontrollabilità da parte della padrona, verso l’husky e quindi nell’aggredirlo , sia in quello tenuto una volta cessata la presa sull’husky, risulta affetta da vizio di falsa applicazione per l’assorbente ragione che tanto il comportamento del de cuius quanto quello dell’husky non sono apprezzabili come cause sopravvenute rispetto al comportamento tenuto dal meticcio dopo la cessazione della presa , essendo il primo, come s’ è detto, causa simultanea rispetto ad essa ed antecedente rispetto all’attacco alla Z. , ed il secondo simultaneo rispetto a quest’ultimo e successivo solo rispetto alla cessazione della presa. Tali caratteristiche avrebbero dovuto indurre il giudice di merito ad escludere la loro configurabilità come cause sopravvenute agli effetti dell’art. 41 c.p., comma 2. Si rileva, comunque, a monte di tale conclusione, che l’essere stati i comportamenti del de cuius e del suo cane dipendenti il primo da quello del meticcio concretatosi nella zuffa ed il secondo sia da tale comportamento che da quello ulteriore di aggressione alla Z. , espressione dell’agire incontrollato del meticcio, li colloca nell’ambito della previsione dell’art. 41 c.p., comma 1. Il comma 1 dell’art. 41 considera, infatti, implicitamente sempre incidenti, cioè rilevanti ai fini dell’esistenza del nesso causale, le cause simultanee o sopravvenute che si configurino come dipendenti dall’azione dannosa, cioè determinate da essa. Tanto emerge dalla giurisprudenza penale di questa Corte si veda Cass. Pen., n. 11024 del 1998 preceduta da altre conformi , secondo cui Il concetto di causalità sopravvenuta, da sola sufficiente ad escludere il rapporto causale a norma dell’art. 41 c.p., comma 2, anche se non postula necessariamente la completa autonomia del fattore causale prossimo rispetto a quello più remoto, esige comunque che il primo non sia strettamente dipendente dall’altro e che si ponga al di fuori di ogni prevedibile linea di sviluppo dello stesso. . Il principio è confermato anche dalla successiva tralaticia affermazione che Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell’agente, sia quelle che, pur inserite nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotino per l’assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori della normale, ragionevole probabilità. Cass. Pen. 53341 del 2017, da ultimo ed ex multis . La giurisprudenza civile, d’altro canto, afferma che Si ha interruzione del rapporto di causalità tra fatto del danneggiante ed evento dannoso per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto che può identificarsi anche con lo stesso danneggiato , quando il fatto di costui si ponga, ai sensi dell’art. 41 c.p., comma 2, come unica ed esclusiva causa dell’evento di danno, sì da privare dell’efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell’autore dell’illecito, ma non quando, essendo ancora in atto ed in fase di sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell’agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi determinata si inserisca una condotta di altro soggetto ed eventualmente dello stesso danneggiato che sia preordinata proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell’illecito. In tal caso lo stesso illecito resta unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dall’adozione di misure difensive o reattive a quella situazione, sempre che rispetto ad essa coerenti ed adeguate Cass. n. 19180 del 2018, che riprende il principio di diritto di cui a Cass. n. 18094 del 2005 . Sostituendo in tale principio di diritto, come si conviene in relazione alla fattispecie dell’art. 2052 c.c., al fatto del danneggiante il comportamento del meticcio ed al comportamento sopravvenuto di altro soggetto che può identificarsi anche con lo stesso danneggiato sia il comportamento del de cuius sia il comportamento dell’husky, appare palese che tanto la condotta del de cuius quale danneggiato , quanto quella dell’husky considerabile, naturalmente, non come altro soggetto ma come altro elemento causale furono preordinate proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze del fatto illecito originante dal comportamento del meticcio, di modo che sia il comportamento della vittima sia quello del suo