Notte fatale, quel 31 dicembre: per un fuoco d’artificio viziato riportate lesioni a volto e occhio

Affermata la responsabilità del venditore, ma risarcimento dimezzato per la maldestra condotta del danneggiato, privo peraltro di patentino da pirotecnico.

Così la Terza Sezione della Cassazione Civile nell’ordinanza n. 7007 del 12 marzo 2019. Il caso. L’improvvisato pirotecnico, che a seguito dell’accensione di un fuoco d’artificio in una notte del 31 dicembre, riportava gravi postumi permanenti ad un occhio e al volto, dovuti secondo la prospettazione del danneggiato ad un vizio della miccia, citava in giudizio la società importatrice e la rivenditrice del fuoco d’artificio, quest’ultima avente sede a San Marino. Dopo che in primo grado era stata negata la giurisdizione del giudice italiano per quanto concerne l’azione contrattuale ed affermata solamente la responsabilità extracontrattuale, la Corte d’Appello aveva affermato la giurisdizione italiana per entrambe le domande, e nel merito aveva ritenuto provato il vizio al fuoco d’artificio e conseguentemente affermato la responsabilità della venditrice sotto il profilo sia contrattuale che extracontrattuale ex art. 2050 c.c Aveva altresì statuito, però, un concorso di colpa della vittima nella causazione del danno ex art. 1227, 1° comma c.c., stimando lo stesso nelal misura del 50% ciò dovuto a come era stato maneggiato il fuoco interrato di soli 15-20 cm a fronte dei 70-80 cm di altezza della candela e al fatto che il soggetto era privo del patentino di pirotecnico. La questione è quindi giunta all’attenzione della Cassazione. Sussiste la giurisdizione italiana, sia per l’azione contrattuale che extracontrattuale. È stato anzitutto affrontata la questione relativa alla giurisdizione italiana sollevata per via della sede sammarinese della società venditrice . La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale riguardo l’azione contrattuale, infatti, l’art. 6, n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968 prevede che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente possa essere citato in un altro Stato contraente in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi e nel caso di specie l’altra società convenuta era pacificamente italiana. Riguardo l’azione contrattuale, d’altra parte, l’art. 5 della riportata Convenzione oggi trasfuso senza sostanziali modifiche nell’art. 5 Regolamento CE del Consiglio 22/12/2000 n. 44/2001 al n. 3 prevede che in materia di delitti o quasi-delitti sia possibile adire il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, e il locus commissi delicti a partire dal 2003 viene interpretato dalla Cassazione come quello in cui il patrimonio del danneggiato abbia risentito della conseguenze pregiudizievoli dell’evento di danno lamentato come ingiusto. L’affermazione della responsabilità da attività pericolosa non esclude la diminuzione del risarcimento per il concorso colposo del danneggiato. Affermata la giurisdizione italiana, la Terza Sezione ha respinto i motivi di ricorso relativi all’applicazione, effettuata dalla Corte d’Appello, dell’art. 2050 c.c., che aveva ritenuto la vendita di materiale esplosivo un esercizio di attività pericolosa. In particolare, ha ricordato che per liberarsi dalla responsabilità prevista dall’articolo 2050 cod. civ non è sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma è necessaria la dimostrazione di aver impiegato ogni misura atta a impedire l’evento dannoso . Il limite della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. è rinvenibile nell’intervento di un fattore esterno, ovvero il caso fortuito, che attiene alla modalità di causazione del danno e può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato è necessario, però, che tale intervento rechi i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. D’altra parte, ha ricordato la Cassazione, anche nel caso in cui il comportamento tenuto dal danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante ed il danno, può tuttavia integrare un concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione del quantum risarcitorio. Tutti i motivi di ricorso sono stati dunque respinti dalla Terza Sezione, che ha così confermato la sentenza della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 8 gennaio – 12 marzo 2019, n. 7007 Presidente Amendola – Relatore Fiecconi Rilevato che 1. Con ricorso notificato il 5/6/2017 G.M.B. srl in liquidazione GMB ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2241/2016, pubblicata il 6/12/2016 e emessa nei confronti dei sig.ri Ro.Fe. ed altri, in epigrafe specificati, e di U. Borgonovo s.r.l. in relazione a un incidente occorso in danno di Ro.Fe. , allorché nella notte del omissis si era accinto ad accendere un fuoco d’artificio, acquistato nel magazzino di GMB srl avente sede in omissis ed esploso nell’immediatezza per un vizio della miccia che non avrebbe dato al Ro. il tempo di allontanarsi, colpendolo al volto e lasciandogli gravi postumi permanenti a un occhio e al volto. Nella prospettazione attorea l’impresa Borgonovo era responsabile in quanto importatrice del fuoco d’artificio, mentre la GMB srl, con sede in omissis , era stata la rivenditrice del fuoco, acquistato il omissis , ed entrambe le società erano indicate a più titoli responsabili del fatto occorso ai sensi del D.P.R. n. 224 del 1988 e degli art. 1494, 2043, 2049, 