“Rubano” i clienti all’ex datore di lavoro, l’obbligo di fedeltà può dirsi violato

Un imprenditore non pone in essere atti contrari alla legittima concorrenza avvalendosi semplicemente della collaborazione di soggetti che hanno violato l’obbligo di fedeltà nei confronti del loro datore di lavoro, essendo necessario

che il terzo si appropri, per il tramite del dipendente, di notizie riservate. Così il Collegio di legittimità con sentenza n. 13550/17 depositata il 30 maggio. Il caso. L’attore conveniva in giudizio due suoi ex dipendenti e le due società, operanti nel settore di viaggi turistici, per ottenere il risarcimento dei danni per attività concorrenziale illecita. In particolare, ciò che l’attore lamentava era lo sviamento di clientela ad opera dei convenuti, compiuto tramite l’utilizzo delle conoscenze di cui essi godevano in virtù dell’attività lavorativa svolta, venendo meno all’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 c.c I convenuti, soccombenti sia in primo che in secondo grado, ricorrono per cassazione. Obbligo di fedeltà. La Corte di Cassazione afferma che il dovere di fedeltà, sancito dall’art. 2105 c.c., si sostanzia nell’obbligo del lavoratore di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi . Nella sfera di tale dovere rientra anche il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore-datore di lavoro nel medesimo settore produttivo o commerciale . Tale condotta è sanzionata indipendentemente dal fatto che costituisca anche concorrenza sleale in una delle forme previste dall’art. 2598 c.c. . Nella fattispecie, il comportamento tenuto dai due ex dipendenti ha condotto alla violazione dell’obbligo di fedeltà che è ravvisabile anche nell’aver semplicemente tratto affari in concorrenza col datore di lavoro. Il terzo. Inoltre, con riferimento alla violazione dell’obbligo di fedeltà del dipendente, posto che tale obbligo grava solo sul lavoratore e non sui terzi, la Corte afferma il principio di diritto secondo cui un imprenditore non pone in essere atti contrari alla legittima concorrenza per il solo fatto di avvalersi della collaborazione di soggetti che hanno violato l’obbligo di fedeltà nei confronti del loro datore di lavoro, essendo necessario, a tal fine, che il terzo si appropri, per il tramite del dipendente, di notizie riservate nella disponibilità esclusiva del predetto datore di lavoro, ovvero che il terzo istighi o presti intenzionalmente un contributo causale alla violazione dell’obbligo di fedeltà cui il dipendente stesso è tenuto . Per tutti questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 marzo – 30 maggio 2017, n. 13550 Presidente Ambrosio – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - F.G. agiva giudizialmente avanti al Tribunale di Lamezia Terme nei confronti dei suoi ex dipendenti D.V. e R.G. , oltre che delle società Giavi Travel di P.S. & amp C. s.n.c. e Thomas Coock AG per ottenere il risarcimento dei danni per attività concorrenziale illecita. Assumeva, infatti, il ricorrente che D. e R. , nei primi mesi del 2002, avevano dato vita alla società Giavi - società destinata ad operare nel medesimo settore dei viaggi turistici in cui era attiva l’impresa individuale di esso attore, e di cui solo formalmente erano socie le rispettive mogli -, confidando nell’illegittimo sviamento di clientela attuato anche attraverso i contatti personali intrattenuti dai predetti convenuti con funzionari e dipendenti della società tedesca Thomas Coock, allo scopo di far subentrare Giavi nel rapporto di agenzia intercorrente tra la nominata società e F. , che pure collaborava con questa da più di venti anni. Lamentava l’attore che i propri ex-dipendenti avevano utilizzato nei rapporti le conoscenze di cui godevano in virtù dell’attività lavorativa svolta, venendo meno all’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. nel contempo i due, insieme a Giavi Travel, avrebbero di fatto svolto attività di concorrenza sleale in concorso con Thomas Coock, sottraendo all’attore l’intero portafoglio clienti derivante dal rapporto fino ad allora intrattenuto dalla ditta F. con quest’ultima società. A tale giudizio ne era riunito un secondo, vertente sulla impugnativa del licenziamento da parte di D. e R. . Il Tribunale di Lamezia Terme, per quanto qui rileva, accertava la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte di entrambi i lavoratori e condannava i medesimi, nonché la società Giavi Travel, al risarcimento del danno. 