Sinistro causato dall’asfalto ‘gonfio’: onere risarcitorio sulla società manutentrice della strada

Il fattaccio si è verificato a Roma ed è stato provocato dalle radici di un pino. Il Comune ha chiamato in causa la società, che ora vede riconosciuto che nel rischio assicurato va incluso anche quanto può essere tenuta a pagare alla pubblica amministrazione.

Assurdo incidente nella Capitale a provocarlo, difatti, l’insidia costituita dai rigonfiamenti dell’asfalto causati dalle radici di un pino. A finire sotto accusa è ovviamente il Comune che a sua volta chiama in causa la società cui aveva affidato per contratto la manutenzione delle strade. La vittima della disavventura vede riconosciuto il proprio diritto ad un adeguato risarcimento. E alla fine la società incaricata dal Comune ottiene di essere ‘coperta’ sul fronte della responsabilità civile dalla propria compagnia assicurativa Cassazione, sentenza n. 21795/19, sez. III Civile, depositata oggi . Sinistro. Il fattaccio risale a oltre dieci anni fa e porta con sé un lungo processo per la pretesa risarcitoria avanzata dalla vittima dell’incidente. In Tribunale la richiesta di risarcimento viene accolta l’onere è posto a carico del Comune e della società che per contratto avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione della strada scenario del sinistro. In Appello vengono modificati gli equilibri. Difatti, viene accolta la domanda di manleva del Comune nei confronti della società, che, a sua volta, vede respinta la richiesta di garanzia nei confronti della propria compagnia assicurativa. Su quest’ultimo punto i Giudici annotano che il contratto di assicurazione stipulato copre soltanto la responsabilità aquiliana verso terzi dell’assicurata e non la responsabilità derivante da inadempimento contrattuale e osservano che in questo caso la responsabilità della società nei confronti del Comune era di natura contrattuale, perché scaturiva dall’inadempimento del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione delle strade . Assicurazione. La decisone presa dai Giudici di Appello viene fortemente contestata dalla società, che propone ricorso in Cassazione, sostenendo che è stato male interpretato il contratto e si è errato nel ritenere che la domanda di garanzia formulata dalla società non rientrasse nella copertura assicurativa . A questo proposito, viene anche sottolineato che la polizza in questione era obbligata per l’appaltatore , e quindi obbligatoriamente doveva coprire il rischio stabilito dalla legge, ovvero tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati . Tali considerazioni vengono ritenute condivisibili dai giudici della Cassazione, i quali, innanzitutto, sostengono l’impossibilità di una interpretazione contrattuale che distingua fra una manleva e una contrattuale . In particolare, viene evidenziato che la polizza prevedeva che l’assicuratore dovesse tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati . Difatti, la norma – la l. n. 109/1994 – prevedeva che l’esecutore dei lavori fosse obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori realizzatori a tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati . In conclusione, si deve ritenere, sanciscono i Giudici, che nel rischio assicurato rientrasse anche quanto la società poteva essere tenuta a pagare al Comune per tenerlo indenne da responsabilità nei confronti di terzi per fatti illeciti da qualsiasi causa determinati nell’ambito dell’esecuzione dei lavori appaltati , e d’altro canto, viene aggiunto, la ratio della norma che imponeva la stipulazione della polizza assicurativa era appunto di tenere indenni le amministrazioni per ogni eventualità, compresa quella in cui la parte committente debba rispondere verso i terzi a causa dell’appaltatore .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 aprile – 29 agosto 2019, n. 21795 Presidente Spirito – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2006 Lu. Co. convenne dinanzi al Tribunale di Roma il Comune di Roma chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale provocato da una insidia stradale rigonfiamenti dell'asfalto causati da radici di pino . 2. Il Comune chiamò in causa la società Generalvie poi Ircop , cui aveva affidato per contratto il compito di manutenzione delle strade. La società chiamata in causa, oltre a contestare la propria responsabilità, a sua volta chiese di essere tenuta indenne, in caso di soccombenza, dal proprio assicuratore della responsabilità civile, ovvero la Unipol s.p.a. 3. Con sentenza 8 ottobre 2010 n. 19724 il Tribunale di Roma accolse la domanda attorea e condannò il Comune e Generalvie poi Ircop in solido al risarcimento dei danni patiti dall'attore. Rigettò la domanda di garanzia proposta dal Comune nei confronti della Ircop e condannò la Unipol a tenere indenne la propria assicurata delle somme che avesse dovuto pagare all'attore. La sentenza venne appellata dal Comune di Roma in via principale, dalla Ircop e dalla Unipol in via incidentale. 4. Con sentenza 14 maggio 2015 n. 2968 la Corte d'appello di Roma - accolse la domanda di manleva proposta dal Comune nei confronti della Ircop - rigettò la domanda di garanzia proposta dalla Ircop nei confronti della Unipol, sul presupposto che il contratto di assicurazione stipulato dalla prima coprisse soltanto la responsabilità aquiliana verso terzi dell'assicurata, e non la responsabilità derivante da inadempimento contrattuale nel caso di specie, la responsabilità della Ircop nei confronti del Comune era tuttavia di natura contrattuale, perché scaturiva dall'inadempimento del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione delle strade. 5. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione la Ircop con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria. Ha resistito la Unipolsai con controricorso illustrato da memoria. 6. Il ricorso, avviato alla trattazione camerale ex art. 380 c.p.c, con ordinanza interlocutoria 24.5.2018 n. 13048 è stato rinviato alla pubblica udienza. Ragioni della decisione 1. Il motivo unico di ricorso. 1.1. Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe malamente interpretato il contratto, ed avrebbe errato nel ritenere che la domanda di garanzia formulata dalla società assicurata non rientrasse nella copertura assicurativa. Sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la polizza era stata stipulata ai sensi dell'articolo 30 della legge 109/94 era, cioè, una polizza che l'appaltatore di opere pubbliche era obbligato a stipulare e che obbligatoriamente doveva coprire il rischio stabilito dalla legge, ovvero tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati . 1.2. Il motivo è fondato. Questa Corte, decidendo fattispecie identica con sentenza Sez. 3 - , Sentenza n. 15644 del 23/06/2017 , ha già affermato l'impossibilità d'una interpretazione contrattuale che distingua fra una manleva legale e una contrattuale ha soggiunto che l'unico titolo per il quale la I.R.C.O.P. s.p.a. sarebbe potuta essere chiamata a manlevare il Comune di Roma era certamente di natura contrattuale e trovava il proprio fondamento nel contratto di appalto che in mancanza di tale vincolo contrattuale, non si vede a che titolo il Comune di Roma avrebbe potuto rivalersi nei confronti di una società commerciale per danni derivati a terzi da cose in custodia nella specie, il fondo stradale e il cantiere dei lavori . Ne ha tratto la conclusione che /a decisione impugnata è affetta da un errore logico-giuridico, consistente nel confondere la natura contrattuale o extracontrattuale del fatto illecito del quale un terzo chieda il risarcimento al Comune, con la natura contrattuale o extracontrattuale dell'obbligo di manleva dell'appaltatore nei confronti dell'appaltante. Il danno subito dall'attore principale in esito al sinistro verificatosi a causa di una buca nel manto stradale di una via cittadina, ha indubbia natura extracontrattuale del resto, tutta la tematica della responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., afferisce all'area della responsabilità aquiliana. L'obbligo di manleva della I.R.C.O.P. s.p.a., invece, era certamente di natura contrattuale. Inoltre, è errata in punto di diritto l'affermazione secondo cui l'inclusione dell'obbligo di manleva nell'ambito del rischio assicurativo equivarrebbe a considerare assicurato qualsiasi ipotesi di inadempimento contrattuale. Infatti, ove l'I.R.C.O.P. s.p.a. si fosse resa inadempiente nei confronti del Comune di Roma delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto, la responsabilità contrattuale della società nei confronti dell'ente sarebbe stata diretta e non per manleva. Ricorre quest'ultima ipotesi, difatti, quanto taluno è tenuto a tenere altri dagli obblighi che questi - a vario titolo nella specie, per responsabilità extracontrattuale - assume nei confronti di terzi. Si tratta, quindi, di uno schema necessariamente trilaterale, che non ricorre nell'ipotesi dell'inadempimento contrattuale dell'appaltatore nei confronti dell'appaltante. Così correttamente riformulati, in punto di diritto, i termini della questione, resta da esaminare se davvero la polizza escludesse dal rischio assicurato la manleva dell'ente appaltante da quanto eventualmente dovuto per danni a terzi. La conclusione cui perviene il giudice d'appello è smentita dal tenore testuale della polizza, peraltro predisposta conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 123 del 2004. La stessa prevedeva, infatti, che l'assicuratore dovesse tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati . L'espressione ai sensi di legge va riferita alla L. n. 109 del 1994, art. 30, comma 3, all'epoca vigente. La disposizione prevedeva che l'esecutore dei lavori fosse obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati . In definitiva, deve ritenersi che nel rischio assicurato rientrasse anche quanto l'I.R.C.O.P. s.p.a. poteva essere tenuta a pagare al Comune di Roma per tenerlo indenne da responsabilità nei confronti di terzi per fatti illeciti da qualsiasi causa determinati nell'ambito dell'esecuzione dei lavori appaltati. D'altro canto, la ratio della norma che imponeva la stipulazione della polizza assicurativa era appunto di tenere indenni le amministrazioni per ogni eventualità, compresa quella in cui la parte committente debba rispondere verso i terzi a causa dell'appaltatore per tutti questi rilievi si veda già Sez. 3 - , Sentenza n. 15644 del 23/06/2017, in motivazione . A tale orientamento il Collegio intende dare continuità, attesa la perfetta identità di fattispecie. 6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio, anche per quanto concerne le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte di cassazione - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.