Chiede l’indennizzo per trattamento detentivo inumano ma poi non si presenta: la domanda è improcedibile?

Con riferimento al procedimento camerale per equa riparazione ex l. n. 89/2001, la mancata comparizione delle parti non può essere considerata come tacita rinuncia al ricorso ed impedisce dunque la declaratoria di improcedibilità.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8771/19, depositata il 29 marzo. La vicenda. Il Tribunale di Napoli dichiarava l’improcedibilità della domanda di indennizzo ex art. 35- ter l. n. 354/1975 per trattamento detentivo inumano per mancata comparizione dell’istante dinanzi al giudice che ne aveva disposto la comparizione personale. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il soccombente deducendo la violazione dell’art. 117 c.p.c Improcedibilità. L’ordinamento processuale sanziona la mancata comparizione della parte innanzi al giudice solo in limitate ipotesi tassative, fermo restando che per il convenuto è sempre possibile costituirsi tardivamente o in appello in virtù del principio del giusto processo per il quale l’assenza di una delle parti non comporta conseguenze ulteriori alle decadenze processuali previste dalla legge. Con riferimento specifico al procedimento camerale per equa riparazione ex l. n. 89/2001, la giurisprudenza ha stabilito che la mancata comparizione delle parti non può essere considerata come tacita rinuncia al ricorso – nella disponendo in tal senso l’art. 117 c.p.c. - ed impedisce dunque la declaratoria di improcedibilità. La norma invocata dal ricorrente prevede infatti che il giudice possa trarre argomenti di prova dalla mancata comparizione della parte per rendere l’interrogatorio libero, trattandosi di un elemento aggiuntivo di valutazione che può concorrere nel prudente apprezzamento del giudice di tutte le risultanze istruttorie. In conclusione, il Collegio afferma che nel procedimento camerale la mancata comparizione della parte ricorrente innanzi al giudice che l’ha disposta al fine di procedere al libero interrogatorio delle parti non determina l’improcedibilità del ricorso. Il ricorso trova dunque accoglimento e il provvedimento impugnato viene cassato con rinvio al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 20 dicembre 2018 – 29 marzo 2019, n. 8771 Presidente Travaglino – Relatore Fiecconi Rilevato che 1. Con ricorso notificato il 2/5/2017 T.G. ricorre per cassazione del decreto del Tribunale di Napoli con cui è stata dichiarata l’improcedibilità della domanda di indennizzo L. n. 354 del 1975, ex art. 35-ter, per trattamento detentivo inumano, perché non comparso innanzi al giudice che ne aveva disposto la comparizione personale. 2. La parte intimata ha notificato controricorso il ricorso è affidato a un motivo di violazione di legge art. 117 c.p.c. . Considerato che 1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorrente denuncia violazione dell’art. 117 c.p.c 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Nell’attuale ordinamento processuale la mancata comparizione della parte innanzi al giudice non è processualmente sanzionata, salvo in limitate ipotesi tassative. Tale effetto deriva dal principio del giusto processo in base al quale l’assenza di una parte dal processo non comporta conseguenze processuali al di fuori delle decadenze processuali previste dalla legge. Nè tantomeno tale evenienza è capace di operare un’inversione degli oneri probatori gravanti sulle parti, sicché per il convenuto è sempre possibile costituirsi tardivamente o in appello anche solo per contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegai dall’attore a sostegno della domanda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14623 del 23/06/2009 . 1.3. In pari modo, con riferimento al procedimento camerale, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, questa Corte ha già stabilito che la mancata comparizione delle parti non può essere considerata, in assenza di un’indicazione in tal senso da parte dell’art. 737 c.p.c., una tacita rinunzia al ricorso e non consente, quindi, la declaratoria d’improcedibilità. Una sanzione di tal tipo cagionerebbe, infatti, conseguenze ben più gravi di quelle previste per l’appellante nel procedimento di cognizione, in ordine al quale, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 2, l’improcedibilità viene dichiarata quando l’appellante ometta di comparire non solo alla prima udienza, ma pure a quella successiva fissata dal giudice Sez. 1, Sentenza n. 16821 del 19/07/2010 . 1.4. Sicché ben si comprende la ragione per cui l’art. 117 c.p.c prevede che il giudice possa trarre argomenti di prova dalla mancata comparizione della parte per rendere l’interrogatorio libero, trattandosi di un elemento aggiuntivo di valutazione di cui il giudice può valersi nel prudente apprezzamento di tutte le risultanze istruttorie. In ogni caso, anche tale comportamento omissivo non può valere come prova piena, nè tantomeno far conseguire l’improcedibilità della domanda, non essendo equivalente a una rinuncia alla domanda. E così ragionando, anche l’ordinanza che dispone la comparizione delle parti al fine di procedere al loro libero interrogatorio ex art. 117 c.p.c. non rientra fra gli atti, tassativamente indicati, per i quali l’art. 292 c.p.c., comma 1, prescrive la notificazione personale al contumace, con la conseguenza che la mancata notizia del provvedimento del giudice non determina neanche violazione del principio del contraddittorio imposto dall’art. 101 c.p.c. nei confronti della parte rimasta contumace cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13876 del 09/11/2001 . 1.5. Pertanto, alla luce di quarto sopra deve affermarsi che nel procedimento camerale la mancata comparizione della parte ricorrente innanzi al giudice che l’ha disposta al fine di procedere al libero interrogatorio delle parti non determina l’improcedibilità del ricorso. 2. Conclusivamente la Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio.