I danni conseguenti all’esecuzione forzata non possono essere posti a carico del creditore

In tema di esecuzione forzata in forma specifica, la domanda con cui l’esecutato chiede al creditore il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’operato dell’ausiliario giudiziario non può trovare accoglimento laddove il provvedimento giurisdizionale sia stato correttamente attuato.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9280/17 depositata l’11 aprile. Il caso. La Corte d’appello di Genova confermava la decisione con cui il Tribunale di Albenga rigettava la domanda proposta dalla proprietaria e dagli usufruttuari di un immobile per il risarcimento dei danni che assumevano aver subito a seguito dell’esecuzione forzata in forma specifica di un provvedimento giurisdizionale. In particolare, all’esito di un giudizio possessorio essi erano stati condannati ad eliminare lo scolo delle acque piovane illegittimamente costruito sul proprio terrazzo verso la confinante proprietà delle controparti. L’esecuzione di detto provvedimento aveva causato danni alla proprietà degli attori non essendo state adottate le dovute cautele in quanto l’ausiliario nominato dall’ufficiale giudiziario si era limitato a tappare” il canale di scolo con il conseguente allagamento del terrazzo. Gli attori originari ricorrono per la cassazione della pronuncia della Corte d’appello. Esecuzione forzata e danni conseguenti. Il Collegio ritiene infondato il ricorso in quanto l’ausiliario giudiziario ha correttamente attuato il provvedimento giurisdizionale che si limitava ad imporre l’eliminazione dello scolo, fermo restando che era onere dei ricorrenti provvedere ad un alternativo sistema di raccolta delle acque piovane non potendo pretendere che di ciò ci si facesse carico in sede di esecuzione . La decisione impugnata si è dunque pienamente conformata al principio secondo cui l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare deve svolgersi in perfetta aderenza e nei limiti del dettato del titolo esecutivo, senza estendersi all’esecuzione di opere ulteriori non previste dal titolo stesso, anche se necessarie od opportune a tutela dei diritti dell’esecutato, laddove questi abbia la facoltà e quindi l’onere di provvedervi direttamente . Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 15 marzo – 11 aprile 2017, n. 9280 Presidente Spirito – Relatore Tatangelo Fatti di causa T.L. , T.D. ed C.E. - la prima nuda proprietaria, gli altri due usufruttuari di un immobile sito in omissis - hanno agito in giudizio nei confronti di C.M. ed B.E. quali eredi di C.G. nonché di R.L. , per ottenere il risarcimento dei danni che assumono subiti da detto immobile, in conseguenza dell’esecuzione forzata di un provvedimento giurisdizionale avvenuta su istanza di C.G. ed affidata, quale ausiliario di giustizia, al R La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Albenga. La Corte di Appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono C.E. , nonché T.L. e D. , sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso C.M. , in proprio e quale procuratore di B.E. , nonché R.L. . Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c I controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia Carenza di motivazione. Violazione dell’art. 132 c.p.c. . Con il secondo motivo del ricorso si denunzia Errore di diritto sui limiti dei poteri del creditore che agisce in executivis. Inosservanza delle regole amministrative. Violazione dell’art. 115 c.p.c. . Con il terzo motivo del ricorso si denunzia Error in iudicando. Errore di diritto. Violazione ed errata interpretazione dell’art. 613 c.p.c. . Con il quarto motivo del ricorso si denunzia Error in procedendo per aver trascurato documenti essenziali ai fine della decisione. Violazione dell’art. 115 c.p.c. . I quattro motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto fondati su argomentazioni connesse. Essi sono in parte manifestamente inammissibili ed in parte manifestamente infondati. I ricorrenti sostengono che dalle opere poste in essere per l’esecuzione forzata di una sentenza emessa all’esito di un giudizio di merito possessorio che li aveva condannati ad eliminare l’illegittimo scolo delle acque piovane realizzato dal terrazzo del proprio appartamento verso la confinante proprietà di C.G. , sarebbero derivati danni all’immobile di loro proprietà. A loro dire, infatti, i lavori di ripristino dello stato dei luoghi non potrebbero considerarsi eseguiti a regola d’arte, con le opportune cautele e in base alle necessarie autorizzazioni amministrative, per essersi limitato l’ausiliario nominato dall’ufficiale giudiziario a chiudere la pluviale con un tappo di cemento, il che - impedendo il deflusso delle acque - aveva provocato l’allagamento dell’immobile sovrastante. Orbene, la Corte di Appello ha incensurabilmente accertato in fatto a che l’attuazione del comando giurisdizionale era avvenuta in conformità alle indicazioni risultanti dal titolo esecutivo, il quale si limitava ad imporre l’eliminazione dello scolo, senza prevedere ulteriori interventi b che era stata del resto rigettata l’opposizione avanzata dagli obbligati ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nel corso del processo per l’esecuzione dell’obbligo di fare, con la quale era stato specificamente dedotto che il titolo esecutivo non avrebbe consentito la mera occlusione della condotta pluviale. Sulla base di tali accertamenti di fatto, ha ritenuto a che l’opera dell’ausiliario - il quale si era limitato a chiudere la condotta pluviale illegittimamente realizzata per lo scolo delle acque, che la sentenza posta in esecuzione ordinava di rimuovere - era stata corretta b che sarebbe stato onere degli obbligati provvedere tempestivamente a realizzare un diverso sistema alternativo di scolo legittimo delle acque dal proprio terrazzo, non potendo essi pretendere che di ciò ci si facesse carico in sede di esecuzione, in mancanza di previsioni del titolo in proposito. Ha quindi escluso, in diritto, l’ingiustizia del danno subito dai ricorrenti, per non avere essi provveduto in tal senso, come avrebbero potuto e dovuto fare. La decisione impugnata risulta adottata in base all’esame di tutti i fatti rilevanti, ed è fondata su motivazione adeguata in fatto e corretta in diritto, onde essa senza alcun dubbio si sottrae alle censure di difetto di motivazione nei limiti in cui tali censure possano ritenersi ammissibili, in base alla attuale formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile alla fattispecie in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata , ed a quelle di violazione delle norme processuali che regolano la valutazione delle prove. Essa inoltre risulta conforme al seguente principio di diritto, che sta a fondamento della materia dell’esecuzione forzata in forma specifica, e che va ribadito nella presente sede l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare artt. 612 e ss. c.p.c. deve svolgersi in perfetta aderenza e nei limiti del dettato del titolo esecutivo, senza estendersi all’esecuzione di opere ulteriori non previste dal titolo stesso, anche se necessarie od opportune a tutela dei diritti dell’esecutato, laddove questi abbia la facoltà e quindi l’onere di provvedervi direttamente. Per quanto infine attiene alla questione della necessità di specifiche autorizzazioni amministrative per l’esecuzione dei lavori richiesti dal titolo, si tratta di questione evidentemente del tutto estranea al profilo di danno oggetto della domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio, dal momento che tale danno non deriva dall’eventuale mancato rilascio delle autorizzazioni ma dalla stessa natura dell’intervento operato in relazione al quale, peraltro, la suddetta necessità è stata in fatto esclusa in radice . Per tale profilo dunque il ricorso è manifestamente inammissibile. 2. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposizione di cui all’art. 385, comma 4, c.p.c. applicabile nella specie ratione temporis , dal momento che la sentenza impugnata è stata pronunziata in data successiva al 2 marzo 2006 ed il giudizio di primo grado ha avuto inizio in data anteriore al 4 luglio 2009 cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2684 del 10/02/2016, Rv. 638868 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 - 01 . Il ricorso è stato infatti giudicato in parte manifestamente inammissibile ed in parte manifestamente infondato, e dunque l’impugnazione risulta proposta da parte ricorrente con colpa grave, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c. cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 - 01 , sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente specializzata sul piano professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infondate, e comunque di avanzare una impugnazione non suscettibile di accoglimento in sede di legittimità. La Corte stima peraltro equo contenere tale condanna nella misura di Euro 10.000,00 importo pari a quello liquidato per le spese del giudizio di legittimità . Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, ed oltre spese generali ed accessori di legge - condanna parte ricorrente a pagare l’importo di Euro 10.000,00 in favore dei controricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma 4, c.p.c Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.