cane sono stati determinati dai comportamenti del meticcio, trovano in esso giustificazione causale donde l’impossibilità di escludere il nesso di causalità con detti comportamenti è manifesta in via preliminare per questa ragione prima ancora per la non configurabilità della loro considerazione come cause sopravvenute rispetto al secondo di detti comportamenti . Ne segue che anche la caduta del D. per lo scivolamento conseguente allo strattonamento del suo cane erroneamente non è stata considerata dipendente dal secondo comportamento del meticcio ed a monte anche del primo, data la consequenzialità del secondo ad esso in quanto determinativo dello strattonamento. 1.10. Il motivo è accolto e la sentenza cassata sul punto in cui ha affermato l’interruzione del nesso causale falsamente applicando i principi emergenti dalle norme degli artt. 40 e 41 cod. Il giudice di rinvio, ferma l’esclusione di detta interruzione, potrà, naturalmente, sulla base delle risultanze istruttorie valutare, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, la eventuale rilevanza causale concorrente del comportamento della vittima nell’esercitare il potere di controllo sul suo cane ed il modo di essere dello stesso comportamento di quest’ultimo. 2. Con il secondo motivo si deduce Violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 con riferimento al nesso di causalità e al caso fortuito di cui all’art. 2052 c.c., nonché violazione dell’art. 115 c.p.c., per mancata ammissione delle prove testimoniali richieste sull’accadimento art. 360 c.p.c., n. 4 . Il motivo viene illustrato in cinque paragrafi. Il paragrafo 1 viene rubricato la rilevanza causale della zuffa fra i cani , il n. 2 è espressamente preceduto dall’indicazione verbale segue , il n. 3 da quella segue causalità e caso fortuito ed il n. 4 ancora dall’indicazione verbale segue . Il paragrafo n. 5 è così rubricato le prove e l’errore logico nella qualificazione del fatto . Nei primi quattro paragrafi è illustrata la censura ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e nell’ultimo quella ai sensi dell’art. 115 c.p.c Peraltro, all’inizio del paragrafo 1 si dichiara di enunciare la doglianza subordinatamente al rigetto del motivo precedente . Tale carattere di subordinazione si estende, stante la loro intestazione ai paragrafi 2, 3 e 4. Ne segue che l’accoglimento del primo motivo rende superfluo esaminare il motivo quanto ai paragrafi da 1 a 4 e, quindi, anche il riferirne il contenuto. Anche il paragrafo n. 5, pur non essendo subordinato, almeno in modo espresso all’accoglimento del primo, risulta, in realtà, sempre prospettato in via subordinata al detto accoglimento. Infatti, vi si lamenta che, disattendendo il settimo motivo di appello, con cui i ricorrenti si erano doluti della mancata ammissione da parte del tribunale delle prove per testi dedotti in primo grado con la memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., la corte lagunare avrebbe precluso ai ricorrenti di provare circostanze, che nel loro insieme, avrebbero potuto offrire ulteriori elementi utili ai fini dell’accertamento del negato nesso di causalità e, poi, anche dell’inesistenza di un caso fortuito capace di superare la presunzione posta a carico della proprietaria del meticcio, iniziatore della zuffa in tal modo la subordinazione della censura al mancato accoglimento del primo motivo è palese, attesa l’espressa postulazione che le prove non ammesse avrebbero potuto dare un apporto ai fini della ricostruzione del nesso causale. Anche il riferimento, peraltro gradato, alla funzionalità ai fini della prova dell’inesistenza del caso fortuito si colloca anch’esso sul piano del nesso di causa. Non è, dunque, necessario scrutinare nemmeno la censura esposta nel paragrafo 5. L’intero secondo motivo resta assorbito. 