2050 e 2051 c.c 2. Per quanto di interesse in questa sede, la Corte d’appello, investita dell’impugnazione della sentenza di primo grado sia da parte di GMB che dei sig.ri Ro. , dopo la riunione dei due giudizi, in parziale riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento della impugnazione dei sig.ri Ro. , affermava la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano per l’azione sia contrattuale negata dal giudice di primo grado che extracontrattuale riteneva provato l’acquisto effettuato nei magazzini della società, sempre sulla base delle dichiarazioni per testi confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto provato il vizio dedotto, sulla base della deposizione dei testimoni che non aveva lasciato spazi a ulteriori dubbi, ritenendo che sul punto non fosse necessaria l’acquisizione di una CTU balistica riteneva che la responsabilità dell’occorso fosse imputabile alla GMB sotto il profilo sia contrattuale che extracontrattuale ex art. 2050 c.c. riteneva infine che vi fosse un concorso della vittima nella responsabilità ex art. 1227 c.c., pari al 50%, per come aveva maneggiato il fuoco, interrato per soli circa 15-20 cm nonostante la candela fosse alta 70-80 cm e per aver agito in assenza di patentino . 3. Le parti intimate hanno notificato separato controricorso e un ricorso incidentale il 14 luglio 2017, affidato a cinque motivi, tutti incentrati sull’errata affermazione del concorso di responsabilità della vittima ai sensi dell’art. 1227 c.c., GMB ha notificato controricorso, mentre la Società Borgonovo non ha resistito. Entrambe le parti hanno prodotto memorie. Considerato che 1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del giudice italiano ex art. 360 c.p.c., n. 1, essendo competente il giudice di San Marino ove ha sede la società e non operando alcuno dei criteri di collegamento previsti dalla normativa applicabile - la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con L. n. 804 del 1971 - sull’assunto che la società sia stata erroneamente individuata come venditrice del prodotto e che siano stati violati i criteri di prossimità e di prevedibilità del giudice competente vigenti in materia di diritto internazionale. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. La Corte d’appello, per affermare la sussistenza della giurisdizione italiana per l’azione contrattuale, ai sensi degli artt. 3 e 6, n. 1 della Convenzione dei Bruxelles ha ritenuto sussistere il collegamento dato dalla pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, considerando che il vizio della cosa è elemento comune della causa petendi e che anche identico è il petitum delle domande spiegate sotto più titoli di responsabilità contrattuale ex L.224/1988 ed ex art. 1494 c.c. nei confronti delle due convenute, citando in proposito Cass. SU 2360/2015. Inoltre, per affermare la sussistenza della giurisdizione anche sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale ex artt. 2050 e 2043 c.c., ha ritenuto che il locus commissi delicti dovesse ritenersi quello ove si è verificato il fatto generatore del danno, secondo il principio di ubiquità affermato dalla CGUE nella causa C-21/1976 cfr. p. 8 sentenza . 1.3. In proposito rileva il precedente di cui a Sez. U., Sentenza n. 2360 del 09/02/2015, secondo cui l’art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 resa esecutiva con L. 21 giugno 1971, n. 804 , in caso di pluralità di convenuti, quello domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, configurandosi un cumulo soggettivo che va escluso solo nell’ipotesi di pretestuoso coinvolgimento di un convenuto al solo fine di provocare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione. Nel caso specifico sussiste tale collegamento per essere la controversia stata introdotta anche nei confronti del presunto importatore del fuoco in contestazione, avente sede legale in Italia, a nulla rilevando che, nel merito, sia mancata la prova del fatto che la società Borgonovo fosse l’impresa che avesse effettivamente importato il prodotto viziato, risultato prodotto in Cina. 1.4. Sotto il profilo dell’azione extracontrattuale, invece, l’art. 5 competenze speciali - trasfuso poi senza sostanziali modifiche, nell’art. 5 del Regolamento CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 - costituisce deroga al generale forum litis, identificato nel luogo di domicilio del convenuto art. 2, comma 1 Salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato , disponendo che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente . in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto le lieu où le fait dommageable sest produit . Per la questione di giurisdizione torna quindi rilevante la distinzione fra danno-evento e danno-conseguenza, dovendosi affermare che, in applicazione dell’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, il luogo dell’evento dannoso coincide sia con il luogo ove l’azione o omissione è stata compiuta, sia con il luogo del c.d. danno iniziale con simmetrica esclusione, invece, ai soli fini della giurisdizione, della rilevanza dei c.d. danni-conseguenza Cass., sez. Un., 22 novembre 2010,n. 23593 Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006,n. 10312 Cass., Sez. Un. civ., 13 dicembre 2005, n. 27403 . 