Il danno subito dai congiunti deve essere adeguatamente provato, pena il rigetto della richiesta

Il danno non patrimoniale nella specie allegato dai congiunti di un infortunato in un sinistro stradale , anche quando è determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce un danno conseguenza che deve essere allegato e provato. A tal fine il giudice può fare ricorso a presunzioni ma il danneggiato deve comunque allegare tutti gli elementi idonei a fornire, nella concreta fattispecie, la serie di fatti noti che consentono di risalire al fatto ignoto.

Il Tribunale di Lecco, con la sentenza n. 321 depositata il 2 aprile 2013, si è occupato di un sinistro stradale e delle consequenziali richieste risarcitorie, avanzate non solo da diretto infortunato ma anche dai suoi congiunti moglie e figli . La sentenza si segnala come interessante sia perché ha affermato la sussistenza di un concorso di colpa nella causazione del sinistro, sia perché ha ribadito importanti principi vigenti in materia per quanto riguarda il riconoscimento dei danni, sia al diretto infortunato, sia ai congiunti dello stesso. L'incidente. Si è trattato di uno scontro tra un’autovettura e un motociclo. L'autovettura in particolare intendeva accedere ad un esercizio pubblico posto sul lato sinistro della carreggiata, mentre dalla opposta corsia di marcia sopraggiungeva il motociclo, il cui conducente si avvedeva solo all'ultimo momento della presenza dell’autovettura, che aveva già iniziato la manovra di svolta a sinistra appunto per accedere, come detto poco sopra, ad un esercizio commerciale. Il motociclista tentava di evitare l'urto frenando bruscamente senza tuttavia riuscire ad evitare l'impatto. Il concorso di colpa . Il giudice, quanto alla responsabilità del sinistro, attribuiva la percentuale del 60% all'automobilista e quella del restante 40% al conducente del motociclo. Infatti secondo il giudice il conducente dell'auto aveva intrapreso la manovra di svolta a sinistra ostruendo parzialmente l'opposto corsia di marcia senza essersi assicurato che nessuno sopragiungesse dalla opposta direzione. Invece, il motociclista è stato riconosciuto responsabile nella misura del 40% perché, in un tratto di lieve salita, procedeva a velocità superiore a quella consentita, in modo tale da non poter adottare le necessarie manovre per attenuare le conseguenze dell'urto o al limite addirittura impedire d'impatto. La liquidazione del danno non patrimoniale . Il giudice del Tribunale di Lecco utilizza le tabelle del Tribunale di Milano per liquidare il danno non patrimoniale da invalidità permanente sofferto dal motociclista. L'importo è stato peraltro aumentato del 15% per la cosiddetta personalizzazione del danno. A tal fine il Tribunale di Lecco ha sottolineato la gravità delle lesioni subite e le conseguenze permanenti riportate, come del resto descritte nella CTU medico legale disposta in corso di causa. Il motociclista inoltre era stato per mesi incapace persino di gestire la cura della sua persona, facendosi assistere da una badante. Il danno alla capacità lavorativa specifica. Il Tribunale di Lecco ha preso atto che il motociclista aveva subito anche una riduzione permanente nella misura del 50% della sua capacità lavorativa specifica quale operaio . A questo proposito il giudice ricorda che il lucro cessante da riduzione della capacità lavorativa specifica deve essere accertato mediante elementi concreti che inducano a ritenere che a causa dei postumi il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni del proprio lavoro, ed inoltre attraverso la prova della mancanza della persistenza dopo l'infortunio di una capacità generica di attendere ad altri lavori confacente alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito in luogo di quelle perse o ridotte. Il Tribunale di Lecco ha riconosciuto anche questa voce specifica di danno osservando che l'infortunato a causa delle sue condizioni di salute, come del resto documentato dalla CTU medico legale, ha dovuto chiedere, una volta tornato sul posto di lavoro dopo un lungo periodo di malattia, di trasformare il proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Da tale cambiamento è derivato un significativo abbattimento della retribuzione come del resto confermato dal confronto tra i cedolini della