Le acque piovane mettono in pericolo l’incolumità dei cittadini: ammessa l’azione di danno temuto

Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza cautelare di danno temuto, non assume rilievo caratterizzante ed esclusivo la deduzione del pericolo di danno alla salute laddove tale pericolo costituisca la conseguenza di una menomazione delle facoltà di godimento pieno ed esclusivo che, ai sensi dell’art. 832 c.c., connotano il diritto di proprietà, la cui compromissione giustifica il ricorso all’azione di cui all’art. 1172 c.c

Lo ha stabilito il Tribunale di Catanzaro, nella persona del Giudice dott. Antonio Scalera, con l’ordinanza del 4 novembre 2014. Il caso. I proprietari di alcune unità abitative site in un complesso residenziale presentano un ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di richiedere l’adozione dei provvedimenti indifferibili e urgenti volti a salvaguardare la loro incolumità, messa a repentaglio dal rischio di eventi alluvionali dipendenti dalla non corretta manutenzione delle strade e delle aree limitrofe, sotto il profilo della regimentazione delle acque meteoriche. Instauratosi il contraddittorio nei confronti del Comune, dell’Amministrazione Provinciale, nonché di due proprietari di terreni confinanti, il Giudice adito accoglie parzialmente la domanda. La competenza del Tribunale delle acque. In primo luogo, viene rigettata l’eccezione sollevata dal Comune di difetto di competenza del Giudice adito in favore del Tribunale delle acque. Nel richiamare la pronuncia delle SS.UU. della Cassazione n. 5426/1979, il Giudice calabrese chiarisce che non sono acque pubbliche – e non comportano, conseguentemente, la competenza dei Tribunali delle acque – le acque meteoriche, che, ristagnando in un’area urbana, non sono suscettibili di utilizzazioni pubbliche, ma sono necessariamente destinate a confluire nelle condotte fognarie, che, a loro volta, non sono annoverabili tra le opere idrauliche in relazione alle quali sussiste la competenza dei Tribunali delle acque. Azione di danno temuto. Del pari è rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. sollevata dalla difesa di uno dei convenuti. In particolare, ritiene il Giudicante che lo strumento cautelare in concreto azionato, al di là del nomen iuris adottato dalla parte nell’atto introduttivo, possa essere correttamente qualificato in termini di azione di danno temuto art. 1172 c.c. , non ostandovi il fatto che il pregiudizio paventato attenga anche all’integrità psico-fisica dei ricorrenti. Invero, la deduzione del pericolo di danno alla salute non assume rilievo caratterizzante ed esclusivo ai fini dell’ammissibilità della suddetta azione nei casi in cui – come nella specie – tale pericolo costituisca la conseguenza di una menomazione delle facoltà di godimento pieno ed esclusivo che, ai sensi dell’art. 832 c.c., connotano il diritto di proprietà. Il Comune è responsabile della manutenzione. Ciò posto, il Tribunale di Catanzaro, alla luce della consulenza tecnica d’ufficio espletata in corso di causa, ha ritenuto fortemente a rischio l’ubicazione delle residenze degli attori, essendo stata classificata dall’ABR Autorità di Bacino Regionale della Calabria a rischio molto elevato o elevato per le strutture e la sicurezza delle persone. Pertanto, ha imposto una serie di interventi al fine di costruire un diverso sistema di captazione delle acque rispetto a quello esistente, che comportava un notevole accumulo di acqua lungo la viabilità e le abitazioni contigue. La gran parte di tali interventi sono stati quindi posti a carico del Comune, anziché dall’Amministrazione Provinciale giacché il tratto di strada interessato era stato declassato da Strada Provinciale a Strada Comunale.

