Clips nell’addome per otto anni: il danno temporaneo riconosciuto è il doppio del permanente

Il Tribunale di Monza effettua una inusuale personalizzazione del danno temporaneo. Nonostante la CTU volesse limitare il periodo del danno biologico temporaneo a 45 giorni, il Tribunale considera invece tutti i giorni che si sono susseguiti fino alla rimozione dell’ultima graffetta, per un totale di 2871 giorni. La somma stabilita a titolo di importo temporaneo ammonta dunque a più del doppio di quanto riconosciuto per il danno permanente.

Così il Tribunale di Monza con la sentenza n. 152 Il caso. Un uomo, nel cui addome sono state rinvenute graffette metalliche, rimaste nel suo addome a seguito di un intervento chirurgico al quale era stato sottoposto tre anni prima, si rivolge al Tribunale di Monza per ottenere il risarcimento dei danni patiti, dal momento che aveva dovuto affrontare altri due dolorosi interventi e che le graffette erano rimaste nel suo corpo, in sede differente rispetto a quella in cui erano state fissate, per un periodo complessivo di 8 anni, determinando un disagio anche di natura psichica. Riconosciuto il danno biologico. Il Tribunale di Monza esclude la riconducibilità dei danni di natura psichica all’operato dei sanitari poiché risultava mancante la prova del nesso eziologico tra presenza delle graffette nell’addome e lesione, riconosce la sussistenza del danno biologico, sia permanente che temporaneo, poiché i pregiudizi occorsi al danneggiato potevano essere ricollegati all’intervento in cui erano state mal posizionate le clips. Danno permanente liquidato con le tabelle milanesi edizioni 2018. La Corte territoriale ricorda quanto previsto dalle sentenze di San Martino per il danno biologico, ossia che deve rientrarvi sia il periodo di malattia conseguente alla lesione dell’integrità psicofisica, sia la guarigione con postumi permanenti, pur trattandosi di pregiudizi fattualmente differenti. Il Tribunale liquida il danno biologico permanente utilizzando le tabelle milanesi edizione 2018, ritenendo congruo il riconoscimento della personalizzazione del danno nella misura massima Danno temporaneo. Per quanto riguarda la liquidazione del danno temporaneo, Il Tribunale di Monza effettua una inusuale personalizzazione. Solitamente il computo della somma per il ristoro di tale danno parte da un importo fisso nel caso di specie 98 per le tabelle milanesi che deve essere moltiplicato per i giorni di inabilità assoluta. Al medesimo importo base ci si deve riferire anche per i giorni di inabilità temporanea parziale, mediante una riduzione parametrata alla percentuale di invalidità riconosciuta, tuttalpiù intervenendo con un aumento personalizzato. Nel caso di specie, nonostante la CTU volesse limitare il periodo del danno biologico temporaneo a 45 giorni, il Tribunale considera invece tutti i giorni che si sono susseguiti fino alla rimozione dell’ultima graffetta, per un totale di 2871 giorni. La somma stabilita a titolo di importo temporaneo ammonta dunque a più del doppio di quanto riconosciuto per il danno permanente, ed il danno non patrimoniale viene liquidato nella misura complessiva di 48.915,50. Lungo periodo di inabilità temporanea. La ratio sottesa alla decisione del Tribunale è la volontà di risarcire realmente il danno verificatosi nel lungo periodo in cui il danneggiato ha sofferto la presenza delle clips in varie sedi di organi interni, poiché non appare giustificato non riconoscergli l’esistenza di una sofferenza fisica perdurante per otto anni, in nome di una prassi liquidatoria non codificata . Solo la rimozione totale delle clips è stata in grado di stabilizzare le condizioni dell’uomo, e pertanto riconoscere un lungo periodo di inabilità temporanea è la soluzione più appropriata per il ristoro del danno. Fonte ridare.it