2. - Questi ultimi proponevano impugnazione e la Corte di appello di Catanzaro definiva il gravame, con riguardo a profilo che ancora interessa nella presente sede, nel senso dell’esclusione della condanna nei confronti della società Giavi Travel. 3. - La sentenza della Corte calabra, pubblicata in data 30 dicembre 2011, è oggetto del ricorso per cassazione proposto da F.G. ricorso basato su due motivi. D.V. , R. Giampietro, Giavi Travel e Thomas Coock, benché intimati, non hanno svolto attività difensiva della presente sede. Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo è dedotta contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo per il giudizio. Si osserva che il giudice distrettuale aveva fondato la sua decisione con riguardo alla responsabilità di Giavi Travel per illecito concorrenziale sulla circostanza che le notizie e gli elementi utilizzati per il tramite degli ex-dipendenti D. e R. non erano dei dati destinati a rimanere riservati. La Corte di merito, però, ad avviso del ricorrente, era incorsa in un travisamento, dal momento che nella circostanza venivano in questione informazioni provenienti non già da ex-dipendenti ma da lavoratori ancora in forza presso l’odierno ricorrente. 1.1. - Il secondo motivo denuncia, invece, violazione e falsa applicazione dell’art. 2598 c.c Viene riconosciuto che il patrimonio di capacità e qualità professionali del lavoratore, composto anche di dati specifici e di relazioni, non appartenga al datore di lavoro, sicché il dipendente ben potrebbe trasferirlo al nuovo soggetto per il quale presti la propria attività lavorativa. Il principio non potrebbe però trovare applicazione - ad avviso del ricorrente - nel caso in cui la traslazione concernesse, come nel caso di specie, dati concreti, documenti, materiali e rapporti specifici appartenenti alla sfera del precedente datore di lavoro. D’altro canto, si aggiunge, a Giavi Travel doveva essere riferito l’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598, n. 3 c.c. e rientrava in tale fattispecie la condotta posta in atto dalla società intimata, costituita al solo fine di perseguire lo scopo dello sviamento di clientela avvalendosi di informazioni e prestazioni fornite da D. e R. in pendenza del rapporto di lavoro dipendente e in violazione dell’obbligo di fedeltà e non concorrenza. 2. - I due motivi possono essere esaminati congiuntamente. Risultano privi di fondamento. 2.1. - La Corte di appello ha accertato che i due lavoratori, oggi intimati, avevano contravvenuto all’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 c.c., secondo cui il prestatore d’opera non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore . Ha poi osservato che l’unica ipotesi di concorrenza sleale astrattamente riferibile alla società Giavi Travel era quella di cui all’art. 2598, n. 3 c.c. e che detta società si era certo avvalsa delle conoscenze e competenze professionali dei due ex dipendenti di F. , oltre che dei contatti e dei legami da costoro intrattenuti in virtù del suddetto rapporto lavorativo tuttavia - ad avviso del giudice distrettuale - non risultava che la predetta società avesse appreso e utilizzato notizie attinenti ad attività dello stesso imprenditore destinate a rimanere riservate. 2.2. - Ciò posto, occorre prendere le mosse dal rilievo per cui l’attività illecita imputata a D. e R. integra violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. e che tale condotta è sanzionata indipendentemente dal fatto che essa costituisca anche concorrenza sleale. Infatti, il dovere di fedeltà, sancito dall’art. 2105 c.c., si sostanzia nell’obbligo del lavoratore di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi pertanto, rientra nella sfera di tale dovere il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore-datore di lavoro nel medesimo settore produttivo o commerciale, senza che sia necessaria, allo scopo, la configurazione di una vera e propria condotta di concorrenza sleale, in una delle forme stabilite dall’art. 2598 c.c. Cass. 19 aprile 2006, n. 9056 . Nella fattispecie, come si è visto, la Corte