Tribunale di Catanzaro, sez. II Civile, ordinanza 4 novembre 2014 Giudice Scalera Ordinanza 1. Con ricorso depositato in data 25.11.2013, G. ed altri proprietari di unità abitative sire nel complesso residenziale denominato hanno chiesto, ai censì de' 1'art. 700 c.p.c., l'adozione dei provvedimenti indifferibili e urgenti volti a salvaguardare la loro incolumità, messa a repentaglio dal rischio di eventi alluvionali dipendenti dalla non corretta manutenzione delle strade e delle aree limitrofe, sotto il profilo della regimentazione delle acque meteoriche. 2. Si sono costituiti in giudizio il Comune, l'Amministrazione Provinciale, la società s.r.l., il dott. A., resistendo alla domanda avversaria e chiedendone il rigetto. 3. Radicatosi il contraddittorio e disposta una C.T.U. al fine di verificare lo stato dei luoghi e di determinare le opere necessarie per eliminar-c il pericolo paventato dai ricorrenti, la causa è stata riservata per la decisione al'-'udienza del 4.11.2014, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive. 4. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di. seguito esposti. 4.1. Va, anzitutto, rigettata l'eccezione sollevata dalla difesa del Comune di difetto di competenza del Giudice adito in favore del Tribunale delle acque. Invero, come è stato chiarito dalla Suprema Corte Cass. 6.6.1998, n. 5607 , ai sensi dcll'art. 1 del R.D. 11.12.1933, n. 1775, sono acque pubbliche soltanto le acque sorgenti, fluenti o lacuali idonee a soddisfare un pubblico e generale interesse Cass. S.U. 18.10.1979, n. 5426 . Non sono, quindi, acque pubbliche e non comportano, conseguentemente, la competenza dei Tribunali delle acque .omissis . le acque meteoriche, che, ristagnando, come nella specie, in un'area urbana, non sorso suscettibili di utilizza ioni pubbliche, quali la produzione di energia elettrica, l'irrigazione, la bonifica, la pesca Cass. 15.3. 197F, n. 1074 , .omissis . ma sono necessariamente destinate a confluire nelle condotte fognarie, che, a loro volta Cass. 24.4.1993, n. 4542 , noi sono annovorabili tra le opere idracc7.ic he in relazione alle quali_, a termini dell'art. 140 del R.D. n. 1775719.3.3, sussiste la competenza del Tribunali delle acque 4.2. Va, poi, rigettata l'ulteriore eccezione sollevata alla difesa dei Comune J di imp ropo rì i b i 1 i a della domanda siccome intesa' ad ottenere dalla P.A. Un facere specifico, incidente sui poteri discrezionali dell' L'nte . Invero, appare, al riguardo, suLficierite richiamare il costante orientamento della Suprema Corte cfr., ex multis, Cass. S.U. 13.12.2007, n. 26108, poi ribadita da Cass. S.U. 14,3.20_1, n_ 5926 , secondo cui l'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciaLa da7 privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna dei la stessa ad un facere , giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi . 4.3. Va, ancora, rigettata l'eccezione di. inammissibilità del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. sollevata dalla difesa di s.r.l. Ritiene i1 Giudicante che lo strumento cautelare in concreto azionato, al di là del nomen iuris adottato dalla parte nell'atto introduttivo, possa essere in linea con l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte Cass. 10.6.1998, n. 5719 correttamente qualificato in termini di azione di danno temuto art. 1172 c.c. , non ostandovi il fatto che il pregiudizio paventato attenga anche All'integrità psico-fisica dei ricorrenti. Invero, la deduzione del pericolo di danno alla salute non assume rilievo caratterizzante ed esclusivo, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza cautelare di danno temuto, nei casi in cui come nella specie tale pericolo costituisca la conseguenza di una menoma zone delle facoltà di godimento pieno ed esci us í vo che, ai sensi dell'art. 932 C.C., connotano il diritto di proprietà, la cui compromissione giustifica, peri-anta, il ricorso all’azíone di cui all'ari. 1172 cod. civ. Cass. 2.9.1.2007, n. 1'178 . 4.4. Va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva rectius, di titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio di Aristide, essendo pacifico in causa che costui non è proprietario dei terreni confinanti con quelli dei ricorrenti. 4.5. La consulenza tecnica d'ufficio, espletata in corso di causa dall’ing G. Bianco, cori relazione depositata .in data 20.10.2014, ha consentito di accertare che a l'ubicazione delle residenze ' facenti parte del Condominio h è fortemente a rischio e l'area su cui sorge il complesso immobiliare è stata classificata dall'ABR Autorità di Bacino Regionale della Calabria a rischio molto elevato o elevato per le strutture e la sicurezza delle persone vedi Tav. 04 . Cioè è praticamente inedificabile cfr. pag. 7 b i terreni della società s.r.l. e di M.G., moglie di A., non hanno subito trasformazioni o alterazioni tali da modificare il corso naturale delle acque, anzi subiscono, in quanto fondi sottostanti, 11 riversamento delle acque piovane dea tondi dominanti. Avendo mantenuto inalterato lo stato dei luoghi, gli stessi non possono essere causa dí anomali flussi di acqua piovana cfr. pag. 13 c ripristinando l'originario compluvio naturale delle originarie dimensioni, in luogo delle attuali condotte interrate, si potrà ridurre l'accumulo di acqua su via Busento, garantendo un immediato deflusso delle acque nel canale naturale. Tale opera si rende necessaria per ridurre i rischi delle cosiddette condizioni al contorno cfr. pag. 17 . Più, in particolare, sarà necessario utilizzare un diverso sistema di captazione della acque rispetto a quello attuale costituito da griglie a pavimento, poichè quest'ultimo si o, faci Imene. e rie annulla l'efficacia, con il conseguente accumulo di acqua lungo la v_iabil.ità e le abitazioni contigue. Il nuovo sistema di captazione dovrà essere realizzato attraverso la costruzione di bocche di lupo sul marciapiede, così come peraltro proposto dall'ing. Brutto perito di parte ricorrente . Per quanto concerne il canale, si dovrà ripristinare il vecchio canale in terra, con un intervento di ingegneria così corre riportato nel particolare grafico, rimuovendo le condotte interrate ed i relativi pozzetti. Tale ripristino andrà effettuato nel tratti di colore verde riportati nella planimetria allegata Tav. 02 cfr. pag. 18 d A prosecuzione del canale naturale di cui a1 precederne punto 1, all'altezza di via Saul Greco, dovrà essere realizzato uno scatolare iC. A. denominato SC1 che consentirà il relativo attraversamento per poi proseguire con un ulteriore appendice in terra fino a raggiungere il Cataci. Tale ripristino andrà effettuato ne. tratti di colore magenta riportati nella planimetria allegata Tavola 02 cfr. pag. 19 e dovranno essere effettuati interventi di manutenzione sullo opere idrauliche stradali da parte dagli Enti proprietari Comune e Provincia cfr. pag. 19 . 4.6. Orberie, albi luce delle risultanze per i lal i e della copiosa documentazione in atti s_ può affermare che gli interventi di realizzazione delle opere di difesa idraulica indicati dai. C.T.U. alle pagg. 19-20 della relazione peritale dovranno essere realizzati dal Condominio che, tuttavia, non è parte 3ell' odierno giudizio gli interventi indicati al precedente paragrafo, sub c e d , dovranno essere realizzati dal Comune infine, gli interventi di qui alla lett. e dovranno essere realizzati dal Comune e dalla Provincia per le parti di rispettive competenza. Peraltro, mette conto evidenziare che è sorta controversia tra la Provincia ed il Comune ~~ in ordine all'individuazione del soggetto responsabile della manutenzione delle strade interessate dagli interventi di cui alla lett. C . ira, ritiene il Giudicante che diversamente da quanto affermato dal C.T.U. debba individuarsi riel Comune 490 ~~ il soggetto all'uopo preposto. A tale conclusione si perviene -' tenuto conto della sommarietà del rito e dell'urgenza di provvedere, chiaramente rappresentata dal C.T.U. e ulteriormente aggravata dal peggioramento delle condizioni metereologiche di questi giorni sulla base della documentazione allegata alle controdeduzioni alla C.T.U. redatte dal C.T.P. della Provincia In particolare, dai suddetti documenti emerge che il tratto di strada in questione S.P. n. 17 Siano S. Anna S5. 19 bis cori direzione per Cava attraversante il centro abitato del Comune , limitatamente alla traversa interna all'abitato di Lava, per una lunghezza complessiva ci metri 2570, con bivi sulla stessa S.P. n. 17, al Km 5+000 e alla progressiva Km 3-300 della S.P. n. 13, nonché del ramo di intersezione Bivio per Cava sulla S. P. n. 13 è stato declassato da Strada Provinciale a Strada Comunale con Decreto n. 16 del 13.3.2CC7 Cf r. allegati n. 1 ed è stato, conseguentemente, dismesso dalla Provincia e trasferito al Comune cfr. verbale di consegna del 9.2.2008 e successiva comunicazione del Dirigente dell’Amministrazione Provinciale, dott. ing. -del 2.12.2008 allegati nn. 2-3 . 5. La complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite. Le spese relative alla C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste i.n via solidale a carico di tutte le parti, ad eccezione di Aristide, che è risultato non proprie`.ario delle aree in questione. P.q.m. Il Tribunale di Catanzaro, in persona del Giudice designato dott. Antonio Scalera, decidendo sul corso di cui in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa e/o rigettata, visti gli_ artt. 1172 c.c., 669 octies e 683 c.p.c. così provvede 1 ordina al Comune di eseguire immediatamente le opere di cui ai paragrafo 4.5., lett. C e d della parte motiva 2 ordina al Comune e alla Provincia 40 di eseguire immediatamente, per le parti di rispettiva competenza, gli interventi di cui al precedente paragrafo 4.5., 1elt e de-111a parte motiva 3 compensa le spese di causa 4 pone le spese di C.T.U., da liquidarsi con separato decreto, in via solidale a carico di tutte le parti, ad eccezione di A. 5 manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito. Catanzaro, li 6.11.2014