Tribunale di Monza, sez. II, sentenza 30 gennaio 2019, n. 152 Giudice Carnato Motivi della decisione Il sig. omissis agito nei confronti dell'Azienda Ospedaliera omissis ora omissis chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti, quantificati indicativamente nella misura di Euro 511.404.79, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese, anche della procedura di mediazione. Ha esposto l'attore, in sintesi, quanto segue in data 2.11.98 venne ricoverato presso l'Ospedale omissis , operato di ernia iatale in video laparoscopia e dimesso il 9.11.98 nei giorni successivi all'intervento iniziò a lamentare dolori sempre più intensi al fianco sinistro dall'anno 2000 effettuò vari esami in sede lombo-sacrale radiografia, ecografia, nuova rx. RM, esame ortopedico, eco dell'apparato urinario che tuttavia non evidenziarono la presenza di corpi estranei metallici. 29.11.01 radiografia confermò resistenza di oggetto metallico all'altezza della III vertebra lombare Il 25 ottobre 2004 venne operato sempre presso l'Ospedale omissis per rimozione in videolaparoscopia di 2 clips metalliche in cavo pelvico sinistro in esiti non recenti di ernioplastica iatale e plastica antireflusso Persistendo intensi dolori, in data 11 ottobre 2006 da visita presso diverso Istituto Casa di Cura omissis , venne accertata la presenza di una graffetta al titanio, aperta, in regione pelvica, condizionante i disturbi lamentati Ricoverato dal 30.10 al 5.11.06, venne sottoposto ad intervento chirurgico comprensivo di asportazione dal cavo perineale di graffetta aperta. Venne diagnosticata neuropatia sensitiva ileo-inguinale, genito-femorale e del pudendo a destra Dopo un periodo di discreto benessere, in cui l'attore riprese la propria attività lavorativa, dalla fine di luglio 2007 ricomparsero intensi dolori m regione lombare sinistra, che l'attore nelle proprie difese ha ricondotto causalmente alla passata presenza delle graffette migrate a seguito dell'intervento chirurgico del 1998. L'attore ha riferito che dal luglio del 2007 i dolori non sono più cessati, nonostante plurime e diverse cure e indagini da parte di medici specialisti, con progressiva compromissione della capacità di svolgere la propria attività lavorativa di artigiano muratore, intrapresa nel 1982, poi abbandonata per ragioni di salute nel 2006. Ha riferito di assunzione in prova presso CN Costruzioni edili nell'anno 2012 e non avere potuto continuare l'attività, decorsi due mesi di malattia, e di essere disoccupato da allora. Si è costituito in giudizio l'Istituto convenuto, chiedendo il rigetto delle domande e muovendo diverse contestazioni che per economia verranno riprese nel prosieguo. E' stata esperita CTU medico-legale con nomina della dott.ssa omissis . Sull'operazione chirurgica e sulla successiva presenza di tre clip aperte, fuori dalla sede chirurgica. Oggetto del presente giudizio è l'intervento chirurgico eseguito in epoca ormai remota 4 novembre 1998 consistente in plastica dello jato esofageo e fundoplastica sec Ni. Ro Preliminarmente, il CTU ha ritenuto che tale intervento fosse consigliabile nelle condizioni del sig. omissis e pertanto ha ritenuto inconsistente la prima censura mossa dall'attrice, relativa alla mancanza di indicazione all'intervento chirurgico, contraddetta dalle risultanze della esofagofastroduodenoscopia EGDS eseguita preventivamente in data 8 gennaio 1998, esame diagnostico considerato il gold standard . Nel corso dell'intervento chirurgico - come confermato dal CTU - sono state impiegate clips metalliche ovverosia graffette metalliche usate in chirurgia per la chiusura e la fissazione di particolari strutture anatomiche. Il CTU ha riferito che la scelta del loro utilizzo risponde alle regole di buona tecnica, in quanto agevola e velocizza alcuni tempi della chirurgia mini invasiva laparoscopica, nella quale le legature tradizionali con fili annodati più volte , risultando più indaginose, vengono riservate a situazioni particolari. Inoltre, le clip essendo di materiali inerti come Taccialo, il tantalio o il titanio24 sono ben tollerate dall'organismo. Tre delle clips