Auto pirata investe un pedone e si dà alla fuga: quando (non) è configurabile un concorso di colpa

In tema di responsabilità civile derivante da sinistro stradale, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, per la valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito è necessario accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 17418/19, depositata il 28 giugno. Il caso. La Corte d’appello respingeva il gravame proposto avverso la pronuncia del Tribunale di accoglimento parziale della domanda risarcitoria avanzata dall’attore nei confronti della compagnia di assicurazione per i gravi danni subito a seguito di un incidente stradale. Avverso la decisione di secondo grado ricorre la vittima dell’incidente lamentando che era stata ingiustamente affermata la sua colpa nella misura del 50% nonostante fosse stato investito da un’auto pirata che si era data alla fuga. Il concorso di colpa. È stato più volte chiarito dalla Suprema Corte che in tema di responsabilità civile derivante da sinistro stradale, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo art. 2054, comma 1, c.c. , per la valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito è necessario accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre così progressivamente quella presunta a carico del conducente stesso. Ed inoltre, proseguono gli Ermellini che la presenza di un veicolo fermo sulla sede stradale impone ai conducenti di moderare la velocità ed avere un comportamento prudente. Nel caso in esame, si osserva che la Corte territoriale non ha affatto valutato la velocità dell’auto pirata, decisiva per la ricostruzione della dinamica dell’incidente e l’eventuale ricorrenza di un concorso di colpa del pedone danneggiato, in mancanza della quale debba ritenersi essere applicata la regola generale di cui all’art. 2054 c.c A fronte di ciò, la S.C. accoglie il motivo di ricorso cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte distrettuale per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 8 marzo – 28 giugno 2019, n. 17418 Presidente Amendola – Relatore Di Florio Svolgimento del processo 1. R.G. ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Trieste che aveva respinto l’impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di accoglimento solo parziale della, domanda risarcitoria avanzata nei confronti della Assicurazioni Generali Spa, in qualità di compagnia designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, per i gravi danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso mentre stava coadiuvando un Vigile del Fuoco nella regolamentazione del traffico, in conseguenza di un incidente nel quale era stato coinvolto un pullman di linea. 2. Per ciò che interessa in questa sede, il R. lamentava che era stata ingiustamente affermata la sua colpa concorrente nella misura del 50% nonostante che fosse stato investito da un’auto-pirata che si era data alla fuga mentre coadiuvava le forze dell’ordine che regolamentavano il traffico veicolare bloccato a causa di un altro sinistro che si trovava sul posto solo perché gli era stato richiesto dalla SAF, azienda di trasporti di cui era dipendente e che era proprietaria del pullman coinvolto nell’incidente e che l’autovettura rimasta non identificata aveva superato a forte velocità le macchine incolonnate, investendolo nonostante che egli indossasse il giubbotto fosforescente e stesse utilizzando una pila per rendere visibile se stesso e la strada sulla quale le macchine erano incolonnate. 3. La parte intimata si è difesa con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’apparenza ed insufficienza della motivazione in ordine al suo concorso di colpa ed alle ragioni per cui era stata ritenuta congrua dalla Corte territoriale la misura del 50% statuita dal primo giudice, a fronte del comportamento virtuoso con il quale, nel rispetto delle norme precauzionali e cioè indossando giubbotto catarifrangente e pila , egli aveva svolto la funzione emergenziale di moviere del traffico, in osservanza dei doveri previsti dall’art. 189 c.p.c., comma 2 e art. 190 c.p.c., comma 4 assume che era stata del tutto ignorata sia la regola contenuta nella prima norma richiamata sia la gravità della condotta del pirata della strada. 1.1. Lamenta che aveva espressamente contestato la ripartizione delle colpe che la sua presenza sulla carreggiata era motivata dalla cooperazione con i vigili del fuoco e che su tali circostanze, espressamente allegate ed oggetto di censura, la Corte non aveva speso alcuna motivazione, assumendo, viceversa che la dinamica non era stata contestata. 1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. in relazione al concorso di colpa affermato che non era fondato su una previa ricostruzione della condotta dell’investitore, visto che la norma era stata applicata senza la preventiva descrizione della dinamica dell’incidente. 1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, infine, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione dell’art. 190 C.d.S., comma 4 e dell’art. 189 C.d.S., comma 2 in relazione all’attività che stava svolgendo sulla carreggiata che non era stata adeguatamente valutata al fine di inquadrare la dinamica del sinistro, in relazione alla quale non era stato considerato lo stato di necessità che consentiva di prevedere una deroga al divieto per i pedoni di indugiare o sostare sulla carreggiata. 