3. Con il terzo motivo si deduce Violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. e degli artt. 2043 e 2052 c.c., con riguardo A in via principale, alla ritenuta mancanza di violazione, da parte della proprietaria e custode del meticcio Za. , delle prescrizioni regolamentari vigenti presso il Comune di Montegrotto Terme ed inerenti alla detenzione di animali B in via subordinata 1 alla ritenuta irrilevanza della sussistenza di uno stato contravvenzionale in cui si fosse trovata la Za. proprietaria e custode del meticcio non valendo esso, da solo, a determinare la responsabilità della stessa 2 alla ritenuta irrilevanza, ai fini dell’applicazione della responsabilità civile, della condotta complessivamente tenuta dalla Za. nella vicenda art. 360 c.p.c., n. 3 . Il motivo viene illustrato in tre successivi paragrafi. 3.1. Nel n. 1 - rubricato Violazioni del Regolamento comunale rilevanti ai fini della produzione dell’evento dannoso si assume come oggetto di critica la motivazione della sentenza impugnata, là dove, in ordine alla dedotta violazione delle prescrizioni regolamentari vigenti nei territorio del Comune di Montegrotto che imponevano di condurre i cani a passeggio, dotati di guinzaglio e di museruola , ha ritenuto che detta disposizione trovasse applicazione solo nel caso di animale appartenente a razze notoriamente aggressive e sempre quando sia di taglia grande ed ha rilevato che nessuna delle due circostanze si era verifica ta nel caso di esame . Detta motivazione viene criticata premettendo che la corte veneziana ha inteso riferirsi alla prescrizione del Regolamento di Polizia rurale del Comune di Montegrotto Terme che era stato prodotto dai ricorrenti come doc. n. 16 di primo grado e che si riproduce in questa sede come documento n. 5 che all’art. 17 disponeva che i cani portati a passeggio in luoghi pubblici e frequentati da persone terze debbono essere tenuti a guinzaglio, provvisti di museruola nel caso in cui l’animale sia di indole aggressiva o appartenente a razze notoriamente aggressive e sempre quando l’animale sia di taglia grande . Si assume, quindi al che, in realtà, la fonte comunale che sarebbe stata applicabile sarebbe stata il Regolamento di Polizia Urbana di quel comune che si dice allegato come allegato 4 al documento n. 11 di primo grado , giacché i fatti si erano svolti, com’è pacifico, nel centro di detto comune a2 che l’art. 28, punto 11, di quella fonte disponeva che nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio e muniti di idonea museruola quest’ultima dovrà essere di materiale idoneo da impedire al cane di nuocere . Si sostiene - procedendo ad illustrare il paragrafo 2, rubricato la rilevanza delle violazioni regolamentari sul piano causale - che, quando pure fosse stato corretto il riferimento al citato art. 17 la lettura corretta di esso implicava che l’uso del guinzaglio fosse sempre obbligatorio per tutti i cani portati a in luoghi pubblici e frequentati da persone terze, mentre solo l’uso della museruola si doveva ritenere obbligatorio limitatamente alle fattispecie ivi indicate, con la conseguenza che il cane della Za. avrebbe dovuto essere condotto al guinzaglio allo stesso modo, qualora fosse stata applicabile l’altra fonte parimenti quell’uso si sarebbe dovuto ritenere obbligatorio. Si soggiunge che essendo il meticcio un cane di piccola taglia ed essendo notoriamente i cani di taglia piccola aggressivi e propensi a litigare con i cani più grandi, la corte di merito avrebbe dovuto ritenere sussistente a carico della Za. la violazione delle dette prescrizioni regolamentari e considerarla rilevante sul piano causale, in quanto la se il cane fosse stato tenuto al guinzaglio non avrebbe causato alcuna zuffa e non avrebbe creato la situazione di pericolo dalla quale è originato il fatto lb se il cane avesse avuto la museruola non avrebbe morso nessuno e non avrebbe creato la situazione di pericolo dalla quale è originato il fatto . Si passa, quindi, a criticare - sotto la rubrica del paragrafo 3 intestata a L’erronea motivazione della Corte - la sentenza impugnata, là dove ha ritenuto che, se anche vi fosse stata, da parte della Za. , una violazione di norme connesse alla Regolamentazione comunale, ciò avrebbe avuto rilevanza sul piano dello stato contravvenzionale , ma non sarebbe stato comunque idoneo a determinare una responsabilità in capo alla medesima ai sensi dell’art. 2043 c.c La critica è svolta sostenendo che la sentenza impugnata ha commesso un rilevante errore di diritto, poiché non ha posto in correlazione il fatto di rilievo contravvenzionale con il fatto illecito. In altri