Cane in fuga dal convento, aggredisce un ragazzino: salvo il prete, condannata la ‘perpetua’

L’animale è risultato di proprietà della donna, che è quindi ritenuta responsabile per l’omessa custodia che ha permesso al quadrupede di spaventare il ragazzino, appena uscito dalla messa. Ella dovrà sborsare oltre 18mila euro come risarcimento. Nessun addebito invece per il sacerdote, che ha semplicemente tollerato la presenza del cane nell’abitazione della sua collaboratrice.

Cane in fuga dal convento. A subirne le conseguenze è un ragazzino che, appena uscito dalla celebrazione della messa, viene assalito, scappa via, impaurito dall’animale. e nella fuga è vittima di una brutta caduta, che gli procura una grave frattura alla gamba destra. A finire sotto accusa è il quadrupede, ma a finire sotto processo sono il sacerdote che ha la responsabilità del convento e la sua ‘perpetua’ che è risultata essere la padrona del cane. Ma a subire una condanna è solo la donna, obbligata a versare al ragazzino – oramai maggiorenne – oltre 18mila euro a titolo di risarcimento. Cassazione, sezione III Civile, sentenza n. 19506/19, depositata il 19 luglio . Fuga. L’assurdo episodio risale all’estate del 2001 e si verifica in provincia di Salerno. Lì un ragazzino, all’uscita dalla celebrazione della messa , viene assalito da un cane che, uscito dalla porta del convento, gli abbaia e gli ringhia contro, costringendolo alla fuga , fuga che però finisce malissimo. Difatti, il ragazzino prende di corsa una scalinata che dal convento conduce ad una strada sottostante, finisce a terra e riporta una seria frattura alla gamba destra , problema, questo, che renderà successivamente necessaria l’esecuzione di ben due interventi chirurgici . Rapide indagini permettono di appurare che il cane è di proprietà della collaboratrice del sacerdote che ha la responsabilità del convento. Così il prete e la ‘perpetua’ vengono citati in giudizio dai genitori del ragazzino e posti sotto accusa perché ritenuti colpevoli del brutto incidente verificatosi. Per i Giudici di merito, però, l’unica responsabile è la donna, che viene condannata a risarcire i danni riportati dal ragazzino e quantificati in appello in oltre 18mila euro. In sostanza, l’addebito a carico della ‘perpetua’ è connesso al suo titolo di proprietaria dell’animale, mentre il fatto che il sacerdote abbia eventualmente tollerato la presenza del cane nell’abitazione della sua collaboratrice non può dimostrare nulla in ordine ad un presunto ‘uso’ del cane da parte sua. Custodia. Identica visione adottano anche i Giudici della Cassazione, che respingono il ricorso proposto dall’ormai maggiorenne vittima dell’aggressione compiuta dal cane a pochi metri dal convento. Inutile è il richiamo operato dal legale del ragazzo al potere del sacerdote di decidere sulla permanenza dell’animale presso il convento . Impossibile, di conseguenza, sostenere, spiegano i magistrati, un qualche rapporto di custodia col quadrupede da parte dell’uomo di Chiesa. In questa ottica è evidente, sempre secondo i Giudici, la rilevanza da riconoscere al rapporto di custodia dell’animale da parte di chi – la ‘perpetua’, in questo caso – pur non essendone proprietaria, aveva dimostrato in fatto di avere un potere di governo sul cane . Invece, il sacerdote era sì responsabile del convento ma non aveva una apprezzabile relazione, anche solo di fatto, con l’animale , tale da giustificare la sua responsabilità per omessa custodia . Questa valutazione non può essere messa in discussione, concludono i Magistrati, dalla constatazione che comunque il prete aveva tollerato la presenza dell’animale nel convento .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 febbraio – 19 luglio 2019, n. 19506 Presidente Amendola – Relatore Moscarini Fatti di causa Gi. Bo. e Ch. Ma., in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore He. Bo., convennero con atto di citazione del 9/2/2004 Mi. Va. e Gi. Mo. davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, deducendo che il giorno 20/7/2001 il piccolo He., all'uscita dalla celebrazione della messa presso il convento di Santa Maria del Carmine in Mercato Cilento era stato assalito da un cane che, uscito dalla porta del convento, gli aveva abbaiato e ringhiato contro, costringendolo alla fuga. In questi frangenti il bambino aveva preso in corsa una scalinata che conduceva dal convento ad una strada sottostante, era caduto, riportando una seria frattura alla gamba destra, che aveva reso necessaria l'esecuzione di due interventi chirurgici. Gli attori chiesero il risarcimento dei danni sia al sacerdote Mi. Va., che aveva la responsabilità del convento, sia a Gi. Mo., sua collaboratrice e proprietaria del cane. Il Tribunale adito, disposta una CTU medico-legale e sentiti dei testi, rigettò la domanda nei confronti del Va. e condannò la Mo. a risarcire il danno nella misura di Euro 5.486,10, pari al 50% del totale, stimando che, per il residuo 50%, la responsabilità del danno doveva essere eziologicamente ricondotta ad una imprudenza del bambino o ad altro elemento esterno, quale la conformazione delle scale. La Corte d'Appello di Salerno, adita dai Bo., con la sentenza n. 177 del 21/2/2017 per quel che ancora rileva in questa sede ha sostanzialmente confermato, sull'an, la responsabilità della sola Mo., escludendo che il Va., in quanto responsabile del convento, potesse essere in qualche modo collegato alla custodia dell'animale, mentre sul quantum ha ritenuto di imputare alla Mo. l'intero obbligo risarcitorio, escludendo di poter attribuire valenza di concausa alla disattenzione del bambino o ad altri fattori integranti il fortuito. La sentenza ha deciso il giudizio fondando la propria ratio decidendi sulla responsabilità ex art. 2052 c.c., incombente a titolo oggettivo sul proprietario o su chi abbia comunque un obbligo di custodia sull'animale. La Corte d'Appello ha ritenuto che il fatto che il Va. avesse eventualmente tollerato la presenza del cane nell'abitazione della Mo., sita