La domanda stragiudiziale contro la propria assicurazione non preclude il giudizio contro la compagnia del responsabile civile

Nell’assicurazione per la responsabilità civile degli autoveicoli, ove il danneggiato abbia inviato la richiesta di risarcimento dei danni alla propria impresa di assicurazione, secondo il modello dell’art. 149 d.lgs. n. 209/2005, e per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, e siano decorsi i termini di cui all’art. 145 del medesimo decreto, qualora la fase stragiudiziale non si concluda con un esito positivo, può proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell’impresa assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto.

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24548 depositata in cancelleria il 5 ottobre 2018, è stata investita del tema dell’azione di risarcimento danni per sinistro stradale nella peculiare ipotesi in cui il danneggiato agisca rinunciando al sistema d’indennizzo diretto in favore del vecchio sistema risarcitorio. Il caso. Il danneggiato di un sinistro stradale, dopo aver costituito in mora sia la propria compagnia assicurativa, cui aveva indirizzato la missiva in via diretta, che quella di controparte, destinataria della medesima lettera per conoscenza, stante il mancato ristoro dei danni subiti, intraprendeva il giudizio in danno della compagnia del responsabile civile. La domanda era dichiarata improponibile dal Giudice di Pace. Di analogo tenore anche la decisione del Tribunale investito della questione in organo di appello. Quest’ultimo, aveva statuito che il Codice delle Assicurazioni, ai sensi degli articoli 144 e 149 d.lgs. n. 209/2005, aveva introdotto la facoltà per il danneggiato di rivolgere la propria istanza di risarcimento nei confronti della propria compagnia assicurativa, con il fine di facilitare l’istruttoria necessaria ad ottenere il risarcimento. Così lasciando inalterata la possibilità, evidentemente prevista in via alternativa, per il danneggiato di formulare analoga domanda alla compagnia del responsabile civile. Pur nella puntualizzazione di quanto sopra il Tribunale riteneva che la scelta tra le due opzioni, una volta esercitata nella fase stragiudiziale, dovesse essere perseguita anche nel successivo giudizio. A parere del Giudice di seconde cure, nell’odierna vicenda, avendo il danneggiato indirizzato la lettera di costituzione in mora alla propria compagnia e solo per conoscenza a quella del responsabile civile, aveva cristallizzato la scelta del soggetto verso cui rivolgere le istanze risarcitorie, non essendo pertanto più possibile variare la scelta in sede di giudizio, come invece era accaduto. Da qui la declaratoria d’improponibilità della domanda ed il conseguente rigetto dell’appello. La facoltatività dell’indennizzo diretto. La decisione era impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. Ciò che si censurava era la motivazione della pronuncia che aveva trascurato gli arresti della Corte Costituzionale, compiuti con la sentenza n. 180/2009. Questa, come noto, nelle sue conclusioni aveva respinto il giudizio d’incostituzionalità della norma sull’indennizzo diretto, riconoscendone la facoltatività e dunque la possibilità per il danneggiato di optare per l’uno o per l’altro sistema risarcitorio. Conseguentemente al danneggiato, in caso di mancata offerta da parte della propria compagnia nella fase stragiudiziale, era riconosciuta la facoltà di rivolgersi, in sede giudiziale, alla compagnia del responsabile civile. La lettera di messa in mora inviata per conoscenza ha il medesimo valore della lettera di costituzione in mora. La Cassazione, pur non negando la scarsa chiarezza del legislatore nella formulazione della norma, specificava come il sistema delineato dal d.lgs. n. 209/2005, avesse introdotto un modo per semplificare il risarcimento prevedendo la possibilità di rivolgere le proprie istante alla propria compagnia con cui in via di astrazione è certamente più semplice dialogare. Gli Ermellini evidenziavano che la circostanza relativa all’invio della lettera di messa in mora in via diretta o per conoscenza non avesse alcuna rilevanza, poiché anche la missiva per conoscenza è di per se valido presupposto per l’instaurazione di un giudizio. Il problema che si poneva in concreto era invece quello di stabilire se il danneggiato fosse in qualche modo vincolato a promuovere il giudizio risarcitorio nei confronti del medesimo soggetto con cui aveva portato avanti la fase