Guasto alla linea telefonica della piccola impresa: indennizzo per la mancata riparazione

Il titolare dell’attività commerciale si vedrà versare 370 euro dalla ‘Telecom’. Esclusa, invece, l’ipotesi di un risarcimento per i danni esistenziale e patrimoniale mancano prove a supporto delle lesioni subite dall’azienda a seguito dei problemi all’utenza.

Guasto prolungato alla linea telefonica. Il cliente – titolare di un azienda – punta l’indice contro la società che avrebbe dovuto porre rimedio al disservizio. E l’accusa viene ritenuta legittima dai Giudici, che riconoscono all’imprenditore però solo un indennizzo – pari a 370 euro – per la mancata riparazione del guasto. Respinta, invece, la richiesta relativa al risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali su questo fronte mancano le ‘prove provate’, secondo i Giudici Cassazione, sentenza n. 2358/2019, Sezione Terza Civile, depositata il 29 gennaio . Disservizi. Protagonista della vicenda giudiziaria è il titolare di un’azienda che si occupa di vendita all’ingrosso di bestiame sia vivo che macellato . L’uomo segnala a ‘Telecom Italia spa’, per iscritto e telefonicamente , i prolungati disservizi della utenza telefonica a servizio della sua attività commerciale . Una volta rivelatosi inutile il tentativo di conciliazione, il piccolo imprenditore decide di rivolgersi al Giudice di Pace, che ne accoglie la richiesta, condannando l’azienda telefonica a versargli la somma di 4mila euro, comprensiva dell’indennizzo per la mancata riparazione del guasto e del risarcimento del danno . Esclusa, invece, la restituzione dei canoni telefonici ipotizzata dal titolare dell’utenza telefonica. Di parere opposto, invece, i Giudici del Tribunale, i quali respingono tutte le richieste del piccolo imprenditore. Decisivo, a loro parere, è la mancanza di prove in merito al presunto contratto di somministrazione riguardante la fornitura del servizio telefonico. Riparazione. A fare chiarezza è la Cassazione, che smentisce la ricostruzione fatta in Tribunale e accoglie, anche se solo parzialmente, le richieste avanzate dall’imprenditore nei confronti della ‘Telecom’. Innanzitutto, i Giudici del ‘Palazzaccio’ osservano che la ‘Telecom Italia’ ha prodotto un retrocartellino al fine di dimostrare che non vi era stato alcun guasto all’utenza commerciale e ha aggiunto che l’unica segnalazione fu chiusa per mancato riscontro del guasto segnalato e che non risultarono altre segnalazioni per i periodi successivi . Di conseguenza, dalla condotta difensiva di ‘Telecom’, incentrata sulla prova che non vi erano stati guasti sulla linea telefonica dell’imprenditore, si desume implicitamente la ricorrenza di un contratto . Riprendono perciò piede le richieste di risarcimento avanzate dal titolare della utenza collegata all’attività commerciale. Tuttavia, secondo i Giudici della Cassazione l’imprenditore ha diritto solo ad ottenere i 370 euro pretesi per la mancata riparazione del guasto . Difatti, da un lato viene evidenziata dai magistrati la mancanza di adeguato supporto probatorio sul fronte del presunto danno esistenziale . Allo stesso tempo, dall’altro lato, viene anche ritenuto non provato il danno lamentato dall’imprenditore per la riduzione della propria capacità lavorativa con sviamento dei vecchi clienti e difficoltà di acquisirne di nuovi .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 7 dicembre 2018 – 29 gennaio 2019, numero 2358 Presidente Travaglino – Relatore Gorgoni Fatti di causa Ro. Ba., in proprio e quale rappresentante legale di Ba. Ro. S.a.s., denunciava a Telecom Italia S.p.A., per iscritto e telefonicamente, prolungati disservizi e malfunzionamenti della propria utenza telefonica a servizio dell'attività commerciale di ingrosso bestiame vivo e macellato. Fallito il tentativo di conciliazione obbligatorio presso il Corecom di Reggio Calabria e perdurando il disservizio - che sarebbe durato dieci mesi a decorrere dal maggio 2009 - la ditta Ba. si rivolgeva al Giudice di Pace di Davoli per chiedere la condanna di Telecom Italia S.p.a. al risarcimento dei danni subiti, che quantificava in Euro 4.000,00, al pagamento dell'indennizzo di Euro 370,00 per la mancata riparazione del guasto, secondo quanto previsto dall'art. 26 delle condizioni generali di abbonamento, nonché alla restituzione di quanto pagato senza usufruire del servizio telefonico. Telecom Italia S.p.a. eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria, e chiedeva il rigetto nel merito della richiesta risarcitoria e di quella indennitaria, perchè sprovviste di prova, sia