utilizzate nella sopra indicata operazione sono state poi rinvenute, aperte, in posizioni diverse rispetto a quelle in cui erano state fissate. Parte attrice ha sostenuto che siano state derelitte o smarrite . Ha inoltre sostenuto che le clips abbiano interagito con le pareti della cavità addominale ed abbiano provocato uno stato infiammatorio cui correlare la sintomatologia dolorosa, o almeno gran parte della stessa. Il CTU ha concluso nel senso del mancato conseguimento della prova che se clips furono collocate correttamente e si siano incolpevolmente spostate rispetto alla loro sede originarla ovvero al contrario se fin dall'origine non siano state correttamente apposte. L'onere della prova della corretta esecuzione dell'operazione ricade sull'Istituto convenuto, per cui la circostanza -- pacifica e documentata dalle immagini diagnostiche e dai due interventi chirurgici per la loro asportazione - è imputabile alla convenuta, che è onerata di dimostrare di avere eseguito l'operazione in forma corretta. Sul nesso di causalità fra la presenza di tre clips aperte, fuori dalla toro sede, ed i disturbi lamentati dall'attore negli otto anni prima della loro asportandone danno biologico di natura temporanea. Diversa è la questione della prova del nesso di causalità fra la sintomatologia lamentata dall'attore e la presenza di tali graffette per un periodo di circa 8 anni, l'onere di provare il quale ricade sull'attore, Il Tribunale ritiene che tale onere sia sufficientemente assolto secondo la regola di giudizio del più probabile che non . Il sig. omissis poco dopo l'operazione ha lamentato dolore nell'area interessata dall'intervento e, ben prima di poterne immaginare la causa, si è rivolto negli anni a vari specialisti relativi agli organi ipoteticamente coinvolti ai fini di trovare una cura al suo malessere. Nessuno dei quali è stato in grado di fornire una chiara risposta alla causa dei malessere, alternativa alla ricostruzione ex post effettuata dall'attore, secondo cui la causa del malessere sarebbe stata la presenza nell'organismo delle tre clips aperte, distaccate rispetto alla sede chirurgica cui avrebbero dovuto aderire. Non convince la tesi, sostenuta da parto convenuta, secondo cui la natura del malessere sarebbe stata sin dall'inizio una sorta di malattia psicosomatica, una psicosi o simili, delle quali non vi è evidenza clinica. Infatti l'odierno attore non avrebbe potuto nemmeno immaginare la presenza, in zona addominale, di clips aperte e quindi non avrebbe potuto sviluppare alcuna psicosi ad esse correlata, per la semplice ragione che le stesse per lungo tempo non sono state segnalate da nessuno degli specialisti cui si è rivolto. La prima evidenza diagnostica della presenza fuori sede delle clips è data dall' esame radiografico urografia effettuato il 30.10.01 che faceva apprezzare la presenza di una opacità metallica forgiata a V proiettata sulla pelvi. Tale esame è stato significativamente prescritto nell'ambito di accertamenti volti ad indagare l'origine di lombalgie recidivanti comprendenti sia il rachide che l'addome che l'apparato emuntore, Il sig. omissis è probabile non abbia avuto alcuna contezza della presenza delle clips nemmeno in tale occasione in quanto lo specialista urologo cui si era rivolto non vi dette peso, definendo negativa l’urografia. Le clips sono state rilevate successivamente nell'esame radiografico del rachide lombosacrale effettuato il 29,11,01 che evidenziava la presenza di un repere metallico all'altezza dell'apofisi trasversa della III vertebra . Tuttavia, anche a seguito di tale esame, è probabile che il sig. omissis rimasto all'oscuro del significato di tale repere, in quanto invero inspiegabilmente i sanitari dell'Ospedale omissis non dettero rilievo alla risultanza strumentale, nonostante il sig. omissis continuasse a lamentare dolore. L'attore si è poi rivolto a specialista ortopedico, che ha attribuito il dolore ad una instabilità vertebrale. Altra