Rivalsa dell'assicurazione: il termine di prescrizione decorre dalla data di pagamento del risarcimento

In ipotesi di azione di rivalsa a norma dell'art. 18, comma 2, l. n. 990/1969 sostituito dall'art. 144, comma 2, codice delle assicurazioni , il termine di prescrizione è quello annuale di cui al comma 2 dell'art. 2952 c.c. e decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato.

La vicenda processuale. Il Tribunale di primo grado condannava una compagnia assicurativa, in solido con il proprio assicurato, al risarcimento dei danni in favore del danneggiato e degli eredi di un terzo trasportato deceduto a seguito di un grave sinistro stradale. La Compagnia Assicurativa, eseguito il pagamento dovuto in favore dei danneggiati, agiva in rivalsa nei confronti del proprio assicurato ai sensi del vigente art. 144, comma 2, d. lgs. n. 209/2005. Eccepiva, infatti, l'inoperatività della copertura assicurativa per guida in stato di ebbrezza e per trasporto avvenuto in modo difforme alla normativa vigente e alla carta di circolazione nello specifico nell'autovettura viaggiavano sette persone, oltre al conducente, di cui due sul sedile anteriore destro . Il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea, rigettando l'eccezione di prescrizione pagamento eseguito il 31.05.2005, a fronte di una racc. a.r. spedita il 22.5.2006 e ricevuta dal destinatario il 14.6.2006 con cui la Compagnia Assicurativa aveva intimato il rimborso della somma versata. Il conducente assicurato interponeva gravame che, però, veniva rigettato. Nello specifico, tuttavia, la Corte d'Appello significava che, trattandosi di una costituzione in mora stragiudiziale, occorreva far riferimento all'art. 1334 c.c. che si fonda sul principio della conoscibilità degli atti da parte del destinatario dell'atto unilaterale recettizio. Da qui riteneva che, nel caso di specie, dovesse applicarsi l'art. 2952 c.c. sul termine annuale di prescrizione la ricezione doveva dunque ritenersi intempestiva rispetto all'eseguito pagamento del 31.05.2005. Nonostante ciò affermava che, in caso di rivalsa, il dies a quo per l'esercizio dell'azione andava individuato nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che accerta, in via definitiva, la responsabilità dell'assicurato. Nella parte motiva richiamava la sentenza resa dalle SS. UU. n. 8085/2007. Concludeva ritenendo che nel caso in esame, il termine era stato rispettato perché la sentenza di primo grado era passata in giudicato il 15.5.2006. Ricorre per cassazione l'assicurato conducente. I motivi di ricorso. Con il primo motivo, quello che qui più interessa, il ricorrente censura l'applicazione della sospensione della prescrizione del diritto che l'impresa assicuratrice vanterebbe nei confronti dell'assicurato fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. L'efficacia sospensiva della prescrizione varrebbe solo per i diritti azionati nel processo e non per quelli connessi o comunque collegati. Conclude nel sostenere che il termine di prescrizione relativo all'azione di rivalsa inizia a decorrere dalla data di avvenuto pagamento del risarcimento del danno. La decisione della corte di cassazione. La Suprema Corte di Cassazione ritiene fondato il motivo. Gli Ermellini sostengono che nell'ipotesi di azione di rivalsa a norma dell'art. 18, comma 2, della l. n. 990/1969 sostituito dall'art. 144, comma 2, codice delle assicurazioni , il termine di prescrizione è quello annuale di cui al comma 2 dell'art. 2952 c.c. e decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato. Precisano anche che quando vi sono più pagamenti parziali in tempi differenti, il predetto termine inizia a decorrere dalla data di corresponsione di ciascuno di essi e non già dall'ultimo pagamento. Infine non risulterebbe neanche pertinente il rinvio fatto dalla Corte d'Appello alla sentenza delle SS. UU. n. 8085/2007 che attiene alla diversa ipotesi di surrogazione ex art. 29, comma 2, l. n. 990/1969 giacché si è dinanzi ad un fenomeno lato sensu successorio e non di rivalsa.