termini, ciò che pare difficilmente controvertibile è che, se il cane fosse stato correttamente custodito, questo non avrebbe potuto causare l’aggressione e, quindi, provocare l’evento dannoso de quo. Il vizio del ragionamento della Corte veneta è che la violazione della norma regolamentare non rileva di per sé, ma in quanto quella condotta, censurata anche agli effetti amministrativi, è stata causa del sinistro. La conclusione è che la resistente Za. , responsabile agli effetti dell’art. 2052 c.c., a titolo di custodia, in ogni caso lo sarebbe anche in base alla norma generale dell’art. 2043 c.c., poiché non ha custodito il cane come le norme regolamentari impongono, dunque per colpa oggettiva . Si assume, dunque, che tali considerazioni porterebbero a concludere che la sentenza impugnata abbia commesso un grave errore di diritto nella qualificazione del fatto e, dunque, che la decisione adottata debba essere cassata . Si insiste di seguito nell’affermare che Del pari non è comprensibile su quali basi la Corte Veneta abbia potuto sostenere l’irrilevanza della condotta complessivamente tenuta dalla Za. , nel corso della vicenda, dall’inizio alla fine , in quanto ne sarebbe stata pacifica, in atti, la totale carenza di custodia dell’animale e, quindi, la grave culpa in vigilando , sia perché la medesima era uscita dall’hotel in bici e, dunque, con ridottissime possibilità di intervento sulla pubblica via, in centro ed in orario di punta per il passeggio serale e con il cane non tenuto al guinzaglio e privo di museruola, sia perché, anche dopo l’inizio della zuffa ed il morso inferto dal meticcio, era rimasta pacificamente inerte sulla sua bicicletta, senza fare nulla e senza tentare di intervenire, in alcun modo, sul proprio cane, per far cessare l’aggressione e la zuffa, sino al momento della caduta di D.P. , dopo la quale decideva di tornare in albergo con il suo cane al seguito, sia perché non aveva fatto nulla per prevenire la zuffa, essendo uscita dal suo albergo seguita dal suo cane senza avergli messo guinzaglio e museruola . Sulla base di tali deduzioni si sostiene che il giudice lagunare avrebbe errato nel non riconoscere, in capo alla Za. , l’esistenza di condotte colpose - quali quelle testè evidenziate - in mancanza delle quali la vicenda che ha portato all’evento dannoso non si sarebbe verificata o si sarebbe, a tutto concedere, svolta con contenuti profondamenti diversi e tali da poter escludere il verificarsi dell’evento dannoso medesimo. 3.1. Il motivo dev’essere scrutinato. La sentenza impugnata, dopo avere escluso sulla base dell’esegesi della normativa comunale criticata dai ricorrenti l’obbligo della Za. di tenere il cane al guinzaglio, ha gradatamente soggiunto in primo luogo che, se anche quell’obbligo vi fosse stato, sarebbe stato inidoneo a determinare da solo la responsabilità della medesima, e, di seguito, che, come aveva rilevato il provvedimento di archiviazione penale, vi sarebbero stati dubbi sul fatto che se la medesima avesse tenuto il cane al guinzaglio la zuffa canina non vi sarebbe stata e, comunque, nessuna necessità di trattenere i rispettivi cani e quindi dubbi sul fatto che il suo comportamento omissivo abbia costituito condizione necessaria per la grave caduta . La sentenza impugnata ha, poi, ulteriormente ritenuto che in ogni caso decisiva riguardo all’irrilevanza dell’eventuale inosservanza dell’obbligo di tenere il cane al guinzaglio era la rilevata mancanza del nesso causale, presupposto indispensabile anche per la responsabilità ex art. 2043 c.c., che di per sé rende superfluo l’esame di un’eventuale condotta colposa . Le ragioni per cui il motivo deve scrutinarsi sono le seguenti. 3.2. È vero che l’accoglimento del primo motivo ha comportato il venir meno della sentenza impugnata quanto all’esclusione del nesso causale fra l’evento ed il comportamento del meticcio della Za. ed è vero che tanto rifluisce anche sul titolo di responsabilità oggetto del motivo in esame là dove del comportamento del cane la stessa è chiamata a rispondere ai sensi dell’art. 2043 c.c Ne segue che tale ultima ratio decidendi, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1, viene meno. 3.3. Identico rilievo deve farsi per quella - per la verità del tutto generica ed ambigua - espressa con il riferimento al tenore del provvedimento di archiviazione, atteso che essa suppone sempre, come fa manifesto il riferimento all’essere stata la condotta del cane della Za. e, quindi, della medesima per non averlo ipoteticamente tenuto al guinzaglio condizione necessaria della caduta , il che evidenzia sempre che la condivisione espressa dal giudice lagunare si è posta sempre sul piano del nesso causale. 