busta paga emessi prima e dopo la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il calcolo del risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa specifica, trattandosi di un danno da lucro cessante, non può che essere effettuato in via equitativa. Le spese sostenute per una badante . All'infortunato sono state riconosciute anche le spese mediche affrontate a causa del sinistro oggetto di causa. In particolare è stato disposto il rimborso delle spese che l'infortunato ha dovuto affrontare per l'assistenza domiciliare di una badante, proprio a causa delle gravi condizioni di salute accusate dopo incidente. Il danno richiesto dai familiari non riconosciuto per mancanza di prova . Il Tribunale di Lecco si è occupato anche della richiesta di risarcimento del danno avanzata dai familiari dell'infortunato la moglie ei figli. Questa richiesta per le ragioni appresso indicate è stata però rigettata. Nell'atto di citazione – osserva il Tribunale di Lecco - era stato allegato che il danno non patrimoniale subito della moglie e dai figli dell'infortunato era insito nella sofferenza patita in conseguenza delle lesioni fisiche e mentali occorse al proprio congiunto oltre che nello sconvolgimento delle abitudini di vita e nella privazione o comunque grave ridimensionamento del contributo di esperienza, suggerimenti, consigli, sostegno morale assicurati del congiunto che aveva subito lesioni così gravi. Il giudice lecchese finisce però per rigettare questa richiesta in buona sostanza perché considerata non adeguatamente provata. Infatti il danno non patrimoniale anche quando è determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce un danno conseguenza che deve essere allegato e provato. A tal fine il giudice può fare ricorso a presunzioni ma il danneggiato deve comunque allegare tutti gli elementi idonei a fornire, nella concreta fattispecie, la serie di fatti noti che consentono di risalire al fatto ignoto.

Tribunale di Lecco, sez. II, sentenza 27 febbraio – 2 aprile 2013, numero 321 Giudice Salvatore Catalano Fatto e diritto In data 9.5.2007, alle ore 19,30 circa, G.M.S., alla guida del suo motociclo Yamaha, percorreva la via N.P. nel Comune di Calco in direzione di Imbersago, mentre P.C., alla guida dell'autovettura Nissan Micra di proprietà di C.M. ed assicurata per la responsabilità civile dalla Direct Line Insurance s.p.a., percorreva la stessa via in direzione opposta rispetto al centauro e in direzione di Brivio. Il C., giunto in corrispondenza tra la via N.P. e la via delle M. come risulta dal rapporto dei CC. , al fine di raggiungere il parcheggio antistante il Caffè dell'Adda, svoltava a sinistra, impegnando in parte l'opposta corsia di marcia. Nel frattempo sopravveniva dall'opposta corsia di marcia lo S., il quale, avvedutosi della manovra di svolta a sinistra del conducente della Nissan Micra, frenava bruscamente, perdeva il controllo del motociclo, andando a collidere contro la Nissan Micra nella corsia di marcia dello stesso motociclo e terminando di rimbalzare al margine destro della carreggiata cfr. docomma 1 attori . Il teste maresciallo Cu.C., intervenuto sul posto subito dopo il verificarsi del sinistro, ha dichiarato che la moto è stata rinvenuta dove risulta dalla fotografia n 1 - allegata al fascicolo. La moto ha lasciato evidenti tracce di frenata e di scarrocciamento come da foto n 2 allegata al fascicolo fotografico. Le tracce di scarrocciamento inducono a ritenere che la moto ha urtato l'autovettura quando era già posizione orizzontale Il punto d'urto è stato da noi individuato circa dove si trovava la macchina. Invero l'autovettura si trovava nel raggio di manovra per accedere al parcheggio del caffè dell'Adda inoltre l'autovettura è danneggiata nella parte anteriore sinistra. Il presunto punto d'urto è indicato nella planimetria con la lettera F. Nella planimetria l'auto è arretrata rispetto al punto d'urto Nel corso del suo interrogatorio formale P.C. ha ammesso che effettivamente dopo l'urto ho innestato la retromarcia, perché ho accidentalmente sbagliato ad innestare il cambio sulla posizione di retromarcia invece che di parcheggio, di conseguenza l'automobile si è spostata indietro rispetto al punto d'urto di qualche metro Dalle dichiarazioni del Corti e del teste maresciallo Cu.C. risulta, quindi, che