Il Tribunale di Livorno liquida il danno da premorienza secondo le Tabelle milanesi edizione 2018

Il Tribunale di Livorno aderisce alle indicazioni contenute nella Tabella milanese anno 2018 che ha stabilito, per la liquidazione del danno da premorienza, ossia del danno non patrimoniale in caso di decesso per causa diversa dalla lesione, l’adozione di un criterio basato sul valore monetario del risarcimento medio annuo, corrisposto ad ogni grado di invalidità permanente, calcolato sul rapporto tra la media del risarcimento e dell’aspettativa di vita.

Il caso. Un uomo a bordo del suo scooter rimane coinvolto in un sinistro stradale, riportando importanti lesioni personali con fratture. Gli eredi dell’uomo, deceduto per altra causa, agiscono in giudizio contro la compagnia assicuratrice dell’automobilista, chiedendo la condanna di questa al risarcimento dei danni. Presunzione di pari responsabilità. Il Tribunale di Livorno, ricordando preliminarmente quanto statuito da Cass. civ. n. 3696/18 sulla presunzione di pari responsabilità, e dichiara poi che nella fattispecie concreta, come confermato da testimoni, è da ritenersi indubbia la responsabilità del conducente dell’autovettura che aveva violato l’obbligo di dare precedenza, allontanandosi poi dal luogo del sinistro senza prestare soccorso al danneggiato. Il danno da premorienza. Il CTU ha determinato il danno biologico permanente nella misura del 10-12%, con una temporanea biologica totale di 40 gg ed ulteriori 20 a parziale al 75%, 30 a parziale al 50% 30 a parziale al 25%,e quantificato le spese mediche in 1928,94. Dal momento che il danneggiato è però deceduto per altra causa due anni dopo il sinistro, il Tribunale ricorda il principio di Cass. civ. n. 13920/2016, che aveva chiarito che ove la persona danneggiata muoia per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano iure successionis va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva . Applicazione delle nuove tabelle milanesi 2018. Il Tribunale di Livorno aderisce alle indicazioni contenute nella Tabella milanese anno 2018 che ha stabilito, per la liquidazione del danno da premorienza, ossia del danno non patrimoniale in caso di decesso per causa diversa dalla lesione, l’adozione di un criterio basato sul valore monetario del risarcimento medio annuo, corrisposto ad ogni grado di invalidità permanente, calcolato sul rapporto tra la media del risarcimento e dell’aspettativa di vita. Nella stesura delle tabelle è stato inoltre considerato che il danno è da intendersi maggiore quanto più vicino all’evento lesivo, per poi decrescere con il tempo fino a consolidarsi. Per questo il pregiudizio sofferto è aumentato nel primo anno nella misura del 100% rispetto al risarcimento medio e nella misura del 50% per il secondo anno, per poi stabilizzarsi ad un importo prefissato per ogni ulteriore anno successivo al secondo. Il Tribunale ha statuito un risarcimento pari a 2608,00 per il primo e secondo anno in relazione ad una invalidità dell’11%, ulteriori 170,00 per i successivi tre mesi. Il Giudice riconosce inoltre il danno biologico temporaneo, quantificato in 7750,00 e le spese mediche per 1928,94 per un totale complessivo di 12286,96, condannando la convenuta anche al rimborso delle spese di lite. Fonte ridare.it

Tribunale di Livorno, sentenza 24 25 febbraio 2019, n. 221 Giudice Nannipieri Motivi della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato omissis convenivano davanti al Tribunale di Livorno la UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, esponendo - di essere rispettivamente moglie e figli di E N - che il giorno 18.06.2013 alle ore 08.10 circa, si verificava in omissis , in prossimità dell'intersezione fra detta via e la locale via omissis , di fronte alla Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno , un sinistro stradale fra una autovettura tipo Fiat Panda di colore verde, e lo scooter tipo Yamaha x - max 250cc. trg. di proprietà e condotto dal sig. E N - che la responsabilità di tale incidente era da attribuirsi a fatto e colpa del conducente dell'auto, il quale provenendo da via omissis con direzione Livorno e quindi dal sottopassaggio posto sulla destra del predetto incrocio, nell'intento di entrare sulla via Aurelia, oltrepassava la linea continua, ometteva di dare la precedenza, invadendo la corsia percorsa dal sig. omissis andando ad urtare sulla destra lo scooter che sopraggiungeva - che lo scooterista, a causa dell'urto andava a sua volta ad impattare contro un furgoncino tipo Tipper, fermo al centro strada in attesa di svoltare nella via omissis , sbattendoci violentemente e procurandosi importanti lesioni personali con fratture - che il conducente della Fiat Panda di colore verde si allontanava senza prestare soccorso - di aver presentato denunzia-querela il 28 giugno al