Illegale circolazione del veicolo, risarcimento del terzo trasportato e onere della prova

In tema di risarcimento danni causati dalla circolazione di veicoli subiti dal terzo trasportato, sussistono delle ipotesi derogative al principio della non risarcibilità del danno, rispetto alla quale la non conoscenza dell’illegalità della circolazione assume natura di fatto costitutivo del diritto e non anche di fatto estintivo della pretesa.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 12231/19, depositata il 9 maggio, chiamata a pronunciarsi su una richiesta di condanna pronunciata da tre soggetti trasportati su un veicolo, poi rubato, nei confronti della compagnia di assicurazione, a seguito di un incidente stradale. In particolare, dopo il rigetto della domanda attorea in primo e in secondo grado, uno dei terzi trasportati ricorre in Cassazione denunciando falsa applicazione di legge per aver la sentenza impugnata ritenuto che la prova dell’inconsapevolezza dell’illegalità del mezzo fosse fatto costitutivo della domanda risarcitoria, mentre avrebbe dovuto essere considerata fatto estintivo con onere della prova a carico della compagnia di assicurazione. La deroga al principio della non risarcibilità del danno. Sul tema, la norma di cui all’art. 283, comma 2, del codice delle assicurazioni deve essere interpretata nel senso che la deroga alla non risarcibilità del danno del terzo trasportato da parte della compagnia di assicurazione si giustifica purché sussista la condizione dell’ignoranza dell’illegale circolazione. E la consolidata giurisprudenza di legittimità volge nel senso di richiedere ai fini di poter rientrare nella deroga all’irrisarcibilità del danno, l’esclusione della conoscenza, da parte del terzo trasportato, della provenienza furtiva del veicolo. Ed inoltre, l’esclusione di tale conoscenza è valutata dal giudice di merito. Pertanto, per la Suprema Corte, il ricorso deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 12 dicembre 2018 – 9 maggio 2019, n. 12231 Presidente Vivaldi – Relatore Moscarini Fatti di causa I signori C.I.V. , B.M.D. e D.I.S. convennero, davanti al Tribunale di Lodi, la Generali Italia SpA quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per sentir pronunciare la condanna della medesima al risarcimento dei danni da essi patiti, in qualità di terzi trasportati su un veicolo poi risultato rubato, in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in in data omissis per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo sul quale erano trasportati. Il Tribunale di Lodi rigettò la domanda sulla premessa che gli attori si trovavano a bordo di un’auto rubata e con targa francese corrispondente ad altro veicolo e non avevano allegato e dato prova dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, comma 2 che riconosce il risarcimento a carico del Fondo di Garanzia ai terzi trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 6/4/2017, per quel che ancora di interesse in questa sede, ha confermato essere onere dell’attore che si affermi danneggiato fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui quello di essere inconsapevole dell’illegalità della circolazione, e che tale prova nel caso di specie non fosse stata fornita. Conseguentemente ha rigettato l’appello, con le statuizioni conseguenziali sulle spese. Avverso quest’ultima sentenza il terzo trasportato C.V.I. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria. La Società Generali Italia S.p.A. non svolge attività difensiva. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo censura la violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, nonché dell’art. 113 c.p.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto che la prova dell’inconsapevolezza dell’illegalità del mezzo fosse fatto costitutivo della domanda risarcitoria mentre avrebbe dovuto essere considerata fatto estintivo con onere della prova a carico dell’impresa di assicurazione, che ne eccepisse l’assenza. 2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione, errata e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 113 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 283 cod. ass., oltre che dei principi di diritto comunitario anche in rapporto all’art. 13 della Direttiva 2009/103/CE per aver posto l’inconsapevolezza dell’illegalità tra i fatti costitutivi della domanda risarcitoria del terzo danneggiato, con ciò sconfessando la diversa statuizione contenuta nella norma comunitaria secondo la quale l’onere probatorio dell’illegale circolazione deve essere posto a carico della compagnia di assicurazione. 