Tamponamento a catena: unico responsabile è il conducente che provoca le collisioni

Nell’ipotesi di tamponamento a catena, qualora si verifichino scontri successivi fra veicoli facenti parte di un’unica colonna in sosta, è responsabile del sinistro il solo conducente che determina le collisioni tamponando l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 15788/18 depositata il 15 giugno. Il caso. A seguito di un tamponamento a catena avvenuto tra tre diversi veicoli, il Tribunale di Cosenza, adito in secondo grado, riteneva corretto quanto stabilito dal Giudice di prime cure sulla idonea applicazione dell’art. 2054, secondo comma, c.c. al caso di specie. Ricorre così in Cassazione il conducente di uno dei veicoli coinvolti nel tamponamento, poiché considera unico responsabile del sinistro il terzo veicolo coinvolto, il quale era giunto a tutta velocità tamponando le due autovetture davanti, tra cui la sua, che procedevano lentamente sulla strada. Scontro tra veicoli e responsabilità dei conducenti. In tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di scontro o tamponamento tra più veicoli, trova applicazione il dispositivo dell’art. 2054, secondo comma, c.c., secondo cui nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli . Qualora, invece, si verifichino scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile è il conducente che determina le collisioni, tamponando da dietro l’ultimo dei veicoli della colonna stessa, come avvenuto nel caso di specie. È pertanto corretta l’applicazione alla fattispecie dei principi generali di cui all’art. 2043 c.c Per queste ragioni, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 8 febbraio – 15 giugno 2018, n. 15788 Presidente Amendola – Relatore Pellecchia Fatto e diritto Rilevato che 1. Nel 2006, M.G. , alla guida di un’autovettura, Lancia Y, di proprietà di L.B. , veniva tamponato da I.G. , conducente della vettura Polo di proprietà di I.C. , che a sua volta era stato tamponato dall’automobile, Audi A3, condotta da T.M. , di proprietà di T.G. . Il M. e la L. convenivano in giudizio questi ultimi, ritenuti unici responsabili del sinistro stradale, nonché la compagnia assicuratrice Unipol Ass.ni, al fine di ottenere il risarcimento dei i danni subiti. I T. si costituivano in giudizio, eccependo l’infondatezza in fatto ed in diritto della domanda. Con sentenza 112/2010, il Giudice di pace di San Giovanni in Fiore rigettava la domanda attorea, poiché non avanzata anche nei riguardi di I.G. e C. , rispettivamente conducente e proprietaria del primo veicolo tamponante. 2. Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano appello, dolendosi del fatto che unico responsabile del sinistro occorso dovesse considerarsi il terzo veicolo coinvolto e ciò era emerso anche dal resoconto del teste Ta. che aveva dichiarato che i veicoli Lancia Y e Polo, incidentati, procedevano lentamente” essendo quasi fermi” e che l’autovettura Audi A3 era giunta a tutta velocità tamponando la Polo e causandone l’urto con la Lancia Y, mentre nessuna manovra di fortuna poteva essere adottata per evitare l’impatto dai conducenti delle indicate autovetture. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza 1953 del 24 settembre 2016, rigettava il gravame, ritenendo che il giudice di prime cure avesse fatto corretta applicazione dell’art. 2054 c.c. che, nelle ipotesi di tamponamento a catena, presume la colpa in egual misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli, in assenza di prova liberatoria volta a dimostrare di aver fatto tutto il necessario per evitare il danno. 3. Avverso tale pronuncia M.G. e L.B. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di seconde cure, con tre motivi. Unipolsai ass.ni Spa resiste con controricorso. 3.1. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. 3.2. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di non condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta. 5.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la Violazione e falsa applicazione di norma di legge art. 360, n. 3, cpc , in relazione agli artt. 2043, 2054, 2055, in relazione all’art. 1296 c.c., nonché ara. 141 e 149 c.c Il giudice di appello avrebbe errato nella qualificazione giuridica della vicenda, applicando l’art. 2054 c.c., anziché la disciplina dell’art. 2043 c.c Difatti sostengono che il giudice dell’appello nella sentenza impugnata, pur ritenendo provato il tamponamento a catena, e quindi riconoscendo che l’energia che ha determinato l’urto sia quella trasmessa dall’Audi A3, applica al caso di specie la previsione normativa di presunzione di responsabilità di cui al secondo comma dell’art. 2054 continuando a fare riferimento ad una fattispecie diversa da quella emersa dai fatti di causa e riconosciuta come verificatasi dallo stesso giudice. Era il conducente dell’Audi che doveva dimostrare di non avere potuto evitare l’impatto con la Polo al più poteva esserci corresponsabilità tra il conducente dell’Audi e quello della Polo e quindi applicazione delle regole della responsabilità solidale. 5.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la falsa applicazione di norma di legge art. 360 n. 3 c.p.c. . Carente, omessa e/o insufficiente motivazione art. 360, n. 5 c.p.c. , errata valutazione delle prove in relazione all’applicazione della norma ex artt. 2043 e 2054 c.c., in relazione agli artt. 141 e 143 c.d.s Interruzione del nesso causale. Ti giudice del merito avrebbe errato là dove si è discostato dalla ricostruzione che la SC fa del nesso di causalità nei tamponamenti a catena, ponendo l’accento sul fatto che l’essere i veicoli in movimento non consente di ricostruire se il tamponamento fra essi sia precedente o successivo a quello dell’ultimo veicolo . 5.3. Con il terzo motivo denunciano l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 2054, 2 comma, cc. Censurano che in nessuna parte della decisione il Giudice abbia valutato, quale fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, la condizione dei luoghi del sinistro. 6. Il primo e secondo motivo congiuntamente esaminati sono fondati per quanto di ragione. Va premesso che in tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponante e tamponato , fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa cfr. Cass. 4021 del 2013 . Ora nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto di dover applicare il principio previsto dall’art. 2054 secondo comma c.c Ma tale conclusione è errata, alla luce della pacifica dinamica del sinistro. Come emerge dalla sentenza impugnata pag. 4 si dà per accertato che nel centro cittadino i veicoli Lancia Y e Polo procedessero lentamente ed incolonnati e che è sopraggiunta a velocità l’Audi che ha determinato la spinta meccanica causa del sinistro. È il veicolo che sopraggiunge ad alta velocità ad imprimere la spinta in avanti all’ultimo veicolo della colonna causando così un tamponamento a catena delle altre vetture. Quindi il principio da applicare al caso di specie era quello secondo cui nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa Cfr. Cass. 4021/2013 cit., e Cass. 8646/2003. Pertanto il giudice del rinvio dovrà rivalutare la fattispecie alla luce dei principi generali previsti dall’art. 2043 c.c 6.1. Assorbiti gli altri motivi. 7. La Corte, accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione, e rinvia al Tribunale di Cosenza, quale giudice dell’appello, in diversa compensazione anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte, accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata come in motivazione, e rinvia al Tribunale di Cosenza, in diversa compensazione anche per le spese del presente giudizio.