posto di polizia presso l'ospedale - che era stato poi reperito un teste oculare del sinistro, ma il procedimento penale era archiviato - che il danno biologico subito poteva quantificarsi nel 20%, oltre alle spese mediche ed il danno allo scooter per Euro 2.4064,00 - che il Sig. omissis decedeva successivamente, in altro sinistro stradale, il 25 settembre 2015 - che le richieste di risarcimento avanzate nei confronti del Fondo erano rimaste senza esito. Gli attori chiedevano quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi Euro 79.462,00. Si costituiva in giudizio la convenuta UNEPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, contestando la domanda ed in particolare rilevando ed eccependo - che era onere degli attori provare la loro legittimazione attiva e la qualità di eredi del Sig. omissis - che mancava la prova della esatta dinamica del sinistro e della responsabilità esclusiva/concorrente del conducente del veicolo non identificato - che le lesioni erano in realtà conseguenza dell'urto del N con il furgoncino fermo in procinto di svoltare in Via omissis , che era stato tamponato - che nella denunzia presentata il omissis dichiarava di non essere in grado di fornire il nominativo di alcun testimone - che era contestata anche la dedotta quantificazione dei danni. La causa era istruita con produzioni documentali, prove orali, C.T.U. medico-legale le parti precisavano le conclusioni, come da verbale di udienza del 15/11/2018 e il Giudice omissis tratteneva la causa in decisione, a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica. 2. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati. La qualità di eredi omissis , quali rispettivamente moglie e figli di omissis emerge dal certificato e dalla dichiarazione di successione prodotti vedi docomma ,31 di parte attrice . E' documentale che omissis , pochi giorni dopo il sinistro, il giorno delle dimissioni dopo il ricovero, presentò denunzia-querela al posto di Polizia presso l'ospedale, esponendo la dinamica del sinistro di cui all'atto di citazione vedi denunzia-querela, docomma di parte attrice . Tale dinamica è stata confermata dal teste omissis che si mise successivamente in contatto con omissis a seguito degli annunzi pubblicati sui quotidiani vedi docomma -39 di parte attrice , teste della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare vedi deposizione del teste Non conoscevo in precedenza il Sig. omissis . Sul capitolo 1 Mi viene esibito il docomma di parte attrice. Lessi un articolo - annunzio sul Tirreno, un quotidiano locale, nel quale si cercavano testimoni dell'incidente. Io invia un messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato sull'articolo-annunzio. Parlai con il figlio, riferii che avevo assistito all'incidente, scrissi in effetti la dichiarazione docomma che mi viene esibita e la consegnai al figlio. La firma in calce è in effetti la mia. L'annunzio a quanto ricordo lo lessi qualche giorno dopo l'incidente e quindi poco dopo rilasciai la dichiarazione docomma esibitami. Sul capitolo 2 Ho assistito all'incidente, ero fermo al termine di via omissis , allo stop, stavo per immettermi sulla strada Aurelia per andare a Pisa. Quindi il sinistro si è verificato di fronte a me. Ero fermo allo stop dinanzi al veicolo indicato in rosso nella planimetria che mi viene mostrata, docomma di parte attrice. Suo capitoli 3, 4, 5 e 6 Si, è vero. In effetti l'auto proveniva da via omissis e si immetteva sull'Aurelio. In effetti il sinistro si è verificato secondo le modalità che avevo già indicato nella dichiarazione che avevo a suo tempo sottoscritto, che rileggo e che confermo integralmente. Confermo che ricordo di aver visto un urto tra l'auto e lo scooter, come ho detto l'ho visto dinanzi a me, lo scooter fu urtato e cambiò direzione. Dopo l'urto con l'auto lo scooter urtò contro il furgoncino che era fermo per svoltare a sinistra in Via omissis . Il sinistro in effetti si verificò secondo le modalità rappresentate nella foto docomma diparte attrice. Ricordo che scese il proprietario del furgoncino, per prestare soccorso, io a quel punto mi allontanai, l'autovettura Panda si allontanò . E' stato chiarito che nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'articolo 2054, comma 2, del c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte del quale deve dare conto nella motivazione della sentenza, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale e i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente vedi Cassazione civile sez. Ili, 15/02/2018, numero . Nella fattispecie a fronte dell'accertata violazione del divieto di precedenza da parte dell'autovettura poi allontanatasi non vi sono elementi obbiettivi per ipotizzare una concorrente responsabilità del conducente dello scooter. 