l'autovettura Nissan Micra, dopo avere urtato il motociclo dello S., è indietreggiata di qualche metro. Ciò è avvenuto non già in conseguenza della violenza dell’urto, bensì in quanto il C. ha azionato la retromarcia. Dalle fotografie n 1 e n 2 del fascicolo fotografico dei Carabinieri risulta che la posizione di quiete dell'autovettura Nissan Micra dopo l'incidente è al di là delle strisce di mezzeria nella corsia di marcia del ciclomotore. Inoltre, dato che l'autovettura è l'indietreggiata di qualche metro dopo l'urto, si deve ritenere che lo scontro con il motociclo sia avvenuto in realtà in posizione ancora più avanzata verso il centro della corsia di marcia del motociclo e presumibilmente nel punto indicato con la lettera F nella planimetria allegata al fascicolo fotografico dei Carabinieri. Sempre il C., nel corso del suo interrogatorio formale, ha confermato il capitolo 2 della memoria istruttoria di parte attrice depositata il 22.6.11 vero che in tale 'occasione, giunto in corrispondenza tra la via N.P. e la via privata delle B., si trovava la strada ostruita dal veicolo Nissan Micra ? , specificando che lo S. in conseguenza della mia manovra di svolta a sinistra verso il caffè dell' Adda si è trovato la via solo parzialmente ostruita . Ai sensi dell'art 154 del c.d.s. il C., per svoltare a sinistra nel parcheggio del caffè dell'Adda, avrebbe dovuto accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata ed assicurarsi di potere effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi. In quel tratto la via N.P. presenta un dosso. Invero il teste P.R.M., che, quel giorno, alla guida della sua autovettura, precedeva la Nissan Micra guidata dal C., ha dichiarato effettivamente il tratto dove si è verificato il sinistro ha un andamento in salita nella direzione di marcia del Motociclista, cioè da Brivio verso Merate L'esistenza del dosso impedisce la libera visione per chi, come il motociclista, proviene da Brivio verso Merate. . L'esistenza del dosso è stata anche confermata dal teste Cu.C il C., quindi, aveva una visione migliore dello S., la cui visuale era in parte ostruita dal dosso. C. ha intrapreso la manovra di svolta a sinistra, ostruendo parzialmente l'opposta corsia di marcia, senza essersi assicurato che nessuno sopraggiungesse dalla opposta corsia di marcia. Per contro lo S. procedeva, in un tratto di strada in salita, a velocità elevata, superiore al limite di velocità di 50 km /h. Invero il teste P. ha riferito che ho incrociato lo S. circa 150 metri prima del luogo del sinistro .Quando ho incrociato lo S. questi procedeva ad una velocità superiore ai 50 km/h . Lo stesso P., sentito nell'imminenza dell'incidente dai CC, aveva dichiarato percorreva la via N.P. in direzione di Brivio, quando, giunto all'altezza di via delle B., incrociavo il ciclomotore che a mio parere viaggiava a velocità sostenuta e immediatamente dopo sentivo un botto provenire dalla direzione opposta . L'eccessiva velocità dello S. è desumibile anche dalle lunghe tracce di frenata e di scarrocciamento lasciate dal motociclo sull'asfalto indicate con le lettere HI nella planimetria del rapporto dei CC e dall'entità dei danni subiti sia dal motociclo che dall'autovettura. La responsabilità del sinistro deve essere ascritta al 60% al C., che ha iniziato la manovra di svolta a sinistra senza prima assicurarsi di poter effettuare la manovra in assenza di pericolo, ed al 40% allo stesso S., il quale, in un tratto in lieve salita, procedeva a velocità superiore ai 50 km/h., così che non ha potuto adottare le necessarie manovre per attenuare le conseguenze dell'urto o, al limite, impedire l'impatto. Al momento dello scontro la corsia di marcia dello S. non era interamente ostruita dall'autovettura del C., come si desume dal punto d'urto, coincidente con la lettera F nella planimetria redatta dai Carabinieri. Se lo S. avesse tenuto un'andatura adeguata, avrebbe potuto frenare in tempo, limitando i danni e forse anche l'urto. La c.t.u. medico legale ha accertato che lo S., in conseguenza del sinistro cui è causa, ha riportato un'invalidità temporanea di 433 gg, di cui 90 gg al 100%, 80 gg. al 75%, e 163 gg. al 65 %, un'invalidità permanente pari al 50% ed una riduzione permanente della capacità lavorativa specifica pari sempre al 50%. In