1.5. Al riguardo, questa Corte regolatrice, con orientamento ormai costante a partire dal 2003, volto ad evitare il pericoloso proliferare della prassi del c.d. forum shopping, ha negato che il locus commissi delicti sia identificabile con quello in cui il patrimonio del danneggiato risenta delle conseguenze pregiudizievoli dell’evento di danno lamentato come ingiusto, senza considerazione del danno-evento Cass. sez. un. 5 Luglio 2011 n. 14654 . Tesi, questa, conforme alla giurisprudenza in subiecta materia della Corte del Lussemburgo, a far data dalle sentenze Shevill e Marinari del 1995, seguite dalle pronunce Kronhofer del 10.6.2004 e Zuid Chemie del 16.7.2009. 1.6. In proposito, giova sottolineare che la Corte di Giustizia, quando si è trovata a doversi confrontare con i criteri di collegamento indicati dalla Convezione di Bruxelles, ha più volte precisato che la regola di competenza speciale enunciata all’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, in materia di obbligazioni collegate a responsabilità da delitto o quasi - delitto, trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, che giustifica un’attribuzione di competenza a quest’ultimo giudice ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale v. in tal senso, segnatamente, le sentenze Mines de potasse d’Alsace, punto 11 11 gennaio 1990, causa C-220/88 Dumez France e Tracoba, Racc. pag. 1-49, punto 17 7 marzo 1995, causa C-68/93, Shevill e a., Racc. pag. I-415, punto 19, e 19 settembre 1995, causa C-364/93, Marinari, Racc. pag. 1-2719, punto 10 . Infatti, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto è normalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove v. sentenza resa nel procedimento CGUE Zuid-Chemie C-189/08, punto 24 . Per i medesimi motivi, ha fatto proprio tale criterio anche per interpretare l’art. 5, punto 3, del regolamento CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, regolante i rapporti tra Stati membri. 1.7. Nel caso di specie, dunque, essendo lo scoppio del fuoco pirotecnico da cui sono derivate le lesioni la ragione incontestabilmente più prossima del danno subito dalla parte lesa, tale evento deve pertanto considerarsi come quello generatore del c.d. danno iniziale ai fini della determinazione della giurisdizione. 1.8. Applicando i predetti principi al caso in esame, si deve quindi affermare la giurisdizione del giudice italiano sotto il profilo sia contrattuale che extracontrattuale. 2. Con il secondo, il terzo e quarto motivo si denunciano ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i vizi di violazione degli artt. 1227, 2050 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c I motivi vanno trattati congiuntamente in quanto si riferiscono a censure che attengono all’errata applicazione dell’art. 2050 c.c., e alle considerazioni svolte dalla corte d’appello in merito alle prove acquisite e alla distribuzione dell’onere della prova. 2.1. Per quanto riguarda la vendita del prodotto la Corte d’appello ha ritenuto che essa fosse sufficientemente dimostrata, tramite le deposizioni testimoniali acquisite e lo scontrino prodotto che la responsabilità inoltre si dovesse inquadrare ai sensi dell’art. 2050 c.c., in ragione del pericolo costituito dalla vendita di materiale esplosivo, in ciò correttamente interpretando quanto già statuito da questa Corte in materia di esercizio di attività pericolose Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 20/05/2015 Cass. sez. 3, 17369/2004 . 2.2. Le critiche in merito alla valutazione delle prove effettuate dai giudici di merito risultano del tutto insindacabili in cassazione, posto che una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito a meno che le prove non siano state disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali o il giudice abbia disatteso il regime della prova legale, tutti elementi che si pongono al di fuori della materia del contendere vedi, tra le tante, Cass., sez VI, sentenza 27000/2016 . 2.3. Per lo stesso motivo non è neanche censurabile in questa sede il diverso rilievo probatorio accordato alla deposizione di alcuni testi a discapito di altri, e in particolare la valutazione di merito mediante la quale la Corte d’appello ha ritenuto non raggiunta la prova, da parte della società ricorrente, dell’esaurimento delle scorte del fuoco già in un tempo anteriore al momento in cui la vittima si è recata presso l’armeria, e abbia ritenuto invece verosimile il possesso non ufficiale del fuoco per cui è causa, e ciò in relazione alla questione riguardante la vendita del prodotto esploso, attestata da alcuni testi. Quanto alla prova documentale delle giacenze di magazzino, la stessa Corte d’appello ha rilevato che la giacenza al 23/12/2000 risulta del tutto inconferente rispetto a una vendita che è stata effettuata il 28/12/2000, a fronte di testimonianze dirette che hanno affermato che il fuoco in questione è stato venduto alla vittima e rientrava tra i beni consegnati. Si tratta, pertanto, di valutazioni di merito non in grado di rivelare l’errata applicazione di criteri normativi di valutazione del materiale istruttorio. 2.4. In ordine alla prova liberatoria di cui all’art. 2050 c.c., la ricorrente lamenta la pretesa erroneità della sentenza laddove ha ritenuto non dimostrato l’acquisto da parte della rivenditrice da chi potesse garantire qualità e corretta fabbricazione del prodotto, ritenendo per questo non raggiunta la prova liberatoria. Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall’art. 2050 c.c., non è sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma è necessaria la dimostrazione di aver impiegato ogni misura atta a impedire l’evento dannoso. 2.5. Una volta accertato che il bene è stato acquistato in quella sede e costituisce strumento pericoloso ex art. 2050 c.c., anche il soggetto che abbia provveduto alla relativa distribuzione in commercio incorre nella responsabilità da tale norma sancita, in relazione a tutti gli eventi dannosi che si verifichino in dipendenza o in occasione del relativo uso Cass. sez. 3, 17369/2004 . In materia di responsabilità civile, il limite della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., risiede nell’intervento di un fattore esterno, il caso fortuito, il quale attiene non già ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso - con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto dal danneggiante in relazione all’incidenza della colpa del danneggiato Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 27544 del 21/11/2017 . 2.6. La Corte d’appello pertanto ha ritenuto, in piena conformità a un consolidato orientamento giurisprudenziale, che la società ricorrente non avesse compiuto alcuna attività di controllo sulle caratteristiche intrinseche del prodotto prima della sua commercializzazione e che l’incidenza causale del comportamento negligente della vittima non potesse elidere la sua negligenza rivelatasi a monte, nella fase di commercializzazione. 2.7. Quanto al concorso di più cause, in tema di responsabilità civile, qualora l’evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell’art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l’esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare,. in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull’esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l’azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l’evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l’efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale v. da ultimo, Sez. 3 -, Ordinanza n. 18753 del 28/07/2017 . 2.8. Orbene, in tutti e tre i motivi del ricorso si deduce l’erroneità della sentenza nella valutazione del nesso eziologico per non avere la Corte d’appello considerato la rilevanza esclusiva della condotta della vittima nel causare l’evento. Tuttavia l’accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, così come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, rientrano nel potere di indagine del giudice del merito e le relative valutazioni sono incensurabili in sede di legittimità, quando siano sorrette da adeguata e logica motivazione Sez. 3 -, Sentenza n. 11258 del 10/05/2018 Cassazione, sezione la numero Sez. 1 -, Sentenza n. 272 del 10/01/2017 . 3. Con cinque motivi a supporto del ricorso incidentale i controricorrenti denunciano 1 l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 1227 c.c., deducendo che la Corte d’appello non ha tenuto conto della dinamica, così come accertata nel corso dell’istruttoria, dalla quale si evince che lo scoppio improvviso del fuoco pirotecnico all’atto stesso dell’accensione avesse impedito ogni possibilità di scampo 2 violazione e falsa applicazione degli art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Giudice di merito dato valore parimenti rilevante alla scorretto uso e posizionamento del fuoco e all’omesso conseguimento della licenza di fuochino , in un caso in cui lo scoppio è stato improvviso, determinando pertanto una motivazione apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa 3 violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la decisione posto a fondamento non la reale dinamica dell’evento bensì una ricostruzione meramente ipotetica, non confermata da alcuna delle prove dedotte, risultando prive di alcun supporto probatorio l’affermazione circa il non regolare interramento del fuoco 4 violazione e falsa applicazione dell’art. 2729, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in tema di ragionamento presuntivo, essendo gli indizi consistiti non già in fatti concreti ma in suggestioni ipotetiche 5 violazione o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. 3.1. I motivi sono inammissibili. 3.2. L’elemento che scatena le censure è dato dal fatto che l’unico elemento certo sia lo scoppio improvviso del fuoco alla prima accensione della miccia che non poteva lasciare scampo alla vittima. Tuttavia, come sopra detto, la Corte ha svolto valutazioni sul nesso di causalità effettivamente riconducibili a dati obiettivamente rilevati dal CTU , quali il mancato corretto interramento del fuoco da parte della vittima, come invece suggerito dalla commessa del punto vendita, e l’assenza di patentino, circostanze che nel loro insieme dimostrano una corretta applicazione delle norme che regolano l’istruttoria e di argomenti presuntivi, ed hanno condotto a ritenere causalmente rilevante anche il comportamento colposo della vittima v. sopra quanto detto al punto 2.5 in ordine alla interpretazione dell’art. 1227 c.c., e alla insindacabilità di un giudizio svolto in siffatti termini . 4. Conclusivamente il ricorso principale è rigettato il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile con compensazione delle spese legali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale compensa le spese tra le parti Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.