diagnosi avanzata dai sanitari è di colica renale. Il CTU ha esposto che l'esame radiografico del 24.3.04 - chiesto in visione ma riferito smarrito descriveva la presenza clip chirurgiche a livello D10-D11. Il sig. omissis è stato ricoverato dal 23 al 24.11.04 ed operato dichiaratamente per la rimozione in Videolaparoscopia della clip metallica in scavo pelvico ma in concreto, come osservato dal CTU, è annotato che si repertano le note clips a livello del fianco sx che vengono asportate . In proposito il CTU ha ipotizzato siano state asportate le clip che dall'esame rx del 29 novembre 2001 risultavano all'altezza della terza vertebra lombare. I dolori tuttavia non sono stati eliminati a seguito della rimozione di due clips. La terza ed ultima clip, presente in sede pelvica, inspiegata mente non è stata rimossa in tale occasione, pur essendo finalizzato l'intervento proprio a tale scopo, ed è stata rimossa solo in data omissis , la continuata presenza di tale clip evidenziata in un esame rx del 11 ottobre/gennaio? 2006. Il paziente presentava anche megadolicocolon , condizione descritta dal CTU come abnorme dilatazione del colon associata a un'eccessiva lunghezza congenita, Tale patologia è quasi esclusivamente cronica, e provoca stipsi, dolori addominali e senso di gonfiore. La terapia è medica e dietetica. La sua natura congenita esclude qualunque rapporto di causalità con i fatti di causa. Il sig. omissis si è rivolto anche a specialista andrologo in quanto la sintomatologia dolorosa, prevalente a sinistra si esacerbava in occasione dell'eccitamento sessuale. Oltre un anno dopo la rimozione delle due clips sul fianco, l'urografia effettuata in data 11.10.2006 ha evidenziato la presenza di un punto metallico CE? proiettivamente in emiscavo pelvico sn ed in pari data visita chirurgica ha evidenziato graffetta di titanio di precedente intervento laparoscopico aperta in regione pelvica condizionante disturbi soggettivi , confermata a seguito di chirurgia eseguita presso la Casa di Cura omissis , ove è stato ricoverato dal 31 ottobre al 5 novembre 2006 anche per ernia sovraombellicale, La graffetta è descritta come adesa all'uraco . Rimossa anche l'ultima, terza clip non ne sono più state riscontrate e la sintomatologia dolorosa si è completamente risolta fino al 27 luglio 2007. Sul nesso di causalità fra le lesioni subite durante il periodo di invalidità biologica temporanea e l'insorgenza di una lesione biologica permanente di natura psichica. Il significativo scarto temporale fra la rimozione della terza clip e la nuova comparsa di dolore ha dato luogo ad una discontinuità nel rapporto di causalità medico-legale fra le lesioni originariamente causate dalla presenza delle graffette e le lesioni attualmente lamentate. Il 27 luglio 2007 il paziente si è rivolto nuovamente al pronto soccorso per nuovo esordio della sintomatologia. il Tribunale ritiene che l'attore non abbia assolto all'onere della prova, su lui incombente, di dimostrare la sussistenza di un nesso di causalità fra le sue attuali condizioni di minorata salute e la pregressa presenza di clips aperte. Oltre al dato temporale, che ha un peso significativo, il CTU ha fornito ulteriori tre indicazioni nel senso dell'assenza di prova che la sintomatologia dolorosa attuale sia causalmente correlata alla passata presenza delle clips 1 Sono ipotizzabili cause diverse idonee a produrre dolori analoghi a quelli lamentati dall'attore discopatia lombare, instabilità vertebrale non trattata, megapofisi trasversa di L5, megadolicocolon, litiasi biliare successivamente trattata, trauma lombare sottaciuto 2007 , nevralgia del pudendo, del genito-femorale e ileo-inguinale non sufficientemente confermate , porta erniaria inguinale sx sport ernia , miofasvite trasverso addominale, piccola calcolosi caliccale sinistra, cisti renale sinistra, 1 dolori lamentati non sono solo al fianco sinistro page.38-43 2 Le sedi del lamentato dolore non coincidono con le sedi di