stragiudiziale, ovvero se potesse promuovere il giudizio verso l’altra compagnia, in caso di diniego del risarcimento da parte della prima compagnia, nella fase stragiudiziale. L’istanza di risarcimento può essere formulata per la prima volta in sede giudiziale verso la compagnia del responsabile civile. Il quesito viene affrontato e risolto positivamente attraverso l’interpretazione costituzionalmente orientata degli articoli del Codice delle assicurazioni anche alla luce di snellire la procedura nell’interesse del danneggiato. L’articolo 149 del codice delle assicurazioni al suo sesto comma stabilisce che, qualora la fase preliminare delle trattative non sia andata a buon fine, il danneggiato può proporre l’azione diretta nei confronti della propria impresa di assicurazione. È altresì prevista la possibilità che l’impresa del responsabile possa intervenire nel processo chiedendo di estromettere l’altra impresa. Sicché, secondo questo schema, l’impresa di assicurazioni del danneggiato allorché riceva la richiesta di risarcimento istruisce la pratica in nome e per conto e nell’interesse dell’altra impresa assicuratrice del responsabile civile. Allo stesso tempo la Cassazione evidenziava anche che l’articolo 145 del codice delle assicurazioni indicando il limite di tempo prima del quale è precluso il proponimento dell’azione di indennizzo diretto, precisava che analogo termine deve spirare dall’invio, per conoscenza, della medesima lettera all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto. Concludendo. Da qui l’accoglimento del ricorso essendo stato nel caso di specie assolto il duplice presupposto richiesto, del rispetto dei termini e dell’invio della lettera di costituzione in mora, pur se per conoscenza, alla compagnia del responsabile civile.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 giugno – 5 ottobre 2018, n. 24548 Presidente Vivaldi – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. In data 15 ottobre 2012 si verificò un sinistro stradale che vide coinvolte la vettura condotta da T.M. , assicurata dalla Toro Assicurazioni s.p.a., poi divenuta Generali Italia s.p.a., e la vettura condotta da M.E. , assicurata dalla s.p.a. Genialloyd. A seguito di tale incidente la T. cedette il proprio credito risarcitorio alla s.a.s. Autoservizi e Noleggi. La s.a.s. Autoservizi e Noleggi convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Torino, M.E. e la sua società di assicurazione, chiedendo il risarcimento dei danni sul rilievo che l’incidente fosse da ricondurre a responsabilità esclusiva del convenuto, colpevole di non aver rispettato il segnale di stop. Il M. non si costituì e neppure la società Genialloyd, mentre si costituì con atto di intervento la società Toro Assicurazioni e gli originari convenuti vennero dichiarati contumaci. In seguito il M. si costituì, chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di pace dichiarò improponibile la domanda e condannò la società attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto M. . 2. La pronuncia è stata impugnata dall’attrice soccombente e il Tribunale di Torino, con sentenza del 3 febbraio 2016, ha respinto il gravame, ha dichiarato ammissibile l’intervento in causa della s.p.a. Generali Italia riformando sul punto la decisione impugnata , ha confermato nel resto la sentenza di primo grado e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado. Ha osservato il Tribunale - dopo aver richiamato il testo degli artt. 144 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - che la possibilità, per il danneggiato da un sinistro stradale, di agire nei confronti del proprio assicuratore è una facoltà volta ad agevolare la procedura risarcitoria. Ciò non toglie, però, che il danneggiato, dopo aver correttamente esperito la fase stragiudiziale, possa esperire alternativamente l’azione diretta di carattere generale nei confronti della società assicuratrice del veicolo danneggiante . Alla luce della giurisprudenza costituzionale, che ha riconosciuto la legittimità della procedura c.d. di risarcimento diretto, il sistema doveva essere ricostruito, ad avviso del Tribunale, nel senso che il danneggiato ha facoltà di avvalersi, in via alternativa, del rimedio di cui all’art. 149 cit. o della tradizionale azione risarcitoria verso l’assicuratore del responsabile civile. Tanto premesso, il Tribunale ha però rilevato che, se il danneggiato ha optato per la procedura di cui all’art. 149 cit. nella fase stragiudiziale, egli non può