Rumori molesti dal piano superiore: il test in silenzio assoluto non può essere decisivo

Tensione tra due condomini. Lei si lamenta per il fastidio provocato dai rumori provenienti dall’appartamento di lui, in particolare dal ‘vano cucina’, posizionato sopra la sua camera da letto. Il controllo effettuato in condizioni di silenzio assoluto, e ritenuto decisivo in primo e in secondo grado, non è però ritenuto sufficiente in Cassazione. Necessario un approfondimento in appello.

Tensione totale in un palazzo a causarlo sono alcuni – presunti – rumori molesti. Ma una verifica effettuata in condizioni di silenzio assoluto non è sufficiente per fare chiarezza. A lamentarsi è una donna, citando in giudizio l’uomo che abita nell’appartamento al piano superiore, e spiegando che il fastidio proviene soprattutto dal ‘vano cucina’, che è stato posizionato esattamente sopra la sua camera da letto. Senza dimenticare poi, spiega ancora la donna, il rumore di una scopa elettrica e il continuo vociare. Tutti questi elementi però non sono sufficienti per parlare di rumori intollerabili” Cassazione, sentenza n. 28201/18, sez. II Civile, depositata oggi . Palazzo. Scenario della strana vicenda è un palazzo in provincia di Caserta. Lì una donna – Amalia, nome di fantasia – e un uomo – Piero, nome di fantasia – sono ai ferri corti per alcuni – presunti – rumori molesti . Nello specifico, la donna spiega che le immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità provengono dall’appartamento posto sopra al suo e sono provocate dallo spostamento del ‘vano cucina’ nell’ambiente sovrastante la sua camera da letto . E questo racconto è ritenuto plausibile sia dal Giudice di pace che dai giudici del Tribunale di conseguenza, a Piero viene ordinata la cessazione delle immissioni rumorose che, secondo i magistrati, hanno determinato il superamento del limite di 3 decibel rispetto alla rumorosità di fondo . Respinte le obiezioni difensive proposte dall’uomo e finalizzate a sostenere che i rumori erano effetto delle normali attività di utilizzo dell’immobile e che la loro diffusione nelle proprietà sottostanti era favorita dalla struttura dell’edificio . Silenzio. La decisione presa dal Tribunale viene però messa in discussione ora in Cassazione. Decisivo è il richiamo al fatto che il livello del rumore di fondo era stato rilevato in condizioni di assoluto silenzio e solo all’interno degli ambienti sottostanti al ‘vano cucina’ . Non a caso è stato necessario un nuovo controllo, osservano i Giudici del Palazzaccio, controllo da cui è emerso che in applicazione del criterio comparativo, i rumori provenienti dalla proprietà di Piero non superavano la soglia di tollerabilità e che, in applicazione del criterio differenziale, si registrava il superamento dei limiti solo in caso di utilizzo della scopa elettrica, negando però che le immissioni fossero effetto delle trasformazioni eseguite nel vano destinato a cucina . Evidente, quindi, il vizio che caratterizza la vicenda processuale, poiché, spiegano i giudici della Cassazione, il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, su cui vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi , e ciò significa che la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata . In sostanza, occorre considerare il complesso di suoni, di origine varia, spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona sui quali si innestano, di volta in volta, rumori più intensi prodotti da voci, veicoli, eccetera , tutti elementi che devono essere valutati in modo obiettivo in relazione alla reattività dell’uomo medio, prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate dalle immissioni condizioni fisiche o psichiche, assuefazione o meno alla rumorosità . In questa vicenda, quindi, non può giungersi a ritenere intollerabili le immissioni sulla base del livello di rumorosità di fondo calcolato nel solo ambiente sottostante alla proprietà di Piero e in condizioni di assoluto silenzio, prescindendo dalle normali modalità di utilizzo degli immobili e dal livello di rumorosità della zona , concludono i Giudici della Cassazione, affidando alla Corte d’Appello il compito di un approfondimento per stabilire se le immissioni superano il livello di tollerabilità e se sono riconducibili al comportamento di Piero.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 aprile – 5 novembre 2018, n. 28201 Presidente Manna – Relatore Fortunato Fatti di causa Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 3300/2015 ha respinto l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Caserta che, in accoglimento della domanda proposta da An. Ma. Ru., ha ordinato la cessazione delle immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità provenienti dall'immobile di Re. Pa., sito nella locale Via omissis e provocate dallo spostamento del vano cucina nell'ambiente sovrastante la camera di letto dell'attuale resistente. Il ricorrente aveva dedotto che i rumori erano effetto delle normali attività di utilizzo dell'immobile e che la loro diffusione nelle proprietà sottostanti era favorita dalla struttura dell'edificio, infine che lo spostamento del vano cucina in corrispondenza della camera da letto non aveva alterato il carico acustico sulle proprietà sottostanti. Il Tribunale ha, in contrario, stabilito che lo spostamento dei servizi e la nuova destinazione del vano sovrastante alla camera da letto della resistente aveva determinato il superamento del limite di tre decibel rispetto alla rumorosità di fondo. Per la cassazione di questa sentenza Re. Pa. ha proposto ricorso in tre motivi, illustrati con memoria. An. Ma. Ru. ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 24400/2017, depositata in data 16.10.2017, la Sesta sezione ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza, ritenendo che, con riferimento al tema della tollerabilità delle immissioni, non ricorressero le condizioni per la trattazione in camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 844 c.c., 115 e 166 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c. nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. per aver la sentenza omesso di considerare che nella prima delle due relazioni di consulenza, depositata in data 17.6.2009, era emerso che le trasformazione eseguite nell'appartamento del ricorrente non avevano modificato il livello di isolamento acustico dell'immobile e che non erano state effettuate modifiche dell'impiantistica che avessero alterato il livello di immissioni rumorose, avendo inoltre il c.t.u. asserito che i disturbi arrecati al piano sottostante era il frutto delle normali modalità di utilizzo dell'immobile. Il tribunale avrebbe omesso di considerare che gli immobili sono collocati in una zona tranquilla e che la propagazione dei rumori era favorita dalla struttura dei solai. Il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116, 194, 195 e 195 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. per aver il giudice di merito omesso di esaminare e motivare sui rilievi formulati dal c.t.p alla consulenza d'ufficio del 17.6.2009 in merito al fatto che a l'unico rumore eccedente la soglia di tollerabilità era provocato dall'utilizzo della scopa elettrica, peraltro impiegata saltuariamente b il D.M. 16.3.1998 prevede correttivi da applicare alla rilevazione del rumore di fondo in relazione alla durata del tempo parziale e detta rumorosità di fondo deve essere determinata, tenendo conto del rumore residuo e di quello prodotto da fonti disturbanti di carattere non eccezionale, mentre il consulente aveva proceduto a rilevazioni parcellizzate c il c.t.u. non aveva indicato se le immissioni rumorose provenissero anche da fonti estranee alla proprietà del ricorrente o da altri vani della proprietà Pa., non riconducibili alle trasformazioni apportate all'immobile d durante la captazione del rumore nella proprietà della resistente era stato osservato il silenzio assoluto, determinando l'alterazione dei risultati fonometrici. Il terzo motivo censura la violazione dell'art. 112 c,p.c. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. asserendo che la resistente aveva chiesto di far cessare le immissioni provocate dalle trasformazioni apportate all'appartamento sovrastante mentre il Tribunale ha accolto la domanda non considerando che l'istruttoria aveva escluso che la diversa collocazione del vano cucina e gli interventi sugli impianti avessero aggravato il carico acustico sui piani sottostanti. 2. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, vertendosi sulle medesime questioni di fatto, sono fondati. Il Giudice di pace ha stabilito, sulla scorta dei rilievi fonometrici eseguiti dal c.t.u. nominato in primo grado, che i rumori eccedevano la normale tollerabilità in base al disposto dell'art. 844 e alle previsioni del DPCM 14.11.1997, ed ha ordinato di contenere le immissioni entro i limiti di 60 db in orario diurno e di 50 db in orario notturno. Già in primo grado il ricorrente aveva, però, lamentato che il livello del rumore di fondo era stato rilevato in condizioni di assoluto silenzio e solo all'interno degli ambienti sottostanti al vano cucina e il Tribunale ha, quindi, disposto la rinnovazione della consulenza ed una successiva integrazione, assegnando al c.t.u. il compito di relazionare anche sui rilievi mossi agli esiti dei primi accertamenti. Le nuove indagini hanno stabilito che, in applicazione del criterio comparativo, i rumori provenienti dalla proprietà Pa. non superavano la soglia di tollerabilità e che, in applicazione del criterio differenziale, si registrava il superamento dei limiti solo in caso di utilizzo della scopa elettrica, negando che però le immissioni fossero effetto delle trasformazioni eseguite nel vano destinato a cucina. Ciò nonostante il giudice d'appello ha confermato la pronuncia di primo grado in adesione ai risultati della prima consulenza, ritenendo che la prova per testi da cui era emerso che nell'appartamento della Pa. erano percepibili anche le voci e le conversazioni provenienti dal vano sovrastante e la c.t.u. avessero confermato il superamento della soglia di tre decibel rispetto al rumore di fondo. La rumorosità di fondo era stata però rilevata, in primo grado, solo all'interno della proprietà della resistente e in condizione di assoluto silenzio, in base ad una metodologia tutt'altro che incensurabile e su cui lo stesso Tribunale aveva ritenuto necessari ulteriori approfondimenti. La pronuncia è in tal modo incorsa nel vizio denunciato poiché il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi cd. criterio comparativo , per cui la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata Cass. 17051/2011 Cass. 3438/2010 . Occorre a tal fine considerare il complesso di suoni, di origine varia spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona si quali si innestano di volta in volta rumori più intensi prodotti da voci, veicoli, eccetera , tutti elementi che devono essere valutati in modo obiettivo in relazione alla reattività dell'uomo medio, prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate dalle immissioni condizioni fisiche o psichiche, assuefazione o meno alla rumorosità cfr., Cass. 38/1976 . Non poteva quindi giungersi a ritenere intollerabili le immissioni sulla base del livello di rumorosità di fondo calcolato nel solo ambiente sottostante alla proprietà del ricorrente e in condizioni di assoluto silenzio, prescindendo dalle normali modalità di utilizzo degli immobili e dal livello di rumorosità della zona, correttamente rilevata. 3. Il terzo motivo è assorbito, poiché competerà al giudice del rinvio accertare se le immissioni superavano il livello di tollerabilità es erano riconducibili alle cause individuate nella citazione di primo grado. La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.