3. Con il terzo motivo denuncia la violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., art. 1147 c.c., comma 3, nonché degli artt. 2727 e 2728 c.c. per avere la sentenza omesso di applicare il principio secondo il quale la buona fede di chi agisce a tutela dei propri diritti si presume. 4. Con il quarto motivo denuncia la violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., art. 1147 c.c., comma 3, nonché ex artt. 2727, 2728 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 5. I motivi possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e sono infondati. Sono tutti volti a rappresentare la tesi secondo la quale l’onere di provare la consapevolezza dell’illegale circolazione del mezzo deve essere posta, in base ad una lettura orientata in senso eurounitario, in capo all’assicuratore, al fine di garantire la massima protezione possibile dei diritti del terzo danneggiato. La norma di cui all’art. 283, comma 2 del Codice delle Assicurazioni, anche nella versione precedente la novella del 2005, è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la deroga alla non risarcibilità del danno del terzo trasportato da parte della compagnia di assicurazioni si giustifica a condizione che sussista la condizione dell’ignoranza dell’illegale circolazione. Questa lettura è del tutto coerente con la formulazione della norma che, come riferito, prevede ipotesi derogatorie al principio della non risarcibilità del danno, rispetto alla quale l’ignoranza dell’illegalità della circolazione non può che assumere natura di fatto costitutivo del diritto e non anche di fatto estintivo della pretesa. Nè può sostenersi che l’interpretazione del giudice ordinario sia contraria al diritto comunitario in quanto, come desumibile da casi citati dallo stesso ricorrente, anche per il diritto comunitario vi è deroga al diritto al risarcimento del danno nel caso in cui i terzi trasportati fossero a conoscenza dell’illegale provenienza del veicolo. L’unica differenza che può desumersi tra il testo comunitario e la norma interna consiste nel riparto dell’onere della prova laddove la normativa comunitaria pone tale onere a carico dell’assicuratore e quella interna non esprimendosi in modo chiaro lascia comunque intendere che la mancata conoscenza dell’illegalità sia un fatto costitutivo della pretesa, a carico del danneggiato. Il legislatore italiano nel dare attuazione alla normativa comunitaria e nel prevedere la copertura assicurativa a soggetti prima esclusi dal risarcimento, non ha potuto non occuparsi dei casi in cui il risarcimento del terzo trasportato contro la propria volontà o perché al corrente dell’illegalità della circolazione, non possa ottenere il risarcimento. L’aver posto a carico del danneggiato l’onere della prova della propria buona fede rientra, ad avviso di questa Corte, nella sfera di discrezionalità che residua allo Stato nell’attuare la direttiva, ferma restando l’identità del fine perseguito dal diritto comunitario e da quello interno, di non consentire il risarcimento a chi conosca la provenienza furtiva del mezzo. Questa interpretazione risulta particolarmente convincente nel caso in esame nel quale il trasportatore non era stato mai citato in giudizio per essere condannato al risarcimento e nei gradi di merito si era svolta ampia disamina delle circostanze di fatto che connotavano la fattispecie. Ne consegue, pertanto, che l’accertamento della buona/mala fede del terzo trasportato rientrava nella valutazione del giudice del merito e neppure può essere sindacata da questa Corte. In ogni caso la giurisprudenza consolidata è nel senso di richiedere ai fini di poter rientrare nella deroga all’irrisarcibilità del danno, l’esclusione della conoscenza, da parte del terzo trasportato, della provenienza furtiva del veicolo sul punto Cass., 3, n. 18159 del 23/10/2012 Cass., 3, n. 19963 del 30/8/2013 . Come l’esclusione di tale conoscenza sia valutata dal giudice del merito è argomentazione neppure sindacabile da questa Corte, se coerentemente argomentata. 6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese. È a carico del ricorrente il cd.,raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Non occorre provvedere sulle spese. Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.