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 26 febbraio – 21 maggio 2019, n. 13600 Presidente Amendola – Relatore Sestini Rilevato che il Tribunale di Pescara condannò la Axa Assicurazioni s.p.a. in solido col proprio assicurato D.H. , al risarcimento dei danni in favore di L.A. e degli eredi di S.T. rispettivamente, infortunato e deceduta in un sinistro stradale avvenuto mentre si trovavano trasportati a bordo dell’autovettura condotta dal D. effettuato il pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di 274.212,40 Euro, la Axa agì in rivalsa nei confronti del D. , L. n. 990 del 1969, ex art. 18, comma 2 abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 209/2005, art. 144, comma 2 deducendo l’inoperatività della copertura assicurativa per guida in stato di ebbrezza e per trasporto difforme rispetto alle previsioni di legge e della carta di circolazione nell’autovettura erano trasportate sette persone, oltre al conducente, di cui due sul sedile anteriore destro il Tribunale accolse la domanda, rigettando l’eccezione di prescrizione, sul rilievo che, a fronte di un pagamento avvenuto il 31.5.2005, doveva aversi riguardo alla data di spedizione 22.5.2006 e non a quella di ricezione 14.6.2006 della prima raccomandata con cui la Axa aveva richiesto la restituzione della somma pagata la Corte di Appello di L’Aquila ha rigettato il gravame proposto dal D. , osservando -fra l’altro che diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non poteva trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per notificante e destinatario giacché tale principio si estende agli effetti sostanziali solo ove il diritto non possa farsi valere se non con atto processuale nella specie, trattandosi atto di costituzione in mora, doveva trovare applicazione il principio generale di cui all’art. 1334 c.c. secondo cui gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati , di talché la ricezione risulterebbe intempestiva in relazione alla data dell’effettuato pagamento 31.5.2005 , in una situazione in cui si applicava ratione temporis l’originario termine annuale di prescrizione previsto dall’art. 2952 c.c. doveva tuttavia considerarsi che, in caso di rivalsa L. n. 990 del 1969, ex art. 18, comma 2, il dies a quo per l’esercizio dell’azione da parte dell’assicuratore va individuato, nel caso in cui il pagamento al danneggiato sia avvenuto a seguito di sentenza di primo grado, solo nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che accerta in via definitiva la responsabilità dell’assicurato Cass. Civ. 3 marzo 2010, n. 5088 in motivazione atteso che la sentenza di primo grado era passata in giudicato il 15.5.2006, non v’era dubbio che il termine annuale era stato rispettato quanto alla successiva raccomandata inviata il 12.7.2007 e ricevuta per compiuta giacenza il 20.8.2007, risultava infondato il motivo di appello con cui il D. aveva contestato che non era stata fornita la prova che egli fosse residente nel luogo in cui la raccomandata era stata indirizzata invero, da due certificati rilasciati dal Comune di Pescara, risultava che lo stesso aveva la residenza proprio in via omissis ha proposto ricorso per cassazione il D. , affidandosi a due motivi illustrati da memoria l’intimata non ha svolto attività o falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, comma 2, già L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2 , nonché dell’art. 2945 c.c., comma 2, art. 2952 c.c., comma 2, e art. 2935 c.c. ritenuti inconferenti i richiami effettuati dalla sentenza impugnata a Cass. n. 5088/2010 e a Cass., S.U. n. 8085/2007, non ricorrendo nel caso in esame alcuna ipotesi di surrogazione costituente il presupposto delle anzidette pronunce , il ricorrente assume che non può sostenersi -come ha fatto il giudice di secondo grado che il giudizio intrapreso dai danneggiati nei confronti del danneggiante e dell’impresa assicuratrice comporti, fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, la sospensione della prescrizione del diritto che l’impresa assicuratrice vanta nei confronti del proprio assicurato L. n. 990 del 1969, ex art. 18, comma 2, in quando ciò significa stravolgere completamente il dettato dell’art. 2945 c.c., comma 2 , essendo pacifico che l’efficacia sospensiva della prescrizione del citato art. 2945 c.c., comma 2 vale solo per i diritti azionati nel processo e non per diritti connessi o comunque collegati richiama inoltre numerosi precedenti di legittimità nel senso che il termine di prescrizione relativo all’azione di rivalsa inizia a decorrere dalla data dell’avvenuto pagamento del risarcimento del danno e conclude che il diritto azionato dall’Axa