3. Il C.T.U., all'esito di analisi approfondita e condotta alla stregua dei migliori criteri della scienza medica in base ai dati obiettivi emersi dagli esami clinici e dall'anamnesi patologica di parte ricorrente , con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, e non specificamente contestata dalle pari ha determinato il danno biologico permanente nella misura del 10-12%, con una temporanea biologica totale di 40 giorni ed ulteriori giorni 20 a parziale al 75%, 30 a parziale al 50% 30 a parziale al 25% le spese mediche rimborsabili, ragionevolmente in connessione con il sinistro, sono state quantificate in Euro 1.928,94. Il Sig. omissis è deceduto due anni e tre mesi dopo il sinistro per cui è causa 18 giugno 2013- 25 settembre 2015 , per cause indipendenti altro sinistro stradale . Con riferimento a tali ipotesi i giudici di legittimità, con orientamento consolidato, hanno chiarito che ove la persona danneggiata muoia per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano iure successionis va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva così Cassazione civile sez. Ili, 07/07/2016, numero , che in motivazione ricorda il principio già ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano iure successionis va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva Cass. 9/08/2001, n. 10980 Cass. 24/10/2007, n. 22338 Cass. 14/11/2011, n. 23739 Cass. 30/06/2015, n. 13331 vedi anche da ultimo Cassazione civile sez. Ili, 11/10/2018, numero . Sul punto questo giudice ritiene di aderire alle indicazioni contenute nelle tabelle milanesi redatte nell'anno 2018 che, con riferimento all'ipotesi di danno non patrimoniale in caso di decesso per causa diversa dalla lesione danno da premorienza , hanno adottato un criterio basato sul valore monetario del risarcimento medio annuo, corrisposto ad ogni grado di invalidità permanente, calcolato in base al rapporto tra la media del risarcimento e dell'aspettativa di vita si è poi considerato che il danno sia maggiore quanto più vicino all'evento lesivo e che decresca col trascorrere del tempo fino a consolidarsi in base a queste valutazioni si è deciso, nella stesura delle Tabelle, di aumentare il pregiudizio sofferto nel primo anno nella misura del 100% rispetto al risarcimento medio e nella misura del 50% per il secondo anno per poi stabilizzarsi ad un importo prefissato per ogni ulteriore anno successivo al secondo. Facendo applicazione di tali tabelle il danno può quantificarsi in Euro 2.608,00 Euro 2.438,00 per il primo e secondo anno in relazione ad una invalidità dell'11% ulteriori Euro 170,00 per i successivi tre mesi 697X3/12 . Spettano inoltre il danno biologico temporaneo, quantificabile in Euro 7.750,00 punto base I.T.T Euro 100,00 invalidità temporanea totale Euro 4.000,00 invalidità temporanea parziale al 75% Euro 1.500,00 invalidità temporanea parziale al 50% Euro 1.500,00 invalidità temporanea parziale al 25% Euro 750,00 totale danno biologico temporaneo Euro 7.750,00 e le spese mediche per Euro 1.928,94, per un totale di Euro 12.286,94. Spettano inoltre gli interessi legali sul capitale originario id est devalutato al momento dell'evento dannoso rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dall'evento dannoso alla pronuncia. Sull'importo complessivo decorreranno gli interessi legali dalla data odierna al saldo vedi Cass. civ., Sez. Unite, 17/02/1995, n. 1712 . Non possono riconoscersi i danni materiali allo scooter parte attrice ha prodotto unicamente un preventivo ed ha chiesto prova testimoniale su tale preventivo e sull’avvenuta riparazione non è quindi provato l'effettivo pagamento ed esborso, se non nei limiti della fattura di Euro 330,00 e della ricevuta di Euro 118,00, prodotti, comunque in misura inferiore al limite previsto dall'art. 283, comma secondo D.Lgs.209/2005. 4. Le spese processuali comprese quelle di CTP documentate seguono la soccombenza ma avuto riguardo, ex art. 5 D.M. 55/2014, alla somma attribuita alta parte vincitrice piuttosto che a quella domandata''' e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede 1 condanna la convenuta UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA quale impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittima della Strada al pagamento a favore degli attori di Euro 12.286,94, oltre interessi come specificato in parte motiva 2 condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite, che liquida in Euro 6.508,15, di cui Euro 947,90 per spese, Euro 875,00 per la fase di studio della controversia, 8 740,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.600,00 per la fase istruttoria/di trattazione, Euro 1.620,00 per la fase decisionale, Euro 725,25 per spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre ad Euro 854,00 per spese di CTP pone a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate in corso di giudizio.