3.4. Parimenti è a dire per l’altrettanto generica affermazione che l’eventuale stato contravvenzionale della Za. non sarebbe valso da solo a determinare la sua responsabilità , qualora essa si considerasse allusiva al profilo del nesso causale. 3.5. Tuttavia, tutte tali rationes decidendi sono autonomamente concorrenti con le altre espresse sul significato della regolamentazione comunale e, dunque, essendo queste ultime idonee a sorreggere l’affermata esclusione del titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., si deve procedere invece al loro scrutinio. 3.6. Tale scrutinio sottende nuovamente un vizio di sussunzione per le ragioni già indicate a proposito del primo motivo, posto che non si pretende di ridiscutere la quaestio facti, ma, assumendo quella indicata dalla sentenza impugnata, si contesta il suo apprezzamento in iure. 3.7. In proposito, è fondato il rilievo di cattiva lettura dell’art. 17 del Regolamento Comunale di polizia rurale, giacché da esso si ricava che la prescrizione che i cani portati a passeggio in luoghi pubblici e frequentati da persone terze devono essere tenuti a guinzaglio”, una volta letta sia secondo il significato proprio delle parole, sia sotto quello emergente dal tenore complessivo della norma e considerando altresì che dopo di essa è posta una virgola, impone di considerare la previsione successiva circa l’uso della museruola come aggiuntiva per le specie canine colà contemplate, di modo che esattamente i ricorrenti assumono che la prescrizione dell’uso del guinzaglio fosse di applicazione a tutti i cani. Il positivo scrutinio della prospettazione imperniata sull’art. 17 rende superfluo l’esame della censura prospettata sull’applicabilità dell’altra fonte regolamentare. 3.8. Osserva, inoltre, il Collegio che, qualora il riferimento allo stato contravvenzionale della Za. , attesa l’ambiguità espressiva, si intendesse prospettato - lo si osserva per mera completezza - non già sul piano del nesso di causa come s’è adombrato sopra , ma dell’elemento soggettivo dell’illecito ex art. 2043 c.c., palese risulterebbe l’error iuris commesso dalla corte veneziana nel reputare che una condotta omissiva integrante violazione di una norma amministrativa non integrasse colpa c.d. specifica, attesa la palese direzione della norma a prevenire proprio che i cani possano, in quanto non controllati dal padrone o da chi li ha in affidamento, cagionare danno a terzi. 3.9. In fine, per quanto attiene alla critica rivolta alla condotta inerte della Za. , poiché essa è stata fatta dalla corte territoriale nel presupposto che essa non abbia potuto influire in alcun modo sulla condotta del Siberian Husky, che si configura come causa esclusiva, è palese che si tratta di parte della motivazione travolta dall’accoglimento del primo motivo. 3.10. Il terzo motivo è, dunque, accolto quanto alle censure relative alla lettura della regolamentazione comunale e, dunque, la corte di rinvio considererà che la Za. aveva l’obbligo di condurre al guinzaglio il proprio meticcio. 4. Il quarto motivo - inerendo alle spese e dunque ad una parte della sentenza che viene meno a seguito della sua cassazione - è assorbito. 5. Conclusivamente, la sentenza è cassata con rinvio in accoglimento del primo e, per quanto di ragione del terzo motivo di ricorso. Il secondo ed il quarto motivo restano assorbiti. Il giudice di rinvio si designa in altra sezione della Corte d’Appello di Venezia, comunque in diversa composizione. Ad essa è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e per quanto di ragione il secondo. Dichiara assorbiti il secondo ed il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia, comunque, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.