Lui frena, la figlia, seduta dietro, impatta col sedile anteriore: nessun risarcimento

Chiarissima la dinamica dell’episodio, da cui non emergono i presupposti per parlare di vero e proprio incidente stradale. Irrilevante anche il richiamo, fatto dalla ragazza, al modulo Cid, rivelatosi, peraltro, assai incompleto.

Scena da commedia all’italiana in aula, figlia contro padre. Casus belli una disavventura automobilistica del genitore, colpevole, secondo la ragazza, di averle procurato seri danni a seguito di un incidente stradale. Ma l’intera causa si rivela clamorosamente inutile. Per quale ragione? Perché non si è verificato alcun sinistro – molto banalmente, vi è stata una frenata brusca e improvvisa, effettuata con lei piazzata sul sedile posteriore e ‘costretta’, per forza di cose, a impattare col sedile anteriore –, e quindi non vi sono affatto le premesse per riconoscere alla ragazza un risarcimento. E tale quadro, sia chiaro, non può essere neanche smentito dal modello di constatazione amichevole dell’incidente – il cosiddetto Cid – richiamato dalla figlia dell’automobilista disattento Cassazione, sentenza n. 25727, sez. III Civile, depositata oggi . Lesioni. Punto di svolta, nella vicenda giudiziaria, è la valutazione compiuta dai giudici della Corte d’appello, i quali, condividendo l’ottica adottata in primo grado, sanciscono che non vi sono gli elementi probatori utili a dimostrare che l’incidente , come ricostruito dalla persona rimasta ferita, si sia effettivamente verificato . Così, svanisce, come neve al sole, la singolare richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla ragazza nei confronti del padre, colpevole, a suo dire, di averle procurato delle lesioni come persona trasportata sull’autovettura da lui condotta , a seguito di un incidente stradale. Molto più semplicemente, viene chiarito, la figlia dell’automobilista, a seguito di una incauta manovra di arresto , ha urtato il viso sul sedile anteriore del veicolo . Frenata. Volendo riassumere, è assurdo, per i giudici, anche solo parlare di incidente stradale. Proprio per questo, viene ritenuta priva di fondamento la richiesta di risarcimento avanzata dalla ragazza nei confronti del padre e della sua compagnia di assicurazione. E ora tale visione viene fatta propria anche dai giudici della Cassazione, i quali liquidano come pretestuose le ulteriori obiezioni mosse dalla ragazza, e fondate sulla valenza del ‘Cid’. Su questo punto, in particolare, i giudici, seguendo la linea tracciata nei primi due gradi, ritengono decisiva la ricostruzione dell’episodio l’uomo era alla guida, e la figlia seduta sul sedile posteriore della vettura poi, a seguito della incauta manovra di arresto operata dall’automobilista – probabilmente dovuta a una situazione di pericolo imprevista –, la ragazza ha urtato il viso sul sedile anteriore del veicolo . Non vi sono dubbi, per i giudici, sul fatto che non si sia verificato alcuno scontro tra veicoli . Quindi, non vi sono assolutamente i presupposti per ritenere plausibile, anche solo in parte, la richiesta di risarcimento dei danni messa sul tavolo dalla ragazza. E tale valutazione, concludono i giudici, non può essere scalfita neanche dal richiamo, da parte della figlia dell’automobilista, alla valenza confessoria del modulo ‘Cid’ , risultato, peraltro, assai incompleto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 settembre – 5 dicembre 2014, numero 25727 Presidente Amatucci – Relatore Vivaldi Svolgimento del processo Alessandra D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 20.7.2007 che, nel giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale promosso nei confronti di R.D. e della sua compagnia di assicurazione della responsabilità civile Fondiaria -- Sai spa, aveva rigettato l'appello confermando la statuizione di rigetto adottata dal primo giudice non essendo nessuno degli elementi addotti atto a dimostrare che l'incidente esposto si sia effettivamente verificato . Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio 2006, numero 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione con l'applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I. I motivi rispettano i requisiti richiesti dall'articolo 366 bis c.p.c Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex articolo 360 numero 3 cpc - in relazione agli artt. 115, 116, 2733 cc., 232, 288 e 289 cpc - vizio di motivazione ex articolo 5 cpc -- motivazione apparente. Con il secondo motivo si denuncia omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'articolo 5 cpc e violazione dell'articolo 214 e 215 e 324 cpc I due motivi esaminati congiuntamente non sono fondati. La dinamica del sinistro, quale evidenziata dalla sentenza impugnata, rende irrilevanti le censure avanzate in ordine alla valenza confessoria del CID, predicata dalla ricorrente. La minore Alessandra D., infatti, subi le lesioni di cui chiede il risarcimento quale trasportata sull'autovettura condotta dal padre R.D. a causa di una incauta manovra di arresto operata dal conducente , a seguito della quale urtava il viso sul sedile anteriore del veicolo . E', quindi, evidente che non opera alcuna presunzione di veridicità del modello di constatazione amichevole dell'incidente cosiddetto CID , ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, del d.l. 23 dicembre 1976 numero 857, conv. nella legge 26 febbraio 1977 numero 39, non essendosi verificato alcuno scontro tra veicoli non senza ulteriormente sottolineare che, in ogni caso, l'incompletezza del cd. modulo CID, quale risulta dalla sentenza impugnata, non avrebbe potuto consentire alcuna presunzione v. anche Cass. 7.5.2007 numero 10304 . Conclusivamente, il ricorso è rigettato. Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.