nel convento, non dimostrai alcunché in ordine ad un presunto uso del cane da parte del Va. stesso, ai sensi dell'art. 2052 c.c Quanto alla graduazione della responsabilità il Giudice ha ritenuto che il criterio di imputazione della medesima ai sensi dell'art. 2052 c.c. non debba essere fondato sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l'animale, con la conseguenza che, per i danni cagionati dall'animale al terzo, il proprietario risponde in ogni caso e in toto a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo. Se la prova liberatoria non viene fornita, essendone onerato il convenuto che può riferirsi anche al comportamento del danneggiato quale causa scriminante la responsabilità del proprietario, il Giudice deve condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni per l'intero. Sulla base di questo quadro normativo, la Corte d'Appello ha ritenuto che gli elementi considerati dal primo giudice quali possibili concause dell'evento dannoso fossero rimasti indimostrati sicché, in mancanza della prova del fortuito, l'unico soggetto responsabile per intero del danno doveva essere riconosciuta la proprietaria. Escluso il danno iure proprio dei genitori del piccolo He., la Corte d'Appello ha utilizzato, per la quantificazione del danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale, le Tabelle del Tribunale di Milano ed ha condannato Gi. Mo. a pagare, in favore di He. Bo., la somma di Euro 18.369,00 da devalutare e poi rivalutare e sulla quale computare gli interessi. Per il resto ha confermando le statuizioni di primo grado, con statuizioni relative alle spese. Avverso la sentenza He. Bo. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Nessuno svolge attività difensiva per resistere al ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo - violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 c.c. in relazione all'art. 360, 1. co. n. 3 c.p.c. - il ricorrente censura la sentenza per aver escluso la responsabilità del Va. pur avendo il medesimo il potere di decidere sulla permanenza dell'animale presso il convento, ed avendo dunque il medesimo un qualche rapporto di custodia con l'animale o con i luoghi dal medesimo frequentati. A sostegno della propria tesi il ricorrente cita una sentenza di questa sezione che, in fattispecie asseritamente analoga, avrebbe confermato la sentenza di merito che aveva imputato la responsabilità ex art. 2052 c.c. ad un soggetto che, pur non essendo proprietario, aveva il governo dell'animale. 1.1 Il motivo non è fondato. Premesso che l'accertamento della relazione esistente tra il Va., responsabile del convento, ed il cane rientra in una valutazione di mero fatto non censurabile in questa sede, la sentenza ha valutato che non fosse stata raggiunta la prova di un uso anche di fatto che il Va. facesse dell'animale per soddisfare un proprio interesse, distinto da quello della proprietaria. E' vero che l'art. 2052 c.c. configura una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale, e che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e il danno, incombendo sul danneggiante la prova del fortuito ma è altresì vero che, in mancanza di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato, la responsabilità resta imputata a chi si trova in relazione con l'animale perché ne è proprietario o perché ha comunque un rapporto di custodia sul medesimo. Questa è la ratio decidendi della sentenza citata dal ricorrente nella quale questa Corte ha attribuito rilevanza al rapporto di custodia dell'animale da parte di chi, pur non essendone proprietario, aveva dimostrato in fatto, richiamando a sé i cani, di avere un potere di governo sui medesimi. Nella fattispecie in esame, invece, la Corte di merito ha accertato, con apprezzamento insindacabile in questa sede, che il Va. era responsabile del convento ma che non aveva una apprezzabile relazione, anche solo di fatto, con l'animale, che potesse giustificare la sua responsabilità per omessa custodia del medesimo. Ne consegue l'infondatezza del primo motivo del ricorso. 2. Con il secondo motivo - violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2051-2052 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - Il ricorrente insiste nell'affermare che il Va., avendo tollerato la presenza dell'animale nel convento ed essendo dunque responsabile del luogo frequentato dall'animale, avrebbe dovuto predisporre delle strutture idonee ad evitare che l'animale potesse provocare danni a terzi. 2.1 II motivo è infondato perché fa valere un titolo di responsabilità del Va. che esula del tutto dalle previsioni dell'art. 2052 c.c. e che avrebbe richiesto, per poter essere affermato, un onere di allegazione e di motivazione che risulta del tutto insoddisfatto da parte del ricorrente. 3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 75 e 651 c.p.p., artt. 2730-2733 c.c. In sostanza si duole del fatto che la Mo. ed il Va. fossero stati difesi dal medesimo legale, nonostante la loro posizione processuale fosse in conflitto di interessi e che, a fronte di detto conflitto, la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere inammissibile la loro costituzione in giudizio. 4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3, la violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché, in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 5, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Il ricorrente insiste sulla circostanza che, a fronte del cambio di impostazione difensiva della Mo., avrebbe dovuto ritenersi che il Va., in qualità di responsabile del convento, aveva tollerato la presenza del cane e ne era pertanto responsabile. 3-4 I motivi, sostanzialmente sovrapponibili, ancorché deducano censure diverse, sono inammissibili perché estranei alla ratio decidendi. 5. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere sulle spese per la mancata costituzione in giudizio di parte resistente. Occorre invece disporre il cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13.