dislocazione delle clips né con sedi da cui potrebbe irradiare il dolore, per il tramite di irritazione nervosa. In particolare, le sedi di dislocazione delle clips non comprendono un ipotizzato intrappolamento del nervo pudendo , che avrebbe potuto dar luogo alla sintomatologia sofferta dal sig. omissis . La nevralgia del pudendo conosciuta anche come Sindrome di Alcock è descritta dal CTU come malattia rara che sembra colpire circa il 4% della popolazione, dall'origine affatto chiara ed univoca In effetti, il nervo pudendo può essere soggetto a compressione o infiammazione i sintomi possono verificarsi all'improvviso, a causa di un trauma, oppure insorgere nel tempo a seguito di movimenti ripetitivi e protratti o di posizioni sedute prolungate che ne favoriscono l'insorgenza. In alcuni casi la Sindrome di Alcock può scatenarsi durante lo svolgimento di un'attività sportiva, come per esempio nel ciclismo per la prolungata postura di seduta sul sellino, oppure comparire durante un rapporto sessuale, dopo un intervento chirurgico . Il CTU ha ritenuto pertanto il dolore manifestatosi dal luglio 2007 come di origine meramente psicogena, condizione resa possibile e favorita da peculiare assetto di personalità sindrome psicogena con somatizzazione dolorosa , dando luogo ad una reazione di natura psichica ad un evento vissuto come ingiusto . Il CTU ha ritenuto che tale reazione possa essere idonea a far percepire al paziente un dolore epitimico. Il CTU ha inoltre correlato alla presenza delle clips anche un lievissimo danno anatomico legato alle manualità chirurgiche poste in essere per la loro rimozione che si traduce in ima altrettanto lieve menomazione, valutabile nella misura dell'1% al massimo 2%, E' residuata pertanto una lesione di natura fisica, diversa ed ulteriore rispetto alla mera sofferenza morale, lesione che appare almeno a quanto si può prevedere allo stato, essersi stabilizzata. Il danno permanente di natura biologica è stato quindi complessivamente valutato nella sua componente prettamente fisica e in quella psichica nella misura del 5%. Il Tribunale concorda con quanto chiaramente espresso dal CTU, che lesioni lamentate al nervo successive alla rimozione dell'ultima clip non sono in sicuro collegamento causale con la migrazione documentata delle clips, quindi non è dimostrato il nesso di causalità fra l'operazione e i sintomi successivi. Sulla quantificazione del danno Risarcimento dei danno non patrimoniale. Sul danno biologico di natura permanente Il danno biologico permanente è liquidato come segue, utilizzando come Tabella di riferimento quella elaborata dall'Osservatorio Civile presso il Tribunale di Milano 2018 Età del danneggiato alla data del sinistro 38 anni Percentuale di invalidità permanente 5% Danno risarcibile Euro 7.529,00 Aumento personalizzato max 50% Euro 11.294,00 E' congruo il riconoscimento della personalizzazione del danno nella misura massima, considerate le seguenti circostanze il dolore come percepito dal sig. omissis ha ricevuto tentativi di diagnosi nel senso di una colica renale ovvero di una lesione vertebrale, notoriamente patologie molto dolorose, o anche di una neoplasia il cui sospetto è indubbiamente preoccupante per il paziente , ovvero di una patologia di tipo androgino con riflessi anche sulla vita sessuale . Il CTU ha descritto l'iter come un calvario ed ha considerato io stesso adeguato a dar luogo ad una patologia psichica con sintomatologia fisicamente dolorosa, per cui appare congruo, considerati tutti tali elementi, attuare la personalizzazione nella misura massima. Sul danno biologico di natura temporanea il CTU ha correlato alla migrazione delle clip in sedi estranee all'intervento chirurgico un periodo di temporanea compromissione della capacità ad attendere agii ordinari atti di vita in misura assoluta per giorni 4, in misura parziale al 75% per giorni 15, in misura parziale al 50% per giorni 15 ed, infine, in misura parziale ai 50% per