di merito ha ravvisato nel comportamento posto in atto dai due dipendenti la violazione dell’obbligo di fedeltà, individuando detta violazione nel fatto di aver semplicemente trattato affari in concorrenza col datore di lavoro ha infatti escluso che per il tramite dei nominati D. e R. la società Giavi Travel abbia acquisito informazioni riservate. Un tale sostrato fattuale, se è bastevole per affermare la responsabilità ex art. 2105 c.c. degli intimati, nella loro qualità di dipendenti, non consente la configurazione della responsabilità della società per illecito concorrenziale. In termini generali, all’inadempimento posto in atto da parte di chi sia vincolato da precisi obblighi nei confronti di un determinato imprenditore può certo affiancarsi la responsabilità, anche per concorrenza sleale, di un distinto soggetto economico che tragga vantaggio dalla predetta inadempienza, ma tale beneficio non è in sé idoneo a far ritenere che la responsabilità in parola sempre sussista. Così, questa Corte ha affermato che l’imprenditore che operi sul mercato in concorrenza con altro imprenditore il quale abbia ottenuto una concessione di vendita in esclusiva di prodotti contrassegnati da un determinato marchio e, compiendo un’invasione nella zona di pertinenza di quest’ultimo, non ne rispetti l’esclusiva, non incorre per ciò solo in responsabilità extracontrattuale a titolo di concorrenza sleale, salvo che si avvalga di mezzi non conformi alla correttezza professionale idonei a danneggiare l’altrui azienda, così da influenzare ed alterare la normale situazione concorrenziale, in pregiudizio degli altri imprenditori concorrenti Cass. 21 dicembre 2007, n. 27081 . Tale affermazione è basata sul rilievo per cui l’imprenditore concorrente non è vincolato al rispetto del patto di esclusiva che, quindi, non limita la sua libertà sul piano economico in tal senso si vedano, ad esempio, le risalenti Cass. 22 ottobre 1956, n. 3805 e Cass. 4 aprile 1970, n. 914 . Con riferimento alla violazione dell’obbligo di fedeltà del dipendente vale la medesima proposizione, posto che tale obbligo grava sul lavoratore, e non sui terzi. In conseguenza, non può considerarsi illecito il comportamento dell’imprenditore che si limiti a trattare affari o a collaborare professionalmente con colui che, in quanto dipendente di altro soggetto economico, debba astenersi, a mente dell’art. 2105 c.c., dallo svolgere attività in concorrenza con quest’ultimo. La responsabilità del predetto soggetto terzo si delinea, piuttosto, in due distinte fattispecie. 2.3. - Anzitutto viene in questione il caso in cui il terzo si appropri, con la complicità del dipendente infedele, di informazioni riservate dell’imprenditore concorrente. In tal caso, va fatta applicazione del principio per cui l’imprenditore è tutelato nei confronti di atti di concorrenza rivolti a carpirgli segreti nei procedimenti produttivi o in genere attinenti all’organizzazione dell’impresa, oltre che degli atti volti ad appurare con mezzi subdoli notizie che, senza che siano veri e propri segreti, l’impresa concorrente non ritenga di mettere a disposizione del pubblico Cass. 9 luglio 1971, n. 2199 principio che viene comunemente impiegato per sanzionare lo sviamento di clientela posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di una pregressa attività lavorativa svolta da un terzo alle dipendenze di questo notizie che - sebbene normalmente accessibili ai dipendenti - siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell’azienda Cass. 30 maggio 2007, n. 12681 Cass. 20 marzo 1991, n. 3011 da ultimo, si veda Cass. 31 marzo 2016, n. 6274 . La regola, affermata con riguardo all’attività dell’ex-dipendente vale infatti, a maggior ragione, quando l’appropriazione delle informazione si attui in costanza del rapporto lavorativo, in violazione dell’obbligo di fedeltà cui è tenuto il dipendente. È da aggiungere, al riguardo, che in presenza di un inadempimento all’obbligo ex art. 2105 c.c., gli atti del dipendente infedele, consistenti nel fornire ad altra impresa concorrente notizie riservate sull’organizzazione e sulla attività del proprio datore di lavoro, idonee ad arrecargli danno, con vantaggio di detta impresa concorrente, sono a quest’ultima imputabili a titolo di concorrenza sleale in forza di una presunzione di partecipazione di essa al fatto, valida fino a prova contraria Cass. 20 aprile 1996, n. 3787 Cass. 20 novembre 1985, n. 5708 . 