applicazione delle note tabelle del Tribunale di Milano il danno non patrimoniale da invalidità permanente sofferto dallo S., che all'epoca aveva 42 anni, viene equitativamente liquidato in complessivi euro 348.324,00. Tale importo viene aumentato del 15 %, ed ascende così ad euro 400.572,60, in via di ed. personalizzazione del danno. A tal fine occorre sottolineare la gravità delle lesioni subite e delle conseguenze permanenti riportate, come ampiamente descritte nella c.t.u. medico legale. Lo S. è stato per mesi incapace perfino di gestire la cura della propria persona, facendosi assistere da una badante. La liquidazione equitativa del danno riguarda sia la lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico - legale, sia il danno in termini di dolore, di sofferenza soggettiva e di peggioramento complessivo della qualità della vita. Sempre in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano il danno non patrimoniale da validità temporanea viene equitativamente liquidato in euro 37.562,83, con riferimento ad euro 113,50 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta. Il danno non patrimoniale sofferto dallo S. ammonta così complessivamente ad euro 438.135,43 euro 400.572,60 + euro 37.562,83 , somma che si riduce, poi, a seguito del concorso di colpa del danneggiato al 40%, in euro 262.881,25 in denaro attuale e, quindi, non soggetto a rivalutazione monetaria. Lo S. ha subito, inoltre, una riduzione permanente del 50% della sua capacità lavorativa specifica quale operaio. Invero i danni riportati hanno sensibilmente ridotto la capacità dell'infortunato di sopportare le sollecitazioni funzionali causate da un lavoro manuale come operaio magazziniere per la difficoltà di tenere la stazione eretta a lungo, per la facile esauribilità psicofisica, per le limitazioni motorie neurologiche qualificate dai fisiatri come disabilita moderata. Effettivamente l’infortunato non svolge più il lavoro di operaio magazziniere autista di muletto ma è ripiegato per un orario giornaliero pari alla metà dell'orario normale come operaio che svolge mansioni generiche. Il grado di preparazione professionale, scolastica e le pregresse esperienze lavorative non sono tali da render possibile una riqualificazione professionale per altre occupazioni se non quella di operaio generico con un orario ridotto di impiego quotidiano cfr. c.t.u. pag. 8 . Il lucro cessante da riduzione della capacità lavorativa specifica deve essere accertato mediante elementi concreti che inducano a ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro ed, inoltre, attraverso la prova della mancanza della persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacente alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte cfr. Cass. 18.4.2003 n 6291 . Il teste M.S., amministratore delegato della M.S. Ambrogio s.p.a., società alle cui dipendenze lavora lo S., ha dichiarato che l'attore prima del sinistro era magazziniere full time. Dopo il sinistro si occupa dell'imballaggio a tempo parziale. Non so specificare l'orario. E' stata una richiesta specifica dello S. . G.M.S., quindi, a causa delle sue condizioni di salute, come documentate dalla c.t.u. medico legale agli atti, ha dovuto chiedere, una volta tornato sul posto di lavoro dopo il lungo periodo di malattia, di trasformare il suo contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale cfr. docomma 10 attore . Da tale cambiamento è derivato un significativo abbattimento della sua retribuzione, come si desume dal confronto tra i cedolini della busta paga emessi prima e dopo tale trasformazione cfr. docomma 11, 12 attore . Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta che l'odierno attore prima del sinistro percepiva un reddito annuo di circa euro 32.000,00. Il calcolo del risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa specifica, trattandosi di un danno da lucro cessante, non può che essere effettuato in via equitativa. Tale danno patrimoniale viene determinato, così come richiesto dall'attore, nella somma in denaro attuale di euro 252.288,00, considerando il reddito medio ante sinistro di euro 32.000,00, la percentuale di capacità lavorativa specifica del 50% e gli anni che separano il danneggiato dalla pensione, tenuto conto che all'epoca del sinistro aveva 42 anni. La somma