ulteriori giorni 15. In parziale discordanza rispetto a quanto argomentato dal CTU, il Tribunale riconosce la sussistenza di un danno da invalidità temporanea per tutto il periodo di permanenza delle clips nel corpo del paziente, sin dall'operazione chirurgica del 9 novembre 1998 alla rimozione dell'ultima clips intervenuta il 5 novembre 2006, sottratti i 45 giorni già liquidati come sopra, per un totale di 2871 giorni. A questo titolo viene liquidata la somma di Euro 34.452 pari al 10% di Euro120 x2.871 . Il Tribunale è ben consapevole che tale quantificazione sia del tutto inusuale. Nondimeno, la stessa appare l'unica soluzione che consenta di risarcire realmente il danno verificatosi in questo caso, altrettanto inusuale, nel lungo periodo in cui il sig. omissis abbia sofferto per ben otto anni la presenza di corpi estranei appuntiti in migrazione in varie sedi di organi interni - nonostante si sia rivolto a plurimi specialisti anche della stessa struttura convenuta e si sia sottoposto a plurime indagini diagnostiche ed abbia in modo coerente ricercato una soluzione al dolore sentito nell'area addominale - In altri termini, per otto anni le condizioni fisiche del sig. omissis non si sono stabilizzate, né potevano stabilizzarsi, perché erano dovute non ad una malattia bensì alla presenza di corpi estranei, darebbe paradossale addebitare al sig. omissis il fatto che il danno di natura temporanea si sia protratto per una durata abnorme, quando ha fatto il possibile per limitarla. Non appare giustificato non riconoscergli l'esistenza di una sofferenza fisica perdurante per otto anni, in nome di una prassi liquidatoria non codificata. Paradossale e non aderente alla fattispecie concreta in quanto è proprio l'abnorme protrarsi di una situazione di dolore che ha poi causato il danno permanente di natura psichica constato dal CTU. In altri termini, se la struttura convenuta avesse riscontrato la presenza delle Clips entro pochi mesi dalla loro presenza e le avesse rimosse, è verosimile che il sig. omissis ormai sarebbe pienamente guarito ed avrebbe dimenticato tutta la vicenda. Infatti, quando è stata rimossa t'ultima clip, sentendosi bene, il sig. omissis non risulta che per molti mesi abbia più consultato specialisti né abbia più richiesto esami diagnostici, nè tantomeno abbia presentato rimostranze all'Ospedale. Non appare nemmeno giustificato ed anzi francamente arbitrario convertire una situazione per sua natura temporanea in una diversa situazione, di danno psichico stabilizzato. Sarebbe una forzatura ricondurre la fattispecie nella struttura di uno schema usuale di matrice giurisprudenziale ed assicurativa, non imposto dalla legge di una inabilità temporanea che in tempi non eccessivi si stabilizza per effetto delle cure impartite e la naturale tendenza del corpo a ritrovare un assetto quanto possibile equilibrato. In questo caso era proprio l'organismo a segnalare mediante dolore al sig. omissis la presenza di una anomalia che non era stato in grado di assorbire o equilibrare in quanto estranea. La Corte a Sezioni Unite nelle note sentenze cd. di San Martino ha richiamato il giudicante alla necessità di risarcire tutto il danno e non effettuare duplicazioni, quindi alla necessità di aderire strettamente alla fattispecie concreta. Solo dalla rimozione delle clips si possono ritenere stabilizzate le condizioni del sig. omissis e riconoscere la lesione permanente - limitatamente alla condizione di natura sia pur late sensu iatrogena - nella misura indicata del CTU pari al 5%. Il Tribunale riconosce come riconoscere un lungo periodo di inabilità temporanea sia un criterio inusuale di liquidazione, ma lo ritiene l'unico possibile realmente aderente alle circostanze concrete del caso in esame, decisamente fuori dal comune. Punto base I.T.T. Euro 120,00 Giorni di invalidità temporanea totale Euro 392,00 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15 Euro 1.102,50 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15 