convenire che la propria compagnia assicuratrice nella successiva fase giudiziale. Nel caso in esame, quindi, la società appellante, dopo aver inviato la richiesta di risarcimento alla società Toro assicuratore proprio e solo per conoscenza alla società Genialloyd assicuratore altrui , avrebbe potuto cominciare la causa nei soli confronti della società Toro, che era quella che aveva istruito la fase stragiudiziale. In sostanza - escluso che le due azioni riconosciute dalla legge siano cumulabili tra loro ovvero proponibili in fasi successive - il Tribunale ha osservato che la parte danneggiata non aveva la possibilità di azionare la fase stragiudiziale sulla base della procedura di risarcimento diretto e, successivamente, agire giudizialmente nei confronti dell’altra compagnia assicurativa . Il che comportava il necessario rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza. 3. Contro la sentenza del Tribunale di Torino propone ricorso la s.a.s. Autoservizi e Noleggi con atto affidato a quattro motivi. Resiste la Generali Italia s.p.a. con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 in relazione ad un primo profilo. Osserva la società ricorrente che il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata sarebbe contraddittorio ed in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 180 del 2009. Nella fase stragiudiziale le raccomandate di messa in mora devono essere inviate alle compagnie coinvolte nel sinistro ma successivamente, terminata senza esito positivo la fase stragiudiziale, in caso di mancata offerta il danneggiato può, secondo la ricorrente, agire sia nei confronti della propria assicurazione che nei confronti del responsabile civile e della sua assicurazione. 2. Con il secondo motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 in relazione ad un secondo profilo. Osserva la ricorrente che non sarebbe esatta l’affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui essa avrebbe inviato alla società Genialloyd, assicuratrice del M. , una lettera solo per conoscenza vero sarebbe, invece, che tale lettera era un atto di messa in mora rivolto ad entrambe le compagnie di assicurazione nella quale si avvisavano le stesse del fatto che, in caso di esito negativo, il danneggiato si sarebbe rivolto al giudice, scegliendo una delle procedure risarcitorie. 3. Con il terzo motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 in relazione ad un terzo profilo. Secondo la ricorrente la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha rilevato che, se il danneggiato avesse inteso promuovere il giudizio nei confronti del responsabile civile, avrebbe dovuto procedere nei confronti di questi e della sua società di assicurazione. Il ragionamento sarebbe errato, perché la causa era stata instaurata correttamente nei confronti del danneggiante M. e della sua società di assicurazione, non essendo perciò vero che si era proceduto solo nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile. 4. Con il quarto motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 in relazione ad un quarto profilo. Il motivo censura l’affermazione della sentenza secondo la quale il danneggiato aveva scelto la procedura di risarcimento diretto. In realtà, invece, non era stata compiuta alcuna scelta in ordine alla procedura risarcitoria da seguire, poiché la diffida era stata inviata ad entrambe le società di assicurazione dopo di che, terminata senza esito positivo la fase stragiudiziale, la ricorrente aveva optato per la causa nei confronti del responsabile civile e della sua società di assicurazione, esercitando una facoltà ad essa spettante. 5. I motivi di ricorso censurano tutti, sia pure con diversità di prospettazioni e di argomenti, altrettante presunte violazioni dell’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, per cui possono essere trattati congiuntamente. La questione che essi pongono riguarda, se così può dirsi, il rapporto esistente tra la fase antecedente l’instaurazione del giudizio e il giudizio vero e proprio. 