di euro 252.288,00, in considerazione del concorso di colpa del danneggiato pari al 40%, si riduce ad euro 151.372,80. Lo S. ho subito, inoltre, spese mediche pari ad euro 1.534,62 cfr. doccomma Attore da 14 a 26 e 35 . Tale somma, trattandosi di un'obbligazione di valore, viene rivalutata secondo gli indici Istat ed ascende oggi ad euro 1.731,05. E' stata sentita la teste H.F., la quale ha svolto mansioni di badante a favore dello S. per più di un anno nel periodo successivo alle sue dimissioni dall'ospedale. La teste ha dichiarato. G.S. fino all'estate 2008 è stato incapace di lavarsi, vestirsi e prepararsi da mangiare ed è stato privo dell'autorizzazione a guidare fino al gennaio 2009. Quando lo S. ha ripreso a lavorare, non mi ricordo il periodo, io lo accompagnavo ogni mattina sul posto di lavoro e lo andavo a pendere perché la moglie lavorava. La moglie dello S. per la mia attività di badante mi ha versato la somma complessiva di euro 10.400,00 . Deve ritenersi che tale somma sia stata solo materialmente consegnata alla H. dalla moglie di G.S., il quale ne ha in realtà sostenuto la spesa. G.S. deve essere risarcito, quindi, anche del danno patrimoniale rappresentato dal costo della badante che l'ha assistito nel lungo periodo della malattia e della convalescenza, pari ad euro 10.400,00, somma che, trattandosi di obbligazione di valore, viene rivalutata secondo gli indici Istat ed ascende oggi ad euro 11.731,20. Le due voci sopra descritte di danno patrimoniale spese mediche e di badante ammontano complessivamente ad euro 13.462,25 euro 1.731,05 + euro 11.731,20 , somma che riduce del 40%, in considerazione del concorso di colpa del danneggiato, in euro 8.077,35. In conclusione G.M.S. ha subito un danno complessivo di euro 422.331,40 euro 262.881,25 + euro 151.372,80 + euro 8.077,35 , da cui occorre detrarre l'importo di euro 193.718,26, quale valore capitale della rendita Inail cfr. docomma 4 Direct Line , trattandosi di un infortunio in itinere , così che residua l'importo di euro 228.613,14. Invero l'indennizzo corrisposto dall'INAIL ai sensi del d. l.vo 23.2.2000 n 38 non ha coperto l'intero ammontare dei danni risarcibili ai sensi della disciplina civilistica, di guisa che lo S. deve essere risarcito del c.d. danno differenziale. Dalla somma di euro 228.613,14, deve essere detratto l'ulteriore importo di euro 140.000,00, già corrisposto da Direct Line Insurance cfr. docomma 33 attore nel dicembre del 2009, importo che, rivalutato secondo gli indici Istat dal 2009 ad oggi, ammonta ad euro 150.780,00, così che residua l'importo di euro 77.833,14 euro 228.613,14 - euro 150.780,00 . In conclusione quindi, P.C., C.M. e Direct Line Insurance s.p.a. vengono condannati, in solido tra loro, a corrispondere a G.M.S., a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 77.833,14 oltre gli interessi legali dalla data di deliberazione della presente sentenza al saldo. L'attore ha anche chiesto la condanna dei convenuti al pagamento degli interessi legali dal 20.11.12 al saldo. La domanda può essere accolta solo con riferimento agli interessi legali a decorrere dalla pronuncia al saldo. Infatti gli interessi legali sono dovuti dal momento in cui il debito di valore diventa liquido e assume carattere di debito di valuta ciò avviene grazie alla quantificazione del danno fatta dal giudice con la sentenza. Per quanto riguarda i cosiddetti interessi compensativi - la cui funzione è quella di coprire il danno da ritardo - secondo il più recente orientamento della giurisprudenza nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se in ipotesi tempestivamente soddisfatto avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda l’ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso. Il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato. Cass. numero 22.347/2007 . Nel caso di specie l'attore non ha allegato né provato che la rivalutazione monetaria non sia sufficiente a coprire il danno da ritardo, né ha indicato quale impiego avrebbero fatto della somma qualora immediatamente corrisposta, così che non può essere riconosciuto alcun danno da ritardo. In forza della polizza assicurativa in essere, Direct Line Insurance s.p.a. viene condannata a tenere indenne P.C. e C.M. da quanto essi dovessero corrispondere a G.M.S. in esecuzione