Ferito il cane, sofferente il padrone: nessun risarcimento per il danno morale

Il quadrupede è stato investito da un’automobile. I giudici hanno riconosciuto il diritto del padrone ad ottenere una cifra che copra il costo delle cure sostenute per far guarire l’animale. Respinta, invece, la richiesta di un ristoro economico per il danno esistenziale lamentato dal padrone.

Brutta avventura per quadrupede, che viene investito da una vettura e riporta serie ferite, però curabili, per fortuna. Ai lamenti del cane, poi, si aggiungono quelli del padrone, che ottiene soddisfazione solo parziale per i danni subiti dal suo amico a quattro zampe. I giudici gli riconoscono difatti il diritto a percepire un risarcimento che copra il costo sostenuto per le cure del cane, ma escludono, invece, il ristoro per un presunto danno morale Cassazione, ordinanza numero 26770/18, sezione sesta civile, depositata oggi . Danno. Ricostruito l’episodio incriminato, non vi sono dubbi sulla responsabilità della donna alla guida della vettura che ha centrato in pieno un cane, provocandogli serie ferite. Di conseguenza, prima il Giudice di Pace e poi il Tribunale riconoscono il diritto del padrone ad ottenere un adeguato risarcimento per le ferite riportate dal suo cane. Per i Giudici, però, l’unico danno risarcibile va identificato nel costo per le cure del cane . Respinta, invece, l’ipotesi avanzata dall’uomo di un ristoro economico per il danno non patrimoniale frutto del ferimento del suo animale di affezione . Quest’ultima valutazione viene confermata ora dalla Cassazione. Nello specifico, i Giudici del Palazzaccio sottolineano che non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione , in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata . E ciò, ovviamente, vale anche per la ipotesi meno grave del ferimento dell’animale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 13 settembre – 23 ottobre 2018, n. 26770 Presidente Frasca – Relatore Dell’Utri Fatto e diritto Rilevato che, con sentenza resa in data 3/3/2017, il Tribunale di Lucca, in accoglimento dell'appello proposto da Assicurazioni Generali s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato ridimensionandolo l'importo riconosciuto dal giudice di primo grado in favore di Si. Be. per il risarcimento dei danni dallo stesso subiti a seguito dell'investimento stradale del proprio cane, provocato dall'autovettura condotta da Ol. Ci., proprietaria dell'autoveicolo assicurato da Assicurazioni Generali s.p.a. che, nel liquidare il ridetto risarcimento, il giudice d'appello ha rilevato come l'originario attore non avesse fornito alcuna prova dell'avvenuto investimento dello stesso Be. in occasione del sinistro dedotto in giudizio, essendo rimasta dimostrata la circostanza del solo investimento del relativo cane che, pertanto l'unico danno risarcibile in favore dell'originario attore doveva identificarsi nel costo per le cure del cane, attesa, sotto altro profilo, l'irrisarcibilità del danno non patrimoniale rivendicato dal Be. in relazione alla circostanza dell'avvenuto ferimento del suo animale di affezione che, avverso la sentenza d'appello, Si. Be. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi di impugnazione che nessun intimato ha svolto difese in questa sede che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis le parti non hanno presentato memoria considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. , per avere il giudice a quo erroneamente trascurato di considerare il decisivo significato probatorio del referto di pronto soccorso e della certificazione medica radiologica prodotti in giudizio, pervenendo in modo illogico e contraddittorio all'accertamento negativo dell'avvenuto investimento dello stesso Be. in occasione del sinistro stradale dedotto in giudizio che il motivo è inammissibile che, al riguardo, osserva il Collegio come al caso di specie relativo all'impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12 trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. quale risultante dalla formulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b , del D.L. n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012 , ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti che, secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motivazione in sé ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile , dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dai testo della sentenza rilevanza del dato testuale o dagli atti processuali rilevanza anche del dato extratestuale , che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia , rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881 Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 che, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l'odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede, avendo peraltro il ricorrente trascurato di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte del giudice a quo, delle occorrenze di fatto asseritamente dallo stesso trascurate ove così eventualmente interpretabili , e che avrebbero al contrario in ipotesi condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 12 prel., nonché degli artt. 113 co. 1, 116, co. 1, 61 e 62 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c , per avere il giudice d'appello erroneamente governato il significato probatorio delle fonti di prova complessivamente acquisite nel corso del giudizio, travisando integralmente il contenuto delle stesse e pervenendo alla contraddittoria conclusione della mancata prova dell'investimento della persona del Be. in occasione del sinistro oggetto di causa che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c , per avere la corte territoriale dettato una motivazione perplessa, contraddittoria e complessivamente incongrua in relazione alla circostanza di fatto relativa all'avvenuto investimento del Be. in occasione del sinistro stradale dedotto in giudizio che entrambi i motivi sono inammissibili che, con i motivi in esame, il ricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge richiamate -allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745 Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171 , neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente il Be. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti che si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una tipica erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato che, ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564 Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892 , non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti che, allo stesso modo, sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c, è appena il caso di rilevare come, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 c.p.c. norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640193 - 01 che, peraltro, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio , né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 - 01 che, nella specie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale , - ovvero lungi dall'evidenziare l'omesso esame, da parte del giudice a quo, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l'esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione entro lo schema di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. - si è limitato a denunciare un pretesa cattivo esercizio, da parte del tribunale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un'operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità che, con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2 e 13 Cost. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c , per avere il tribunale erroneamente negato la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dal ferimento dell'animale di affezione, trattandosi di conseguenze dannose di ordine non patrimoniale legittimamente risarcibili sulla base delle norme di legge richiamate che il motivo è inammissibile che, al riguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c, il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa che, in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche Sez. 6 -3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02 che, nel caso di specie, il giudice a quo ha negato la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dal ferimento dell'animale di affezione uniformandosi all'orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita della 'qualità della vita' Sez. 3, Sentenza n. 14846 del 27/06/2007, Rv. 597917 - 01 che, rispetto a tale arresto della giurisprudenza di legittimità, l'odierno ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali di merito non adeguatamente argomentati, o di fonti normative da ritenersi non decisive o pertinenti che, peraltro, l'eventuale e invocata rimeditazione del tema del danno patrimoniale da lesione dell'animale di affezione non risulta adeguatamente prospettata, in questa sede, in relazione alla meno grave ipotesi del suo ferimento rispetto all'occorrenza dell'uccisione , vieppiù con specifico riguardo all'indicato pregiudizio delle ragioni non patrimoniali della persona danneggiata, apprezzabili sul piano dei valori e degli interessi di rilievo costituzionale concretamente compromessi che, pertanto, sulla base di tali premesse, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso che non vi è luogo all'adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede che, viceversa, dev'essere attestata la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.