quanto ai danni sia relativamente ai disservizi. Il giudice adito, in parziale accoglimento della domanda, condannava la società convenuta al pagamento della somma di Euro 4.000,00, comprensiva dell'indennizzo e del risarcimento del danno, rigettando quella di restituzione dei canoni telefonici. Telecom Italia impugnava la decisione di prime cure dinanzi al Tribunale di Catanzaro, il quale, con sentenza numero 1113/2016, depositata il 14/07/2016, riformava la sentenza, in quanto riteneva non provata la ricorrenza di un contratto di somministrazione tra le parti rigettava, pertanto, tutte le richieste di Ro. Ba. condannandolo al pagamento delle spese giudiziali di primo e di secondo grado. La suddetta sentenza è oggetto dell'odierno ricorso proposto da Ro. Ba., nella qualità indicata, fondato su due motivi, illustrati da memoria. Nessuna attività difensiva è svolta da Telecom Italia S.p.a. Si dà atto che, con ordinanza interlocutoria numero 30973/2017 della Sesta sezione civile, il ricorso è stato rimesso, ai sensi dell'art. 380 bis, terzo comma, c.p.c, alla Terza sezione civile. Ragioni della decisione 1 Con il primo motivo il ricorrente, invocando il vizio di cui all'art. 360, comma 1, numero 5, c.p.c, denuncia che il Tribunale di Catanzaro avrebbe erroneamente omesso l'esame del documento, allegato al proprio fascicolo di parte e contrassegnato dal numero 1, rappresentato da una fattura, la numero 1/10 del 12/01/200, inviata da Telecom Italia e intestata a Ba. Ro. S.a.s., da cui si sarebbe evinto che la ditta Ba. era titolare dell'utenza telefonica 096374712. Tale fattura non sarebbe stata contestata dall'attuale resistente. Il giudicante non avrebbe esaminato neppure un revocarteli ino prodotto da Telecom Italia, da cui si sarebbe dedotto il riscontro di un guasto sulla linea telefonica intestata alla ditta Ba. Ro. s.a.s. 2 Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1226, 2697, comma 1, c.c. in relazione all'art. 2729 c.c., e dell'art. 26 delle condizioni generali di abbonamento. In particolare, egli ritiene di aver provato l'inadempimento di Telecom Italia S.p.a. e, quindi, adduce di aver diritto non solo all'indennizzo previsto dall'art. 26 delle condizioni generali di abbonamento, ma anche al risarcimento del danno esistenziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176 e 1218 c.c., da determinarsi equitativamente, oltre al danno all'immagine e a quello economico, provocati dalla riduzione della propria capacità lavorativa, collegata allo sviamento dei vecchi clienti ed alla difficoltà di acquisirne di nuovi. 3 I motivi possono essere esaminati unitariamente, perché presentano una innegabile connessione logica. 4 La questione da cui partire è quella relativa alla esistenza di un contratto di somministrazione tra Telecom Italia e l'odierno ricorrente. La prova di tale contratto, ad avviso di Ro. Ba., deriverebbe dai due documenti, non esaminati dal Tribunale, e soprattutto dal fatto che non fossero stati contestati da Telecom Italia, rendendo incontroversa e, quindi, non bisognevole di prova ulteriore l'avvenuta stipulazione del contratto. Va premesso che, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, colui che deduca la non contestazione del fatto allegato non può prescindere dalla trascrizione degli atti da cui pretende di rilevare la non contestazione, a maggior ragione se si considera che l'onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, avrebbe presupposto a monte un'allegazione altrettanto puntuale sull'applicazione del requisito dell'autosufficienza anche al principio di non contestazione cfr. Cass. 19/04/2006, numero 9076 Cass. 26/07/2017, numero 18392 . Vero è, però, che la non contestazione può dedursi anche implicitamente dall'adozione di un comportamento processuale difensivo incompatibile con la sua negazione Cass. 18/07/2016, numero 14652 Cass., Sez. unumero , 16/02/2016, numero 2951 . Questo Collegio ritiene che ciò sia avvenuto nel caso di specie. Come è stato riconosciuto dal giudicante, Telecom Italia ha prodotto un revocarteli ino del 6/5/2009 al fine di dimostrare che non vi era stato alcun guasto all'utenza commerciale dell'attuale ricorrente ed ha aggiunto che l'unica segnalazione fu chiusa il 7/5/2009 per mancato riscontro del guasto segnalato e che non risultarono altre segnalazioni per i periodi successivi. Dal concreto dispiegarsi della condotta difensiva di Telecom Italia, incentrata sulla prova che non vi erano stati guasti sulla linea telefonica del ricorrente, implicitamente si desume la non contestazione della ricorrenza