Assicurazioni si è estinto per prescrizione essendo trascorso più di un anno dalla data in cui l’impresa assicuratrice asserisce di aver provveduto a risarcire i danneggiati eredi S. , ossia dal 31.5.2005, alla data di ricezione da parte del destinatario del primo atto di messa in mora 14.6.2006 il motivo è fondato non sussistono, infatti, ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in ipotesi di azione di rivalsa a norma della L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2 sostituito dall’art. 144, comma 2 C.D.A. , il termine di prescrizione è quello di cui all’art. 2952 c.c., comma 2 e decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo a favore del terzo danneggiato cfr. Cass. n. 10351/2000 e Cass. n. 29833/2008 , con la precisazione che il diritto di rivalsa decorre da quando tale diritto può essere fatto valere e perciò, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia a decorrere dalla data di corresponsione di ciascuno di essi, e non invece dall’ultimo pagamento, pur se con questo si realizza il globale depauperamento dell’assicuratore Cass. n. 4363/1997 conforme Cass. n. 6769/2001 tale principio ha trovato conferma anche in Cass. n. 5088/2010 che -lungi dal derogarvi, come parrebbe sostenere la sentenza impugnata si è limitata ad estenderlo all’ipotesi della rivalsa effettuata dal F.G.V.S., affermando che il principio secondo cui all’azione di rivalsa prevista dalla L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2, ratione temporis applicabile nella specie si applica il termine di prescrizione annuale di cui all’art. 2952 c.c., comma 2, che decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo a favore del terzo danneggiato, si estende, stante l’identità di ratio , anche all’ipotesi in cui l’azione di rivalsa sia esercitata dal Fondo di Garanzia, ora gestito dal Consap, che abbia risarcito direttamente il danno ai sensi del D.L. n. 576 del 1978, art. 4, convertito, con modif., nella L. n. 738 del 1978 non risulta pertinente il richiamo compiuto dalla Corte territoriale a Cass., S.U. n. 8085/2007, che attiene alla specifica ipotesi della surrogazione prevista dalla L. n. 990 del 1969, art. 29, comma 2, in cui è stato ravvisato un fenomeno lato sensu successorio per cui l’impresa designata che abbia risarcito il danneggiato subentra nei diritti vantati da quest’ultimo nei confronti dell’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa al fine dell’insinuazione al passivo della liquidazione coatta , ossia ad ipotesi del tutto diversa da quella della rivalsa dell’assicuratore prevista dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, comma 2 per quest’ultima, trova dunque applicazione il principio generale di cui all’art. 2935 c.c., per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, da individuare -nello specifico nel giorno in cui l’assicuratore abbia effettuato il pagamento il secondo motivo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1334, 1335 e 2943 c.c., nonché dell’art. 2967 c.c. e degli artt. 116 e 132 c.p.c., oltre che degli artt. 2699 e 2700 c.c. censura la sentenza per non avere considerato che dall’ultima interruzione del termine prescrizionale avvenuta con raccomandata del 26.9.2006 era comunque trascorso più di un anno prima della notifica dell’atto di citazione spedita il 3.1.2008 , dovendosi negare efficacia interruttiva alla raccomandata inoltrata al D. nel luglio 2007 il ricorrente sostiene, infatti, che non era stata fornita la prova che egli risiedesse nel luogo omissis ove era stata indirizzata la raccomandata che era stata ritenuta notificata per compiuta giacenza , dato che la Corte si era basata su due certificati di residenza contraddittori e non aveva valorizzato l’efficacia probatoria della relata della prima notifica negativa dell’atto di citazione il motivo è inammissibile in quanto censura un accertamento di fatto in funzione di una diversa lettura di merito ed è svolto senza ottemperare alla prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, poiché non trascrive il contenuto dei due certificati e della relata la sentenza va dunque cassata in accoglimento del primo motivo, con rinvio alla Corte territoriale che, in diversa composizione, provvederà anche difensiva. Considerato che il primo motivo deduce violazione e/sulle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione.