La circolazione di un veicolo rubato avviene in re ipsa contro la volontà del proprietario

Riformata la sentenza di primo grado che aveva ritenuto non raggiunta la prova che l'autovettura investitrice, rubata 5 giorni prima dell'evento, stesse circolando prohibente domino.

Così la Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, nella sentenza n. 434/18 pubblicata il 31 luglio. Il fatto. Il danneggiato, investito da un macchina risultata rubata cinque giorni prima dell'incidente e il cui conducente si era dileguato istantaneamente dopo l'accaduto, aveva promosso azione risarcitoria nei confronti dell'assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Le lesioni riportate nell'accadimento avevano determinato una invalidità permanente valutata nell'ordine del 25/26%. Il Tribunale, nel giudizio di primo grado, aveva respinto la domanda, ritenendo che il danneggiato, che aveva agito sulla base dell'art. 283, comma 1, lett. d del codice delle assicurazioni avrebbe dovuto dimostrare di essere stato investito proprio dalla vettura indicata come responsabile e messa in circolazione contro la volontà del proprietario. Il 1° comma lett. d dell'art. 283 summenzionato così dispone Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, nei casi in cui [ ] d il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria . Aveva ritenuto, il giudice di prime cure, che a fronte della specifica contestazione sul punto formulata dall'assicurazione, sarebbe stato preciso onere dell'attore provare tale circostanza, anche in considerazione del fatto che i testi si erano limitati a riferire la dinamica dell'investimento da parte di una autovettura di colore blu. Ha presentato appello il danneggiato, osservando come i testimoni, invero, erano stati concordi nel riferire la responsabilità dell'accaduto alla condotta del conducente dell'auto rubata come il furto fosse stato denunciato dal proprietario cinque giorni prima del sinistro, dal che doveva dedursene una circolazione prohibente domino e come i dati della targa fossero stati presi dal danneggiato stesso, che non aveva mai perso conoscenza. La prova dell'evento da parte di auto rubata può basarsi anche su nozioni di comune esperienza. La Corte d'Appello, accogliendo l'appello, ha ribaltato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto, infatti, che il complesso dei dati oggettivi come pacificamente acquisiti su precisa tipologia del veicolo investitore e sulle circostanze dell'investimento consentisse di identificare nel veicolo rubato come descritto dal danneggiato quello che aveva causato l'investimento. L'insieme degli elementi concordanti identità di marca, modello e colorazione della vettura rubata, la prossimità temporale tra l'evento-furto e l'evento-sinistro, la vicinanza tra il luogo del furto e quello dell'investimento unita all'agevole individuazione del proprietario tramite il certificato del PRA rende, secondo la Corte, del tutto inattendibile una diversa ricostruzione . D'altra parte, la Corte ha anche argomentato che la circolazione di un veicolo rubato debba ritenersi invito domino appare infine massima di comune esperienza , ritenendo quindi riconducibile il caso de quo all'art. 283, comma 1, lett. d , cod. ass Il danno morale è diverso dal danno biologico. Per quanto concerne la liquidazione del danno non patrimoniale, la Corte d'Appello di Trieste ha ritenuto di seguire l'indirizzo recentemente ri aperto dall'ordinanza Cass. Civ., 14 novembre 2017, n. 26805 rinvenibile su queste pagine con commento dello scrivente e poi dalla sentenza della Terza Sezione, 17 gennaio 2018, n. 901, secondo cui il danno non patrimoniale si manifesta nella doppia dimensione del danno dinamico-relazionale proiezione esterna dell'essere e del danno morale interiorizzazione intimista della sofferenza . Pertanto, ha statuito la Corte territoriale, la voce di danno morale da reato mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenze di natura del tutto interiore e non relazionale, per ciò meritevoli di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi .

Corte di Appello di Trieste, sez. II Civile, sentenza 20 giugno – 31 luglio 2018, n. 434 Presidente Daidone – Estensore De Pauli Svolgimento del processo e motivi della decisione Avverso l'epigrafata sentenza che aveva respinto le sue richieste risarcitone appellava omissis investito il 15.5.2011 in Bitonto da una vettura risultata rubata il 10.5.2011 e quindi allontanatasi. Aveva i primo giudice ritenuto che l'attore, nell'invocare esclusivamente l'ipotesi di cui all'art. 283, comma 1, lett. d del codice delle assicurazioni avrebbe dovuto dimostrare di essere stato investito proprio dalla vettura indicata omissis messa in circolazione contro al volontà del titolare non avendo assolto all'onere, in presenza di specifica contestazione della convenuta, essendosi i testi peraltro non menzionati nella denuncia querela del procedimento contro ignoti definito con l'archiviazione limitati a riferire che l'investimento era stato causato da una vettura di colore blu, delle modalità di rilievo dei cui dati non si era dato contezza, la domanda andava respinta. Appellava diffusamente il omissis rilevando che i testi pur indicati successivamente avevano concordemente riferito le modalità dell'investimento ascrivibile alla condotta colposa del conducente della Ford Fiesta di colore blu, il cui furto era stato denunciato il 10.5.2011 dal proprietario omissis si che doveva trarsene una circolazione contro la volontà del titolare. I dati della targa bene potevano essere stati percepiti nell'immediatezza dal omissis che mai aveva perso conoscenza, nè apparivano esigibili per la vittima ulteriori indagini. Insisteva nelle richieste risarcitone per la perdita totale della capacità lavorativa e per il danno biologico secondo quanto accertato dalla CTU disposta in primo grado. Replicava ALLIANZ che non era stata fornita la prova che l'investimento era stato causato proprio della vettura targata omissis , fatto storico immediatamente contestato si che poteva ritenersi che l'incidente poteva essere ascritto a diverso Ford Fiesta di colore blu non identificata. In subordine doveva affermarsi il prevalente concorso di colpa del danneggiato, che era sbucato improvvisamente in curva da un cancello direttamente sulla carreggiata priva di marciapiede e disattendersi le richieste risarcitone. L'appello va accolto. Invero il complesso dei dati oggettivi come pacificamente acquisiti su precisa tipologia del veicolo investitore e sulle circostanze dell'investimento consente di identificare proprio nel veicolo rubato quello alla cui guida si trovava il conducente in fuga. Si valutino l'identità di marca, modello e colorazione della vettura rubata la prossimità temporale tra data del furto 10.5.2011 ed incidente 15.5.2011 a -prossimità geografica fra il luogo della sottrazione Terlizz e quello del sinistro Bitonto, a 13 km di distanza . Il tutto non può essere fondatamente contraddetto dalle sole perplessità su di un possibile immediato rilievo dei dati della targa da parte della vittima, comunque nella circostanza documentalmente compos sui e dalla mancata menzione dei testimoni nella denuncia querela Cass. 9939/2012 . L'’insieme di elementi concordanti e l'agevole individuazione del proprietario attraverso il PRA rende invero del tutto inattendibile una diversa ricostruzione, che richiederebbe - al di là della conoscenza del furto quasi in tempo reale e della sua dettagliata denuncia - di ipotizzare coincidenze inverosimili tipo di vettura, colore , se non addirittura connivenze truffaldine. Che la circolazione di un veicolo rubato debba ritenersi invito domino appare infine massima di comune esperienza, si che può agevolmente ricondursi la fattispecie alla previsione di cui all'art. 283, comma 1, lett. d cod. ass. che innesca la responsabilità del Fondo di garanzia e per esso dell'Impresa designata. Quanto alle modalità dell'occorso le testimonianze assunte non valgono a ritenere accertato un concorso colposo del omissis che valga ad elidere la presunzione di cui all'art. 2054 comma 1 c.c., non apparendo sufficiente la mera esistenza oggettiva di un tratto di strada ad andamento curvilineo senza marciapiede a fronte della mancata emergenza di modalità atipiche nella condotta della vittima investita appena varcato il cancello come descritta da testimoni di cui non può aprioristicamente negarsi l'attendibilità Ne deriva l'attribuzione al conducente del veicolo rubato dell'esclusiva responsabilità dell'occorso ed il conseguente obbligo risarcitorio dei danni subiti dal omissis in capo al Fondo di Garanzia e per esso all'Impresa designata ALLIANZ spa. L'investimento ha invero causato pregiudizi di indubbia gravità, come accertato dalla CTU comunque disposta in prime cure . L'inabilità temporanea ha avuto un decorso assai lungo, anche per le complicanze insorte e per le condizioni soggettive dell'appellante compromissione vascolare, obesità la frattura diafisaria del perone con distacco parcellare in sede malleolare con conseguente anchilosi dell'articolazione tibiotarsica con disassamento ed accorciamento dell'arto inferiore sinistro determinante zoppia ha comportato un'invalidità permanente valutata nell'ordine del 25/26 %. Per l'inabilità temporanea totale per 50 giorni - parziale al 75% per 60 giorni -parziale al 50% per 365 giorni - parziale al 30% per ulteriori 365 giorni , avendo a parametro le tabelle milanesi attualizzate al 2018 ed assumendo a punto base Euro 120, saranno dovuti Euro 46.476,00. Per l'invalidità permanente al 26% di soggetto trentasettenne al momento della cessazione dell'invalidità temporanea si assume a punto base Euro 5456.80 per un totale applicato il demoltiplicatore di Euro 116.339,00. Si ritiene di operare una significativa personalizzazione del danno biologico in quanto non si rinvengono in atti elementi utili che consentano di altrimenti valutare in termini economici la perdita di capacità di lavoro, sia generica che specifica, né si ritiene di dare corso in questa sede a supplenze probatorie. Invero il omissis , di istruzione elementare, si è limitato ad affermarsi in passato muratore, senza nulla allegare e provare in merito, risultando documentalmente disoccupato dall'11.6.2013 docomma 13 . L'indubbia impossibilità di cimentarsi in attività fisiche le. uniche che si ritiene potessero essere svolte dal omissis non può tuttavia essere del tutto trascurata e va quindi assunta quale elemento per la personalizzazione nell'ambito del danno biologico Cass. 24451/2005 , che appare equo fissare nella misura del 25%. Ne deriva un incremento di Euro 29.084,750. Si determina quindi in complessivi Euro 145.423,75 secondo valori attuali l'ammontare di quanto dovuto all'appellante per il danno biologico da invalidità permanente, per un totale finale di Euro 191.899,75, tenuto conto dell'inabilita temporanea. Secondo l'indirizzo recentemente confermato dalla Suprema Corte da ultimo, Cass. 901/2018 la voce di danno morale da reato mantiene la sua autonomia e non è conglobarle nel danno biologico, trattandosi di sofferenze di natura del tutto interiore e non relazionale, per ciò meritevoli di un compenso aggiuntivo Cass. 16197/2015 al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi. Si ritiene quindi di maggiorare equitativamente l'importo dovuto Cass. 5691 del 2016 a tale titolo, valutate le circostanze del caso e l'indubbia sofferenza derivata, l'ulteriore importo di Euro 20.000. Quanto alle spese, invero riconosciute dal CTU nel modesto ammontare di Euro 200, può convenirsi sul sostanziale riassorbimento anche di quelle future da parte del SSN, ma non può trascurarsi che talune risultano documentate sub 66 , senza tuttavia che se ne offra la quantificazione. Di qui la liquidazione forfetaria in Euro 1500 in valori attuali. Si rileva per contro che le spese di CTP non appaiono per nulla documentate, rinvenendosi in atti soltanto due fatture per importi del tutto incongrui, assai distanti da quanto riconoscibile ai CTU ex artt. 52 D.P.R. 115/2002 raddoppio per eccezionale importanza e 21 D.M. 30.5.2002 Euro 29077 e peraltro prive di sottoscrizione. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. in accoglimento dell'appello proposto da omissis avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 571/2016 d.d. 11/14.7.2016 perciò integralmente riformata condanna l'appellata ALLIANZ spa quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, In persona del procuratore legale rappresentante G. Di Mauro, per il titolo di cui alla parte motiva, al risarcimento dei danni tutti causati all'appellante, liquidati in complessivi Euro 213.399,75, comprensivi di spese per Euro 1500, in valori attuai, oltre agli interessi al tasso di legge dal di della pubblicazione della presente pronuncia all'effettivo saldo condanna l'appellata ALLIANZ spa alla rifusione in favore dell'appellante delle spese tutte di lite, liquidate quanto al giudizio di primo grado in complessivi Euro 13.000,00, quanto al presente in Euro 8.000,00, nonché, quanto ad entrambi i gradi, al contributo spese generali al 15% ed accessori di legge, oltre al rimborso dei contributi unificati, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, che se n'è dichiarato antistatario pone gli oneri di CTU a definitivo carico della parte convenuta soccombente.