2.4. - La seconda ipotesi è quella, enucleata in dottrina, dell’istigazione o del concorso alla violazione dell’obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato fattispecie, questa, che è sostanzialmente riconducibile alla categoria concettuale della cooperazione all’altrui inadempimento. Può risultare significativo, in proposito, che in passato questa Corte, occupandosi della violazione del patto di esclusiva, sia pervenuta alla conclusione di ritenere legittima la condanna in solido al risarcimento dei danni per concorrenza sleale del contraente che violi l’accordo di esclusiva per la fabbricazione di un prodotto avente speciali caratteristiche e del terzo che con le sue insistenze abbia indotto il contraente a tenere il comportamento contrario alla correttezza commerciale Cass. 22 ottobre 1974, n. 3010 . In tale caso specifico, così come nell’ipotesi dell’induzione o nella intenzionale compartecipazione all’altrui violazione dell’obbligo di fedeltà, viene in discorso un’attività del terzo che è dolosamente preordinata a rendere possibile, o comunque ad agevolare, l’inadempimento di altro soggetto. È solo il caso di precisare che la cooperazione nella violazione dell’altrui obbligo di fedeltà non possa risolversi nel trarre un generico vantaggio dalla collaborazione del dipendente, giacché - va ribadito - il terzo non è vincolato agli obblighi contrattuali che gravano sul dipendente stesso pertanto, ove l’attività concorrenziale svolta in violazione dell’art. 2105 c.c. si attui insieme ad altri, o alle dipendenze di altri, non potrà da ciò solo desumersi il concorso del terzo all’inadempimento del dipendente, occorrendo un quid pluris come, appunto, l’induzione del lavoratore subordinato alla violazione del suo obbligo di fedeltà . 2.5. - Poiché è stato escluso, sulla base di un giudizio di fatto incensurabile nella presente sede, che Giavi Travel si sia appropriata di notizie riservate relative all’attività imprenditoriale di F. e non è stata accertata una istigazione o un concorso della stessa all’inadempimento dell’obbligo di fedeltà degli intimati D. e R. - sicché la società, nella vicenda occorsa, risulta essere stata il semplice veicolo dell’inadempimento all’obbligo di fedeltà - non vi è spazio per postulare la responsabilità ex art. 2598 c.c. dell’odierna intimata. Né appare conferente il richiamo al principio secondo cui non è esclusa la configurabilità dell’illecito concorrenziale quando l’atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto il cosiddetto terzo interposto il quale, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi non essendo cioè concorrente del danneggiato , agisca per conto di un concorrente del danneggiato stesso o comunque in collegamento con esso da ultimo Cass. 6 giugno 2012, n. 9117 . Infatti - a parte il rilievo per cui nella fattispecie che viene in esame il rapporto di concorrenza tra F. e la società Giavi Travel comunque sussisterebbe onde non vi è necessità di ricorrere alla costruzione giuridica fondata sulla figura del terzo estraneo alla competizione economica che avvantaggi il concorrente del danneggiato -, quel che difetta, nella vicenda portata all’esame della Corte, è la stessa esistenza dell’attività concorrenziale illecita. 2.6. - L’impugnata sentenza è dunque conforme al principio - che qui va affermato - secondo cui un imprenditore non pone in essere atti contrari alla legittima concorrenza per il solo fatto di avvalersi della collaborazione di soggetti che hanno violato l’obbligo di fedeltà nei confronti del loro datore di lavoro, essendo necessario, a tal fine, che il terzo si appropri, per il tramite del dipendente, di notizie riservate nella disponibilità esclusiva del predetto datore di lavoro, ovvero che il terzo istighi o presti intenzionalmente un contributo causale alla violazione dell’obbligo di fedeltà cui il dipendente stesso è tenuto. 3. - Il ricorso deve essere in conclusione respinto. 4. - Nulla deve statuirsi in punto di spese, stante il 9 mancato svolgimento di attività processuale da parte degli intimati. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.