di un contratto di somministrazione tra le parti in causa. Questo Collegio ritiene, allora, che, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal Tribunale, debba ritenersi raggiunta la prova della stipulazione del contratto di somministrazione e che, perciò, sul punto il ricorso sia fondato. Tale conclusione si riverbera, nel modo di seguito precisato, sulle richieste del ricorrente. Lo sviluppo argomentativo della sentenza non rende intellegibili le ragioni del mancato accoglimento della richiesta di indennizzo formulata da Ro. Ba. risulta, in particolare, che il giudice di merito abbia tratto, nella valutazione del retrocartellino del 6/05/2009, argomenti di prova che si rivelano tra loro inconciliabili dapprima dà atto che il guasto lamentato sarebbe stato riscontrato dalla compagnia telefonica in un successivo passaggio della motivazione soggiunge, così incorrendo in una insanabile contraddizione, che non era provato che il guasto fosse occorso all'utenza del ricorrente e, infine, osserva, del tutto incomprensibilmente, che l'unica segnalazione di guasto alla linea telefonica di Ro. Ba. era stata chiusa il giorno successivo per mancato riscontro del guasto segnalato. Non solo le dichiarazioni rese dai testi escussi sono state poi considerate irrilevanti per il mancato riscontro di altre segnalazioni di guasto là dove proprio quelle testimonianze avrebbero potuto provare il disservizio lamentato ed il suo prolungarsi nel tempo, non essendo la segnalazione del guasto una prova esclusiva e perché una volta accertata la mancanza del titolo contrattuale a fondamento della pretesa dell'appellato, non è possibile attribuire alcuna responsabilità in capo a Telecom Italia S.p.A. per il dedotto inadempimento . Questa Corte ritiene, dunque, che il Tribunale erroneamente abbia escluso la debenza dell'indennizzo domandato dal ricorrente, con una motivazione che si pone ben al di sotto del minimo costituzionale imposto dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità. Quanto alla richiesta risarcitoria proposta tanto con riferimento al danno esistenziale ed alle altre voci di danno non patrimoniale quanto con riferimento al danno patrimoniale, osserva il Collegio come la stessa non risulti adeguatamente sorretta dal relativo supporto probatorio risulta omessa la dimostrazione, gravante sul ricorrente, del nesso di causalità materiale attinente alla derivazione dell'evento lesivo dalla condotta inadempiente di Telecom Italia S.p.a. e del nesso di causalità giuridica ossia la prova delle singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento lesivo che il ricorrente si limita ad invocare, elencandole e pretendendone la liquidazione equitativa per tutte, in argomento, Cass. 26/07/2017, numero 18392 . Va ulteriormente precisato - quanto al danno non patrimoniale, che, proprio in tema di guasto telefonico, questa Corte richiede, ai fini del suo riconoscimento, la prova della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio Cass., sez. unumero , 11/11/2008, numero 26792 , id est dello sconvolgimento esistenziale che, in tutta evidenza, non è mai stata fornita dal ricorrente Cass. 16/11/2017, numero 27229 - che la liquidazione equitativa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione Cass. 14/05/2018, numero 11698 - con specifico riguardo al danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, che questa Corte, in tema di somministrazione del servizio di telefonia fissa, sia pure nella diversi ipotesi di mancato inserimento del nominativo del cliente nell'elenco telefonico - pur avendolo configurato come perdita di chance', atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo , e pur avendone ammessa la liquidazione equitativa, soprattutto ove correlato, come nel caso di specie, ad un'attività professionale o commerciale Cass. 03/08/2017, numero 19342 - ritiene che la sua liquidazione richieda almeno la prova della sua possibile configurabilità, rispondente ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza Cass. 08/06/2018, numero 14916 . 5 Ne consegue l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. 6 La Corte cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, decide nel merito e ritiene dovuto da Telecom Italia l'indennizzo richiesto dal ricorrente, pari ad Euro 370,00 non dovuto, perché non provato, il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, richiesti da Ro. Ba P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, ritiene dovuto da parte di Telecom Italia S.p.a. l'indennizzo richiesto dal ricorrente, pari ad Euro 370,00.