della presente sentenza. B.C.C., moglie di G.M.S., ed i figli B. e F.S. hanno richiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali da loro subiti quali familiari di G.M.S Nell'atto di citazione si legge che il danno non patrimoniale della signora C. e dei figli Fe. e F. è insito nella sofferenza patita in conseguenza delle lesioni fisiche e mentali occorse al proprio congiunto, oltre che nello sconvolgimento delle abitudini di vita e nell'improvvisa privazioni o comunque grave ridimensionamento del contributo di esperienza, suggerimenti, consigli e sostegno morale assicurati dal congiunto che ha subito delle lesioni così gravi diritti costituzionalmente garantiti cfr. pag 10 atto di citazione . Gli attori non hanno allegato una lesione alla loro personale integrità psicofisica, neppure quale malattia psicologica, così che non è stata disposta c.t.u. medico legale sulle loro persone. In relazione a dette domande deve essere rigettata l'eccezione d'improcedibilità ex art e 148 del Codice delle assicurazioni, atteso che B.C.C. e B. e F.S. hanno richiesto a detta compagnia di assicurazione il risarcimento dei danni con missiva in data 12.2.2009 cfr. docomma 34 attori . Ciò premesso, però, le domande di risarcimento danni proposte da B.C.C. e da F.S. e Fe.S. devono essere rigettate, in quanto essi non hanno dimostrato di aver subito alcun danno. Invero nel caso in questione l'invalidità permanente al 50% subita da G.M.S. non dimostra, di per sé sola, in assenza di altri elementi, né allegati né dimostrati, che la moglie ed i figli abbiano conseguito un danno non patrimoniale in conseguenza delle gravi lesioni subite dal congiunto. Invero il danno da lesione del congiunto, quando, come nel caso di specie, esso si collega al 50% di invalidità permanente del congiunto, non può ritenersi dimostrato automaticamente come conseguenza della lesione subita dal parente ma deve essere allegato e dimostrato secondo le prove fornite dai parenti danneggiati. Nel caso di specie il danno non patrimoniale è stato allegato in termini generici e non è stato dimostrato. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato. A tal fine il giudice può far ricorso a presunzioni ma il danneggiato deve comunque allegare tutti gli elementi idonei a fornire, nella concreta fattispecie, la serie di fatti noti che consentono di risalire al fatto ignoto cfr. Cass. sez. unumero 26973/08 . In applicazione del principio della soccombenza P.C., C.M. e Direct Line Insurance s.p.a. vengono condannati, in solido tra loro, a rifondere a G.M.S. le spese di lite, liquidate, ai sensi del D.M. 20.7.12, così come in dispositivo con riferimento alle somme accertate come dovute e non già alle somme richieste, oltre alle spese della c.t.u., così come liquidate in corso di causa, che vengono poste definitivamente a carico solidale dei convenuti, e della c.t.p. per euro 1.815,00 Le spese di lite tra gli attori B.C.C., F.S. e Fe.S. ed i convenuti vengono interamente compensate, tenuto conto della peculiarità del presente giudizio e del rango degli interessi coinvolti. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, 1. accerta che il sinistro stradale in data 9.5.2007 si è verificato per fatto e colpa di P.C. al 60% e per fatto e colpa di G.M.S. al 40% 2. condanna P.C., C.M. e Direct Line Insurance s.p.a., in solido tra loro, a corrispondere a G.M.S., a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 77.833,14, oltre gli interessi legali dalla data di deliberazione della presente sentenza al saldo effettivo 3. condanna P.C., C.M. e Direct Line Insurance s.p.a., in solido tra loro, a rifondere a G.M.S. le spese di lite, che si liquidano in euro 352,83 per spese ed in euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre le spese della ctp per euro 1.815,00 e le spese della c.t.u. per euro 363,00 4. condanna Direct Line a tenere indenne P.C. e C.M. di quanto essi dovessero corrispondere a G.M.S. in esecuzione della presente sentenza 5. rigetta le domande proposte da B.C.C., sia in proprio che nella sua qualità di madre legale rappresentante del figlio minore F.S. e da Fe.S. 6. dichiara interamente compensate le spese di lite tra gli attori B.C.C., sia in proprio che nella sua qualità di madre legale rappresentante del figlio minore F.S., e Fe.S. ed i convenuti.