2. I tre motivi devono essere esaminati congiuntamente. 2.1. Il primo è fondato ed assorbe gli altri due. 2.2. La Corte, infatti, ha fondato la propria decisione - con la quale ha confermato la sentenza di primo grado - sull’annotazione di servizio del 31.1.2011 dei Carabinieri di Tolmezzo, da una parte evidenziando il comportamento colposo del R. che, senza averne i poteri ed in evidente spregio alla disposizione di cui all’art. 190 C.d.S., si mise a regolare il traffico veicolare, in una zona completamente buia, per di più nascosto da una semicurva alla visuale dei conducenti che provenivano da Tolmezzo cfr. pag. 5, secondo cpv. della sentenza impugnata e, dall’altra, affermando che l’appellante non aveva sostanzialmente contestato l’esito degli accertamenti . 2.3. Con ciò i giudici d’appello hanno reso una motivazione meramente apparente ed assertiva, contraddetta - nella parte in cui si assume che il danneggiato non aveva mosso alcuna contestazione concernente la ricostruzione della propria condotta e di quella del conducente dell’auto pirata dal tenore dell’atto d’appello e delle conclusioni in esso contenute, nonché dalla stessa annotazione di servizio dei Carabinieri di Tolmezzo riportata nel ricorso cfr. pagg. 9,10 ed 11 in relazione alla quale nessuna argomentazione è stata spesa al fine di giustificare la determinazione del concorso di colpa del R. nella misura del 50% in relazione alla condotta da lui tenuta, valutata esclusivamente alla luce di una acritica interpretazione dell’art. 190 C.d.S 2.4. Deve premettersi che è ormai consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui la sentenza d’appello può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame cfr. Cass. 28139/2018 Cass. 27112/2018 Cass. 16057/2018 Cass. 22232/2016 3. Nel caso in esame, tenuto conto che il nodo della controversia si appuntava sulla valutazione delle condotte delle parti coinvolte nell’incidente e postulava un percorso argomentativo volto a ricostruire, confrontandolo, il comportamento di ciascuna di esse, si osserva che la motivazione resa si risolve in un mero enunciato privo di corrispondente riferimento alle censure specificamente proposte dalla parte danneggiata. Infatti, è stato chiarito che in materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente cfr. la più recente Cass. 2241/2019, ma in termini anche Cass. 5399/2013 Cass. 24472/2014 ed è stato altresì affermato, in un caso parzialmente sovrapponibile a quello in esame, che la presenza di un veicolo fermo per incidente sulla sede stradale impone ai conducenti dei veicoli sopraggiungenti di moderare la velocità e di tenere un comportamento improntato alla massima prudenza, non potendo reputarsi circostanza assolutamente imprevedibile, ed al contrario rientrando nella ragionevole prevedibilità, la presenza degli occupanti della vettura incidentata sulla sede stradale in prossimità della vettura stessa cfr. Cass. 2173/2016 . 3.1. In buona sostanza, nell’investimento di un pedone, tutti gli orientamenti sopra richiamati, pur prevedendo la possibile applicazione dell’art. 1227 c.c. nonostante la presunzione di colpa del conducente del veicolo sancita dall’art. 2054 c.c., comma 1 cfr. Cass. 24204/2014 , postulano che la decisione sia fondata su un attento esame della condotta delle parti coinvolte, accompagnato da un bilanciamento delle responsabilità a ciascuna ascrivibile, anche alla luce della diversa ed impari potenzialità offensiva dei comportamenti tenuti. 4. Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame nessuna considerazione è stata formulata dalla Corte territoriale in ordine alla velocità dell’auto/pirata, decisiva al fine di ricostruire la dinamica del sinistro e l’eventuale ricorrenza di un concorso di colpa del pedone danneggiato, in mancanza della quale deve ritenersi che debba essere applicata la regola generale di cui all’art. 2054 c.c. inoltre, la condotta del R. è stata valutata soltanto alla luce dell’art. 190 C.d.S., mentre risulta totalmente ignorata la disciplina di cui all’art. 189 C.d.S. che contiene un comando di carattere generale e di tenore anche solidaristico, rivolto a tutti gli utenti della strada e cioè anche a quelli non direttamente coinvolti nell’incidente cfr art. 189 C.d.S., comma 3 che devono, comunque, prodigarsi per evitare ogni intralcio alla circolazione. 4.1. In relazione a ciò, a fronte delle specifiche censure prospettate, nessuna considerazione è stata spesa dalla Corte territoriale sul comportamento del danneggiato che, estraneo al sinistro e rispondendo ad una richiesta del datore di lavoro, si era recato sul luogo dell’incidente per coadiuvare il collega coinvolto nella collisione e si era prodigato con le forze dell’ordine per velocizzare le operazioni di sgombero della carreggiata, utilizzando anche le normali precauzioni per essere visibile nè la sua condotta, alla luce di tali circostanze, è stata valorizzata rispetto alla presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore, disciplinata dall’art. 2054 c.c., comma 1 sopra richiamato. 5. La motivazione resa, pertanto, deve ritenersi apparente ed in quanto tale nulla la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione che dovrà riesaminare la controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati. 6. La Corte di rinvio dovrà, altresì, decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.