5.1. Si rileva, innanzitutto, che non sono in contestazione alcune pacifiche circostanze di fatto, e cioè che il credito risarcitorio, maturato in origine dalla conducente T. , fu da lei ceduto alla s.a.s. Autoservizi e Noleggi, che ha intrapreso il giudizio che la richiesta risarcitoria fu rivolta ante causam da quest’ultima nei confronti della società Toro Assicurazioni, poi divenuta Generali Italia s.p.a., cioè nei confronti della società assicuratrice della cedente T. e, per conoscenza, alla Genialloyd che poi la domanda giudiziale fu invece indirizzata contro il conducente antagonista M. e contro la sua assicurazione, cioè la Genialloyd tant’è che in primo grado gli originari convenuti furono dichiarati contumaci il M. si costituì poi tardivamente , mentre intervenne in causa la Toro Assicurazioni. I motivi di ricorso contestano la sentenza impugnata là dove essa ha ritenuto che, essendosi svolta la fase della richiesta e della trattativa stragiudiziale con la società di assicurazione della stessa parte danneggiata, l’introduzione del giudizio risarcitorio non poteva che avvenire nei confronti di questa, per cui la domanda avanzata contro l’assicuratore del veicolo antagonista, secondo il modello classico dell’art. 144 del d.lgs. cit., era da ritenere improponibile. 5.2. Per inquadrare correttamente i termini della complessa e delicata questione in esame, è opportuno prendere le mosse dalla sentenza n. 180 del 2009 della Corte costituzionale, più volte richiamata dalla società ricorrente, la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 149 cit., ha osservato che la procedura ivi regolata non costituisce un obbligo, bensì una facoltà per la parte danneggiata. La sentenza in questione ha rilevato che un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 149 consentirebbe, accanto all’azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso ordinanza n. 441 del 2008 per cui il Giudice delle leggi è pervenuto alla conclusione che l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato , rilevando che simile interpretazione è anche maggiormente coerente con i criteri contenuti nella legge delega. Il richiamo alla sentenza costituzionale giova a porre in luce come il sistema delineato dal d.lgs. n. 209 del 2005 debba essere letto avendo come bussola la maggiore tutela del danneggiato e le connesse esigenze di semplificazione che derivano dalla circostanza secondo cui è più semplice trattare con la propria assicurazione che non con quella del veicolo antagonista. 5.3. Il d.lgs. n. 209 del 2005, ricalcando nelle sue linee di fondo la legge 24 dicembre 1969, n. 990, prevede, nel tentativo di favorire la deflazione del contenzioso infortunistico stradale, che la parte danneggiata abbia l’obbligo di formulare una richiesta risarcitoria alla società di assicurazione, consentendo in tal modo a questa di valutarne la fondatezza, di svolgere la necessaria istruttoria e di formulare l’eventuale offerta obbligo, questo, che vale sia nel caso di azione diretta art. 144 cit. che nella procedura di risarcimento diretto regolata dall’art. 149 cit., come risulta senza dubbio dalla lettura dell’art. 145 del codice delle assicurazioni. La sentenza impugnata dà per pacifico che la parte appellante, cioè l’odierna società ricorrente, aveva inviato la richiesta di danni alla propria assicurazione e, solo per conoscenza, a Genialloyd cioè l’assicurazione del veicolo antagonista il secondo motivo di ricorso contesta che i fatti siano andati in questo modo e rileva che la richiesta risarcitoria era stata inviata ad entrambe le società di assicurazione, ma quest’aspetto non rileva, per le ragioni che adesso si diranno. Il problema che si pone nel nostro caso consiste nello stabilire se, essendo stata inviata la richiesta risarcitoria alla propria società di assicurazione e, per conoscenza , anche all’assicurazione del danneggiante, il danneggiato possa poi promuovere il giudizio nei confronti anche di quest’ultima, ovvero sia vincolato ad agire solo nei confronti della prima, seguendo il modello delineato dall’art. 149 più volte richiamato. Osserva il Collegio che, pur non essendo le norme del codice delle assicurazioni, in questo caso, un modello di chiarezza, la soluzione scelta dal Tribunale di Torino non può essere condivisa. L’art. 149, comma 6, infatti, stabilisce che, qualora la fase preliminare delle trattative non sia andata a buon fine per inapplicabilità della procedura di risarcimento diretto, ovvero per mancata comunicazione di offerta o per diniego di offerta , il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione in tal caso, l’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa , il che è coerente con la struttura dell’accollo ex lege che questa Corte ha già riconosciuto essere la qualificazione giuridica dell’istituto del risarcimento diretto v. le ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20374, e 20 settembre 2017, n. 21896 . Secondo questa ricostruzione, quindi, la c.d. impresa gestionaria, quando riceve la richiesta di risarcimento dal proprio assicurato, istruisce la relativa pratica, formula l’offerta e paga il risarcimento, compie un’attività per conto e nell’interesse dell’impresa debitrice. L’art. 145, comma 1, dal canto suo, nel regolare l’azione diretta del danneggiato - cioè la classica azione già prevista dalla legge n. 990 del 1969 - afferma che essa può essere proposta una volta decorso il periodo di tempo di sessanta o novanta giorni dalla richiesta di risarcimento del danno all’impresa di assicurazione del danneggiante , inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza . Il comma 2 dell’art. 145, in coerenza col comma 1, stabilisce che nella procedura di cui all’art. 149 cit. il danneggiato può promuovere il giudizio dopo il decorso di analogo termine dall’invio della richiesta alla propria impresa di assicurazione, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto . Precisazione, quest’ultima, coerente con la previsione del comma 6 dell’art. 149 già richiamata, che consente all’assicuratore del responsabile di intervenire in causa e di estromettere l’altra impresa. Ciò significa, dando per pacifico che le parole della legge abbiano un senso ed una loro intrinseca coerenza, che una lettera inviata per conoscenza è sufficiente a mettere in moto il meccanismo che poi consente al danneggiato di intraprendere l’azione giudiziaria contro l’una o l’altra impresa di assicurazione. I due commi dell’art. 145 cit. rendono chiaro il disegno del legislatore chi opta per il risarcimento diretto in sede stragiudiziale, deve informare anche l’impresa debitrice con la lettera raccomandata ma se, rivelatasi infruttuosa la trattativa, la vittima decide di convenire in giudizio l’assicuratore del responsabile, quella lettera che gli era stata inviata per conoscenza sarà sufficiente a rendere proponibile la domanda. Si potrebbe obiettare - e questo è il senso della motivazione resa dal Tribunale di Torino nella sentenza oggi impugnata - che, se il danneggiato ha chiesto il risarcimento alla propria impresa di assicurazione ed ha inviato solo per conoscenza tale richiesta all’impresa assicuratrice del responsabile, quest’ultima non abbia avuto in concreto la possibilità di istruire il sinistro, di valutare le rispettive responsabilità e, di conseguenza, di formulare un’offerta. Ma, proprio in nome di quelle esigenze di tutela del danneggiato e di snellimento delle procedure che anche la Corte costituzionale ha posto in luce nella suindicata sentenza, questa Corte ritiene che un’interpretazione costituzionalmente orientata non possa che andare nella direzione di ritenere sufficiente l’invio della richiesta di risarcimento anche solo per conoscenza . Se si tratta, come si è già affermato, di un’ipotesi di accollo ex lege, ne deriva che la possibilità che l’impresa assicuratrice del danneggiante non ha avuto è stata fornita all’impresa assicuratrice del danneggiato, il che è sufficiente e d’altronde l’art. 149, comma 3, cit. chiarisce che nella procedura di risarcimento diretto l’assicuratore del danneggiato liquida i danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime . Tirando, dunque, le fila del lungo discorso svolto fin qui, è evidente che i motivi di ricorso sono fondati, perché l’acquisita certezza dell’invio della richiesta risarcitoria, sia pure per conoscenza, alla società Genialloyd fa sì che la domanda avanzata in giudizio non poteva essere dichiarata improponibile. 6. Il ricorso, pertanto, è accolto e l’impugnata sentenza è cassata. Il giudizio è rinviato al Tribunale di Torino, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderà attenendosi al seguente principio di diritto Nell’assicurazione per la responsabilità civile degli autoveicoli, ove il danneggiato abbia inviato la richiesta di risarcimento dei danni alla propria impresa di assicurazione, secondo il modello dell’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, e per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, e siano decorsi i termini di cui all’art. 145 del medesimo decreto, qualora la fase stragiudiziale non si concluda con un esito positivo, il danneggiato può proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell’impresa assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto . Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Torino, in persona di un diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.