Il danneggiante, contumace in prime cure, è litisconsorte necessario in appello

Nel giudizio d’appello proposto dall’assicuratore nei confronti del solo danneggiato che aveva promosso azione diretta, si impone il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, per l’evidente interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe essere chiamato a rispondere in via di rivalsa.

Lo ha ribadito la Suprema Corte con l’ordinanza n. 11215/19, depositata il 24 aprile. Il caso. A seguito di un sinistro stradale, il danneggiato chiamava in giudizio il conducente dell’altro veicolo coinvolto e la sua compagnia di assicurazione. Nella contumacia del conducente convenuto, il Tribunale riconosceva la sua responsabilità liquidando a favore del danneggiato un risarcimento di oltre 46mila euro. La società assicurativa contestava in appello solo il quantum del danno, rivolgendo l’impugnazione soltanto verso il danneggiato e non citando in giudizio l’assicurato, responsabile del danno. La Corte d’Appello riformava quindi la decisione di prime cure riducendo l’ammontare del danno. Il danneggiato ha proposto ricorso in Cassazione invocando la violazione del litisconsorzio necessario in quanto il giudizio di secondo grado si è svolto senza la partecipazione del proprietario dell’altro veicolo. Litisconsorzio. In tema di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, nel caso in cui l’assicuratore proponga appello nei confronti del solo danneggiato che aveva promosso azione diretta , anche se limitatamente al quantum debeatur , si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l’interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore . Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il proprietario del veicolo sia rimasto contumace in primo grado ed anche se non abbia formulato domanda di manleva verso l’assicuratore. Resta infatti fermo che l’interesse del danneggiante a partecipare al giudizio di appello, pur essendo rimasto contumace in primo grado, deriva proprio dalla impugnazione fatta dalla sua assicurazione . Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 21 febbraio – 24 aprile 2019, n. 11215 Presidente Amendola – Relatore Cricenti Fatti di causa Il ricorrente, W.S. ha citato in giudizio B.L. e la società di assicurazione Assimoco s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni causati dal B. in un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il ricorrente. In primo grado si è costituita la sola società di assicurazione Assimoco, ed è dunque rimasto contumace il B. . Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità di quest’ultimo, liquidando a favore del ricorrente un risarcimento dei danni di 46,800 Euro. Assimoco ha proposto appello contestando solamente il quantum del danno, lasciando dunque passare in giudicato l’aspetto relativo alla ritenuta responsabilità dell’assicurato. L’appello è stato rivolto soltanto verso il danneggiato, odierno ricorrente, mentre non è stato citato in giudizio l’assicurato, autore del danno, B.L. . La Corte di Appello ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, riducendo l’ammontare del danno liquidato anteriormente. Propone ricorso per Cassazione il W. con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria successiva. V’è controricorso di Assimoco. Ragioni della decisione Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1.- Il primo motivo di ricorso fa valere la violazione del litisconsorzio necessario, in quanto il giudizio di appello si è svolto senza la partecipazione del proprietario del veicolo, citato in primo grado ed ivi rimasto contumace. Il ricorrente ritiene che la partecipazione del proprietario del veicolo sia imposta a pena di nullità della sentenza, in quanto quest’ultimo ha sempre interesse ad un giudizio in cui si discute del danno da lui cagionato. Invece, la corte di appello, pur richiesta sul punto, di una integrazione del contraddittorio, non ha provveduto affatto. Assimoco, con il controricorso, eccepisce che non v’è stata alcuna violazione del litisconsorzio, proprio perché l’appello verteva soltanto sul quantum del danno, e dunque non v’era effettivo interesse del proprietario del veicolo, che non è stato citato volutamente, proprio per evitargli aggravi di spese ulteriori. Il motivo è fondato. In tema di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, allorché l’assicuratore proponga appello, sia pure limitato al quantum debeatur , nei confronti del solo danneggiato, che aveva promosso azione diretta, si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l’interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore Cass. 9112/2014 , e ciò anche nel caso in cui il proprietario del veicolo sia rimasto contumace in primo grado ed anche se non abbia formulato domanda di manleva verso l’assicuratore Cass. 3621/2014 . Invero, l’interesse del danneggiante a partecipare al giudizio di appello, pur essendo rimasto contumace in primo grado, deriva proprio dalla impugnazione fatta dalla sua assicurazione. Nè, per come è ovvio, può essere la compagnia di assicurazione, che propone appello, a stabilire se in concreto poi il proprietario del veicolo abbia interesse o meno e qual sia la condizione che a questi convenga, in quanto il litisconsorzio è necessario proprio perché in astratto è sempre nell’interesse del proprietario del veicolo di partecipare al giudizio, ed è rimessa a costui poi la decisione se l’effettiva partecipazione sia o meno nel suo interesse. L’accoglimento del primo motivo, comporta assorbimento degli altri, essendo la questione del litisconsorzio preliminare. La sentenza va dunque cassata con rinvio al giudice di appello, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.