Aereo bloccato in pista: niente risarcimento al passeggero per il ritardo all’arrivo

Decisiva la constatazione che lo stop è stato imposto dalla torre di controllo perché la pista di decollo era bloccata a causa di un incidente che aveva coinvolto un velivolo privato. Irrilevante il fatto che il biglietto indicasse un orario di partenza antecedente all’inconveniente.

Aereo bloccato dalla torre di controllo a causa di un incidente che ha reso inservibile la pista. Inevitabile il ritardo – di oltre quattro ore – nell’arrivo a destinazione. Legittimi i malumori dei viaggiatori. Priva di fondamento è però l’ipotesi di un risarcimento. Decisiva la constatazione che il velivolo aveva già iniziato le operazioni di rullaggio e si stata predisponendo per il decollo, quando è stato costretto a rimanere a terra. Irrilevante il fatto che tutto ciò sia avvenuto quando era già stato superato l’orario – come da biglietto – previsto per la partenza Cassazione, ordinanza numero 24869, sezione sesta civile, depositata oggi . Proteste. Viaggio infinito, in pieno agosto, sulla tratta Olbia-Firenze. Una volta giunti a destinazione, molti passeggeri si limitano alle comprensibili proteste, mentre uno, in particolare, decide di citare in giudizio la compagnia di volo, chiedendo un ristoro economico per le oltre quattro ore di ritardo . La domanda viene però respinta sia dal Giudice di pace che dai giudici del Tribunale in entrambi i casi viene evidenziato che il veicolo aveva già iniziato le operazioni di rullaggio quando venne richiamato dalla torre di controllo dell’aeroporto perché un aereo privato – alle 12.10 – aveva avuto un incidente che aveva reso inservibile la pista di decollo . Questa osservazione viene contestata dal passeggero, il quale, tramite il proprio legale, propone ricorso in Cassazione, sottolineando che l’aeromobile di linea venne richiamato dalla torre di controllo solo alle 12.15 mentre la partenza era prevista per le 12. In sostanza, secondo il passeggero, se l’aereo fosse stato puntuale, avrebbe potuto regolarmente partire, prima che si verificasse l’incidente che ha determinato il ritardo . Ragionando in questa ottica, ovviamente, l’obiettivo è vedere sancita la responsabilità della compagnia aerea. Orario. Centrale si rivela l’orario di partenza segnato sul titolo di viaggio . Esso, si domandano i Giudici della Cassazione, indica il momento in cui l’aeromobile chiude le porte ed inizia le operazioni di distacco dalla piazzuola di sosta o, invece, l’istante esatto in cui le ruote si staccano da terra ? Sciogliere questo dubbio significa dare una risposta definitiva alla richiesta di risarcimento avanzata dal passeggero. Ebbene, i magistrati osservano che il viaggio di un aeromobile si compone di tutto il tempo in cui i passeggeri subiscono la limitazione di non poter abbandonare il mezzo , e aggiungono che tale limitazione inizia nel momento in cui ha luogo l’imbarco . Ciò comporta, in questa vicenda, che l’aeromobile aveva puntualmente terminato le operazioni di imbarco alle ore 12 e quindi è stato trattenuto sulla pista di decollo a causa di un fatto fortuito l’incidente occorso ad un altro velivolo e non a causa del proprio colpevole ritardo . Di conseguenza, è impossibile addebitare alla compagnia aerea le quattro ore di ritardo all’arrivo a Firenze, e viene così meno ogni presupposto per il risarcimento richiesto dal passeggero dell’aereo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 28 febbraio – 9 ottobre 2018, n. 24869 Presidente Armano – Relatore D’Arrigo Ritenuto Ni. Gi. conveniva in giudizio la compagnia aerea Meridiana Fly s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni quantificati in Euro 3.000,00 conseguenti al ritardato arrivo - di oltre quattro ore - del volo del giorno 18 agosto 2013 sulla tratta Olbia-Firenze. La domanda è stata rigettata dal giudice di pace di Siena, con sentenza confermata dal Tribunale del luogo in funzione di giudice d'appello, in quanto il ritardo veniva ritenuto non imputabile e dipendente da forza maggiore. In particolare, i giudici di merito accertavano che il veicolo della Meridiana Fly s.p.a. aveva già iniziato le operazioni di rullaggio, allorquando venne richiamato dalla torre di controllo dell'aeroporto perché un aereo privato alle ore 12.10 aveva avuto un incidente che aveva reso inservibile la pista di decollo. Il Gi., con un unico motivo di ricorso, chiede la cassazione della sentenza impugnata, osservando che l'aeromobile di linea venne richiamato dalla torre di controllo solo alle 12.15, laddove l'orario di partenza sarebbe dovuto essere alle 12.00. Sicché, qualora fosse stato puntuale, avrebbe potuto regolarmente decollare prima che si verificasse l'incidente che ha determinato il ritardo per cui è causa. Pertanto, la compagnia aerea non avrebbe potuto invocare a propria discolpa un fatto imprevisto e imprevedibile, ai cui effetti era dovuta sottostare a causa del proprio colpevole ritardo in partenza. Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. come modificato dal comma 1, lett. e , dell'art. 1-bis D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197 , ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata. Il Gi. ha depositato memorie difensive ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. Considerato Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato. In fatto, non risulta controversa la circostanza che l'aeromobile della Meridiana Fly s.p.a. chiuse le porte e si mise puntualmente in moto alle ore 12.00, iniziando le operazioni di rullaggio. La tesi del Gi., invece, è che alle 12.00 il velivolo sarebbe dovuto essere già in volo, poiché tale orario era segnato sul biglietto come orario di partenza . Su quest'unico argomento poggia il ricorso. La questione dibattuta costituisce un problema di ermeneutica contrattuale, in quanto si discute se l'orario di partenza segnato sul titolo di viaggio indica il momento il cui l'aeromobile chiude le porte ed inizia le operazioni di distacco dalla piazzuola di sosta ovvero l'istante esatto in cui le ruote si staccano da terra. Ma l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602 . Il Gi., semmai, avrebbe dovuto indicare specificatamente le regole di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. asseritamente violate ed i principi in esse contenuti, precisando in che modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017, Rv. 646063 Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012, Rv. 624346 Sez. 2, Sentenza n. 13242 del 31/05/2010, Rv. 613151 . Tale indicazione è, nel ricorso in esame, del tutto carente e pertanto lo stesso deve essere rigettato. In ogni caso, il ricorso risulterebbe infondato anche nel merito. Il viaggio di un aeromobile, infatti, si compone - come del resto ammette lo stesso ricorrente - di tutto il tempo in cui i passeggeri subiscono la limitazione di non poter abbandonare il mezzo. Tale limitazione inizia nel momento in cui ha luogo l'imbarco, in quanto una volta oltrepassata la soglia del gate il passeggero si immette in una procedura regolamentata sotto il controllo e la responsabilità del comandante del velivolo. Le fasi dell'imbarco, della chiusura delle porte e dell'attivazione delle misure di sicurezza, del rullaggio e del decollo fanno, dunque, parte del viaggio così come il volo vero e proprio e le ulteriori fasi di rullaggio sulla pista di atterraggio, fino all'approdo alla piazzuola di sosta di destinazione e allo sbarco dei passeggeri. In ragione di tali considerazioni, deve concludersi che l'aeromobile, che aveva puntualmente terminato le operazioni di imbarco alle ore 12.00, è stato trattenuto sulla pista di decollo a causa di un fatto fortuito l'incidente occorso pochi minuti dopo ad un altro velivolo e non a causa del proprio colpevole ritardo. Tale conclusione non risulta scalfita dall'obiezione, svolta dal Gi., secondo cui in tal modo basterebbe per le compagnie aeree far imbarcare i passeggeri perché il volo possa dirsi puntuale. Infatti, secondo la Convenzione di Montreal del 1999 in tema di resposabilità del vettore aereo, il diritto del passeggero al risarcimento del danno dipende non dalla ritardata partenza, bensì dal ritardato arrivo. Il dato della partenza asseritamente ritardata viene qui in rilievo non come fatto direttamente causativo del diritto al risarcimento del danno, bensì come fattore che, in quanto - in ipotesi - colpevolmente riferibile al vettore aereo, determinerebbe l'imputazione allo stesso di tutte le conseguenze di tale ritardo, anche non prevedibili o fortuite. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, in quanto in questa sede la società intimata non ha svolto attività difensiva. Ricorrono, però, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l'impugnazione da lui proposta. P.Q.M. rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.