Euro 735,00 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15 Euro 367,50 Giorni di invalidità temporanea parziale al 10% 2920 Euro 28.616 Risarcimento da invalidità temporanea Euro 37.632,00 Il danno per temporanea diminuita integrità fisica è stato indicato dal Tribunale prudenzialmente nel la misura di Euro 120 al giorno, intermedia nella forbice concordata presso l'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano fra Euro98 e Euro147, pur risultando dalie cartelle cliniche prodotte, dalla numerose visite, indagini e terapie intraprese essersi verificati periodi di acuta disagio sul piano fisico esteso anche al piano sessuale come da visite presso andrologo ed urologo - che hanno condotto il sig. omissis a rivolgersi al Pronto soccorso ed a specialisti di varie materie - momenti In cui senz'altro il grado di invalidità sarebbe da quantificarsi nella misura massima di Euro147 giornaliere. La misura è indicata nella cifra intermedia di 120 in quanto si sono alternati periodi di sollievo, anche grazie alle cure via via consigliate che hanno avuto qualche effetto quantomeno sulla sintomatologia, pur se non prive di effetti collaterali, Si deve anche considerare il non lieve disagio psicologico indubbiamente derivante dalla mancanza di una diagnosi sicura e dalla continua variazione di prospettive un medico ha anche consigliato ad esempio di verificare l'assenza di una malattia oncologica . In conclusione, ii danno di natura non patrimoniale biologico permanente, cd. personalizzazione, biologico temporaneo è liquidato nella misura complessiva di Euro 48.915,50. Su tale somma sono dovuti interessi e rivalutazione calcolati secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, devalutando la somma all'epoca del sinistro, e via via rivalutandola di anno in anno fino alla pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così complessivamente determinata decorrono gli interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Danno patrimoniale Considerate le premesse, il Tribunale differisce rispetto alte spese riconosciute dal CTU. Infatti è dovuto il risarcimento per le spese mediche e di cura che sono state sostenute dal sig. omissis durante la permanenza dei corpi estranei - come giustificate da copiosa ed attendibile documentazione - avendo l'attore legittimamente perseguito diverse ipotesi diagnostiche e terapeutiche ai fini di lenire il dolore percepito. E' dovuta pertanto la somma di Euro9.154,39 oltre ad interessi e rivalutazione che in via equitativa poiché tali spese sono state sostenute in un ampio arco temporale si fanno decorrere sulla somma complessiva dal 1 gennaio 2007, rivalutata da tale data di anno in anno. Sulla somma così complessivamente determinata decorrono gli interessi legali dulia pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Le spese legali seguono la soccombenza. Invero, pur se parte attrice ha chiesto una somma molto più elevata rispetto a quella poi liquidata in sentenza, purtuttavia non è pervenuta alcuna congrua proposta da parte della convenuta. La liquidazione avviene secondo i nuovi parametri, sulla base della somma effettivamente liquidata. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone 1. Condanna parte convenuta omissis al pagamento in favore del sig. omissis della somma di Euro 48.915,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre ad interessi e rivalutazione calcolati come in motivazione 2. Condanna parte convenuta omissis al pagamento in favore del sig. omissis della somma di Euro 9.154,39 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre ad interessi e rivalutazione calcolati come in motivazione 3. Dichiara a definitivo carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate con separato decreto 4. Condanna altresì la parte convenuta omissis a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in Euro 1.214,00 per spese, Euro 13.430 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.